§ 1.5.A76 – Direttiva 8 maggio 2000, n. 29.
Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:08/05/2000
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai [...]
Art. 2.      1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per
Art. 3.      1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio
Art. 4.      1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati [...]
Art. 6.      1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1. A decorrere dal 1° giugno 1993, ove si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi [...]
Art. 11.      1. Qualora si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite non sono [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 13 bis. 
Art. 13 ter. 
Art. 13 quater. 
Art. 13 quinquies. 
Art. 13 sexies. 
Art. 14.      Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati
Art. 15.      1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti
Art. 16.      1. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta [...]
Art. 21.      1. Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare [...]
Art. 22.      In caso di comparsa reale o sospetta di un organismo nocivo, dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunità, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione [...]
Art. 23.      1. Lo Stato membro interessato può ottenere, su richiesta, la partecipazione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 22, qualora venga accertato che l'organismo nocivo, elencato o meno [...]
Art. 24.      1. Per quanto riguarda le cause della comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 22, si applicano le disposizioni che seguono
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.      La direttiva 77/93/CEE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e d'applicazione [...]
Art. 27 bis. 
Art. 28.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 29.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.A76 – Direttiva 8 maggio 2000, n. 29.

Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità è stata modificata più volte e in maniera spesso sostanziale. E’ opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

     (2) La produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità.

     (3) Il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi.

     (4) E’ assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura.

     (5) La lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno della Comunità attraverso un regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione nella Comunità.

     (6) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riveste un interesse mondiale.

     (7) Una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione nella Comunità deve essere vietata, e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata.

     (8) La presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi. E’ quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori.

     (9) I suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.

     (10) E’ necessario prevedere, a certe condizioni, la possibilità di consentire deroghe ad alcune prescrizioni. L'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune di tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia. E’ pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui alla presente direttiva.

     (11) In caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi, disposizioni protettive provvisorie non previste dalla presente direttiva, debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema. La Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia.

     (12) Il volume degli scambi di vegetali e di prodotti vegetali dei dipartimenti francesi d'oltremare con il resto della Comunità rende opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della presente direttiva. Tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per ragioni di protezione fitosanitaria. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia.

     (13) Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie, prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni. A norma degli articoli 2 e 10 di tale regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola.

     (14) La decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN), definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie.

     (15) Conseguentemente, onde tener conto della particolare situazione fitosanitaria delle isole Canarie conviene estendere l'applicazione di talune misure della presente direttiva per sei mesi a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri dovranno aver applicato le nuove disposizioni riguardanti gli allegati della presente direttiva concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.

     (16) E’ opportuno adottare, ai fini della presente direttiva i modelli di certificati approvati nella CIPV, come modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata elaborata in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali. Conviene stabilire ugualmente talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

     (17) Per quanto riguarda l'importazione di vegetali o prodotti vegetali da paesi terzi, i servizi competenti in tali paesi per il rilascio dei certificati dovrebbero essere, in linea di massima, gli stessi cui è affidata questa funzione nell'ambito dell CIPV. Può essere opportuno compilare elenchi di tali servizi per i paesi terzi non contraenti.

     (18) Occorre semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche negli allegati della presente direttiva.

     (19) Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere definito con maggiore precisione per quanto riguarda il legname. A tal fine, è utile uniformarsi alle descrizioni particolareggiate del legname contenute nella regolamentazione comunitaria.

     (20) Certe sementi sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati negli allegati della presente direttiva che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità e negli scambi all'interno della Comunità.

     (21) E’ opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine.

     (22) Le ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione. E’ necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria.

     (23) Il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri.

     (24) In linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi. Si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diffusione di determinati organismi nocivi. Occorre pertanto definire "zone protette" esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno.

     (25) L'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di zone protette presuppongono una distinzione dei requisiti in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e una identificazione degli organismi nocivi che riguardano zone protette.

     (26) Il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione. Per quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e devono concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato. Per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale.

     (27) Per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale delle amministrazioni diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, personale la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità.

     (28) Se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si deve apporre ai prodotti comunitari un contrassegno convenzionale ("passaporto delle piante"), adattato al tipo di prodotti, il quale ne permette la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per cui il contrassegno è valido.

     (29) Occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti.

     (30) Per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione. Tale sistema deve essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e deve escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri.

     (31) Nel contesto del mercato interno, i prodotti originari di paesi terzi devono, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità. Se i resultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un passaporto delle piante che ne permetta la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari.

     (32) Per far fronte con tutte le debite garanzie alla situazione creatasi con la realizzazione del mercato interno, è indispensabile rafforzare le infrastrutture nazionali e comunitarie di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità, con particolare riferimento agli Stati membri che, a causa della loro situazione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità. A tal fine la Commissione proporrà l'iscrizione di stanziamenti sufficienti nel bilancio generale dell'Unione europea.

     (33) Ai fini di aumentare l'efficacia del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, è opportuno armonizzare nei vari Stati membri le procedure seguite dal personale con funzioni in materia fitosanitaria. A tal fine la Commissione presenterà anteriormente al 1° gennaio 1993 un codice di procedure fitosanitarie comunitarie.

     (34) Gli Stati membri non sono più autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri. Tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere decise a livello conmunitario.

     (35) E’ necessario predisporre un sistema di contributi finanziari comunitari, per ripartire a livello comunitario gli oneri dei possibili rischi che possono permanere negli scambi nel quadro del regime fitosanitario comunitario.

     (36) Per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità.

