§ 5.5.18 - L.R. 18 luglio 2011, n. 15.
Modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia
Data:18/07/2011
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all articolo 1 della l.r. 7/1995)
Art. 2.  (Modifiche all articolo 2 della l.r. 7/1995)
Art. 3.  (Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 7/1995)
Art. 4.  (Sostituzione dell articolo 7 della l.r. 7/1995)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 7/1995)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1995)
Art. 7.  (Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 7/1995)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1995)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)
Art. 11.  (Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 7/1995)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/1995)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 14 della l.r. 7/1995)
Art. 15.  (Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 7/1995)
Art. 16.  (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 7/1995)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 18.  (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 20 della l.r. 7/1995)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 23 della l.r. 7/1995)
Art. 21.  (Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 7/1995)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995)
Art. 23.  (Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 7/1995)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)
Art. 25.  (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
Art. 26.  (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 7/1995)
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 33 della l.r. 7/1995)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 37 della l.r. 7/1995)
Art. 31.  (Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 7/1995)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 33.  (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 34.  (Norme finali e transitorie)
Art. 35.  (Abrogazione)


§ 5.5.18 - L.R. 18 luglio 2011, n. 15.

Modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

(B.U. 28 luglio 2011, n. 64)

 

Art. 1. (Modifica all articolo 1 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo la parola: "montana" sono aggiunte le seguenti: "e a sostegno del settore".

 

     Art. 2. (Modifiche all articolo 2 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 2 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Esercizio delle funzioni)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.

2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede:

a) alla protezione della fauna del proprio territorio;

b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica;

c) al controllo dell'attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica.

3. Le Province entro il 30 aprile di ogni anno provvedono a trasmettere alla Regione una relazione tecnica riferita all'attività gestionale realizzata nell'anno precedente nel proprio territorio.

4. Le Province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all'articolo 7.

5. Gli ATC provvedono alla gestione della fauna oggetto di caccia nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all'articolo 19.

6. In caso di inadempienza delle Province nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli enti medesimi.

7. In caso di inadempienze degli ATC nell'esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia, previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita:

a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali:

1) oasi di protezione faunistica;

2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia;

3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia;

4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia;

5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia;

6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un'effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica;

8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all'articolo 13.

2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV.

3. La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalle Province nei piani provinciali di cui all'articolo 5, adottati sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all'articolo 4.

4. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità.

5. Entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3, le Province adottano i piani faunistico-venatori di rispettiva competenza e li trasmettono alla Giunta regionale.

6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani provinciali, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, trasmette le proprie osservazioni vincolanti alle rispettive Province. Nei novanta giorni successivi le Province approvano i piani faunistici tenendo conto delle osservazioni della Giunta regionale.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell articolo 7 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 4 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali)

1. I criteri e gli indirizzi regionali per la stesura dei piani provinciali di cui all'articolo 5 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Gli indirizzi regionali hanno valenza quinquennale e devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro novanta giorni precedenti la data della loro scadenza.

2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti:

a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell'ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali;

b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l'indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico;

c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale;

d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale;

f) gli indirizzi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte delle Province;

g) gli indirizzi per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia;

h) gli indirizzi per le attività svolte dall'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 7 bis;

i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

3. Nell'atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all'articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali.".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 5 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Piani faunistico-venatori provinciali)

1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e contengono:

a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;

b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali;

c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto;

d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione;

e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione;

f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;

g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi;

h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati;

i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992.

2. Il piano faunistico venatorio provinciale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all'articolo 4:

a) dalla valutazione di incidenza;

b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS).".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1995)

1. Nella lettera a del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995 dopo le parole "della legge 157/1992" sono aggiunte le seguenti: ", nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 7/1995, è aggiunto il seguente:

"4 bis. La commissione esprime parere sul piano faunistico-venatorio provinciale e sulla gestione faunistico-venatoria.".

 

     Art. 7. (Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis. (Osservatorio faunistico regionale)

1. E' istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di:

a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio;

b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna;

c) monitorare l'applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali;

d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province, dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste;

e) verificare l'entità e gli effetti del prelievo venatorio;

f) promuovere l'applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica;

g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio;

h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materie faunistiche e venatorie.

2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell'OFR.

3. Nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, la Giunta assicura che l'organismo:

a) per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, operi con il supporto della struttura regionale competente alla quale è assegnato personale tecnico adeguato;

b) possa avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia;

c) operi in collaborazione con l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25 della l.r. 12 giugno 2007, n.6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della Regione.

4. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto:

a) dall'assessore regionale con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede;

b) da un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale;

c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali;

d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione;

e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali;

f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali;

g) da due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

5. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato, sentita la competente commissione consiliare.

6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. I componenti dell'OFR e del Comitato operano a titolo gratuito.".

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare.".

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall'ISPRA sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità.".

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione.

2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell'intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell'ATC.

4. La Provincia concede la gestione delle ZRC all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l'atto di concessione della zona o in base agli indirizzi dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l'esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione.

5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma 4.

6. Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L'immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale.

