§ 4.1.83 - L.R. 7 luglio 2009, n. 16.
Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/07/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)
Art. 3.  (Promozione dei prodotti agricoli regionali
Art. 4.  (Promozione dei prodotti agricoli regionali)
Art. 5.  (Punti di vendita diretta dei prodotti agricoli locali).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie)


§ 4.1.83 - L.R. 7 luglio 2009, n. 16.

Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale

(B.U. 16 luglio 2009, n. 68)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione della filiera corta dei prodotti agroalimentari marchigiani, favorendo il loro consumo e commercializzazione ed assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

b) promuove l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande;

c) favorisce la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e promuove una migliore conoscenza della qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

 

     Art. 2. (Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), concede contributi ai soggetti pubblici che garantiscono, nei servizi di ristorazione collettiva, l’utilizzo dei prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2. Nei bandi di gara relativi agli appalti pubblici dei servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agro-alimentari destinati alla ristorazione collettiva possono essere previste forme di premialità nel caso di utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono tenuti, al fine di favorire l’informazione agli utenti, ad esporre, in modo adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, previo parere della competente commissione assembleare.

 

     Art. 3. (Promozione dei prodotti agricoli regionali

nella somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande)

1. Alle imprese che esercitano attività di somministrazione o vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionano per almeno il 50 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole regionali viene concesso, al fine di pubblicizzare la loro attività, l’uso di un apposito logo regionale.

2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantità e la qualità dei prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.

4. La Giunta regionale con apposito atto deliberativo stabilisce:

 

a) le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca;

 

b) le modalità di realizzazione del circuito promozionale regionale di cui al comma 3.

 

     Art. 4. (Promozione dei prodotti agricoli regionali)

1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale attiva un apposito sito web costantemente aggiornato, ove sono riportati:

 

a) l’elenco degli imprenditori agricoli regionali che effettuano la vendita diretta, anche di prodotti manipolati e trasformati;

 

b) l’elenco delle imprese di trasformazione di prodotti agro-alimentari che utilizzano almeno il 50 per cento delle materie prime prodotte nella regione Marche;

 

c) l’elenco dei Comuni che mettono a disposizione spazi riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte di imprenditori agricoli), nonché la localizzazione degli spazi, orari e giorni di attività, posti disponibili;

 

d) l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2;

 

e) l’elenco delle imprese di cui all’articolo 3.

3. La Giunta regionale, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio.

 

     Art. 5. (Punti di vendita diretta dei prodotti agricoli locali). [1]

1. I Comuni, ai sensi del d.m. 20 novembre 2007, istituiscono o autorizzano mercati riservati alla vendita diretta, gestiti da imprese agricole singole o associate, nei quali le produzioni alimentari di ogni singola azienda provengano, per almeno il 70 per cento, dalla stessa azienda agricola e, per la restante quota, dalla produzione agricola regionale. E’ fatta salva la possibilità degli imprenditori agricoli di istituire altre tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ferma restando l’osservanza delle vigenti norme di igiene e sanità.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge, l’entità della spesa è autorizzata a decorrere dall’anno 2010 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nella seguente UPB 3.09.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.