     (37) Il regime dovrebbe anche contribuire adeguatamente a coprire determinate spese per misure specifiche che gli Stati membri hanno adottato per controllare e, ove necessario, eradicare le infezioni provocate da organismi nocivi provenienti da paesi terzi o da altre aree della Comunità e, se possibile, risarcire i danni arrecati.

     (38) E’ necessario stabilire nei dettagli, con una procedura accelerata, il meccanismo di concessione del contributo finanziario comunitario.

     (39) E’ necessario garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa.

     (40) In particolare, la Commissione deve controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario.

     (41) Qualora sia accertato che l'introduzione di organismi nocivi è dovuta a verifiche o controlli inadeguati, per le conseguenze che ne derivano deve applicarsi la normativa comunitaria, tenendo conto di talune misure specifiche.

     (42) E’ opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio.

     (43) La presente direttiva deve lasciare impregiudicato l'obbligo degli Stati membri relativo ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

     Essa concerne inoltre:

     a) a decorrere dal 1° giugno 1993, le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, che ad essi si riferiscono, all'interno di uno Stato membro;

     b) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e, viceversa, in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;

     c) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nelle isole Canarie in provenienza da altre parti della Spagna e, viceversa, in altre parti della Spagna in provenienza dalle isole Canarie;

     d) il modello dei “certificati fitosanitari” e “certificati fitosanitari di riesportazione” o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) [1].

     2. Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni della Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 18, altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.

     3. La presente direttiva non si applica a Ceuta e a Melilla.

     4. Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

     Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva [2].

     5. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in altre parti della Francia e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nei dipartimenti francesi d'oltremare, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11, sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono applicare le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 del presente articolo sono soppressi.

     6. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dalle isole Canarie in altre parti della Spagna e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nelle isole Canarie, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11 sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione delle isole Canarie. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera c), è soppresso.

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

     a) vegetali: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi [3].

     Le parti di piante vive comprendono:

     - i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

     - le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

     - i tuberi, i bulbi, i rizomi;

     - i fiori recisi;

     - i rami con foglie;

     - gli alberi tagliati, con foglie;

     - foglie, fogliame [4]

     - le colture di tessuti vegetali.

     - polline vivo [5]

     - gemme, talee, marze [6]

     - qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 [7].

     Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.

     b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

     c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;

     d) vegetali destinati alla piantagione:

     - vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o

     - vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

     e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali [8];

     f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale attestante che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono state rispettate e a tale scopo:

     - normalizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali, e

     - definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata conformemente alle disposizioni d'applicazione relative alle caratteristiche della procedurea di rilascio dei passaporti delle piante.

     Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 18, marchi convenzionali ufficiali diversi dall'etichetta.

     Per la normalizzazione del passaporto si ricorre alla procedura di cui all'articolo 18. Nell'ambito di detta normalizzazione vengono stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità;

     g) organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro:

     i) la(e) organizzazione(i) nazionale(i) di uno Stato membro competente(i) per la protezione dei vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 4,

     oppure

     ii) l'autorità statale istituita:

     - a livello nazionale,

     - o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

     Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e supervisione a una persona giuridica, di diritto pubblico o diritto privato, purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata.

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro garantiscono che la persona giuridica di cui al secondo comma abbia, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, ad eccezione delle analisi di laboratorio che tale persona giuridica può eseguire anche se le analisi di laboratorio non fanno parte delle sue funzioni specifiche di pubblico interesse.

In deroga al terzo comma, gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare le analisi di laboratorio di cui alla presente direttiva a una persona giuridica che non soddisfa tale disposizione.

Le analisi di laboratorio possono essere delegate solo qualora l'organismo ufficiale responsabile garantisca, per tutta la durata della delega, che la persona giuridica a cui delega le analisi di laboratorio può assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa delegati e le sue altre attività [9].

     Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, con quelli di cui sub ii).

     Inoltre, secondo la procedura prevista dall'articolo 18, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma, sub i), e sotto l'autorità e il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

     L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri [10],

     h) zona protetta: una zona della Comunità:

     - nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o

     - nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità

     e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista all'articolo 18, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino e, nel caso previsto al primo trattino, dietro richiesta dello(degli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e a condizione che i resultati di indagini adeguate, e controllate dagli esperti menzionati all'articolo 21 conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative.

     Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi.

     Lo Stato membro o gli Stati membri interessati effettuano, per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

     Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti.

     I risultati delle suddette indagini sono notificati per iscritto alla Commissione, la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

     Anteriormente al 1° gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte [11];

     i) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21:

     - da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico, oppure [12]

     - dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica.

     Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche.

     La Commissione, nel quadro del comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l'applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari e agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l'esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l'iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine.

     j) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto [13];

     k) organismo ufficiale del punto di entrata: l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata [14];

     l) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione [15];

     m) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra [16];

     n) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [17];

     o) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione [18];

     p) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite [19];

     q) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il codice doganale comunitario) [20];

     r) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92 [21].

     2. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni della presente direttiva riguardano il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

     Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma, il legname è disciplinato dalla presente direttiva anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempreché presenti un rischio sul piano fitosanitario.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.

     2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

     3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario [22].

     4. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro.

     5. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri vietano l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette:

     a) degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B;

     b) dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati.

     6. Secondo la procedura prevista all'articolo 18:

     a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

     - gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I;

     - gli organismi di cui si conoscono manifestazioni ma che non hanno carattere endemico né sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II, e nell'allegato II, parte A, sezione II;

     - gli altri organismi, elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente;

     b) gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino;

     c) i titoli degli allegati I e II nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conformità delle lettere a) e b).

     7. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:

     a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;

     b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

     c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali [23].

     8. Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale [24].

     9. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale [25].

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato [26].

     2. Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1° giugno 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio.

