§ 4.7.42 - L.R. 24 novembre 2004, n. 24.
Ordinamento del sistema fieristico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:24/11/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Sistema fieristico regionale).
Art. 3.  (Tipologia delle manifestazioni fieristiche).
Art. 4.  (Ambito di applicazione).
Art. 5.  (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).
Art. 6.  (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche).
Art. 7.  (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche).
Art. 8.  (Quartieri fieristici).
Art. 9.  (Enti fieristici).
Art. 10.  (Elenco regionale degli enti fieristici).
Art. 11.  (Riorganizzazione dell’ERF).
Art. 12.  (Regolamenti di attuazione).
Art. 13.  (Commissione regionale per il settore fieristico).
Art. 14.  (Coordinamento interregionale).
Art. 15.  (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale).
Art. 16.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 18.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 19.  (Modifiche e abrogazioni).


§ 4.7.42 - L.R. 24 novembre 2004, n. 24. [1]

Ordinamento del sistema fieristico regionale.

(B.U. 2 dicembre 2004, n. 127).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione ed in conformità con la normativa dell’Unione europea, favorisce attraverso il sistema fieristico regionale la promozione delle attività economiche, lo sviluppo del commercio e l’innovazione tecnologica dei sistemi produttivi.

     2. L’attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di trasparenza e di tutela della concorrenza.

     3. La Regione e i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la parità di condizioni per l’accesso alle strutture e l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

 

     Art. 2. (Sistema fieristico regionale).

     1. Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri fieristici e dalle manifestazioni realizzate nell’ambito del territorio regionale.

     2. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte in via ordinaria, in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti;

     b) quartieri fieristici, le aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali o nazionali, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

     c) organizzatori, i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

     d) enti fieristici, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica;

     e) superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.

 

     Art. 3. (Tipologia delle manifestazioni fieristiche).

     1. Tra le manifestazioni fieristiche sono individuate in particolare le seguenti tipologie:

     a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

     b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

     c) mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

     d) esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

     2. L’attività di vendita all’interno delle fiere generali e delle mostre mercato e l’accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate sono disciplinate dal regolamento della manifestazione.

     3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti.

 

     Art. 4. (Ambito di applicazione).

     1. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge:

     a) le esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;

     b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi (show room);

     c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;

     d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;

     e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;

     f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;

     g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;

     h) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;

     i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.

 

     Art. 5. (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).

     1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell’iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

     2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale è attribuita dalla Regione, con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia, in base ai requisiti e alle modalità stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12, in conformità ai seguenti criteri:

     a) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori dei settori cui la manifestazione è rivolta;

     b) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.

     3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.

     4. Le modalità per l’attribuzione della qualifica sono stabilite con regolamento, ai sensi dell’articolo 12.

     5. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale hanno l’obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’apposito albo della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi.

 

     Art. 6. (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche).

     1. I soggetti pubblici e privati che intendono organizzare manifestazioni fieristiche inviano agli enti indicati al comma 2 una comunicazione contenente i dati relativi alle manifestazioni medesime e la dichiarazione del possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 4, al fine di garantire la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza della manifestazione.

     2. La comunicazione è inviata al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in caso di manifestazioni di rilevanza internazionale e al Comune competente per territorio negli altri casi. Il Comune trasmette alla Regione i dati delle manifestazioni di propria competenza al fine della redazione del calendario di cui all’articolo 7.

     3. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione o delle eventuali informazioni integrative richieste.

     4. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione, i dati e i requisiti da comunicare sono stabiliti con regolamento ai sensi dell’articolo 12. Nella fissazione dei requisiti, il regolamento deve tener conto, per gli operatori provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, delle norme alle quali gli stessi sono sottoposti nello Stato di provenienza. L’organizzazione di manifestazioni da parte di soggetti aventi sede legale in Stati non appartenenti all’Unione europea può essere subordinata all’esistenza di condizioni di reciprocità, nel rispetto delle norme internazionali.

     5. La durata delle manifestazioni fieristiche non può essere superiore a quindici giorni, salvo deroghe consentite in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.

