§ 4.7.56 - L.R. 10 novembre 2009, n. 27.
Testo unico in materia di commercio


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:10/11/2009
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Funzioni della Regione)
Art. 3.  (Funzioni delle Province)
Art. 4.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 5.  (Osservatorio sulla rete commerciale)
Art. 6.  (Centri di assistenza tecnica)
Art. 7.  (Settori merceologici)
Art. 8.  (Requisiti morali)
Art. 9.  (Requisiti professionali per il commercio alimentare)
Art. 10.  (Definizioni)
Art. 11.  (Sviluppo della rete distributiva)
Art. 12.  (Vendita all’ingrosso)
Art. 13.  (Commercio al dettaglio
Art. 14.  (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)
Art. 15.  (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)
Art. 16.  (Centri commerciali)
Art. 16 bis. 
Art. 16 ter.  (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)
Art. 16 quater.  (Erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare)
Art. 17.  (Outlet)
Art. 18.  (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)
Art. 19.  (Esercizi polifunzionali)
Art. 20.  (Esercizio dell’attività)
Art. 21.  (Spacci interni)
Art. 22.  (Distributori automatici)
Art. 23.  (Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)
Art. 24.  (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)
Art. 25.  (Sistema di vendita)
Art. 26.  (Punti vendita esclusivi)
Art. 27.  (Punti vendita non esclusivi)
Art. 28.  (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 29.  (Vendite straordinarie)
Art. 30.  (Vendite di liquidazione)
Art. 31.  (Vendite di fine stagione)
Art. 32.  (Vendite promozionali)
Art. 33.  (Definizioni)
Art. 34.  (Ambito di applicazione)
Art. 35.  (Regolamento comunale)
Art. 36.  (Soppressione e trasferimento)
Art. 37.  (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Art. 38.  (Esercizio dell’attività)
Art. 38 bis.  (Documento unico di regolarità contributiva)
Art. 38 ter.  (Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività mediante posteggio)
Art. 39.  (Disposizioni particolari per le fiere già istituite alla data del 5 luglio 2012)
Art. 40.  (Disposizioni particolari per i mercati e i posteggi isolati già istituiti alla data del 5 luglio 2012)
Art. 40 bis.  (Mercati e fiere di nuova istituzione)
Art. 41.  (Bando comunale)
Art. 42.  (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante)
Art. 43.  (Hobbisti)
Art. 43 bis.  (Creativi)
Art. 44.  (Orari)
Art. 44 bis.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sospensione e inibizione dell’attività esercitata in base a SCIA)
Art. 45.  (Sanzioni)
Art. 46.  (Rinuncia)
Art. 47.  (Definizioni)
Art. 48.  (Soggetti istitutori e autorizzazioni)
Art. 49.  (Gestione)
Art. 50.  (Regolamenti)
Art. 51.  (Commissione di mercato)
Art. 52.  (Direttore di mercato)
Art. 53.  (Prodotti ittici)
Art. 54.  (Vigilanza)
Art. 55.  (Orari)
Art. 56.  (Pubblicità dei prezzi)
Art. 57.  (Affidamento reparto)
Art. 58.  (Subingresso, sospensione e cessazione)
Art. 59.  (Sanzioni)
Art. 60.  (Definizioni e ambito di applicazione)
Art. 61.  (Requisiti morali e professionali)
Art. 62.  (Indirizzi e criteri)
Art. 63.  (Autorizzazione e SCIA)
Art. 64.  (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 65.  (Somministrazione temporanea)
Art. 66.  (Limitazioni all’esercizio dell’attività)
Art. 67.  (Monitoraggio)
Art. 68.  (Orari e pubblicità dei prezzi)
Art. 69.  (Sanzioni)
Art. 70.  (Disposizioni transitorie)
Art. 71.  (Definizioni)
Art. 72.  (Indirizzi regionali)
Art. 73.  (Disciplina urbanistica e servizi accessori)
Art. 74.  (Funzioni della Regione)
Art. 75.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 76.  (Sospensione e decadenza)
Art. 77.  (Collaudo degli impianti)
Art. 78.  (Monitoraggio e osservatorio)
Art. 79.  (Incompatibilità degli impianti stradali)
Art. 80.  (Vigilanza e controllo)
Art. 81.  (Sanzioni)
Art. 82.  (Norme transitorie e finali)
Art. 83.  (Interventi finanziabili)
Art. 84.  (Destinatari dei contributi)
Art. 85.  (Programma di utilizzo delle risorse)
Art. 86.  (Attività fieristica)
Art. 87.  (Regolamento di attuazione)
Art. 88.  (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
Art. 89.  (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
Art. 90.  (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
Art. 91.  (Quartieri fieristici e spazi fieristici non permanenti)
Art. 92.  (Elenco degli enti fieristici e degli organizzatori)
Art. 93.  (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
Art. 94.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 95.  (Norme transitorie e finali)
Art. 96.  (Potere sostitutivo)
Art. 97.  (Fondo unico per il commercio)
Art. 98.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 99.  (Norme transitorie e finali)
Art. 100.  (Abrogazioni)


§ 4.7.56 - L.R. 10 novembre 2009, n. 27. [1]

Testo unico in materia di commercio

(B.U. 13 novembre 2009, n. 106)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina il settore dell’attività commerciale in attuazione dei principi comunitari e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza, allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l’internazionalizzazione del settore ed un equilibrato sviluppo delle attività commerciali in base ai seguenti principi:

a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e dei servizi;

b) l’equilibrato sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva in base a criteri di efficienza con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali, anche al fine del contenimento dei prezzi;

c) il contrasto dei processi di depauperamento delle aree territoriali più deboli;

d) lo sviluppo del commercio elettronico e delle infrastrutture e delle competenze a tal fine necessarie;

e) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese, nonché la tutela dei negozi e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;

f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell’intero territorio regionale, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione di servizi, agevolando l’insediamento di nuove attività nei centri abitati non dotati di adeguate strutture;

g) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali con particolare attenzione allo sviluppo e all’aggiornamento professionale degli operatori, nonché la protezione del lavoro dipendente riguardo anche alla sicurezza dei lavoratori;

h) lo sviluppo della rete di vendita della produzione locale, ai fini dell’internazionalizzazione e della promozione in ambito nazionale ed estero;

i) lo sviluppo del sistema fieristico regionale per la promozione delle attività economiche, del commercio e l’innovazione tecnologica dei sistemi produttivi;

l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli Enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

m) il riconoscimento e il sostegno del commercio equo e solidale quale funzione rilevante della promozione dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l’ambiente;

n) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla correttezza dell’informazione, alla sicurezza e alla genuinità dei prodotti, al contenimento dei prezzi, alla qualificazione dei consumi.

o) il riconoscimento della funzione sociale espletata dalle cooperative costituitesi fra i consumatori, nonché il contributo allo sviluppo del commercio recato dalle imprese esercenti l’attività di rappresentanza e di intermediazione commerciale;

o bis) la tutela e la valorizzazione della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la Regione Marche nel Mondo;

o ter) l’individuazione di strumenti di sostegno e incoraggiamento finalizzati all’ingresso e al rafforzamento della creatività marchigiana emergente.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;

b) le forme speciali di vendita;

c) la vendita di stampa quotidiana e periodica;

d) il commercio su aree pubbliche;

e) la somministrazione di alimenti e bevande;

f) la distribuzione dei carburanti.

3. E’ altresì soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge l’attività di commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale).

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie comunali qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

c) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche;

d) alle attività di cui alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura);

e) alle attività disciplinate dalla l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 32 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), per la vendita dei beni di produzione propria nei locali in cui avviene la produzione medesima o a questi adiacenti, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) alle imprese industriali, per la vendita dei beni di produzione propria nei locali in cui avviene la produzione medesima o a questi adiacenti;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

m) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività;

o) all’offerta gratuita di assaggi di alimenti e bevande a fini promozionali.

5. Alle vendite di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 6 aprile 2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, uno o più regolamenti per l’attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza e della libera prestazione di servizi, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione del commercio per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;

g) rendere effettivo l’esercizio delle funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

3. La Giunta regionale approva, altresì, il programma di cui all’articolo 85 per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio predispone modelli uniformi per le segnalazioni di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Funzioni delle Province)

1. Le Province in conformità al regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabiliscono i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale mediante il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) e in particolare quelli finalizzati ad individuare le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita attraverso la valutazione dell’impatto dei flussi di traffico, nonché in relazione alla rete viaria ed agli accessi.

