§ 1.5.D44 - Direttiva 28 novembre 2002, n. 89.
Direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/11/2002
Numero:89


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1°
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.D44 - Direttiva 28 novembre 2002, n. 89.

Direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.

     (2) Con riferimento alle procedure e alle formalità che devono essere rispettate per l'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali nella Comunità appaiono necessari alcuni chiarimenti e, in certi settori, è necessario definire ulteriori modalità di applicazione.

     (3) È opportuno che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento. Poiché le spedizioni di vegetali o prodotti vegetali non sono necessariamente sottoposte alle procedure e alle formalità fitosanitarie nello stesso Stato membro in cui ha luogo lo sdoganamento, è necessario istituire un sistema di cooperazione per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra gli organismi ufficiali responsabili e gli uffici doganali.

     (4) Per migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è opportuno che gli Stati membri intensifichino i controlli, i quali dovrebbero essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità.

     (5) È inoltre opportuno che le tasse applicate per effettuare i controlli si basino su un calcolo dei costi trasparente e siano il più possibile armonizzate in tutti gli Stati membri.

     (6) Alla luce dell'esperienza è opportuno completare, chiarire o aggiornare varie altre disposizioni della direttiva 2000/29/CE.

     (7) A partire dall'attuazione del mercato interno, i certificati fitosanitari istituiti dalla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) non sono più utilizzati per la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali all'interno della Comunità. È tuttavia importante conservare i certificati standardizzati rilasciati dagli Stati membri ai sensi della CIPV.

     (8) Alcune delle funzioni dell'«autorità unica» di ogni Stato membro in materia di coordinamento e di contatto per il funzionamento pratico del regime fitosanitario comunitario presuppongono specifiche conoscenze tecniche e scientifiche. È pertanto necessario prevedere la facoltà di delegare determinati compiti ad un altro servizio.

     (9) Le disposizioni vigenti in materia di modificazioni degli allegati della direttiva 2000/29/CE ad opera della Commissione e di adozione di decisioni di deroga comprendono determinati requisiti di carattere procedurale che non appaiono più giustificati né necessari. È altresì necessario basare in modo più esplicito le modifiche degli allegati su una giustificazione coerente con il rischio fitosanitario esistente. La procedura di adozione di misure di emergenza non permette attualmente l'adozione rapida di misure provvisorie commisurate al grado di urgenza che presentano determinati casi. Occorre quindi modificare le disposizioni relative a queste tre procedure.

     (10) Occorre ampliare la competenze della Commissione in materia di controlli fitosanitari da eseguire sotto la sua autorità per tener conto dell'ampliamento della portata delle attività fitosanitarie riconducibile a nuove pratiche e nuove esperienze.

     (11) È opportuno chiarire taluni aspetti della procedura per il rimborso del contributo fitosanitario comunitario.

     (12) Nella direttiva 2000/29/CE continuano a figurare alcune disposizioni (l'articolo 3, paragrafo 7, primo, secondo e quarto comma e gli articoli 7, 8 e 9) che erano state sostituite da altre disposizioni dal 1° giugno 1993 e sono pertanto obsolete. Occorre pertanto abrogarle.

     (13) A norma dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) la Comunità è tenuta a riconoscere l'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, a determinate condizioni. È opportuno precisare tali procedure di riconoscimento nel settore fitosanitario nel quadro della direttiva 2000/29/CE.

     (14) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 1 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

     «d) il modello dei “certificati fitosanitari” e “certificati fitosanitari di riesportazione” o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).»;

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

     Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva.»;

     2) l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

     a) alla lettera a),

     i) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «vegetali: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi;»;

     ii) al secondo comma,

     - dopo il sesto trattino è inserito il settimo trattino seguente:

     «- foglie, fogliame»,

     - l'attuale settimo trattino diventa ottavo trattino,

     - è aggiunto il seguente nono trattino:

     «- polline vivo»,

     - è aggiunto il seguente decimo trattino:

     «- gemme, talee, marze»,

     - è aggiunto il seguente undicesimo trattino:

     «- qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali»;

     c) non riguarda la versione italiana;

     d) la lettera g) è modificata come segue:

     i) al primo comma, al punto i), i termini «la(e) autorità» sono sostituiti dai termini «la(e) organizzazione(i)»;

     ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

     «L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri,»;

     e) alla lettera h), terzo comma, seconda frase e quinto comma, i termini «comunicata alla Commissione» sono sostituiti dai termini «notificata per iscritto alla Commissione»;

     f) alla lettera i), primo comma il primo trattino è sostituito dal seguente:

     «- da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico»;

     g) sono aggiunte le seguenti lettere:

     «j) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

     k) organismo ufficiale del punto di entrata: l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata;

     l) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

     m) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra;

     n) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione;

     o) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione;

     p) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

     q) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il codice doganale comunitario);

     r) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92.»;

     3) l'articolo 3 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario.»;

     b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:

     a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;

     b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali.