7. L'attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell'ISPRA.

8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell'ATC in territori ove si ravvede l'esigenza di incrementare le densità locali di popolazione.

9. Nelle ZRC le Province, d'intesa con il soggetto gestore possono autorizzare attività di allenamento e addestramento cani, nonché prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa, sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna.

10. Le Province provvedono all'attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell'ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie.

11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell'ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria.

12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

13. Nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell'ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi.".

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 9, comma 11.".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall'ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia.".

 

     Art. 11. (Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

"Art. 10 bis. (Aree di rispetto)

1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.

2. Gli ATC comunicano alla Provincia la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini.

3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria.

4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell'articolo 34.".

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale)

1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale.

2. Con l'atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante:

a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati;

b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunzi legali della Provincia;

c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito.

3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'area non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 5.

4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione delle aree di cui al comma 1.

5. La Provincia può destinare ad altro uso, nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.

6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis e 11.

8. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le Province possono costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.".

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: "possono autorizzare" sono sostituite dalla seguente: "autorizzano".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 è abrogata.

3. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel primo anno di funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati.".

4. Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole "avvalendosi anche della Commissione tecnica di cui all'articolo 7" sono soppresse.

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 14 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: "singola, consortile o cooperativa" sono soppresse.

 

     Art. 15. (Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 15 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata.

2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC.

3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta della Provincia e degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole sia della Provincia che della maggioranza dei membri dell'assemblea degli ATC medesimi.

4. L'accesso all'ATC per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l'accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari;

b) residenti nella provincia;

c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione;

d) residenti nella regione;

e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.

5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC.".

 

     Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Iscrizione nell'ATC)

1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC.

2. Per l'iscrizione nell'ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all'articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall'ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell'iscrizione all'ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l'importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 50 per cento se versato successivamente.

3. Per l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell'ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dall'articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell'ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell'ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; qualora il versamento venga effettuato oltre tale termine ed entro il 31 agosto il versamento è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Il cacciatore che non provvede al pagamento della quota nei termini predetti non può essere accettato nell'ATC.

4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all'articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.

5. L'iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell'ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad euro 50,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all'ATC rispetto a quella stabilita. L'ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell'ATC o della regione e in base all'opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore.

6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell'articolo 15.".

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) il revisore unico.".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico;".

 

     Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione)

1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti:

a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali;

b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata;

c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna.

2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione.

3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità.

4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna.

5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica.

6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica.

7. I comitati di gestione provvedono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34, comma 6 bis, nonché ad effettuare interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e li comunica alla Regione.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Provincia e alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.".

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 20 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC.".

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 23 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 7/1995 è abrogato.

 

     Art. 21. (Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"Art. 26 bis. (Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà)

1. Le Province assicurano la cura e la riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà, in particolare di quella appartenente a specie protette. A tal fine, in ogni provincia è costituito un centro di recupero degli animali selvatici (CRAS).

2. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché le modalità operative concernenti la segnalazione e la consegna degli animali rinvenuti, feriti o debilitati, le attività di soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione degli animali.".

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Per i titolari di licenza di caccia che hanno compiuto sessantacinque anni di età, la scelta della forma di cui alla lettera c) del comma 3, consente di esercitare la caccia anche nella forma di cui alla lettera b) del comma 3 medesimo.

5 ter. E' consentito ai titolari di licenza di caccia, che hanno scelto la forma di cui alla lettera b) del comma 3, esercitare la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto." [1].

2. Il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:

"6 bis. I cacciatori che esercitano il prelievo degli ungulati in forma organizzata devono indossare il berretto e la casacca ad alta visibilità.".

 

     Art. 23. (Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 7/1995)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis. (Gestione venatoria degli ungulati)

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori delle Province di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

3. In particolare, con l'atto di cui al comma 2, sono stabiliti:

a) la pianificazione territoriale mediante l'individuazione della base minima territoriale di intervento finalizzata ad una razionale organizzazione e localizzazione dell'attività gestionale, compresi i prelievi;

b) le modalità di gestione e di prelievo;

c) l'attività di controllo;

d) l'attività di formazione finalizzata alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) le funzioni degli ATC e delle Province.

4. Le Province, sulla base del regolamento di cui al comma 2, adottano specifico atto inerente la gestione degli ungulati.

5. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato nella forma della braccata e con il metodo della girata ed in base ai documenti tecnici dell'ISPRA.

6. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento di ungulati sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione che si avvale della consulenza dell'ISPRA.

7. La valutazione quantitativa della popolazione degli ungulati presenti nel territorio regionale è effettuata sulla base delle metodologie indicate dall'ISPRA.

8. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati.

9. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere che nella attività di gestione degli ungulati sia corrisposto un contributo da parte dei cacciatori commisurato alle spese di gestione e di organizzazione e a quelle relative alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale. Gli eventuali introiti sono destinati al risarcimento dei danni causati all'agricoltura.".

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un funzionario provinciale esperto in materia faunistico venatoria designato dal Presidente della Provincia, che ne assume la presidenza;

b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;

c) da due membri designati da ciascun ATC istituito nella provincia;

d) da un dipendente della Provincia con funzioni di segretario.".