2. Il PTC individua le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d’ambito sovracomunale e di fenomeni di concentrazione territoriale di altri esercizi che producono impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici secondo le modalità ed entro i termini previsti nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, e nel rispetto dei PTC provinciali, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Nelle materie oggetto della presente legge sono di competenza dei Comuni singoli o associati tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate ad altri enti.

 

     Art. 5. (Osservatorio sulla rete commerciale)

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale del commercio, quale organismo permanente per l’acquisizione degli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio e per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva.

2. L’Osservatorio sulla rete commerciale è composto da:

a) l’assessore regionale competente in materia di commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell’ANCI;

c) un rappresentante dell’UPI;

d) un rappresentante dell’UNCEM;

e) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli imprenditori commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuovere un’ attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore;

b) monitorare la rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all’efficienza dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l’Osservatorio nazionale;

c) monitorare l’andamento e la situazione del mercato nel settore commerciale in collaborazione con le rappresentanze sindacali, con le CCIAA e i Centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 6.

4. L’Osservatorio opera all’interno della struttura regionale competente in materia di commercio e svolge un’attività di monitoraggio riferita all’entità e all’efficienza della rete distributiva, nonché alle dinamiche occupazionali del settore.

5. Al fine dell’aggiornamento del sistema informatico, i Comuni trasmettono annualmente alla struttura regionale competente in materia di commercio i dati relativi alla situazione delle rete distributiva del proprio territorio e ogni altro dato ritenuto necessario al monitoraggio, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. I componenti dell’Osservatorio operano a titolo gratuito.

 

     Art. 6. (Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti nell’ambito dei consigli provinciali delle CCIAA, e altri soggetti interessati possono istituire, anche in forma consortile, centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT).

2. I CAT svolgono attività di assistenza per l’ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, associate o meno alle organizzazioni di categoria, e in particolare in materia di:

a) assistenza tecnica generale;

b) formazione e aggiornamento professionale;

c) innovazione tecnologica e organizzativa;

d) gestione economica e finanziaria dell’impresa;

e) accesso ai finanziamenti comunitari, statali e regionali;

f) sicurezza ed igiene dell’ambiente di lavoro;

g) gestione delle risorse umane;

h) sicurezza e tutela del consumatore;

i) tutela dell’ambiente;

l) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;

m) rapporti con le pubbliche amministrazioni;

n) certificazione di qualità secondo gli standard internazionali.

3. L’esercizio dell’attività dei CAT è autorizzato dalla Regione. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione.

4. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei CAT per l’espletamento:

a) di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico;

c) delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l’iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore.

5. La Regione finanzia specifici programmi di informazione e assistenza gratuita riguardanti la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche in ambito regionale sulla consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l’andamento dell’occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico e di promozione dell’imprenditoria femminile.

6. Per il raggiungimento del migliore livello di assistenza e lo svolgimento di specifici servizi, i CAT possono convenzionarsi con enti pubblici e con privati, compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio e con società di consulenza o assistenza.

 

     Art. 7. (Settori merceologici)

1. L’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. Non rientra nel settore alimentare la vendita dei mangimi per animali.

3. I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all’articolo 1 del d.m. 561/1996.

4. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e di igiene per gli alimenti di origine animale.

 

     Art. 8. (Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l’attività commerciale:

a) [Abrogata];

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere c), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.

3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.

 

     Art. 9. (Requisiti professionali per il commercio alimentare)

1. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) aver esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente o aver prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine dell’imprenditore entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.

3. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative.

4. La Giunta regionale con apposito atto definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

5. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

Attività di commercio

CAPO I

Commercio in sede fissa

SEZIONE I

Commercio al dettaglio e all'ingrosso

 

     Art. 10. (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione si intendono per:

a) bacini commerciali, gli ambiti sovracomunali individuati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1;

b) parcheggi, le aree di pertinenza dell’attività commerciale destinate alle soste dei veicoli ed individuate per ogni singola attività commerciale nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1;

c) commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;

d) commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

e) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizioni se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi;

f) esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;

2) non superiore a 250 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

g) medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1;

h) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1;

i) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;

l) outlet, una attività commerciale professionale nel cui ambito si vendono merci del settore non alimentare, identificate dai marchi dell’unica azienda produttrice, che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione e prodotti campionari;

l bis) temporary shop, un’attività commerciale che offre prodotti specifici per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei settimane;

m) centro di telefonia, phone center o internet point, l’esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici o personal computer o altri strumenti telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici, telematici, anche abbinato ad altre attività;

n) esercizio polifunzionale, l’esercizio in cui si svolgono congiuntamente, oltre all’attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività;
o) preposto, la persona in possesso dei requisiti professionali nel caso in cui tali requisiti non siano posseduti dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società, associazione od organismo collettivo.

 

     Art. 11. (Sviluppo della rete distributiva)

1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree di particolare interesse del proprio territorio, prevede:

a) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l’attribuzione di maggiori poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all’arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

b) per le aree di cui alla lettera a), ed, eventualmente, in altre aree di particolare interesse del proprio territorio, l’indicazione dei criteri in base ai quali i Comuni possono sospendere o inibire gli effetti della segnalazione certificata di inizio attività all’apertura degli esercizi di vicinato o sottoporre le attività commerciali a particolari limitazioni, in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

c) nelle zone montane, la facoltà, attraverso forme consortili tra Comuni e soggetti privati, di realizzare forme di aggregazione commerciali polifunzionali, anche a mezzo di concentrazione di attività commerciali già esistenti, con l’offerta di vari servizi di interesse per la collettività, prevedendo criteri di priorità per l’accesso ai contributi regionali.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce in particolare:

a) le aree commerciali e i bacini omogenei di utenza;

b) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita con riferimento al PTC;

c) la superficie di vendita delle medie e delle grandi strutture di vendita;

d) gli indirizzi relativi alle medie e grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto della sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti ambientali e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;

e) [Abrogata];

f) i parametri di parcheggio per la realizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita;

g) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all’inserimento all’interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche, nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;

h) la realizzazione di spazi appositi ed esclusivi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali nelle grandi strutture di vendita;

i) i criteri e le modalità per l’apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;

l) le modalità per l’attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;

m) le norme sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alle medie e grandi strutture di vendita;

n) i criteri per il rilascio dell’autorizzazione per le attività di cui al presente titolo.

 

     Art. 12. (Vendita all’ingrosso)

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è esercitato previa comunicazione effettuata alla CCIAA competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Nella comunicazione di cui al presente comma il titolare o il legale rappresentante dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2 stabilisce le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.

 

     Art. 13. (Commercio al dettaglio

negli esercizi di vicinato)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio.

2. Alla SCIA deve essere allegata apposita planimetria che individui i locali e le aree in cui si intende esercitare l’attività di vendita.

3. Il Comune provvede a comunicare alla CCIAA le variazioni pervenute dai soggetti interessati.

4. [Abrogato];

5. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni d’uso dei locali.

6. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E’ consentita la dotazione di soli piani di appoggio.

7. Ai fini di cui al comma 6 per i locali dell’esercizio si intendono i locali e le aree individuate nella planimetria allegata alla SCIA di cui al comma 2.

8. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all’articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge. La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

 

     Art. 14. (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Il Comune, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, definisce le condizioni, le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, a seguito di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le altre parti sociali interessate individuate dal Comune medesimo.

3. Il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché stabilisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1.

4. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali.

5. L’autorizzazione di cui al comma 1 decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio;

c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all’articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione.

 

     Art. 15. (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le procedure previste nel presente articolo.

2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell’insediamento al regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, nonché agli strumenti urbanistici vigenti e al rispetto del PTC di cui all’articolo 3, comma 1.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d’utenza interessato dall’insediamento. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza di servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

8. Il Comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1.

9. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

10. L’autorizzazione di cui al comma 1 decade:

a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro due anni dalla data del rilascio;

c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all’articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione.

 

     Art. 16. (Centri commerciali)

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alle dimensioni complessive della struttura.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Prima dell’effettivo inizio dell’attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all’interno del centro commerciale presentano apposita SCIA.