     8. Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

     9. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.»;

     4) gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi;

     5) l'articolo 10 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1:

     i) al primo comma, sono soppressi i termini «in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8»;

     ii) dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

     «Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).»;

     b) al paragrafo 2, primo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione I» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4» e al secondo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione II» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4»;

     6) all'articolo 11, paragrafo 2, infine è aggiunto il seguente testo:

     «Può essere utilizzato un passaporto delle piante.»;

     7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 12

     1. Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

     - controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

     - controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,

     - controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

     I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.

     I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

     2. I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

     Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.

     3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

     4. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

     Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.»;

     8) l'articolo 13 è sostituito dai seguenti articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexties:

     «Articolo 13

     1. Gli Stati membri provvedono a che:

     - fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,

     - fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e

     - fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi,

     i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del “Codice doganale comunitario” e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto “Codice doganale comunitario”, soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:

     i) - che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e

     - che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e

     - che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e

     ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del “certificato fitosanitario” ufficiale o del “certificato fitosanitario di riesportazione” rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi.

     Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione.

     In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione.

     Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.

     3. Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

     Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.

     Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     4. Fatto salvo l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del “Codice doganale comunitario” o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

     Articolo 13 bis

     1. a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

     i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure

     ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

     b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:

     i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);

     ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e

     iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.

     2. I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:

     - le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, oppure

     - i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure

     - i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta

     a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.

     I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).

     3. Il “certificato fitosanitario” o il “certificato fitosanitario di riesportazione” ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle “organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea”, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.

     Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.

     Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

     Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.

     4. a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i “certificati fitosanitari” o i “certificati fitosanitari di riesportazione” per paesi terzi non aderenti alla CIPV.

     b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica “dichiarazioni supplementari” e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

     c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il “certificato fitosanitario” ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari (“paese di origine”).

     d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il “certificato fitosanitario” può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci (“paese di provenienza”).

     5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:

     a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;

     b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;

     c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.

     La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.

     Articolo 13 ter

     1. Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

     Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.

     Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

     2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:

     a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);

     b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

     3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di “piccoli quantitativi”.

     4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     5. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

     Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

     I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

     6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

     Articolo 13 quater

     1. a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4.

     Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

     b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.

     c) Gli Stati membri prescrivono anche:

     i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:

     - riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della “tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)”,

     - dichiarazione “La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria”, o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,

     - numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,

     - numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);

     ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza.

     Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, mutatis mutandis, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.

     2. a) I “controlli documentali” e le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.

     b) I “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).

     c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il “controllo di identità” o “controllo fitosanitario” completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).

     d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

     e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:

     - condizioni minime per lo svolgimento dei “controlli fitosanitari” di cui alle lettere b), c) e d),

     - le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,

     - congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.

     f) In tutti i casi i “controlli fitosanitari” sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

     3. Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei “controlli documentali” a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.

     4. Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.

     Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.

     Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

     Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:

     a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);

     b) la cooperazione tra:

     i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

     ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;

     iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e

     iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.

     Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi ufficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

     5. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità agli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per l'effettuazione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 2, lettere b) o c).

     Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 7, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera e).

     La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

     Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

     Le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

     L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

     6. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.

     7. Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

     a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;

     b) trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

     c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;

     d) distruzione;

     e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

     f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

     L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis.

     In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura “certificato annullato” o “documento annullato” da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

     8. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

     Articolo 13 quinquies

     1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa (“tassa fitosanitaria”) destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:

     a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

     b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

     c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

     d) le prove di laboratorio;

     e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

     Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

     Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

     3. Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

     Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

     4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

     5. La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

     6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

     7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.

     Articolo 13 sexies

     I “certificati fitosanitari” e i “certificati fitosanitari di riesportazione” rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.»;

     9) all'articolo 14, il secondo comma è modificato come segue:

     a) i termini «articolo 17» sono sostituiti dai seguenti: «articolo 18, paragrafo 2»;

     b) alla lettera c) i termini «d'intesa con gli Stati membri interessati» sono sostituiti dai seguenti: «in consultazione con lo Stato membro interessato»;

     c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti la rischio fitosanitario esistente»;

     d) è aggiunta la lettera seguente:

     «e) le modificazioni dell'allegato VIII bis.»;

     10) l'articolo 15 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il testo in limine e del primo e secondo trattino è sostituito dal seguente:

     «1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti:

     - all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B,

     - all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative,»;

     b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.