     3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e nella parte B siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette. Le zone protette in questione sono ivi specificate.

     4. A decorrere dal 1° giugno 1993, il paragrafo 1 non si applica ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci originari della Comunità.

     5. Conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

     6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

     Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati a intervalli regolari, sono messi a disposizione della Commissione.

     I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che testimonia del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato [27].

     2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati all'interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

     3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 6.

     4. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7. Il presente paragrafo e i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

     5. Conformemente alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

     6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1, 2 e 4 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

     Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono messi a disposizione della Commissione.

     I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono corredati di una documentazione che testimonia del luogo del paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

     a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

     b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

     c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

     2. Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), ed all'articolo 5, paragrafo 3, il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II, e l'allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell'esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, e all'allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.

     3. Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7, o all'articolo 5, paragrafo 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.

     4. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.

     5. A decorrere dal 1° giugno 1993, i paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 7. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all'esterno di essa.

     Le ispezioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono eseguiti nell'osservanza delle disposizioni seguenti:

     a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

     b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

     c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e almeno mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal paragrafo 8.

     Ogni produttore per il quale l'ispezione ufficiale di cui al secondo comma sia richiesta, conformemente ai paragrafi da 1 a 4, è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione, su richiesta, ha accesso ai registri ufficiali così compilati.

     Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al paragrafo 8. In particolare, egli informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali.

     I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

     6. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell'allegato V, parte A, specificati conformemente al paragrafo 8, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al paragrafo 5, terzo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al paragrafo 5, secondo comma.

     Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al paragrafo 8, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.

     7. Gli Stati membri, nella misura in cui non vi sia da temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare:

     - dalla registrazione prevista ai paragrafi 5 e 6, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o

     - dall'ispezione ufficiale di cui ai paragrafi 5 e 6, lo spostamento locale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate.

     Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1° gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita.

     8. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate disposizioni di applicazione concernenti:

     - condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

     - garanzie per lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

     - la frequenza e il calendario del controllo ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera c),

     - gli obblighi dei produttori registrati di cui al paragrafo 5, quarto comma,

     - la specificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso paragrafo 6,

     - altri requisiti concernenti le deroghe di cui al paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la nozione di "piccoli produttori" e "mercato locale", nonché le relative procedure.

     9. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al paragrafo 5, terzo comma.

 

          Art. 7. [28]

 

     Art. 8. [29]

 

     Art. 9. [30]

 

          Art. 10.

     1. A decorrere dal 1° giugno 1993, ove si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4 del presente articolo.

     Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

     Se il controllo non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le suddette zone e il suo marchio è quello previsto per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) [31].

     2. A decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al paragrafo 1.

     A decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato conformemente al paragrafo 1. Il presente comma non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 8, per il trasporto attraverso le zone protette.

     Il primo e il secondo comma non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi [32].

     3. Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti:

     - la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture, o di combinazione di varie forniture o delle loro parti, o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV, oppure in altri casi specificati conformemente al paragrafo 4;

     - la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o non produttore, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma;

     - il passaporto sostitutivo può essere rilasciato soltanto dall'organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l'azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore;

     - la procedura di sostituzione è conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4;

     - il passaporto sostitutivo comporta un marchio speciale definito conformemente al paragrafo 4 e che contiene il numero del produttore d'origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell'operatore responsabile di questo cambiamento.

     4. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

     - le particolarità della procedura relativa al rilascio di passaporti delle piante, di cui al paragrafo 1,

     - le condizioni nelle quali può essere sostituito un passaporto delle piante, di cui al paragrafo 3, primo trattino;

     - le particolarità della procedura relativa al passaporto sostitutivo, di cui al paragrafo 3, terzo trattino,

     - il marchio speciale richiesto per il passaporto sostitutivo di cui al paragrafo 3, quinto trattino.

 

     Art. 11.

     1. Qualora si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

     2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati del controllo, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il paragrafo 1 non si applica alla parte in questione. Può essere utilizzato un passaporto delle piante [33].

     3. In caso di applicazione del paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

     - trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'appropriato passaporto delle piante conformemente all'articolo 10, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

     - autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi supplementari;

     - autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

     - distruzione.

     Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

     - le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate,

     - le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure.

     4. In caso di applicazione del paragrafo 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l'articolo 10 non si applica.

     5. Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e sulla base di controllo ufficiale effettuato conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 12. [34]

     1. Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

     - controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

     - controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,

     - controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

     I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.

     I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

     2. I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

     Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.

     3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

     4. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

     Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

 

     Art. 13. [35]

     1. Gli Stati membri provvedono a che:

     - fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,

     - fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e

     - fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi,

     i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del “Codice doganale comunitario” e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto “Codice doganale comunitario”, soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:

     i) - che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e

     - che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e

     - che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b) [36],

     e

     ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del “certificato fitosanitario” ufficiale o del “certificato fitosanitario di riesportazione” rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi.

     Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione.

     In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione.

     Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.

     3. Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

     Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.

     Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     4. Fatto salvo l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del “Codice doganale comunitario” o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

 

          Art. 13 bis. [37]

     1. a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

     i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure

     ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

     b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:

     i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);

     ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e

     iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.

     2. I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:

     - le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, oppure

     - i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure

     - i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta

     a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.

     I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).

     3. Il “certificato fitosanitario” o il “certificato fitosanitario di riesportazione” ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle “organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea”, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.

     Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.

     Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

     Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.

     4. a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i “certificati fitosanitari” o i “certificati fitosanitari di riesportazione” per paesi terzi non aderenti alla CIPV.

     b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica “dichiarazioni supplementari” e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

     c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il “certificato fitosanitario” ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari (“paese di origine”).

     d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il “certificato fitosanitario” può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci (“paese di provenienza”).

     5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:

     a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;

     b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;

     c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.

     La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.

 

          Art. 13 ter. [38]

     1. Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

     Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.

     Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

     2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:

     a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);

     b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

     3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di “piccoli quantitativi”.

     4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

     5. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

     Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

     I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

     6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

 

          Art. 13 quater. [39]

     1. a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4.

     Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

     b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.

     c) Gli Stati membri prescrivono anche:

     i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:

     - riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della “tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)”,

     - dichiarazione “La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria”, o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,

     - numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,

     - numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);

     ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza.

     Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, mutatis mutandis, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.

     2. a) I “controlli documentali” e le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.

     b) I “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).

     c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il “controllo di identità” o “controllo fitosanitario” completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).

     d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

     e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:

     - condizioni minime per lo svolgimento dei “controlli fitosanitari” di cui alle lettere b), c) e d),

     - le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,

     - congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.

     f) In tutti i casi i “controlli fitosanitari” sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

     3. Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei “controlli documentali” a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.

     4. Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.

     Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.

     Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

     Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:

     a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);

     b) la cooperazione tra:

     i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

     ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;

     iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e

     iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.

     Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi ufficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

     5. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità agli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per l'effettuazione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 2, lettere b) o c).

     Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 7, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera e).

     La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

     Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

     Le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

     L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

     6. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.

     7. Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

     a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;

     b) trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

     c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;

     d) distruzione;

     e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

     f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

     L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis.

     In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura “certificato annullato” o “documento annullato” da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

     8. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

 

          Art. 13 quinquies. [40]

     1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa (“tassa fitosanitaria”) destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:

     a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

     b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

     c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

     d) le prove di laboratorio;

     e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

     Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

     Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

     3. Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

     Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

     4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

     5. La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

     6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

     7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.

 

          Art. 13 sexies. [41]

     I “certificati fitosanitari” e i “certificati fitosanitari di riesportazione” rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.

 

     Art. 14.

     Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.

     Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2 [42]:

     a) le voci aggiunte all'allegato III concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di determinati paesi terzi, a condizione:

     i) che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno Stato membro che applica già divieti speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,

     ii) che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e

     iii) che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;

     b) le voci aggiunte agli altri allegati, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di particolari paesi terzi, a condizione:

     i) che l'introduzione di dette voci formi oggetto della richiesta di uno Stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e

     ii) che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;

     c) la modificazione della parte B degli allegati, in consultazione con lo Stato membro interessato [43];

     d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti la rischio fitosanitario esistente [44];

     e) le modificazioni dell'allegato VIII bis [45].

 

     Art. 15.

     1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti:

     - all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B,

     - all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative,

     sempreché sia stabilito, grazie ad uno o più dei fattori seguenti, che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:

     - origine dei vegetali o prodotti vegetali,

     - trattamento adeguato,

     - particolari precauzioni per l'impiego dei vegetali o prodotti vegetali.

     Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

     Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizioni che tengano conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto interessato nelle zone protette o, in talune regioni, tenendo conto delle differenze di condizioni di ordine agricolo ed ecologico. In tale caso, gli Stati membri interessati sono espressamente esentati da taluni obblighi nelle decisioni di autorizzazione.

     I rischi sono valutati in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione. Qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate dalla Commissione nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione. [46]

     2. Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.

     A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie [47].

     3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità [48].

     4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe [49].

 

     Art. 16.

     1. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II, o parte B. Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

     Esso informa la Commissone e gli altri Stati membri delle misure adottate. [50]

     2. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.

     Nei confronti di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

     Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui al secondo comma, esso notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3.

     La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione. [51]

     3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2 le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate [52].

     4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

     5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 [53].

 

     Art. 17. [54]

 

     Art. 18. [55]

     1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio, in appresso denominato “il Comitato”.

     2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

 

     Art. 19. [56]

 

     Art. 20.

     1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.

     2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.

     3. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VI, nonché dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.

 

     Art. 21.

     1. Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne compiti elencati al paragrafo 3, in loco o non, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

     I controlli in uno Stato membro sono eseguiti, in cooperazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria, di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5, e conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7.

     2. Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere:

     - dipendenti della Commissione,

     - dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche.

     Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare e sorvegliare ispezioni ufficiali fitosanitarie.

     3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

     - sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,

     - effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

     - controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

     - eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6,

     - procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,

     - sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 ter, paragrafo 4,

     - sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,

     - assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

     - eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7 [57].

     4. Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono:

     - visitare vivai, aziende a altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

     - visitare i luoghi in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 6 o le ispezioni di cui all'articolo 13,

     - consultare i funzionari dell'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri,

     - accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nell'ambito delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

     5. Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale State membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni.

     Gli Stati membri prendono tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, comprese il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale dell'Unione europea. La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 quinquies.

     Gli esperti, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, devono avere regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro.

     Laddove i compiti consistano nel sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6, nel controllare ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o nel procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3, nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni.

     Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di una partita nella Comunità soltanto se la propria organizzazione di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, tale condizione può essere estesa ad altri requisiti imperativi applicati alle partite prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative necessarie, in attesa di una decisione definitiva.

     In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni della presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato. [58]

     6. La Commissione provvede:

     - ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi,

     - a formulare raccomandazioni per l'elaborazione di note a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati.

     Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario.

     7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma.

     8. Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.

 

     Art. 22.

     In caso di comparsa reale o sospetta di un organismo nocivo, dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunità, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria "lotta fitosanitaria" della Comunità a norma degli articoli 23 e 24, per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o progettate, per la lotta a tale organismo nocivo al fine di debellarlo o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. La Commissone propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

 

     Art. 23.

     1. Lo Stato membro interessato può ottenere, su richiesta, la partecipazione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 22, qualora venga accertato che l'organismo nocivo, elencato o meno negli allegati I e II:

     - è stato oggetto di notificazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma,

     e

     - costituisce un pericolo imminente per la totalità, o parte, della Comunità in quanto apparso in una zona in cui non era stato fino allora presente oppure era stato debellato o è in corso di eradicazione

     e

     - è stato introdotto in detta zona tramite forniture di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti provenienti da un paese terzo o da un'altra zona della Comunità.

     2. Per misure necessarie ai sensi dell'articolo 22 si intendono:

     a) le operazioni di distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o qualsiasi altro trattamento effettuato ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti per:

     i) i vegetali, prodotti vegetali e altre voci costitutivi delle forniture tramite i quali è stato introdotto l'organismo nocivo nella zona in questione, riconosciuti come contaminati o che possono esserlo,

     ii) i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci riconosciuti come contaminati, o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo introdotto perché derivanti dai vegetali delle forniture in questione o per essere stati in prossimità dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di tali forniture o di quelli da esse derivanti,

     iii) i substrati di coltivazione e i terreni riconosciuti come contaminati o che possono essere stati contaminati o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo in questione,

     iv) i materiali di produzione, confezionamento, imballagio, o immagazzinamento, i locali di immagazzinamento o di confezionamento, nonché i mezzi di trasporto che sono stati in contatto con la totalità o una parte dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui sopra;

     b) le ispezioni o le prove effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità della contaminazione ad opera dell'organismo nocivo introdotto;

     c) il divieto o la limitazione dell'impiego di substrati di coltivazione, di aree coltivabili o di locali, nonché di vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi dai materiali facenti parte delle forniture in questione o da quelli aventi la stessa origine, allorché tale divieto o limitazione risulta da decisioni ufficiali motivate da rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo introdotto.

     3. Si considerano spese derivanti direttamente dalle misure necessarie, di cui al paragrafo 2, i pagamenti effettuati a valere su stanziamenti pubblici al fine di:

     - coprire totalmente, o in parte, i costi delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), fatta eccezione per quelli connessi con il normale funzionamento dell'organismo ufficiale responsabile in questione,

     - oppure compensare la totalità, o parte, delle perdite finanziarie, diverse dal mancato profitto, direttamente derivanti da una o più delle misure di cui al paragrafo 2, lettera c).

     In deroga al primo comma, secondo trattino, un regolamento d'applicazione può specificare secondo la procedura prevista all'articolo 18 i casi in cui una compensazione per il lucro cessante è considerata spesa derivante direttamente dalle misure necessarie soggette alle condizioni di cui al paragrafo 5 nonché ai termini di tempo applicabili a tali casi, con un massimo di tre anni.

     4. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, e fatto salvo l'articolo 16, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro l'anno civile successivo a quello in cui è stata scoperta la presenza dell'organismo nocivo, la relativa domanda e informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri:

     - del riferimento alla notificazione di cui al paragrafo 1, primo trattino,

     - della natura e dell'entità della presenza di organismi nocivi di cui all'articolo 22, nonché degli antefatti e delle modalità della scoperta,

     - dell'identità delle forniture di cui al paragrafo 1, terzo trattino, attraverso le quali l'organismo nocivo è stato introdotto,

     - delle misure necessarie che sono state adottate o sono previste, compreso lo scadenzario, per le quali chiede di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, nonché

     - dei risultati ottenuti e del costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e della parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici concessi dallo Stato membro per la realizzazione delle misure necessarie stesse.

     Qualora la scoperta della presenza di organismi nocivi sia avvenuta prima del 30 gennaio 1997, tale data è considerata la data della scoperta ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 5, sempre che la data reale della scoperta non sia anteriore al 1° gennaio 1995. Tuttavia questa disposizione non si applica per quanto riguarda la compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo trattino, tranne in casi eccezionali, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione menzionato al paragrafo 3, per il lucro cessante che ne consegua.

     5. Salvo il disposto dell'articolo 24, la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità e il relativo importo sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 18, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 4 e, se del caso, dei risultati di controlli che possono essere effettuati, sotto l'autorità della Commissione, dagli esperti di cui all'articolo 21 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e tenendo conto dell'importanza del pericolo di cui al paragrafo 1, secondo trattino, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

     Entro i limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine, la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50% e, in caso di compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo comma, non superiore al 25% delle spese relative alle misure necessarie di cui al paragrafo 2, purché tali misure siano state prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta della presenza di un organismo nocivi di cui all'articolo 22, o siano previste per questo periodo.

     Il periodo suddetto può anche essere prorogato, secondo la stessa procedura, se l'esame della situazione consente di concludere che gli obiettivi delle misure saranno realizzati entro un termine supplementare ragionevole. La partecipazione finanziaria della Comunità è decrescente durante gli anni in questione.

     Qualora lo Stato membro non possa fornire l'informazione richiesta per quanto riguarda l'identità delle forniture in conformità del paragrafo 4, terzo trattino, esso indica l'origine presunta della presenza e i motivi per cui non è stato possibile individuare le forniture. L'assegnazione della partecipazione finanziaria può essere decisa, secondo la stessa procedura, in funzione dei risultati della valutazione di queste informazioni.

     Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite in un regolamento d'applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

     6. Considerata l'evoluzione della situazione nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui agli articoli 18 o 19, che siano realizzate altre azioni o che altre misure, adottate o previste dallo Stato membro interessato, siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari, se ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati.

     La concessione della partecipazione finanziaria della Comunità per siffatte altre azioni, requisiti o condizioni è decisa in base alla stessa procedura. Nei limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50% delle spese direttamente connesse a tali altre azioni, requisiti o condizioni.

     Qualora tali altre azioni, requisiti o condizioni siano essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunità rispetto a quelli dello Stato membro interessato, può essere deciso, secondo la stessa procedura, che la partecipazione finanziaria della Comunità superi il 50% delle spese.

     La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata nel tempo e decrescente durante gli anni in questione.

     7. La concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità non pregiudica eventuali diritti che lo Stato membro interessato o singoli individui potrebbero avere nei confronti di terzi, compresi altri Stati membri nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, per il rimborso delle spese e il risarcimento delle perdite o di altri danni, in virtù della legislazione nazionale, del diritto comunitario o del diritto internazionale. Tali diritti sono oggetto di un trasferimento "de jure" alla Comunità che diventa effettivo con il versamento della partecipazione finanziaria di quest'ultima, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni siano da questa coperti.

     8. La partecipazione finanziaria della Comunità può essere erogata in più rate.

     Qualora emerga che la partecipazione finanziaria concessa dalla Comunità non è più giustificata, si applicano le seguenti misure.

     L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato in virtù dei paragrafi 5 e 6 può essere ridotto o sospeso, qualora si accerti, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, dai risultati di controlli effettuati sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, o dai risultati dell'esame appropriato che la Commissione ha eseguito conformemente alle procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali:

     - che la mancata esecuzione o l'esecuzione incompleta delle misure necessarie decise in virtù dei paragrafi 5 e 6 o il mancato rispetto delle modalità o dei termini stabiliti secondo queste disposizioni o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati; oppure

     - che le misure non sono più necessarie; oppure

     - che si verifica la situazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     9. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, si applicano mutatis mutandis.

     10. Gli importi erogati della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato conformemente ai paragrafi 5 e 6 sono restituiti totalmente o in parte da tale Stato membro alla Comunità, qualora si accerti, dalle informazioni di cui al paragrafo 8:

     a) che le misure necessarie decise ai sensi dei paragrafi 5 e 6:

     i) non sono state realizzate o

     ii) non lo sono state in modo conforme alle modalità o ai termini stabiliti secondo queste disposizioni, o necessari per gli obiettivi perseguiti, oppure

     b) che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali è stata concessa la partecipazione finanziaria, oppure

     c) che si verifica la situazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     I diritti di cui al paragrafo 7, seconda frase, sono oggetto di un ritrasferimento "de jure" allo Stato membro in questione, che diventa effettivo con la restituzione, nella misura in cui detti diritti sono coperti da quest'ultima.

     Per gli importi non restituiti sono dovuti interessi di mora conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e conformemente ai metodi che saranno stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

 

     Art. 24.

     1. Per quanto riguarda le cause della comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 22, si applicano le disposizioni che seguono.

     La Commissione verifica se la comparsa dell'organismo nocivo nella zona interessata sia stata causata dal movimento verso la zona in questione di una o più forniture portatrici dell'organismo nocivo e individua lo Stato membro o gli Stati membri successivi di provenienza delle forniture.

     Lo Stato membro di provenienza, identico o meno a quello succitato, delle forniture portatrici dell'organismo nocivo informa immediatamente la Commissione, su richiesta di quest'ultima, su tutti i particolari concernenti l'origine o le origini delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli previsti dalla presente direttiva, al fine di stabilire per quali ragioni tale Stato membro non abbia rilevato la non conformità delle forniture alla presente direttiva. Esso informa inoltre la Commissione, su richiesta di quest'ultima, sulla destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante un periodo specificato.

     Per completare le informazioni, si può procedere a controlli, sotto l'autorità della Commissione, conformemente all'articolo 21.

     2. Le informazioni acquisite in virtù delle presenti disposizioni o di quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 3, sono oggetto di un esame in seno al comitato, onde individuare le eventuali carenze del regime fitosanitario comunitario o della sua applicazione e le misure atte a porvi rimedio.

     Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inoltre utilizzate per stabilire, in conformità delle disposizioni del trattato, se la non conformità delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non sia stata scoperta dallo Stato membro di provenienza perché quest'ultimo non ha rispettato uno degli obblighi che gli incombono in virtù del trattato e delle disposizioni della presente direttiva, relativa segnatamente agli esami prescritti dall'articolo 6 o alle ispezioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.

     3. Qualora per lo Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sia acquisita la conclusione contemplata nel paragrafo 2, la partecipazione finanziaria della Comunità non gli è assegnata o, se gli è stata già assegnata non gli viene versata o, se è già stata versata, viene restituita alla Comunità. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 10, terzo comma.

     Qualora la conclusione contemplata al paragrafo 2 sia acquisita per un altro Stato membro si applica il diritto comunitario, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 7, seconda frase.

     Gli importi da rimborsare ai sensi del paragrafo 3 sono fissati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2 [59].

 

     Art. 25. [60]

     Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta disposizioni per i casi eccezionali di preponderante interesse comunitario che giustificano una partecipazione finanzaria della Comunità fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti ed impianti, nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, sempreché ciò non pregiudichi le decisioni in forza dell'articolo 23, paragrafo 5 o 6.

 

     Art. 26. [61]

     Entro il 20 gennaio 2002, la Commissione esamina i risultati dell'applicazione all’articolo 13 quater, paragrafo 5, e degli articoli 22, 23, e 24 e presenta al Consiglio una relazione corredata delle proposte di modifiche eventualmente necessarie.

 

     Art. 27.

     La direttiva 77/93/CEE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e d'applicazione indicati all'allegato VIII, parte B.

     I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

 

     Art. 27 bis. [62]

     Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 21 si applicano, secondo il caso, gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

 

     Art. 28.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 29.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

     ALLEGATI [63]

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII [64]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

 

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(previste all'articolo 27)

 

     Direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 26 del 31.1.1997) tranne l'articolo 19 

     Direttiva n. 80/392/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 100 del 17.4.1980)

     Direttiva n. 80/393/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 100 del 17.4.1980)

     Direttiva n. 81/7/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 14 del 16.1.1981)

     Direttiva n. 84/378/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 207 del 2.8.1984)

     Direttiva n. 85/173/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 65 del 6.3.1985)

     Direttiva n. 85/574/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 372 del 31.12.1985)

     Direttiva n. 86/545/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 323 del 18.11.1986)

     Direttiva n. 86/546/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 323 del 18.11.1986)

     Direttiva n. 86/547/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 323 del 18.11.1986)

     Direttiva n. 86/651/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 382 del 31.12.1986)

     Direttiva n. 87/298/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 151 del 11.6.1987)

     Direttiva n. 88/271/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 116 del 4.5.1988)

     Direttiva n. 88/272/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 116 del 4.5.1988)

     Direttiva n. 88/430/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 208 del 2.8.1988)

     Direttiva n. 88/572/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 313 del 19.11.1988)

     Direttiva n. 89/359/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 153 del 16.6.1989)

     Direttiva n. 89/439/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 212 del 22.7.1989)

     Direttiva n. 90/168/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 92 del 7.4.1990)

     Direttiva n. 90/490/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 271 del 3.10.1990)

     Direttiva n. 90/506/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 282 del 13.10.1990)

     Direttiva n. 90/654/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 353 del 17.12.1990) unicamente per ciò che concerne l'allegato I, punto 2

     Direttiva n. 91/27/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 16 del 22.1.1991)

     Direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 376 del 31.12.1991)

     Direttiva n. 92/10/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 70 del 17.3.1992)

     Direttiva n. 92/98/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 352 del 2.12.1992)

     Direttiva n. 92/103/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 363 dell'11.12.1992)

     Direttiva n. 93/19/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 96 del 22.4.1993)

     Direttiva n. 93/110/CE della Commissione (G.U.C.E. L 303 del 10.12.1993)

     Direttiva n. 94/13/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 92 del 9.4.1994)

     Direttiva n. 95/4/CE della Commissione (G.U.C.E. L 44 del 28.2.1995)

     Direttiva n. 95/41/CE della Commissione (G.U.C.E. L 182 del 2.8.1995)

     Direttiva n. 95/66/CE della Commissione (G.U.C.E. L 308 del 21.12.1995)

     Direttiva n. 96/14/CE della Commissione (G.U.C.E. L 68 del 19.3.1996)

     Direttiva n. 96/78/CE della Commissione (G.U.C.E. L 321 del 12.12.1996)

     Direttiva n. 97/3/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 27 del 30.1.1997)

     Direttiva n. 97/14/CE della Commissione (G.U.C.E. L 87 del 2.4.1997)

     Direttiva n. 98/1/CE della Commissione (G.U.C.E. L 15 del 21.1.1998)

     Direttiva n. 98/2/CE della Commissione (G.U.C.E. L 15 del 21.1.1998)

     Direttiva n. 1999/53/CE della Commissione (G.U.C.E. L 142 del 5.6.1999)

 

Parte B

Termini d'attuazione e/o d'applicazione

 

Direttiva

Termini d'attuazione

Termini d'applicazione

77/93/CEE

23.12.1980 (Articolo 11, paragrafo 3) [1] [2] [3] [4]

 

 

1.5.1980 (altre disposizioni) [1] [2] [3] [4]

 

80/392/CEE

1.5.1980

 

80/393/CEE

1.1.1983 (Articolo 4, punto 11)

 

 

1.5.1980 (altre disposizioni)

 

81/7/CEE

1.1.1981 (Articolo 1, punto 1)

 

 

1.1.1983 [Articolo 1, punti 2 a), 3 a), 3 b), 4 a), 4 b)]

 

 

1.1.1983 [5] (altre disposizioni)

 

84/378/CEE

1.7.1985

 

85/173/CEE

 

1.1.1983

85/574/CEE

1.1.1987

 

86/545/CEE

1.1.1987

 

86/546/CEE

 

 

86/547/CEE

 

applicabile fino al 31.12.1989

86/651/CEE

1.3.1987

 

87/298/CEE

1.7.1987

 

88/271/CEE

1.1.1989 [6]

 

88/272/CEE

 

applicabile fino al 31.12.1989

88/430/CEE

1.1.1989

 

88/572/CEE

1.1.1989

 

89/359/CEE

 

 

89/439/CEE

1.1.1990

 

90/168/CEE

1.1.1991

 

90/490/CEE

1.1.1991

 

90/506/CEE

1.1.1991

 

90/654/CEE

 

 

91/27/CEE

1.4.1991

 

91/683/CEE

1.6.1993

 

92/10/CEE

30.6.1992

 

92/98/CEE

16.5.1993

 

92/103/CEE

16.5.1993

 

93/19/CEE

1.6.1993

 

93/110/CE

15.12.1993

 

94/13/CE

1.1.1995

 

95/4/CE

1.4.1995

 

95/41/CE

1.7.1995

 

95/66/CE

1.1.1996

 

96/14/CE

1.4.1996

 

96/78/CE

1.1.1997

 

97/3/CE

1.4.1998

 

97/14/CE

1.5.1997

 

98/1/CE

1.5.1998

 

98/2/CE

1.5.1998

 

1999/53/CE

15.7.1999

 

 

[1] Secondo la procedura di cui all'articolo 19, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a conformarsi ad alcune delle disposizioni della presente direttiva ad una data posteriore al 1° maggio 1980, ma non oltre il 1° gennaio 1981. 