4. La presentazione della SCIA di cui al comma 3 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso.

5. [Abrogato].

 

     Art. 16 bis.

     [Abrogato]

 

     Art. 16 ter. (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di perequazione territoriale, sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore della Regione, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere e per l'applicazione del vincolo di destinazione di cui al comma 1.

 

     Art. 16 quater. (Erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare)

1. In conformità ai principi europei di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, la Regione Marche dispone che in tutti gli esercizi commerciali che ne fanno richiesta sia possibile utilizzare il contributo pubblico previsto per l’erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e in applicazione del decreto ministeriale 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare).

2. La fornitura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare indicati al comma 1 è garantita prioritariamente mediante frazionamento in più parti nello stesso mese, presso qualsiasi esercizio commerciale prescelto dall’utente.

3. Gli esercizi commerciali indicati al comma 1 forniscono alla Regione gratuitamente i dati dei prodotti forniti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 17. (Outlet)

1. La denominazione di outlet di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all’attività commerciale.

2. E’ vietato porre in vendita negli outlet merci diverse da quelle identificate dai marchi dell’unica azienda produttrice.

3. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti le vendite straordinarie e promozionali.

4. Gli outlet possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita, centro commerciale, parco commerciale.

5. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, l’uso della denominazione di outlet in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. In caso di violazione grave o di recidiva, il Comune ove ha sede l’esercizio dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.

6. Le imprese commerciali esistenti che utilizzano la denominazione di outlet in difformità da quanto previsto dalla presente legge, devono adeguarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 18. (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l’apertura, il trasferimento di sede, nonché l’ampliamento della superficie di centri di telefonia e servizi internet in sede fissa, sono soggetti a comunicazione al Comune competente per territorio.

2. L’attività è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

3. Le attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, svolte congiuntamente nei centri di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni rispettivamente previste dalla presente legge per le medesime attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete, nonché alle biblioteche, alle mediateche, alle scuole, alle strutture ricettive e alle tabaccherie.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

 

     Art. 19. (Esercizi polifunzionali)

1. Nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e nei centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 500 abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale della tipologia alimentare e non alimentare, la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati e in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge riferite a ciascuna delle tipologie commerciali interessate.

2. Gli esercizi polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura minimi da stabilire in accordo con il Comune.

3. I Comuni possono concedere, con convenzione, l’uso di immobili ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l’attivazione di esercizi polifunzionali.

4. I Comuni possono stabilire particolari agevolazioni a favore degli esercizi polifunzionali.

5. Gli esercizi polifunzionali, nonché gli esercizi commerciali di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 del d.l. 223/2006 medesimo anche al Comune e all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

 

SEZIONE II

Forme speciali di vendita al dettaglio

 

     Art. 20. (Esercizio dell’attività)

1. Sono considerate forme speciali di vendita al dettaglio:

a)  gli spacci interni;

b)  la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

c)  la vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione;

d)  la vendita presso il domicilio dei consumatori.

 

     Art. 21. (Spacci interni)

1. L’attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Nella SCIA di cui all’articolo 13 deve essere dichiarata, in particolare, la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative  in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza  dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

 

     Art. 22. (Distributori automatici)

1. L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici è soggetta alla SCIA di cui all’articolo 13, nella quale deve essere dichiarata  la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il settore merceologico, l’ubicazione, nonché l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico nel caso in cui l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche.

2. L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita, fatto salvo quanto stabilito agli articoli 63 e 64 per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori.

3. E’ vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche.

 

     Art. 23. (Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)

1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione, la SCIA di cui all’articolo 13 è presentata al Comune nel quale l’esercente intende avviare l'attività con l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e del settore merceologico interessato.

2. E’ vietato l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni ovvero di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

4. In caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuta dichiarazione d’inizio attività dell’esercente.

5. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

6. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e statali in materia di commercio elettronico.

 

     Art. 24. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la SCIA di cui all’articolo 13 è presentata al Comune nel quale l’esercente intende avviare l'attività con l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e del settore merceologico interessato.

2. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento contenente:

a)  le generalità e la fotografia dell’esercente;

b)  l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa;

c)  la firma del responsabile dell’impresa.

3. L’attività può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In tal caso, l’esercente comunica, entro trenta giorni, l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività delle persone medesime.

4. L’esercente rilascia agli incaricati un tesserino di riconoscimento, che deve essere ritirato non appena gli stessi perdano i requisiti di cui agli articoli 8 e 9. Il tesserino contenente quanto indicato al comma 2 deve essere numerato ed esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

 

SEZIONE III

Stampa quotidiana e periodica

 

     Art. 25. (Sistema di vendita)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi soggetti alla SCIA di cui all’articolo 28.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alla stampa estera posta in vendita  sul territorio regionale.

 

     Art. 26. (Punti vendita esclusivi)

1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria).

2. I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti, in base a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

 

     Art. 27. (Punti vendita non esclusivi)

1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

2. L’esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell’ambito degli stessi locali nelle seguenti attività:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) impianti di distribuzione di carburanti;

c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

c bis) esercizi di vicinato;

d) medie strutture di vendita;

e) grandi strutture di vendita;

f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;

g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

3. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all’attività primaria.

4. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall’attività di vendita primaria.

5. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe  le  tipologie.

 

     Art. 28. (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a SCIA inviata al Comune competente per territorio.

2. Il Comune sulla base del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, e a seguito di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento dell’esercizio.

3. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 è consentita la vendita dei pastigliaggi, nonché di bevande preconfezionate in lattine, tetra-pak, bottigliette o simili, con l’esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 pur nel rispetto dei requisiti tecnico sanitari. Ai fini della presente legge, sono definiti pastigliaggi i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, quali caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e simili.

4. Sono soggette a comunicazione da presentare al Comune competente per territorio:

a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

5. L’esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica cessa qualora:

a) vengano meno i requisiti di cui all’articolo 8;

b) non vengano rispettati i limiti di cui al comma 2 dell’articolo 26;

c) l’attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all’articolo 58, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione.

 

SEZIONE IV

Vendite straordinarie e promozionali

 

     Art. 29. (Vendite straordinarie)

1. Le vendite straordinarie, con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:

a) le vendite di liquidazione

b) le vendite di fine stagione.

2. Le vendite  di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

3. Le merci in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

4. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

6. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.

7. E’ vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

8. E’ vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

9. L’esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

 

     Art. 30. (Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane.

2. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell’inventario presentato al Comune.

3. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione.

4. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e in caso di cessazione di attività provvede d’ufficio all’ordine di chiusura dell’esercizio.

5. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell’esercizio per un periodo di quindici giorni.

6. Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, l’esercente non può richiedere l’apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.

7. E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale e trasferimento di sede.

 

     Art. 31. (Vendite di fine stagione)

1. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.

3. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

 

     Art. 32. (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

1 bis. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell’inizio.

2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.

3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.

4. E’ vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento.

5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all’interno dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 non si applicano al settore alimentare.

 

CAPO II

Commercio su aree pubbliche

 

     Art. 33. (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono per:

a) commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) mercato, l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l’offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi;

d) mercato ordinario, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

e) mercato specializzato, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

f) mercato stagionale, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

g) mercato straordinario, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;

h) mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l’antiquariato, l’oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

i) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

l) mercato riservato ai produttori agricoli, mercato riservato all’esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);

m) posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività;

n) posteggio isolato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

o) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

p) fiera specializzata, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;

q) mercato o fiera del commercio equo e solidale, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;

r) manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

s) fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

t) spunta in un mercato o in una fiera, l’appello per l’assegnazione dei posteggi liberi;

u) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l’operatore si è presentato, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio;

 

     Art. 34. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche:

a) alle imprese che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Oltre ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano in particolare:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) ai produttori agricoli che esercitano la vendita sulle aree pubbliche al di fuori dei mercati riservati di cui all’articolo 33, comma 1, lettera l), salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per l’esercizio delle attività in forma itinerante.

 

     Art. 35. (Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, adotta il regolamento dei mercati e delle fiere che contiene in particolare:

a) la tipologia del mercato o della fiera, specificando i giorni di svolgimento e il numero dei posteggi;

b) la localizzazione e l’articolazione del mercato, compresa l’eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;

c) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

d) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

e) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

f) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;

g) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;

h) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita;

i) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;

l) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni di legge;

m) le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e delle norme della presente legge;

n) le modalità di esercizio della vigilanza;

o) i posteggi riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti, alle associazioni senza scopo di lucro, nonché ai soggetti iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;

p) le modalità di svolgimento della fiera e del mercato in caso di coincidenza delle due manifestazioni.

2. I Comuni aggiungono posteggi riservati ai soggetti svantaggiati e in percentuale non superiore al 10 per cento del numero complessivo.

 

     Art. 36. (Soppressione e trasferimento)

1. La soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

3. Nel caso si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni il Comune, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili e in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari e al tipo di attrezzatura di vendita, tiene conto in particolare dell’anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente. A parità di punteggio, si considera l’anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell’attività da parte dell’acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell’attività da parte del titolare. In fase di subentro nell’attività tra familiari, per causa di morte o atto tra vivi, si considera la data di inizio di attività del dante causa.

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.

 

     Art. 37. (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 dicembre di ogni anno, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni:

a) luogo in cui si svolge la manifestazione;

b) denominazione;

c) data di svolgimento;

d) settori merceologici;

e) orario di apertura;

f) numero complessivo di posteggi.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla struttura regionale competente la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l’indicazione della denominazione, della localizzazione, dell’ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell’orario di apertura e chiusura e, nell’ipotesi di mercati, anche del nominativo dell’assegnatario del posteggio.

3. Al fine dell’aggiornamento, i Comuni inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.

 

     Art. 38. (Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui agli articoli 8 e 9, al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della SCIA in base alle disposizioni del presente capo e può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. Possono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche o presentare la relativa SCIA le persone fisiche e le società di persone e di capitali, le cooperative e loro consorzi.

3. L’autorizzazione o la SCIA abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di tale attività.

4. L’autorizzazione o la SCIA deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e statali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

6. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

7. E’ vietato porre limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività disciplinata dal presente capo al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

8. L’esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime, negli aeroporti, porti, interporto, stazioni e autostrade è soggetto all’assenso, comunque denominato, dei soggetti competenti in relazione alle aree medesime, che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette.

9. L’esercizio del commercio su posteggio nelle aree di cui al comma 8 è soggetto all’istituzione da parte del Comune del mercato, della fiera o del posteggio isolato di riferimento, previo assenso, comunque denominato, da parte dei soggetti competenti in relazione alle aree medesime.

10. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all’associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l’attività purché il loro nominativo sia indicato nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa o nella SCIA. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell’autorizzazione stessa o nella SCIA, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato.

11. In occasione di particolari eventi o riunioni di persone, il Comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche o che non abbiano presentato la relativa SCIA, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni.

12. [Abrogato].

13. [Abrogato].

14. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purché non contrastino con le specifiche disposizioni del presente capo.

15. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 38 bis. (Documento unico di regolarità contributiva)

1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente.

2. Dal 1° gennaio al 15 marzo di ogni anno i Comuni acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006 ovvero un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS.

3. Alle imprese non in regola è sospesa l’autorizzazione o l’attività esercitata in base a SCIA fino ad avvenuta regolarizzazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l’autorizzazione è revocata o è inibito l’esercizio dell’attività esercitata in base a SCIA.

4. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata o la SCIA in ogni caso acquisita per i soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.

4 bis. La partecipazione a fiere e mercati da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui al presente articolo anche se tali requisiti non costituiscono un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nella Regione in cui il titolo abilitativo è stato acquisito.

4 ter. Le imprese aventi sede in altri Stati dell’Unione europea possono presentare documentazione, equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva, rilasciata nello Stato membro d’origine.

5. [Abrogato].

6. La Giunta regionale definisce ulteriori criteri e modalità per l’attuazione del presente articolo.

 

     Art. 38 ter. (Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono rilasciate contestualmente dal Comune o dal SUAP competente per il territorio in cui è ubicato il posteggio. L'autorizzazione all'esercizio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere.

2. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni e contestuale concessione di posteggi in mercati o fiere diversi, anche se si svolgono negli stessi giorni.

3. La durata della concessione di posteggio è fissata dal Comune e non può essere inferiore a nove né superiore a dodici anni, tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell'intesa relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche sancita il 5 luglio 2012 dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

4. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.

5. Nel caso di prestatore proveniente da altro Stato appartenente all'Unione europea, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato di provenienza.

6. I posteggi occasionalmente liberi o non occupati sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate. A parità del numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda o un ramo d'azienda.

8. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto.

8 bis. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse il titolare ha diritto a ottenere un altro posteggio libero nell’area di mercato o, in mancanza, nell’ambito del territorio comunale e, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, può esercitare l’attività nell’area libera del mercato di appartenenza.

 

     Art. 39. (Disposizioni particolari per le fiere già istituite alla data del 5 luglio 2012)

1. Le aree destinate alle fiere sono determinate dal Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. I posteggi sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a) da considerare comunque prioritari, assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e pertanto a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

3. Le domande di concessione dei posteggi devono pervenire al Comune o al SUAP almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine previsto dal regolamento di cui all’articolo 35.

4. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda.

5. La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro l’orario stabilito dal regolamento comunale di cui all’articolo 35, annotando nome e cognome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.

6. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

7. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall’organo comunale competente sulla base di documenti probanti l’effettiva partecipazione alla manifestazione.

8. [Abrogato].

9. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l’intera manifestazione.

10. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per almeno i due terzi della durata della manifestazione.

11. Nell’assegnazione dei posteggi liberi nelle fiere sono osservati i criteri di cui al comma 2.

12. [Abrogato].

13. Il Comune può destinare posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti nella fiera nel limite massimo del 5 per cento del totale.

14. In caso di fiere o mercati concomitanti, l’operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell’autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l’assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante.

15. Lo scambio consensuale di posteggio all’interno della stessa fiera, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

 

     Art. 40. (Disposizioni particolari per i mercati e i posteggi isolati già istituiti alla data del 5 luglio 2012)

1. I posteggi nei mercati o isolati sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 39, comma 2.

2. L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. L’area in concessione di cui all’articolo 38 ter, comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

6. [Abrogato].

7. [Abrogato].

8. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l’orario stabilito dal regolamento comunale di cui all’articolo 35.

9. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l’orario stabilito dal regolamento di cui all’articolo 35, annotando cognome e nome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa e numero di posteggi.

10. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

11. Lo scambio consensuale di posteggio all’interno dello stesso mercato, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

 

     Art. 40 bis. (Mercati e fiere di nuova istituzione)

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di nuova istituzione sono rilasciate, sentite le organizzazioni di categoria regionale maggiormente rappresentative del settore, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, correlati alla qualità dell’offerta o alla tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.

 

     Art. 41. (Bando comunale)

1. Il Comune approva appositi bandi per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggi nei mercati o relative all'assegnazione di posteggi isolati.

2. Entro il 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno il Comune invia i bandi alla struttura organizzativa regionale competente ai fini della loro pubblicazione nel BUR, da effettuare entro i trenta giorni successivi al ricevimento. I bandi sono pubblicati anche nei siti internet del Comune e della Regione e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. Il bando contiene in particolare:

a)  la denominazione del mercato e l'elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori;

b) l'indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell'area;

c) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando;

d) il fac-simile della domanda.

 

     Art. 42. (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante)

1. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività. I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA presentate.

2. La SCIA di cui al comma 1 abilita l’operatore anche:

a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;

c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.

3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

c) il settore o i settori merceologici.

4. Alla SCIA è allegata dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o aver presentato altra SCIA per l’esercizio di attività in forma itinerante.

5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell’attività di aziende già operanti.

6. Una società di persone può presentare tante SCIA quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati.

7. L’attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un’ora, trascorsa la quale l’operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell’arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

8. [Abrogato]

9. Il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 35, individua le zone interdette al commercio itinerante. E’ fatto divieto di interdire al commercio itinerante l’intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell’ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.

 

     Art. 43. (Hobbisti)

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 250,00. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’articolo 33, comma 1, lettere h) e i), senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4. Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’articolo 56. Il Comune, nel regolamento di cui all’articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell’assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L’attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti e a trasmetterlo alla Regione.