     A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie.

     3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità.

     4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe.»;

     11) il testo dell'articolo 16 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, primo comma, prima frase, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;

     b) al paragrafo 2, prima frase del primo e terzo comma, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;

     c) al paragrafo 3, terza frase, i termini «sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2» sono inseriti tra «possono essere adottate» e «le misure» i termini «articolo 19» sono sostituiti dai termini «articolo 18, paragrafo 2»;

     d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

     «5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

     12) l'articolo 17 è soppresso;

     13) il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 18

     1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio, in appresso denominato “il Comitato”.

     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.»;

     14) l'articolo 19 è soppresso;

     15) l'articolo 21 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

     - sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,

     - effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

     - controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

     - eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6,

     - procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,

     - sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 ter, paragrafo 4,

     - sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,

     - assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

     - eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7,»;

     b) al paragrafo 5, secondo comma, dopo la terza frase è aggiunta la frase seguente:

     «La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 quinquies.»

     16) all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

     «Gli importi da rimborsare ai sensi del paragrafo 3 sono fissati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

     17) agli articoli 25 e 26, i rispettivi riferimenti all'«articolo 13, paragrafo 9» sono cambiati in «articolo 13 quater, paragrafo 5»;

     18) l'allegato VII, parte B, è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal seguente:

     «B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione»;

     b) nella casella 2 del modello di certificato, la denominazione

     «CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RISPEDIZIONE» è sostituita dalla seguente: «CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RIESPORTAZIONE»;

     19) dopo l'allegato VIII è inserito il seguente allegato VIII bis:

     «ALLEGATO VIII bis

     La tassa standard di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, è fissata ai livelli seguenti:

 

 

 

(in EUR)

Voce

Quantità

Tassa

a) per i controlli documentali

per spedizione

7

b) per i controlli di identità

per spedizione

 

 

- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile

7

 

- per quantità maggiori

14

c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:

 

 

- talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali

per spedizione

 

- fino a 10 000, in numero

17,5

- ogni a 1 000 unità aggiuntive

0,7

- prezzo massimo

140

- alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)

per spedizione

 

- fino a 1 000, in numero

17,5

- ogni 100 unità aggiuntive

0,44

- prezzo massimo

140

- bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)

per spedizione

 

- fino a 200 kg, in peso

17,5

- ogni 10 kg aggiuntivi

0,16

- prezzo massimo

140

- sementi, colture di tessuti vegetali

per spedizione

 

 

- fino a 100 kg, in peso

17,5

 

- ogni 10 kg aggiuntivi

0,175

 

- prezzo massimo

140

- altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella

per spedizione

 

- fino a 5 000, in numero

17,5

- ogni 100 unità aggiuntive

0,18

- prezzo massimo

140

- fiori recisi

per spedizione

 

 

- fino a 20 000, in numero

17,5

 

- ogni 1 000 unità aggiuntive

0,14

 

- prezzo massimo

140

- rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)

per spedizione

 

- fino a 100 kg in peso

17,5

- ogni 100 kg aggiuntivi

1,75

- prezzo massimo

140

- alberi di Natale tagliati

per spedizione

 

 

- fino a 1 000, in numero

17,5

 

- ogni 100 unità aggiuntive

1,75

 

- prezzo massimo

140

- foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia

per spedizione

 

- fino a 100 kg in peso

17,5

- ogni 10 kg aggiuntivi

1,75

- prezzo massimo

140

- frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)

per spedizione

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

17,5

 

- ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

- tuberi di patata

per partita

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

52,5

 

- ogni 25 000 kg aggiuntivi

52,5

- legname (diverso dalla corteccia)

per spedizione

 

 

- fino a 100 m3 di volume

17,5

 

- ogni m3 aggiuntivo

0,175

- terra e terreno di coltura, corteccia

per spedizione

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

17,5

 

- ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

 

- prezzo massimo

140

- semi

per spedizione

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

17,5

 

- ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

 

- prezzo massimo

700

- altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella

per spedizione

17,5

 

     Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.»;

     20) gli eventuali rinvii alla «procedura di cui all'articolo 17» o alla «procedura di cui all'articolo 18», contenuti in disposizioni diverse da quelle modificate dai precedenti punti da 1 a 18, si intendono fatti alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

     Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.