 

     Art. 7. (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche).

     1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgono sul territorio regionale è pubblicato a cura della struttura organizzativa regionale competente nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni.

     2. Il calendario è redatto in base alle modalità stabilite con regolamento ai sensi dell’articolo 12 e riporta per ogni manifestazione:

     a) la denominazione ufficiale;

     b) la tipologia e la qualifica;

     c) il luogo e il periodo di svolgimento;

     d) i settori merceologici interessati;

     e) gli estremi della comunicazione di cui all’articolo 6.

     3. Gli organizzatori indicano gli estremi della comunicazione di cui all’articolo 6 in ogni genere di pubblicità relativa alla singola manifestazione.

 

     Art. 8. (Quartieri fieristici).

     1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni rispettivamente internazionali, nazionali e locali, nonché le modalità di verifica di tali requisiti da parte del Comune competente per territorio sono determinati con regolamento ai sensi dell’articolo 12.

 

     Art. 9. (Enti fieristici).

     1. Gli enti fieristici devono:

     a) avere la proprietà o la disponibilità del quartiere fieristico per un periodo non inferiore a sei anni;

     b) avere ad oggetto la gestione del quartiere fieristico, e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;

     c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche.

     2. Al fine di consentire la verifica periodica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente al Comune competente per territorio, entro il mese di settembre, una dichiarazione del legale rappresentante attestante il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente.

     3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche provvedono all’amministrazione e alla rendicontazione contabile separate delle diverse attività.

 

     Art. 10. (Elenco regionale degli enti fieristici).

     1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l’elenco regionale degli enti fieristici, al fine di monitorare l’evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e della distribuzione delle manifestazioni fieristiche sul territorio regionale.

     2. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti d’ufficio nell’elenco gli enti fieristici esistenti.

     3. Gli enti di cui al comma 2, non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, redigono un progetto di trasformazione secondo le modalità e nei termini stabiliti con regolamento ai sensi dell’articolo 12. Il progetto è approvato dalla Regione in base a quanto previsto nel medesimo regolamento.

     4. La riorganizzazione dell’Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), istituito dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è effettuata ai sensi dell’articolo 11.

 

     Art. 11. (Riorganizzazione dell’ERF).

     1. L’ERF promuove, senza scopi di lucro, lo sviluppo delle attività fieristiche al fine di sostenere lo sviluppo dell’economia regionale e delle imprese locali.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l’ERF cessa di esercitare direttamente l’attività di soggetto organizzatore di manifestazioni fieristiche e conserva la qualifica di ente fieristico ai sensi dell’articolo 9 mantenendo i diritti di proprietà e la titolarità dei contratti di locazione sugli immobili del quartiere fieristico di cui attualmente dispone. Le eventuali eccedenze di ciascun esercizio sono destinate per il 50 per cento in aumento del patrimonio e per il 50 per cento per la costituzione e l’incremento della riserva.

     3. Per l’esercizio dell’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche, l’ERF promuove la costituzione di una società per azioni. L’utilizzo da parte della costituenda società dei padiglioni fieristici di cui l’ente dispone è regolato da apposita convenzione.

     4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ERF presenta la proposta di modifica dello statuto e il progetto di riorganizzazione, redatti secondo i criteri di cui al presente articolo, alla Giunta regionale, che li approva nei successivi trenta giorni. Le deliberazioni attuative sono adottate dall’ERF entro novanta giorni dall’approvazione.

     5. In caso di mancata adozione delle deliberazioni attuative di cui al comma 4 nel termine ivi indicato, l’ERF è soppresso, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di nomina del commissario liquidatore.

     6. I dipendenti a tempo indeterminato dell’ERF, in esubero, possono optare per il trasferimento presso la Regione Marche.

 

     Art. 12. (Regolamenti di attuazione).