6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 45, comma 1. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all’articolo 45, comma 2.

 

     Art. 43 bis. (Creativi)

1. Ai fini della presente legge sono creativi i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. Essi possono operare nei mercati indicati all’articolo 33, comma 1, lettere h) ed i). Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’articolo 56. Il Comune, nel regolamento di cui all’articolo 35, può riservare ai creativi appositi posteggi in altre fiere o mercati.

2. I creativi di cui al comma 1 devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività il creativo deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. Valgono al contempo le altre norme indicate al comma 4 dell’articolo 43.

5. I creativi di cui al comma 1 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei creativi che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

6. Per l’applicazione delle sanzioni relative alla mancanza di tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso si applicano le norme di cui al comma 6 dell’articolo 43.

 

     Art. 44. (Orari)

1. Sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, il Comune definisce gli orari per l’attività di commercio nei mercati, nei posteggi  fuori mercato, nelle fiere e per l’attività in forma itinerante tenendo conto che:

a) i giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio;

b) possono essere stabilite limitazioni per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse.

 

     Art. 44 bis. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sospensione e inibizione dell’attività esercitata in base a SCIA)

1. L’autorizzazione o l’attività esercitata in base a SCIA è sospesa:

a) nel caso in cui l’operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all’articolo 35;

b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi.

2. L’autorizzazione è revocata o è inibito l’esercizio dell’attività esercitata in base a SCIA:

a) se l’operatore non inizia l’attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, salva la concessione di proroga per comprovata necessità;

b) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nei mercati con svolgimento inferiore all’anno, le assenze sono calcolate in proporzione all’effettiva durata. La revoca o l’inibizione comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la revoca o l’inibizione e la relativa decadenza vanno notificate all’interessato dall’organo comunale competente;

c) se l’operatore sospende l’attività di commercio su aree pubbliche per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;

d) se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

d bis) se l’operatore non provvede al pagamento degli oneri di cui al comma 1, lettera a), entro sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione;

e) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività ai sensi del comma 1, lettera b).

 

     Art. 45. (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto fuori dai casi previsti dall’articolo 38, comma 10, o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9,  è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad  euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente capo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma  3,  al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

 

     Art. 46. (Rinuncia)

1. L’operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia ad una delle autorizzazioni, può chiedere al Comune competente la trascrizione nell’autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.

 

CAPO III

Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

 

     Art. 47. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) mercato all’ingrosso, un’area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all’ingrosso dei prodotti della pesca, agricoloalimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all’ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso. Nel mercato all’ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1) direzione del mercato;

2) rilevazione statistica;

3) verifica del peso o della quantità e della qualità;

b) centro agroalimentare, la infrastruttura costituita da più mercati all’ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi. In particolare il centro agroalimentare:

1) è dotato di servizi e funzioni complessi ed opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale;

2) è caratterizzato dall’unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto.

 

     Art. 48. (Soggetti istitutori e autorizzazioni)

1. Possono istituire mercati all’ingrosso e centri agroalimentari:

a) il Comune, la Provincia e la CCIAA competenti per territorio;

b) i consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico;

c) le società consortili con partecipazione pubblica maggioritaria;

d) i consorzi aventi personalità giuridica o cooperative costituiti da operatori economici dei settori della produzione e del commercio ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

2. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce i criteri per la realizzazione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari tenendo conto:

a) dei mercati e dei centri, distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;

b) dell’individuazione delle localizzazioni di massima per l’insediamento di nuovi mercati o centri, distinti per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;

c) del fabbisogno nella regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all’ingrosso;

d) della qualifica di mercato di interesse regionale dei mercati esistenti;

e) dell’indicazione per i diversi tipi di mercati e di centri delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;

f) degli standard minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie.

3. Nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1:

a) i Comuni competenti per territorio concedono l’autorizzazione alla costituzione di mercati all’ingrosso;

b) la Giunta regionale concede l’autorizzazione alla costituzione dei centri agroalimentari.

4. La Giunta regionale può deliberare la sottoscrizione di quote di partecipazione ai mercati all’ingrosso e ai centri agroalimentari già costituiti o da costituire.

 

     Art. 49. (Gestione)

1. I mercati all’ingrosso sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell’articolo 48, comma 1.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l’altro, l’importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono di norma a carico dell’istitutore.

4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.

5. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l’utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell’ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

6. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.

7. In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

8. I centri agroalimentari sono gestiti nel loro complesso dall’ente che li ha realizzati anche tramite un consorzio degli operatori assegnatari degli spazi interni al centro, così come previsto dalla deliberazione CIPE 31 gennaio 1992 (Determinazione degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agroalimentari all’ingrosso).

9. Il gestore del mercato all’ingrosso e del centro agroalimentare provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell’intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all’esercizio dell’attività mercantile. Provvede altresì:

a) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;

b) alla funzionalità degli impianti elettrotermo-idraulici e di telecomunicazione;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

 

     Art. 50. (Regolamenti)

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva i regolamenti tipo di mercato e di gestione per i centri agroalimentari, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, ai quali debbono uniformarsi i rispettivi regolamenti.

2. Il regolamento tipo non può recare norme che ostacolino l’afflusso, la conservazione, l’offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti e deve prevedere in particolare:

a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita, ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre annualmente nel mercato;

b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;

c) la determinazione della cauzione imposta ai commissionari e ai mandatari;

d) il calendario e l’orario per le operazioni mercantili;

e) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;

f) la pianta organica del personale con indicazione delle qualifiche e compiti del rapporto di impiego, del trattamento economico e dello sviluppo di carriera di ciascun dipendente;

g) la composizione e il funzionamento della commissione di mercato;

h) l’organizzazione e la disciplina dei servizi, ivi compresa l’organizzazione dei servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme di qualità vigenti;

i) la pulizia e la destinazione dei rifiuti;

l) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a commissionari, mandatari e astatori;

m) per i mercati alla produzione, le modalità di preavviso per il ritiro dei prodotti introdotti nel mercato nel rispetto delle norme UE e nazionali vigenti in materia;

n) la nomina di un commissionario in caso di inefficienza e di irregolarità;

o) ogni altra materia attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato.

3. In caso di violazione delle disposizioni regolamentari si applica una sanzione amministrativa il cui ammontare è determinato fra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 2.500,00.

4. Il Comune nel cui territorio è situato il mercato approva il regolamento prima dell’entrata in funzione del mercato medesimo.

5. Entro tre mesi dall’autorizzazione del centro agroalimentare, l’ente promotore adotta il regolamento di gestione del centro e lo invia alla Giunta regionale per l’approvazione entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 51. (Commissione di mercato)

1. I Comuni presso ogni mercato all’ingrosso possono istituire una commissione di mercato, con funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle modalità stabilite dal regolamento tipo di cui all’articolo 50, comma 2.

 

     Art. 52. (Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il direttore in particolare:

a) vigila sull’osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti;

b) provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantie, provenienza e destinazione, rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

3. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore di mercato, nonché i compiti specifici, sono stabiliti dal regolamento di mercato.

4. Nei centri agroalimentari il responsabile dell’ente gestore, o persona da lui delegata, esercita i compiti previsti dal comma 2.

 

     Art. 53. (Prodotti ittici)

1. Nei mercati all’ingrosso di prodotti ittici e nei centri agroalimentari in cui operano mercati ittici, la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell’ente gestore, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato o all’ente gestore del centro.

 

     Art. 54. (Vigilanza)

1. La vigilanza sui mercati all’ingrosso e sui centri agroalimentari è esercitata dalla Giunta regionale con la collaborazione dei Comuni competenti per territorio.

2. La vigilanza è rivolta particolarmente ad accertare la regolarità della istituzione e della gestione, la corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari, la funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.

3. Ai fini di cui al comma 2 l’ente gestore del centro agroalimentare invia alla Giunta regionale il bilancio annuale entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.

 

CAPO IV

Norme comuni

 

     Art. 55. (Orari)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 rendono noti al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale giorno di riposo settimanale, mediante l’esposizione di cartelli ben visibili e altri mezzi idonei di informazione.

 

     Art. 56. (Pubblicità dei prezzi)

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Nel caso di prodotti d’arte, di antiquariato e di oreficeria, l’obbligo di pubblicità del prezzo di cui al comma 1 è rispettato mediante l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile solo all’interno dell’esercizio.

