§ 4.8.43 - L.R. 20 maggio 1997, n. 31.
Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:20/05/1997
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Individuazione degli interventi).
Art. 3.  (Impiego in lavori socialmente utili).
Art. 4.  (Progetti di enti locali per giovani in cerca di prima occupazione e disoccupati).
Art. 5.  (Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento e tutoraggio).
Art. 6.  (Incentivi alla imprenditorialità giovanile).
Art. 7.  (Aiuti alle assunzioni).
Art. 8.  (Contratti di solidarietà).
Art. 9.  (Criteri e modalità per la concessione dei benefici).
Art. 10.  (Aree e settori di intervento prioritari).
Art. 11.  (Servizi integrati per l'impiego).
Art. 12.  (Istituzione e competenze).
Art. 13.  (Programma annuale di attività dell'Osservatorio).
Art. 14.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 15.  (Fondo regionale per l'occupazione).
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 17.  (Norme transitorie).
Art. 18.  (Abrogazioni e modificazioni).
Art. 19.  (Conformità alle disposizioni comunitarie).


§ 4.8.43 - L.R. 20 maggio 1997, n. 31. [1]

Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

(B.U. 29 maggio 1997, n. 31).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove un'azione permanente rivolta a sostenere e favorire l'occupazione e la sua qualificazione, a superare le difficoltà d'impiego di soggetti particolarmente svantaggiati nel mercato del lavoro e nelle aree dove più alto é lo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro mediante il sostegno finanziario di interventi presentati da soggetti pubblici e privati.

     2. La Regione, nella sua azione di sostegno e promozione dell'occupazione, si avvale della più ampia collaborazione della Commissione regionale per l'impiego, quale organo di programmazione e controllo di politica attiva del lavoro.

     3. La Regione, attraverso il confronto con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con le parti sociali, con gli enti locali e con i provveditorati agli studi, provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi e delle attività relative alla programmazione socio-economica, all'orientamento, alla formazione professionale, alla soluzione dei problemi del lavoro e dell'occupazione, con particolare attenzione alle problematiche di lavoro giovanile e femminile, di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di assistenza a iniziative di riconversione produttiva, di tutela ambientale e dei beni culturali, tenuto conto delle implicazioni in termini di riqualificazione professionale e di mobilità settoriale e territoriale.

     4. La Regione, al fine di rendere sinergica la propria azione in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale, coinvolgerà nell'attuazione degli interventi a favore dell'occupazione, in particolare quelli indicati negli articoli 5, 6 e 7, gli enti delegati alla formazione professionale di cui alle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2 con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5.

 

CAPO I

Sostegno all'occupazione

 

     Art. 2. (Individuazione degli interventi).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono rivolti a:

     a) promuovere e sostenere l'impiego in lavori socialmente utili;

     b) concorrere al finanziamento delle indennità finalizzate al preinserimento lavorativo e favorire l'inserimento in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali;

     c) promuovere attività di tirocinio presso datori pubblici o privati;

     d) incentivare lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile;

     e) concedere aiuti alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time;

     f) incentivare contratti di solidarietà.

     2. Fino all'approvazione del piano di settore per l'occupazione, gli interventi di cui al comma 1 sono individuati, sulla base delle indicazioni della Commissione regionale per l'impiego e delle parti sociali maggiormente rappresentative, in un elenco allegato alla legge di approvazione del bilancio annuale di previsione.

     3. Nell'elenco di cui al comma 2, per ogni intervento vengono così definiti:

     a) i soggetti beneficiari;

     b) i requisiti soggettivi;

     c) le priorità di finanziamento;

     d) l'importo massimo dei benefici ammissibili;

     e) la quantità delle risorse finanziarie ripartite per ciascun tipo di intervento [2].

     4. Nell'ambito degli interventi annuali, una quota del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 15 é riservata alla realizzazione di interventi straordinari in aree che presentano gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sentiti gli enti locali e le parti sociali interessati. Gli interventi sono realizzati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Impiego in lavori socialmente utili). [3]

     1. La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili in attuazione e con le modalità previste dal decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468.

     2. Nella Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 468/1997, i lavori di pubblica utilità possono essere attivati anche:

     a) negli altri settori economici di competenza regionale, ferme restando, per la selezione, le priorità indicate dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

     b) nei servizi degli enti locali rivolti alle attività di manutenzione, di sorveglianza e di pulizia delle scuole, limitatamente ai progetti che utilizzano i soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.

     3. Fino al 31 dicembre 2001, la quota del 30 per cento prevista dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 468/1997 è elevata al 50 per cento [4].

     4. La Giunta regionale, sulla base delle deliberazioni della Commissione regionale per il lavoro istituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, può:

     a) finanziare i maggiori oneri corrisposti dai soggetti proponenti, ad integrazione delle risorse erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale;

     b) finanziare, con un contributo una-tantum commisurato ad ogni soggetto impiegato, i progetti di impresa i cui soggetti abbiano prestato attività in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e che intendano avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa;

     c) concorrere alla formazione di capitale per la costituzione di società miste da parte dei soggetti di cui alla lettera b);

     d) sostenere l'avvio delle iniziative previste dal comma 6 dell'articolo 12 del D.Lgs. 468/1997 attraverso un contributo agli enti attuatori, per il primo anno, pari a 3 milioni per ogni soggetto impiegato;

     e) concedere contributi per l'assistenza tecnica nella fase di avvio per le attività di cui alle lettere b) e c).

     5. Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 è cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 4. (Progetti di enti locali per giovani in cerca di prima occupazione e disoccupati). [5]

     1. La Regione, al fine di favorire iniziative locali di sviluppo ed occupazione, concorre al finanziamento di indennità previste nei progetti proposti da enti locali rivolti:

     a) a migliorare i loro servizi, con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio storico- culturale, all'accoglienza, alla promozione ed all'animazione turistica, ai servizi sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo impiego;

     b) a favorire l'inserimento di giovani in cerca di prima occupazione e disoccupati in attività artigianali e in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali [6].

     2. Ai soggetti impegnati nei progetti di cui al comma 1 spetta un'indennità di lire 800.000 mensili per un periodo compreso tra i quattro ed i dodici mesi.

     3. Ai soggetti che, dopo aver prestato la propria attività per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, intendono avviare una attività imprenditoriale, in particolare in forma cooperativa, la Regione concede un contributo una-tantum per ciascun progetto di impresa, cumulabile con eventuali altre provvidenze recate da leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 5. (Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento e tutoraggio).

     1. La Regione, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, promosse ed attivate nel rispetto della normativa vigente.

     2. La Regione concede, altresì, contributi ad associazioni imprenditoriali, enti bilaterali tra le parti sociali ed organizzazioni sindacali per progetti sperimentali, che valorizzano le competenze di pensionati attraverso lo svolgimento di attività di tutoraggio finalizzata all'avviamento dei giovani al lavoro.

     3. Alle imprese che assumono a tempo indeterminato il soggetto che ha svolto il tirocinio, entro dodici mesi dal termine dello stesso, é concesso un contributo una tantum per ciascun giovane che non goda di altri benefici per l'assunzione.

 

     Art. 6. (Incentivi alla imprenditorialità giovanile).

     1. La Regione, per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, concede per ciascun progetto di impresa ammesso a finanziamento i seguenti benefici:

     a) prestiti senza interessi sulle spese di impianto, attrezzature e scorte di materie prime;

     b) contributi sulle spese di gestione e di assistenza tecnica.

 

     Art. 7. (Aiuti alle assunzioni).

     1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), può concedere aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, nuovi lavoratori in cerca di prima occupazione e disoccupati [7].

     1 bis. I lavoratori da assumere possono anche essere cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti regolarmente all'ufficio di collocamento sulla base della vigente normativa statale [8].

