§ 2.5.3 – L.R. 2 agosto 1984, n. 20.
Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:02/08/1984
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis.  [3]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 2.5.3 – L.R. 2 agosto 1984, n. 20.

Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.

(B.U. 6 agosto 1984, n. 73).

 

Art. 1.

     Agli amministratori ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale spetta una indennità mensile di carica o un'indennità di presenza stabilita annualmente dai consigli di amministrazione entro i limiti fissati dalla allegata tabella «A» e dalle disponibilità dei rispettivi bilanci di previsione.

     Ai commissari straordinari nominati dalla Regione, nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di cui al primo comma, spetta un'indennità pari a quella stabilita per i presidenti degli enti medesimi.

     Per ogni assenza alle sedute dell'organo collegiale di cui l'amministratore o il revisore dei conti fa parte, viene operata una trattenuta sulla indennità di carica pari ad un quindicesimo dell'indennità medesima [1].

 

     Art. 2.

     Ai componenti di commissioni, comitati o collegi di cui alla allegata tabella «B» spetta un'indennità di presenza nella misura a fianco di ciascuno indicata.

     1 bis. L’indennità spettante ai componenti delle commissioni previste dall’articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è determinata dalla Giunta regionale in relazione all’entità delle gare [2].

 

     Art. 2 bis. [3]

     La misura delle indennità di cui alle tabelle “A” e “B” è adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblico dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 3.

     L'indennità di presenza di cui ai precedenti articoli compete per ogni seduta dell'organo collegiale.

     Per seduta, agli effetti della presente legge, si intende il complesso dei lavori e delle operazioni svolti nell'arco di una giornata, anche se in tempi frazionati, regolarmente e validamente verbalizzati, ai fini per i quali l'organo collegiale è costituito.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     Agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti di cui all’articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all’articolo 2 che risiedono in comuni della regione diversi da quelli ove ha sede l’ente amministrato o l’organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo così come riconosciuto ai dipendenti regionali per l’uso dell’auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell’ente amministrato o dell’organo collegiale. [5].

     Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei comuni della regione è corrisposto, per ogni seduta, oltre al compenso di cui all'allegata tabella B, il rimborso forfettario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo dell'eventuale supplemento ed aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, entro i limiti previsti per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, e strettamente correlate agli orari di inizio e termine della seduta [6].

     Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'art. 1 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente amministrativo è corrisposto il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato.

     Il rimborso forfettario previsto dal precedente comma è corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non può superare la somma corrispondente ad un massimo di quindici presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente.

     Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1 [7].

     Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del Comitato misto paritetico regionale per le servitù militari previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: “Nuova regolamentazione delle servitù militari [8].

 

     Art. 5.

     Ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti per i dipendenti regionali con la qualifica funzionale di dirigente più alto in grado salvo quanto previsto dal comma successivo.

     Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell’esercizio di attività istruttorie si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un’indennità di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui all’articolo 4 [9].

     Le missioni sono autorizzate dagli organi competenti dell'ente amministrato per i soggetti di cui all'art. 1 e dai presidenti degli organi collegiali per i soggetti di cui all'art. 2.

     Gli organi collegiali di cui all'art. 2 autorizzano le missioni dei rispettivi presidenti.

     Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti regionali.

 

     Art. 6.

     Le indennità di carica di cui all'art. 1 sono ridotte del 50 per cento ove si cumulino con quelle derivanti da altre cariche elettive.

     L'indennità di presenza non spetta agli amministratori per i quali, ai sensi dell'art. 1, è corrisposta l'indennità di carica.

 

     Art. 7.

     Agli amministratori degli enti di cui all'art. 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 dipendenti da pubbliche amministrazioni le indennità stabilite dalla presente legge possono essere liquidate nei modi e alle condizioni previsti dai rispettivi ordinamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico.

     Per le finalità di cui al precedente comma l'amministrazione competente alla liquidazione delle indennità deve preventivamente acquisire dall'ente di appartenenza del pubblico dipendente formale attestazione dei modi e delle condizioni di liquidazione delle indennità ove spettanti.

     Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 4 non spetta ai dipendenti pubblici per le sedute che si svolgono nei giorni in cui prestano servizio presso gli uffici aventi sede nello stesso comune nel quale ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui sono componenti.

     Possono essere corrisposte le indennità relative alla partecipazione delle commissioni di gara e di concorso quando questa non rientri nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dal dipendente. Possono essere inoltre corrisposte le indennità relative alla partecipazione ad altre commissioni e comitati regionali che non rientri obbligatoriamente fra gli ordinari doveri dell'ufficio cui il dipendente è preposto o addetto e sia inoltre svolta al di fuori del normale orario di lavoro [10].

     La partecipazione dei componenti dipendenti delle unità sanitarie locali alle sedute dei comitati e delle commissione tecniche operanti in materia di sanità e per i quali è previsto il mandato gratuito, rientra nelle attribuzioni dell'ufficio ricoperto dagli stessi [11].

 

     Art. 8.

     Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

     Agli adempimenti previsti dal primo comma dell'art. 90 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, connessi alla liquidazione delle indennità e rimborsi spese a carico del bilancio regionale provvede il servizio personale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze, sottoscritto dal segretario dei rispettivi organi collegiali o da chi ne assume le funzioni.

     La liquidazione delle spese di cui al presente articolo è disposta dalla giunta regionale.

 

     Art. 9.

     A decorrere dall'1 gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della normativa regionale sul riordino della materia sanitaria, l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali è fissata in misura pari al dieci per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti; agli stessi competono, inoltre, le indennità ed i rimborsi previsti dall'articolo 4 della presente legge [12].

     Per il funzionamento della commissione di cui all’articolo 15 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, restano a carico del bilancio regionale le maggiorazioni delle competenze previste dalla presente legge. Le spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per l'abilitazione venatoria restano a carico delle province ai sensi della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 [13].

     Ai componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni spetta, per le funzioni svolte, un'indennità giornaliera di presenza pari a lire 50.000, oltre ai rimborsi spese, previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme occorrenti per il pagamento delle indennità e dei rimborsi dei componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame per l'attuazione dei corsi previsti dal Regolamento CEE n. 2084/93 e successive modificazioni ed integrazioni sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal suddetto regolamento e successive modificazioni [14].

 

     Art. 10.

     Le indennità e i rimborsi spese previsti dalla presente legge non spettano ai componenti che ricoprono la carica di consigliere regionale.

     Le indennità previste dalla presente legge spettano dal 1 gennaio 1984.

 

     Art. 11.

     Sono abrogati:

     - l'art. 14 della L.R. 24 novembre 1979, n. 41;

     - l'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 19 marzo 1980, n. 16;

     - la L.R. 9 aprile 1980, n. 19 e le norme di rinvio alla medesima legge contenute nelle leggi regionali;

     - il secondo comma dell'art. 19 della L.R. 22 maggio 1980, n. 37;

     - il quarto e il quinto comma dell'art. 7 della L.R. 23 aprile 1981, n. 10;

     - la L.R. 13 luglio 1981, n. 15;

     - il penultimo comma dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 19 aprile 1981, n. 30;

     - l'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 10 novembre 1981, n. 34;

     - il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 21 e l'ultimo comma dell'art. 37 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7;

     - il primo e il terzo comma dell'art. 5 della L.R. 26 aprile 1982, n. 13;

     - il secondo comma dell'art. 11 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 46;

     - le parole da "Ai componenti" fino alle parole "non superiore a L. 30.000" del settimo comma dell'art. 23 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8;

     - il primo comma dell'art. 8 della L.R. 26 ottobre 1983, n. 34;

     - il settimo comma dell'art. 9 della L.R. 31 ottobre 1983, n. 35;

     - il quarto comma dell'articolo 5 della L.R. 2 novembre 1983, n. 36.

     [Il quarto e il quinto comma dell'art. 21 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

     (omissis)] [15].

     Cessano di avere applicazione le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di cui alla tabella «A» in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 12.

     Per la corresponsione delle indennità di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti ai componenti delle commissioni, comitati o collegi di cui alla tabella «B» allegata alla presente legge, le cui spese sono a carico del bilancio della Regione, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 647.000.000. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     (p.m.)

 

     Art. 13.

     (p.m.)

 

Tabella A [16]

 

 

 

Indennità in Euro

Ente

Organi e loro componenti

Indennità di carica mensile

Indennità di presenza

Azienda di promozione turistica regionale (A.P.T.R.)

Presidente

1.576,00

-

 

Componenti cons. di amm.ne

820,00

-

 

Presidente collegio revisori

-

95,00

 

Componenti collegio revisori

-

63,00

Ente regionale per l’abitazione pubblica della Provincia di Ancona

Presidente

1.800,00

 

 

Vice Presidente

900,00

 

 

Comp. Consiglio di Amministrazione

450,00

 

 

Revisore dei conti

750,00

 

Ente regionale per l’abitazione pubblica della Provincia di Pesaro Urbino

Presidente

1.600,00

 

 

Vice Presidente

800,00

 

 

Comp. Consiglio di Amministrazione

300,00

 

 

Revisore dei conti

600,00

 

Ente regionale per l’abitazione pubblica della Provincia di Macerata

Presidente

1.600,00

 

 

Vice Presidente

800,00

 

 

Comp. Consiglio di Amministrazione

300,00

 

 

Revisore dei conti

600,00

 

Ente regionale per l’abitazione pubblica della Provincia di Fermo

Presidente

1.500,00

 

 

Vice Presidente

750,00

 