3. Nel periodo necessario all’allestimento dell’esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni.

4. Quando sono esposti insieme prodotti dello stesso prezzo è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Per l’obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15 del d. lgs. 206/2005, i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

 

     Art. 57. (Affidamento reparto)

1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, dandone comunicazione al Comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto dato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

 

     Art. 58. (Subingresso, sospensione e cessazione)

1. In caso di trasferimento della gestione o della proprietà, il subentro nell’attività è comunicato al Comune entro trenta giorni dall’acquisizione del titolo, con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata e del contratto di cessione d’azienda, nonché del possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l’attività fino alla comunicazione dell’avvenuto subingresso.

2. Il subentrante per causa di morte in una attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all’articolo 9.

3. L’attività di commercio, previa comunicazione al Comune competente, può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Su richiesta dell’interessato, effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza di cui al comma 3, il Comune può concedere la proroga della sospensione di ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità.

5. La cessazione dell’attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, con l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione o della SCIA, del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita dell’esercizio.

 

     Art. 59. (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l’attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 5, 18, comma 5, e 45.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo, nonché di quelle contenute nei regolamenti di cui all’articolo 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell’autorizzazione o del titolo abilitativo, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 55 reiterata per almeno due volte nel corso di tre anni solari, il Comune sospende l’attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

 

TITOLO III

Disciplina delle attività di somministrazione

 

     Art. 60. (Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;

b) area aperta al pubblico, quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione o la SCIA;

c) attrezzatura ed impianti di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;

d) somministrazione nel domicilio del consumatore o catering, l’organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore presso la sua dimora, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni;

e) esercizi non aperti al pubblico, quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

f) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o indiretta.

2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.

3. Sono ricompresi nella tipologia di cui al comma 2 i centri rurali di ristoro e degustazione, la cui attività è finalizzata alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. A tal fine:

a) l’attività è esercitata in immobili, ubicati all’esterno del territorio urbanizzato come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti o nei borghi rurali, che mantengono le caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale della zona. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole;

b) la ristorazione deve basarsi su un’offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento di prodotto tracciato o tracciabile, come definito dalla l.r. 21/2011 e dal relativo regolamento di attuazione;

c) gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.

4. Le norme contenute nel presente titolo non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali. Non si applicano, altresì, agli artigiani di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f), che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante consumo immediato, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, in via strumentale o accessoria, senza attrezzature di somministrazione finalizzate. E’ consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), agli articoli 86 e 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché ogni altra disposizione statale in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza.

 

     Art. 61. (Requisiti morali e professionali)

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 8.

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.

4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

4 bis. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

5. Per l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6. [Abrogato]

7. Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata, le materie del corso di formazione professionale di cui al comma 5, lettera a), dei relativi esami finali, nonché dei corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l’attività.

9. La Giunta regionale garantisce l’effettuazione dei corsi di cui al comma 5, lettera a), con soggetti accreditati per la formazione continua. A tal fine sono considerati in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, i centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 6 e le CCIAA.

10. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 5 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.

11. Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative.

12. Ai cittadini e alle società di Stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le norme statali ed internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

13. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 62. (Indirizzi e criteri)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce gli indirizzi ai Comuni per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo 63, tenendo conto, in particolare:

a) [Abrogata];

b) delle caratteristiche e dello sviluppo urbanistico del territorio;

c) del traffico, della mobilità, dell’inquinamento acustico e ambientale;

d) della necessità di tutelare i locali storici.

2. I Comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all’apertura, al trasferimento di sede e all’ampliamento della superficie.

3. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.

4. I Comuni determinano altresì le condizioni per l’esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi.

5. I Comuni individuano altresì i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di catering.

 

     Art. 63. (Autorizzazione e SCIA)

1. Nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio. Negli altri casi, l’apertura o il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, da presentare al Comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento dei requisiti di cui all’articolo 61, al rispetto dei criteri comunali di cui all’articolo 62, nonché:

a) alla disponibilità da parte dell’interessato dei locali nei quali intende esercitare l’attività;

b) all’indicazione, in caso di società, dell’eventuale preposto all’esercizio;

c) alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;

d) all’accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

3. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico.

4. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.

5. Entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, al Prefetto, al Questore, alla zona territoriale competente dell’ASUR e alla CCIAA.

6. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

7. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 64, comma 3.

 

     Art. 64. (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Sono soggette a SCIA, da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:

a) nel domicilio del consumatore;

b) negli esercizi situati all’interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

c) all’interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;

d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti, scuole ed università, ospedali, case di riposo, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed altre strutture simili;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 19;

f) negli esercizi situati all’interno dei centri commerciali, dei centri agroalimentari e dei mercati all’ingrosso;

g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari;

h) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui al titolo IV;

i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.

1 bis. Le attività di cui al comma 1, lettera d), sono soggette esclusivamente al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 61.

2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell’attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l’attività di somministrazione prevista alla lettera g) del comma 1 non deve superare il 25 per cento dell’intera superficie del locale.

3. E’ soggetta, altresì, a SCIA la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo.

4. La SCIA di cui ai commi 1 e 3 deve indicare:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 61;

b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;

c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l’intrattenimento;

d) la disponibilità e la conformità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

e) il possesso dei requisiti dell’eventuale preposto all’esercizio.

 

     Art. 65. (Somministrazione temporanea)

1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA inviata al Comune, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è svolta previo accertamento dei requisiti morali di cui all’articolo 61, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

3. [Abrogato]

4. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.

 

     Art. 66. (Limitazioni all’esercizio dell’attività)

1. I Comuni vietano la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere:

a) permanente o temporaneo;

b) adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell’articolo 9 del r.d. 773/1931;

c) adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall’assunzione di alcolici e superalcolici.

2. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

 

     Art. 67. (Monitoraggio)

1. Ai fini dell’attività di programmazione regionale e comunale la Giunta regionale organizza, nell’ambito del sistema informativo integrato regionale, la raccolta e la diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione, anche in via telematica, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell’anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo.

 

     Art. 68. (Orari e pubblicità dei prezzi)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. [Abrogato]

3. L’orario prescelto è comunicato al Comune, in base ai criteri e alle modalità previsti dagli indirizzi regionali e pubblicizzato mediante l’esposizione di cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.

4. Gli esercizi aperti al pubblico possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nei cartelli di cui al comma 3.

5. La chiusura temporanea degli esercizi è pubblicizzata mediante l’esposizione di un cartello leggibile dall’esterno ed è comunicata al Comune.

6. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un cartello visibile sia all’interno che all’esterno.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella ben visibile;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l’obbligo di esposizione della tabella anche all’esterno dell’esercizio o comunque leggibile dall’esterno.

8. Per l’offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

 

     Art. 69. (Sanzioni)

1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato, sospeso, decaduto o quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione ovvero in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 61, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro e la chiusura dell’esercizio.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale attuativo e a quelle adottate dai Comuni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

 

     Art. 70. (Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, riguardante gli indirizzi e i criteri dell’articolo 62. Entro i centottanta giorni successivi, i Comuni stabiliscono i criteri di cui all’articolo 62, comma 2.

2. Fino all’entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui all’articolo 62, comma 1, rimangono in vigore i criteri ed i parametri approvati dai singoli Comuni in base alla l.r. 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), abrogata dalla presente legge.

 

TITOLO IV

Distribuzione dei carburanti

 

     Art. 71. (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, l’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i), l) e m);

b) carburanti, le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, l’olio lubrificante e tutti gli altri carburanti conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA);

c) distributore, l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:

1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;

2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;

3) un dispositivo per la quantificazione dell’importo da pagare;

4) una o più pistole o valvole di intercettazione;

5) le tubazioni che li connettono;

d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

e) potenziamento dell’impianto, l’aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell’autorizzazione o concessione originaria;

f) self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l’erogazione automatica del carburante di cui l’utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l’assistenza di apposito personale;

g) self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica del carburante usato direttamente dall’utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell’erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

h) accettatore di carta di credito, l’apparecchio per il pagamento dell’importo relativo all’erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

i) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico, l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili;

l) impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca, l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali, destinato all’esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del carburante per autotrazione a esenzione da accisa;

m) impianto ad uso privato, l’impianto ubicato all’interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all’esclusivo rifornimento di mezzi, ad eccezione di quelli agricoli, di proprietà, in locazione e in uso al titolare dell’autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L’erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell’erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;

n) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale, l’impianto ubicato all’interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all’uopo attrezzate, destinato all’esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società consortili di bacino firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta.

 

     Art. 72. (Indirizzi regionali)

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, stabilisce:

a) la definizione degli indirizzi per l’ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell’efficienza della rete e l’incremento dei servizi resi all’utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente;

b) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;

c) l’individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.

2. Per gli impianti di distribuzione stradali, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, la Giunta regionale stabilisce:

a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell’efficienza della rete e l’incremento dei servizi resi all’utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente;

b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;

c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;

d) l’individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;

e) l’incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all’efficienza energetica, privilegiando l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, determina altresì:

a) le procedure relative all’installazione e alla modifica degli impianti;

b) gli orari di apertura e le turnazioni, in relazione alla tipologia degli impianti, alle caratteristiche del territorio, all’interesse dell’utenza e alla presenza del personale addetto al servizio;

c) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati.

3 bis. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi e il corretto e uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

 

     Art. 73. (Disciplina urbanistica e servizi accessori)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti possono essere esercitate attività commerciali al dettaglio qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di giornali e riviste, nonché attività artigianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme di settore.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall’Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all’articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.

4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all’attività di esercizio dell’impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente.

5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.

6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del PRG non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

6 bis. Le caratteristiche degli impianti posizionabili all’interno delle fasce di rispetto stradali ricadenti negli ambiti di tutela ambientale definiti dal Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e dal PTC sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 2. La relativa localizzazione costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 74. (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti della rete autostradale;

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l’esecuzione dell’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

3. Spetta inoltre alla Regione ricevere le comunicazioni relative alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.

4. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all’articolo 76.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo la Regione si avvale del Comune nel cui territorio ricade l’impianto, in base a criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 75. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 72, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti;

b) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all’interno del territorio comunale;

c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;

d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa;

e) il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;

f) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;

h) l’applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità e della gestione delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.

 

     Art. 76. (Sospensione e decadenza)

1. Il titolare dell’autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell’attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell’utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell’impedimento.

2. Al termine del periodo di sospensione dell’attività dell’impianto il titolare deve rimettere in esercizio l’impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l’interessato a riattivare l’impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione.

3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell’impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera c); in caso di superamento eccedente i tre mesi, l’autorizzazione decade.

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell’autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 8.

5. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo smantellamento dell’impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.

 

     Art. 77. (Collaudo degli impianti)

1. Gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, sono collaudati, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati rispettivamente alla Regione e al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell’Agenzia delle dogane, da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio e da un rappresentante comunale.

2. Il collaudo è obbligatorio per i nuovi impianti, i potenziamenti, i trasferimenti, nonché per le seguenti modifiche:

a) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;

b) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

c) installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento.

3. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentato da un’attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione e al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all’Agenzia delle dogane.

4. La Regione o il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, convoca la commissione di collaudo, che provvede entro i trenta giorni successivi.

5. Ai componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario a carico della ditta richiedente, il cui importo e le cui modalità di pagamento sono stabilite dalla Giunta regionale.

6. La Regione o il Comune, in attesa del collaudo, rilascia, su richiesta del titolare, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto fino all’effettuazione del collaudo medesimo. La domanda è presentata alla Regione o al Comune competente, unitamente alla perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme vigenti.

 

     Art. 78. (Monitoraggio e osservatorio)

1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.

2. I Comuni, l’Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, l’ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe tributaria regionale, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.

3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l’analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

 

     Art. 79. (Incompatibilità degli impianti stradali)

1. È considerato incompatibile l’impianto stradale che versa in una delle seguenti condizioni:

a) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale;

b) crea intralcio al traffico ai sensi del comma 2;

c) è privo di fuoristrada;

d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada;

e) non è provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità;

f) è localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad ipsilon e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

g) è localizzato fuori del centro abitato all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto.

2. Un impianto crea intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l’ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata.

3. Gli impianti non dotati di attività accessorie che non sono provvisti dei servizi di cui al comma 1, lettera e), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati in occasione della prima richiesta di modifica successiva alla data di entrata in vigore della legge medesima.

4. I Comuni procedono all’individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili. Per tali impianti non è consentito il rilascio di ulteriori autorizzazioni o proroghe.

5. Per gli impianti incompatibili l’autorizzazione decade e l’impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all’articolo 76, comma 5.

 

     Art. 80. (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull’applicazione del presente titolo è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

 

     Art. 81. (Sanzioni)

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

a) installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;

b) procede ad una modifica dell’impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione;

c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;

d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli non rientranti nell’autorizzazione medesima;

e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione; per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 300,00;

f) attiva l’impianto prima dell’effettuazione del collaudo di cui all’articolo 77.

2. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 colui che:

a) effettua modifiche all’impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;

b) attiva le modifiche all’impianto in mancanza dell’attestazione di cui all’articolo 77, comma 3;

c) non espone il cartello relativo ai prezzi praticati;

d) non rispetta gli orari e le turnazioni;

e) espone cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario con i quali si creino nell’utente false aspettative e si eluda la normativa in materia di pubblicità ingannevole.

2 bis. Il mancato adeguamento alla dotazione di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi dell’articolo 72, comma 3 bis, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo nell’adeguamento medesimo.

3. Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), l’attività dell’impianto è sospesa fino all’ottenimento dell’autorizzazione, e, ove non concessa, l’impianto viene smantellato con le modalità di cui all’articolo 76, comma 5.

 

     Art. 82. (Norme transitorie e finali)

1. Le domande di autorizzazione già presentate ai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione.

2. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, riguardante la disciplina del titolo IV, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni adeguano le proprie disposizioni regolamentari entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

 

TITOLO V

Interventi finanziari per il commercio

 

     Art. 83. (Interventi finanziabili)

1. La Regione concede contributi per:

a) la realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, con particolare riguardo ai centri storici, zone pedonalizzate e a traffico limitato;

b) la sistemazione e la riqualificazione di aree destinate ai mercati;

c) la realizzazione dell’assistenza tecnica, della progettazione, dell’innovazione tecnologica ed organizzativa;

d) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e l’attivazione di “Centri commerciali naturali”, intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale attraverso la formazione di partnership pubblico-privato;

e) la promozione delle produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza delle Marche;

f) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l’adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa statale e comunitaria;

g) la realizzazione di progetti aziendali per l’attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e la realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;

h) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;

i) progetti riguardanti l’insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;

l) misure per lo sviluppo del commercio elettronico, del commercio equo e solidale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

m) lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante l’ integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, nonché per l’installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche;

n) la promozione e l’incentivazione di misure concrete per garantire una maggiore sicurezza alle imprese commerciali che all’interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attività sottoposte al rischio criminalità.

2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni per la costituzione di un fondo da destinare alle attività commerciali ed eventualmente anche alle attività artigianali e di servizio, per i danni subiti a causa dell’esecuzione dei lavori pubblici.

 

     Art. 84. (Destinatari dei contributi)

1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, e i seguenti soggetti, aventi sede operativa nella regione:

a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l’acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;

c) le cooperative e i consorzi fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione, costituiti tra esercenti il commercio all’ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi;

d) consorzi fidi di secondo grado costituiti da cooperative di garanzia o consorzi fidi di operatori commerciali e turistici, operanti nell’ambito della regione e costituiti da almeno mille soci complessivamente;

e) i centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 6.

2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle così individuate dalla normativa comunitaria.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), ammessi a contributo regionale sono tenuti ad esercitare l’attività per un periodo di almeno quattro anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera c), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno duecento soci e avere in atto, al momento della presentazione della domanda un ammontare di affidamenti superiore ad un milione di euro.

 

     Art. 85. (Programma di utilizzo delle risorse)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1, per ciascun intervento ivi previsto, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

2 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

 

TITOLO VI

Sistema fieristico regionale

 

     Art. 86. (Attività fieristica)

1. [Abrogato]

2. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte in via ordinaria, in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti;

b) quartieri fieristici, le aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

b bis) spazi fieristici non permanenti, le aree appositamente attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche;

c) organizzatori, i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

d) enti fieristici, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica;

e) superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.