 

     Art. 25. (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 sono aggiunti i seguenti:

"8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare anche a mezzo posta al Comune di residenza il tesserino di caccia. Entro il 30 maggio di ogni anno i Comuni inviano alla Regione l'elaborazione dei dati, riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

8 ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino al Comune di residenza entro il termine di cui al comma 8 bis, è applicata una sanzione pari alla quota di iscrizione.

8 quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC.".

 

     Art. 26. (Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 30 (Calendario venatorio regionale)

1. La Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale.

2. Nel calendario venatorio regionale devono essere individuate in particolare:

a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;

b) le giornate di caccia;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;

e) i periodi e le modalità per l'addestramento dei cani da caccia.

3. Ogni cacciatore può allenare e utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza, compresi i meticci." [2].

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995, le parole: ", muratura o altro materiale" sono sostituite dalle seguenti: "o altro materiale esclusa la muratura".

2. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia e ha validità dalla data di concessione sino al termine del periodo di vigenza del piano faunistico venatorio provinciale, salvo revoca. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata da planimetria catastale in scala 1:2.000 e cartografia in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto, con indicazione dei termini temporali, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. Nel periodo autorizzativo non è consentito variare per più di due volte il sito di appostamento, né inoltrare richiesta per più di due volte di variazione dell'opzione di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, che deve essere comunque presentata non oltre il 30 giugno di ogni anno.".

3. Dopo il primo periodo del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente: "Non sono altresì consentiti nuovi impianti per colombacci a distanza inferiore a m 300 da altro impianto, dove la distanza è misurata tra i capanni principali.".

4. Il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di m. 200 dall'appostamento o m. 300 dal capanno principale, ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici.".

5. Il comma 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m. 200 dall'appostamento stesso o m. 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.".

6. Alla fine del primo periodo del comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole "forma di caccia" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis".

7. Alla fine del comma 12 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole " forma vagante." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso vengano presentate più richieste di autorizzazione che interessano lo stesso sito, viene autorizzata la domanda presentata dal soggetto più anziano.".

8. Alla fine del comma 14 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "specie cacciabili" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis".

9. Il comma 17 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a m. 100 da altro appostamento temporaneo e dalle zone previste dal comma 7, a m. 200 da un appostamento fisso, a m. 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo consenso del titolare.".

10. Il comma 18 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"18. L'appostamento fisso per colombacci può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di m. 200 dal capanno principale.".

11. Il comma 20 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra che possono essere poste al limite della distanza di rispetto.".

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 33 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.".

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Con il fondo di cui al comma 1, gli ATC risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nel territorio di caccia programmata.".

2. Il comma 3 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le Province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione.".

3. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini della gestione del fondo è costituito presso ciascuna amministrazione provinciale un comitato composto da:

a) il responsabile dell'ufficio competente in materia di gestione faunistico-venatoria, o suo funzionario delegato, che lo presiede;

b) tre rappresentanti per ogni ATC provinciale; l'ATC deve assicurare comunque la presenza di un rappresentante delle associazioni agricole e di uno delle associazioni venatorie;

c) un tecnico, iscritto all'albo dei periti agrari o dottori agronomi, nominato dal Presidente della Provincia.".

4. Il comma 6 bis dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"6 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento per la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.".

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 37 della l.r. 7/1995)

1. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 37 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: "Le Province svolgono corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie quando ne rilevino l'effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore.".

 

     Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 7/1995)

1. L'articolo 38 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 38 (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie)

1. Le Province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Gli stessi corsi possono essere organizzati dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale previa autorizzazione della Provincia.".

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera vv) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 le parole: "o condurre cani liberi" sono sostituite dalle seguenti: ", condurre cani liberi o lasciarli incustoditi".

 

     Art. 33. (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dai seguenti:

"2. Una quota pari al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità:

a) 15 per cento alla Regione, per i compiti di cui alla presente legge;

b) 80 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;

c) 5 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione, per gli interventi previsti all'articolo 35, comma 7.

L'altra quota pari al 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata alle Province e agli ATC per la prevenzione e risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34.

2 bis. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo pare della competente commissione consiliare.".

 

     Art. 34. (Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995, come introdotto dalla presente legge.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 7/1995. Fino alla data della loro adozione continuano ad avere efficacia gli atti precedentemente adottati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 7/1995, come modificato dalla presente legge, si applicano per gli appostamenti fissi da realizzarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Nella l.r. 7/1995 l'espressione "istituto nazionale per la fauna selvatica", laddove ricorra, è sostituita dalla seguente "istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

5. Nella l.r. 7/1995 la sigla "INFS", laddove ricorra, è sostituita dalla seguente "ISPRA".

6. Nella l.r. 7/1995 l'espressione: "piano faunistico-venatorio regionale", laddove ricorra, è sostituita dalla seguente: "criteri e indirizzi regionali".

 

     Art. 35. (Abrogazione)

1. L'articolo 9 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è abrogato.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2012, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 2012, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui – sostituendo l’articolo 30 della L.R. n. 7 del 1995 – dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale.