§ 6.4.11 - L.R. 10 maggio 2013, n. 10.
Disposizioni di semplificazione e adeguamento della normativa regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:10/05/2013
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Riconversione produttiva dell’ex zuccherificio di Jesi)
Art. 2.  (Disposizioni in materia sanitaria)


§ 6.4.11 - L.R. 10 maggio 2013, n. 10.

Disposizioni di semplificazione e adeguamento della normativa regionale

(B.U. 16 maggio 2013, n. 36)

 

Art. 1. (Riconversione produttiva dell’ex zuccherificio di Jesi)

1. Al procedimento amministrativo riguardante il progetto di riconversione produttiva dell’ex zuccherificio di Jesi, oggetto dell’accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 26 settembre 2011 e dichiarato di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, non si applica l’articolo 99, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

2. Secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 5, della l.r. 27/2009, al procedimento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili con la normativa statale ed europea in materia di tutela della concorrenza, libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia sanitaria)

1. Il comma 3 ter dell’articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è sostituito dal seguente:

“3 ter. Le plusvalenze derivanti dalle alienazioni di beni immobili di cui al comma 1 successive al 1° gennaio 2012 e le somme derivanti dall’alienazione di altri beni immobili rispetto a quelli indicati allo stesso comma 1 devono essere destinate al finanziamento di investimenti e costituiscono, fino alla stessa finalizzazione, una riserva del patrimonio netto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29 del d.lgs. 118/2011.”.