3. Tra le manifestazioni fieristiche di cui al comma 2, lettera a), sono individuate in particolare le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

d) esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

4. L’attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di trasparenza e di tutela della concorrenza. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti.

5. L’attività di vendita all’interno delle fiere generali e delle mostre mercato e l’accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate sono disciplinate dal regolamento della manifestazione.

6. La Regione e i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la parità di condizioni per l’accesso alle strutture e l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

7. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente titolo:

a) le esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;

b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi;

c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;

d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;

e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;

f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;

g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;

h) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;

i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.

 

     Art. 87. (Regolamento di attuazione)

1. Con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, la Giunta regionale stabilisce in particolare:

a) i requisiti e le modalità per l’attribuzione della qualifica di cui all’articolo 88;

b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all’articolo 89;

c) le modalità per la redazione del calendario di cui all’articolo 90;

d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti e le modalità di verifica degli stessi ai sensi dell’articolo 91;

e) i requisiti e le modalità per l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 92;

f) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.

 

     Art. 88. (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell’iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è attribuita dalla Regione, con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia, in base ai requisiti e alle modalità stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87, in conformità ai seguenti criteri:

a) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori dei settori cui la manifestazione è rivolta;

b) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, con le modalità stabilite dal Comune medesimo.

 

     Art. 89. (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono organizzare manifestazioni fieristiche inviano agli enti indicati al comma 2 una comunicazione contenente i dati relativi alle manifestazioni medesime e la dichiarazione del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, al fine di garantire la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza della manifestazione.

2. La comunicazione è inviata al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in caso di manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per territorio in caso di manifestazioni di rilevanza locale.

3. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o delle eventuali informazioni integrative richieste. Lo svolgimento della manifestazione non è subordinato alla preventiva attribuzione della qualifica.

4. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione, i dati e i requisiti da comunicare sono stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87. Nella fissazione dei requisiti, il regolamento deve tener conto, per gli operatori provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, delle norme alle quali gli stessi sono sottoposti nello Stato di provenienza. L’organizzazione di manifestazioni da parte di soggetti aventi sede legale in Stati non appartenenti all’Unione europea può essere subordinata all’esistenza di condizioni di reciprocità, nel rispetto delle norme internazionali.

5. La durata delle manifestazioni fieristiche non può essere superiore a quindici giorni, salvo deroghe consentite in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.

 

     Art. 90. (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è pubblicato a cura della struttura organizzativa regionale competente nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni.

2. Il calendario è redatto in base alle modalità stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87 e riporta per ogni manifestazione:

a) la denominazione ufficiale;

b) la tipologia e la qualifica;

c) il luogo e il periodo di svolgimento;

d) i settori merceologici interessati;

e) il soggetto organizzatore.

 

     Art. 91. (Quartieri fieristici e spazi fieristici non permanenti)

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti sono definiti nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87, in base alla rilevanza delle manifestazioni che in essi si svolgono. Lo stesso regolamento individua le modalità di verifica di tali requisiti da parte dei Comuni competenti per territorio.

 

     Art. 92. (Elenco degli enti fieristici e degli organizzatori)

1. Per monitorare l’evoluzione del settore, presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l’elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di condizioni tra gli operatori, gli enti di cui al comma 1 che organizzano anche manifestazioni fieristiche provvedono all’amministrazione e alla rendicontazione contabile separate delle diverse attività.

3. Per assicurare il puntuale monitoraggio dell’attività fieristica svolta nel territorio della regione, presso la struttura organizzativa regionale competente è altresì istituito l’elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono costituiti e aggiornati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, sulla base dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione, nonché per la verifica del rispetto dei medesimi, stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87.

 

     Art. 93. (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo del sistema fieristico regionale, la Giunta regionale adotta annualmente il programma delle attività promozionali per l’anno successivo, con l’individuazione delle iniziative da svolgere nel territorio regionale.

2. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 e in base alle disponibilità di bilancio, sono stabiliti tra l’altro i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario di cui all’articolo 90. Particolari benefici sono individuati a favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che adottano la procedura di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori, secondo i criteri internazionalmente accolti.

 

     Art. 94. (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui al presente titolo è esercitata dai Comuni.

2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l’esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni.

3. In caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale, è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l’esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l’1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

5. In caso di violazione delle norme del regolamento della singola manifestazione fieristica, è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 ad euro 100,00 per ogni metro quadrato di superficie netta.

6. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono raddoppiate.

7. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni in base a quanto previsto dalla l.r. 33/1998.

 

     Art. 95. (Norme transitorie e finali)

1. Sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 92, comma 4, gli enti fieristici già iscritti ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) abrogata dalla presente legge.

 

TITOLO VII

Norme finali

 

     Art. 96. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario sono posti a carico dell’ente interessato.

 

     Art. 97. (Fondo unico per il commercio)

1. E’ istituito il fondo unico per il commercio finalizzato a sostenere ed a incrementare le attività di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore.

2 bis. Nell’ambito del fondo di cui al comma 1 viene istituita una riserva a favore delle piccole imprese commerciali operanti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

3. La Giunta regionale determina le modalità di riparto del fondo sulla base del programma di cui all’articolo 85.

 

     Art. 98. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali.

2. A decorrere dall’anno 2010, l’entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nelle seguenti UPB: 3.16.03, 3.16.04, 3.17.01, 3.17.02, 3.17.03 e 3.17.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

 

     Art. 99. (Norme transitorie e finali)

1. Le Province, entro un anno dall’approvazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, adeguano i propri PTC alle disposizioni di cui all’articolo 3.

2. [Abrogato]

3. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle eventuali diverse previsioni degli strumenti urbanistici provinciali e comunali, finché le Province ed i Comuni non abbiano adeguato i propri strumenti di programmazione urbanistica e commerciale al regolamento di cui all’articolo 2, comma 1.

4. I regolamenti dei mercati e dei centri di cui all’articolo 47, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati entro un anno dalla data di adozione del regolamento tipo di cui all’articolo 50.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 2 e delle altre disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.

6. [Abrogato]

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 123/1998.

8. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria.

 

     Art. 100. (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 21 maggio 1975, n. 41 (Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell’approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci);

b) 21 luglio 1977, n. 27 (Costituzione di un fondo per l’erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell’approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci. Rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41);

c) 15 maggio 1978, n. 11 (Costituzione di un fondo per l’erogazione di contributi in favore delle piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase dell’approvvigionamento sia nella fase di vendita delle merci. Rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41);

d) 3 giugno 1982, n. 19 (Integrazione e rifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n. 41 avente ad oggetto: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore di piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase di approvvigionamento, sia nella fase della vendita delle merci);

e) 25 agosto 1983, n. 29 (Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste);

f) 31 agosto 1984, n. 29 (Disciplina dei mercati all’ingrosso);

g) 22 gennaio 1987, n. 11 (Interventi finanziari per il commercio);

h) 12 aprile 1991, n. 10 (Integrazione e modifiche alla l.r. 25 agosto 1983, n. 29 “Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste”);

i) 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);

l) 21 novembre 1997, n. 67 (Disciplina dei centri agroalimentari);

m) 6 luglio 1998, n. 21 (Interventi finanziari per il commercio);

n) 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio);

o) 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione);

p) 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”);

q) 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);

r) 23 febbraio 2005, n. 9 (Ulteriori modifiche della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme e indirizzi per il settore del commercio” e modifica della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 “Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione”);

s) 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);

t) 21 dicembre 2006, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”).

2. Sono o restano altresì abrogati:

a) l’articolo 30 della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);

b) gli articoli 27 e 28 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2002);

c) il regolamento regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Norme di attuazione della legge regionale 24 luglio 2002, n. 15 in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione);

d) l’articolo 12 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 (Assestamento del bilancio 2003);

e) l’articolo 6 della l.r. 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale);

f) l’articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005);

g) l’articolo 33 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006);

h) i commi 14 e 15 dell’articolo 12 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006);

i) la lettera hh) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);

l) il regolamento regionale 30 ottobre 2007, n. 3 (Attuazione della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 6 giugno 2017, n. 19.