     1. Con uno o più regolamenti di attuazione della presente legge sono stabiliti in particolare:

     a) i requisiti e le modalità per l’attribuzione della qualifica di cui all’articolo 5;

     b) i termini, le modalità e i requisiti relativi alla comunicazione di cui all’articolo 6;

     c) le modalità per la redazione del calendario di cui all’articolo 7;

     d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi ai sensi dell’articolo 8;

     e) le modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 10;

     f) le modalità per la redazione e l’approvazione dei progetti di cui all’articolo 10, comma 3, e all’articolo 13, comma 3, lettera b);

     g) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni internazionali e nazionali.

 

     Art. 13. (Commissione regionale per il settore fieristico).

     1. È istituita la Commissione regionale per il settore fieristico, composta dall’assessore competente o suo delegato in qualità di presidente e da non più di quindici membri, di cui due designati dal Consiglio regionale, rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle camere di commercio, delle organizzazioni dei settori commercio, industria, artigianato, agricoltura, pesca, turismo e termale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale ed esperti individuati tra persone particolarmente qualificate nella materia.

     2. La Commissione formula pareri e proposte alla Giunta regionale in merito alla promozione e allo sviluppo del sistema fieristico regionale, nonché in merito alle problematiche del settore.

     3. La Commissione, altresì, nella fase di prima applicazione della presente legge:

     a) collabora alla redazione dei regolamenti di cui all’articolo 12;

     b) redige un progetto riguardante il riordino del sistema fieristico regionale, prevedendo anche l’eventualità della fusione tra gli enti operanti nel settore.

     4. La composizione della Commissione è stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni all’amministrazione regionale è corrisposto il rimborso delle spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale ).

     5. La Commissione è nominata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed opera presso la struttura organizzativa regionale competente in materia.

     6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

 

     Art. 14. (Coordinamento interregionale).

     1. Per il miglior esercizio delle funzioni in materia, la Regione partecipa a forme di coordinamento interregionale per la definizione di criteri omogenei in ordine, in particolare, all’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e nazionale, ai requisiti minimi dei quartieri fieristici e alle modalità di redazione e pubblicizzazione del calendario di cui all’articolo 7.

 

     Art. 15. (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale).

     1. Ai fini della promozione e dello sviluppo del sistema fieristico regionale ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, la Giunta regionale, anche su proposta e sentita la Commissione di cui all’articolo 13, adotta annualmente il programma della attività promozionali per l’anno successivo, con l’individuazione delle iniziative da svolgere nel territorio regionale.

     2. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 ed in base alle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, secondo i principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ((Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), detta i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario di cui all’articolo 7, nonché per la concessione di contributi agli enti di cui all’articolo 9 per progetti di investimento presentati dai medesimi.

 

     Art. 16. (Vigilanza e sanzioni).

     1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da personale regionale all’uopo incaricato dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di fiere.

     2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l’esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni.

     3. In caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l’esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

     4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l’1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

     5. In caso di violazione delle norme del regolamento della singola manifestazione fieristica è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00 per ogni metro quadrato di superficie netta.

     6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono raddoppiate.

     7. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni in base a quanto previsto dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa è stabilita, a decorrere dall’anno 2005, dalle rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     2. Alla copertura della spese di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle risorse proprie della Regione.

     3. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 3.16.03 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA).

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. I regolamenti di cui all’articolo 12 sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il progetto di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), è presentato alla Giunta regionale entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

     3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 12 continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della l.r. 52/1995.

     4. Il programma di cui all’articolo 15 acquista efficacia dopo la dichiarazione di compatibilità rilasciata dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

 

     Art. 19. (Modifiche e abrogazioni).

     1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) è sostituito dal seguente:

“4. L’ente fieristico regionale promuove, senza scopi di lucro, lo sviluppo delle attività fieristiche al fine di sostenere lo sviluppo dell’economia regionale e delle imprese locali.”.

     2. Sono o restano abrogati:

     a) la l.r. 29 novembre 1982, n. 39 (Approvazione dello Statuto dell’ente autonomo fiera di Ancona);

     b) la l.r. 30 novembre 1982, n. 40 (Approvazione dello statuto dell’ente autonomo della calzatura marchigiana già “Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro”);

     c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della l.r. 52/1995;

     d) le lettere a) e b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 27 e il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa).


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.