 

Comp. Consiglio di Amministrazione

250,00

 

 

Revisore dei conti

500,00

 

Ente regionale per l’abitazione pubblica della Provincia di Ascoli Piceno

Presidente

1.500,00

 

 

Vice Presidente

750,00

 

 

Comp. Consiglio di Amministrazione

250,00

 

 

Revisore dei conti

500,00

 

 

 

 

 

Enti regionali per il diritto allo studio universitario

(l.r. 38/1996)

Presidente

800,00

 

 

Vicepresidente

350,00

 

 

Componenti Consiglio di amministrazione

 

51,00

 

Revisore unico

260,00

 

 

 

 

 

Ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF) (l.r. 52/1995)

Presidente

885,00

-

 

Vice Presidente

437,00

-

 

Componenti giunta esecutiva

-

38,00

 

Componenti consiglio

-

38,00

 

Presidente collegio revisori

-

38,00

 

Componenti collegio revisori

-

32,00

Consorzio di bonifica della Valle del Tenna (l.r. 13/1985) [17]

Presidente

250,00

-

 

Vice Presidente

125,00

-

 

Componenti cons. dei delegati

-

30,00

 

Presidente collegio revisori

-

30,00

 

Componenti collegio revisori

-

20,00

Consorzio di bonifica del Tronto (l.r. 13/1985) [18]

Presidente

250,00

-

 

Vice Presidente

125,00

-

 

Componenti cons. dei delegati

-

30,00

 

Presidente collegio revisori

-

30,00

 

Componenti collegio revisori

-

20,00

Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (l.r. 13/1985) [19]

Presidente

250,00

-

 

Vice Presidente

125,00

-

 

Componenti cons. dei delegati

-

30,00

 

Presidente collegio revisori

-

30,00

 

Componenti collegio revisori

-

20,00

Consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, Potenza e Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco (l.r. 13/1985) [20]

Presidente

250,00

-

 

Vice Presidente

125,00

-

 

Componenti cons. dei delegati

-

30,00

 

Presidente collegio revisori

-

30,00

 

Componenti collegio revisori

-

20,00

Consorzio di bonifica dell'Aso (l.r. 13/1985) [21]

Presidente

250,00

-

 

Vice Presidente

125,00

-

 

Componenti cons. dei delegati

-

30,00

 

Presidente collegio revisori

-

30,00

 

Componenti collegio revisori

-

20,00

 

 

Tabella B [22]

 

Organismo

Organi e loro componenti

Indennità di presenza (Euro)

Commissione tecnica speciale per il centro storico di Ascoli Piceno (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 261)

 

mandato gratuito

Comitati e commissioni regionali dagli accordi collettivi nazionali (art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833)

 

mandato gratuito

Consulta ecologica regionale (l.r. 40/1981)

 

mandato gratuito

Commissioni sanitarie per gli invalidi civili (art. 12, L.R. 7/1982)

 

mandato gratuito

 

 

mandato gratuito

Commissione per l'accertamento dello stato di non vedente (art. 13, l.r. 7/1982)

 

mandato gratuito

Commissione per l'accertamento dello stato di sordomutismo (art. 14, l.r. 7/1982)

 

mandato gratuito

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psicofisico dell'invalido con le mansioni lavorative da svolgere (art. 16, l.r. 7/1982)

Presidente

38,00

 

Componenti

25,00

Commissione per i cimiteri (art. 17, l.r. 7/1982)

Presidente

38,00

 

Componenti

25,00

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti (art. 18, l.r. 7/1982)

Presidente

38,00

 

Componenti

25,00

Commissione per la disciplina e lo svolgimento dei servizi della trasfusione del sangue umano (art. 19, l.r. 7/1982)

Presidente

38,00

 

Componenti

25,00

Commissione tecnica per i gas tossici (art. 20, l.r. 7/1982)

Presidente

38,00

 

Componenti

25,00

Commissione di disciplina delle USL (art. 1, l.r. 43/1982)

 

32,00

Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria (art. 28, l.r. 71/995)

Componenti

22,00

Consulta provinciale per la pesca nelle acque interne (art. 3, l.r. 28/1983)

 

mandato gratuito

 

 

 

Commissione per l'esame di aspirante guida alpina, guida alpina e istruttore (art. 35, l.r. 4/1996)

 

22,00

Commissione per gli esami di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci (art. 27, l.r. 4/1996)

 

22,00

Commissione di mercato (art. 9, l.r. 29/1984 e art. 3, l.r. 29/1991)

 

mandato gratuito

Comitato oncologico regionale (art. 10, l.r. 61/1997)

 

mandato gratuito

Commissione tecnica per l'artigianato (art. 40, l.r. 33/1997)

 

mandato gratuito

Commissione comunale per la protezione della natura (art. 10, l.r. 7/1985)

 

mandato gratuito

Commissione tecnica provinciale sulla fauna e sui problemi venatori (l.r. 7/1995)

 

mandato gratuito

Commissione per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate (art. 8, l.r. 34/1987)

 

22,00

Commissione provinciale per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi (art. 15, l.r. 34/1987)

Presidente

32,00

 

Componenti

22,00

Comitato regionale per coordinare l'attività di assistenza nel settore delle malattie diabetolociche e del ricambio (art. 10, l.r. 38/1987)

 

mandato gratuito

Commissione della biblioteca di ente locale (art. 15, l.r. 39/1987)

 

mandato gratuito

Commissione del sistema bibliotecario intercomunale (art. 22, l.r. 39/1987)

 

mandato gratuito

Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 9, l.r. 6/1988)

Presidente

63,00

 

Componenti

32,00

Commissione regionale per l'artigianato (art. 13, l.r. 6/1988)

Presidente

63,00

 

Componenti

32,00

Comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale (art. 14, l.r. 38/1988)

 

22,00

Consulta regionale degli immigrati (art. 3, l.r. 2/1998)

 

mandato gratuito

Comitato esecutivo della Consulta regionale degli immigrati (art. 4, l.r. 2/1998)

 

mandato gratuito

Consulta regionale per l'emigrazione (art. 4, l.r. 39/1997)

 

mandato gratuito

Comitato esecutivo della Consulta regionale per l'emigrazione (art. 7, l.r. 39/1997)

 

mandato gratuito

Commissione professionale per la definizione degli standards assistenziali e la verifica delle prestazioni sanitarie(art. 6, l.r. 12/1989)

 

32,00

Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica (art. 6, l.r. 33/1989)

 

mandato gratuito

Commissione preposta alla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 17, l.r. 44/1997)

Presidente

32,00

 

Componenti

22,00

Comitato tecnico consultivo per la programmazione della formazione professionale degli enti delegati (art. 8, l.r. 16/1990)

 

mandato gratuito

Commissione d'esame per le iniziative formative (art. 12, l.r. 16/1990)

 

22,00

Comitato per il controllo sociale della gestione dei centri di formazione professionale (art. 27, l.r. 16/1990)

 

mandato gratuito

Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette (art. 6, l.r. 15/1994)

 

51,00

Comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo (art. 7, l.r. 38/1990)

 

mandato gratuito

Commissione consultiva regionale in materia di distribuzione dei carburanti per autotrazione (art. 11, l.r. 11/1991)

 

mandato gratuito

Osservatorio energetico regionale (art 18, l.r. 13/1992)

 

32,00

Comitato regionale per l'energia (art. 19, l.r. 13/1992)

 

32,00

Comitato tecnico scientifico (pesca mucillaggini) (art. 5, l.r. 18/1992)

 

32,00

Consulta regionale per la famiglia (l.r. 30/1998)

 

mandato gratuito

Altre commissioni, comitati o organismi la cui spesa di funzionamento è a carico della Regione

 

22,00

Nucleo di valutazione (art. 9, comma 2, l.r. 31/1997)

 

 

Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996)

 

32,00

Commissione d'esame per le iniziative formative cofinanziate dalla UE (l.r. 2/1996)

 

32,00

Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)

 

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 maggio 2008, n. 10.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 24 luglio 2002, n. 16.

[4] Commi 3°, 4°, 5°, e 6° abrogati dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23 e dall’art. 3 della L.R. 24 luglio 2002, n. 16, già modificato dall’art. 13 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[6] Comma così sostituito dall’art. 27 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

[8] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 24 luglio 2002, n. 16.

[9] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 luglio 2002, n. 16.

[10] L'originario ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

[11] L'originario ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23.

[13] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1995, n. 67, come da ultimo modificato dall'art. 41 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21.

[15] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[16] Tabella modificata dall'art. 2 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23, dall'art. 15, comma 1, della L.R. 6 agosto 1997, n. 53, dall'art. 46 della L.R. 2 settembre 1996, n. 38 e dall'allegato A della L.R. 38/1996, sostituita dall’art. 1 della L.R. 24 luglio 2002, n. 16, modificata dall’art. 13 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25, dall’art. 22 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32 e ulteriormente modificata dall’art. 32 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36.

[17] Voce soppressa dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2013, n. 13.

[18] Voce soppressa dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2013, n. 13.

[19] Voce soppressa dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2013, n. 13.

[20] Voce soppressa dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2013, n. 13.

[21] Voce soppressa dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2013, n. 13.

[22] Tabella già modificata dall'art. 2 della L.R. 4 luglio 1994, n. 23 e dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1995, n. 67, sostituita dall’art. 1 della L.R. 24 luglio 2002, n. 16, modificata dall’art. 13 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25, dall’art. 34 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2, dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11, dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9 dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2008, n. 3, dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2017, n. 9.