[2] Per la Grecia: il 1° gennaio 1985 (articolo 11, paragrafo 3) ed il 1° marzo 1985 (altre disposizioni).

[3] Per la Spagna ed il Portogallo: 1° marzo 1987. 

[4] Nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania poteva essere autorizzata, a sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 18, a conformarsi, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1 e alle pertinenti disposizioni dell'articolo 13 ad una data successiva al 1° maggio 1980, ma comunque entro il 31 dicembre 1992. 

[5] Su richiesta degli Stati membri protetti.

[6] Il 31 marzo 1989 per ciò che concerne l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), vegetali di Juniperus. Direttiva 89/83/CEE che modifica la direttiva 88/271/CEE.

 

 

 

ALLEGATO VIII bis [65]

 

     La tassa standard di cui all'articolo 13 quinquies, paragrafo 2, è fissata ai livelli seguenti:

 

 

 

(in EUR)

Voce

Quantità

Tassa

a) per i controlli documentali

per spedizione

7

b) per i controlli di identità

per spedizione

 

 

- per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile

7

 

- per quantità maggiori

14

c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:

 

 

- talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali

per spedizione

 

- fino a 10 000, in numero

17,5

- ogni a 1 000 unità aggiuntive

0,7

- prezzo massimo

140

- alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)

per spedizione

 

- fino a 1 000, in numero

17,5

- ogni 100 unità aggiuntive

0,44

- prezzo massimo

140

- bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)

per spedizione

 

- fino a 200 kg, in peso

17,5

- ogni 10 kg aggiuntivi

0,16

- prezzo massimo

140

- sementi, colture di tessuti vegetali

per spedizione

 

 

- fino a 100 kg, in peso

17,5

 

- ogni 10 kg aggiuntivi

0,175

 

- prezzo massimo

140

- altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella

per spedizione

 

- fino a 5 000, in numero

17,5

- ogni 100 unità aggiuntive

0,18

- prezzo massimo

140

- fiori recisi

per spedizione

 

 

- fino a 20 000, in numero

17,5

 

- ogni 1 000 unità aggiuntive

0,14

 

- prezzo massimo

140

- rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)

per spedizione

 

- fino a 100 kg in peso

17,5

- ogni 100 kg aggiuntivi

1,75

- prezzo massimo

140

- alberi di Natale tagliati

per spedizione

 

 

- fino a 1 000, in numero

17,5

 

- ogni 100 unità aggiuntive

1,75

 

- prezzo massimo

140

- foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia

per spedizione

 

- fino a 100 kg in peso

17,5

- ogni 10 kg aggiuntivi

1,75

- prezzo massimo

140

- frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)

per spedizione

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

17,5

 

- ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

- tuberi di patata

per partita

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

52,5

 

- ogni 25 000 kg aggiuntivi

52,5

- legname (diverso dalla corteccia)

per spedizione

 

 

- fino a 100 m3 di volume

17,5

 

- ogni m3 aggiuntivo

0,175

- terra e terreno di coltura, corteccia

per spedizione

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

17,5

 

- ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

 

- prezzo massimo

140

- semi

per spedizione

 

 

- fino a 25 000 kg, in peso

17,5

 

- ogni 1 000 kg aggiuntivi

0,7

 

- prezzo massimo

700

- altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella

per spedizione

17,5

 

     Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[4] Trattino inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[5] Trattino aggiunto dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[6] Trattino aggiunto dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[7] Trattino aggiunto dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 2009/143/CE.

[10] Lettera così modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[11] Lettera così modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[12] Trattino così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[13] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[14] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[15] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[16] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[17] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[18] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[19] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[20] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[21] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[22] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[23] L’originario paragrafo 7 è stato sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 per effetto dell’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[24] L’originario paragrafo 7 è stato sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 per effetto dell’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[25] L’originario paragrafo 7 è stato sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 per effetto dell’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[26] Per una deroga alla presente disposizione, vedi l’art. 1 della decisione n. 2004/827/CE e l’art. 1 della decisione n. 2005/477/CE.

[27] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 1 della decisione n. 2005/359/CE.

[28] Articolo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[29] Articolo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[30] Articolo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[31] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[32] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[33] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[34] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[35] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[36] Per una deroga al presente trattino, vedi l’art. 1 della decisione n. 2005/359/CE.

[37] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[38] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[39] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[40] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[41] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[42] Comma così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[43] Lettera così modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[44] Lettera così sostituita dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[45] Lettera aggiunta dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[46] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[47] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati sostituiti dagli attuali paragrafi 2, 3 e 4 dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[48] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati sostituiti dagli attuali paragrafi 2, 3 e 4 dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[49] Gli originari paragrafi 2 e 3 sono stati sostituiti dagli attuali paragrafi 2, 3 e 4 dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[50] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[51] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[52] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[53] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[54] Articolo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE. Per una sostituzione del presente articolo, vedi l’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[55] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE. Per una ulteriore sostituzione del presente articolo, vedi l’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[56] Articolo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[57] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[58] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[59] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[60] Articolo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[61] Articolo così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.

[62] Articolo inserito dall’art. 59 del regolamento (CE) n. 882/2004.

[63] Allegati da ultimo modificati dall’art. 1 della direttiva n. 2005/16/CE, dall’art. 1 della direttiva n. 2005/77/CE, dall’art. 1 della direttiva n. 2006/14/CE, dall’art. 1 della direttiva n. 2006/35/CE, dall'art. 1 della Direttiva n. 2008/109/CE e dall'art. 1 della Direttiva n. 2009/118/CE.

[64] Allegato da ulimo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 31 maggio 2005, n. L 137.

[65] Allegato inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2002/89/CE.