     2. La Regione può finanziare, altresì progetti presentati dall'Agenzia regionale per l'impiego, da enti bilaterali fra le parti sociali e da associazioni di categoria che prevedono l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti in cerca di prima occupazione e disoccupati [9].

     3. I progetti definiscono i soggetti che si intendono collocare nonché le imprese che hanno assunto l'impegno delle assunzioni.

     4. L'aiuto per ogni nuovo assunto é elevato nel caso di soggetti svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro.

 

     Art. 8. (Contratti di solidarietà).

     1. La Regione contribuisce alla integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L.. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 ed all'articolo 5 del D.L.. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso di un più razionale impiego di personale sia, soprattutto, nel caso di crisi aziendale.

     2. La Regione favorisce in via sperimentale accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre di non oltre cinque ore settimanali l'orario di lavoro a parità di retribuzione [10].

     3. La Regione contribuisce, altresì alla integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L.. 726/1984, convertito in legge 863/1984, che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione.

 

     Art. 9. (Criteri e modalità per la concessione dei benefici).

     1. La Giunta regionale determina, con apposito atto deliberativo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande. Con lo stesso atto la Giunta regionale stabilisce le fattispecie che danno luogo alla revoca dei contributi per i vari tipi di intervento.

     [2. Alla valutazione tecnico-finanziaria delle domande pervenute ai sensi dell'articolo 6, provvede un nucleo di valutazione costituito presso il servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione con delibera di Giunta regionale e composto dal Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro o suo delegato che lo presiede, dal Dirigente del servizio programmazione o suo delegato e da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed economica aziendale, commerciale, marketing e agricoltura. Il nucleo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta [11].]

     [3. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione, designato dal Dirigente del servizio medesimo [12]].

     [4. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei

all'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di cui alla

l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni.

L'indennità di presenza per ogni giornata di seduta é fissata in lire

180.000 [13]].

     5. Per la gestione di interventi, previsti nella presente legge, che per loro natura coinvolgono le amministrazioni provinciali, in qualità di enti delegati alla formazione professionale ai sensi delle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2, l'Agenzia regionale per l'impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, gli enti bilaterali regionali, costituiti in osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali e la società per l'imprenditoria giovanile di cui al D.L.. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni, in legge 29 marzo 1995, n. 95, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti suddetti.

     6. I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire alla Regione ogni dato utile al rilevamento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività formative e delle altre attività per le quali i contributi sono concessi, con particolare riguardo all'inserimento occupazionale dei lavoratori interessati, sulla base di schemi forniti dal Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro.

 

     Art. 10. (Aree e settori di intervento prioritari).

     1. La Regione, anche mediante l'attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui al capo II e l'utilizzo dei servizi integrati per l'impiego di cui all'articolo 11, promuove e realizza attività di ricerca e di studio dirette alla individuazione di:

     a) aree territoriali caratterizzate da gravi squilibri tra domanda e offerta di lavoro;

     b) nuovi bacini di impiego ovvero di settori ad elevata crescita occupazionale potenziale.

 

     Art. 11. (Servizi integrati per l'impiego).

     1. La Regione promuove, anche in collaborazione con l'Agenzia regionale per l'impiego e con l'ufficio regionale e quelli provinciali del lavoro e della massima occupazione, la realizzazione di iniziative sperimentali per la programmazione e l'erogazione in forma integrata dei servizi per l'impiego, attraverso un raccordo con gli uffici regionali e provinciali di orientamento e formazione professionale. A tal fine stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, interventi formativi e di riqualificazione del personale dipendente coinvolto nella offerta di servizi integrati per l'impiego.

 

CAPO II

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro [14]

 

     Art. 12. (Istituzione e competenze).

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Programma annuale di attività dell'Osservatorio).

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Comitato tecnico-scientifico).

     (Omissis).

 

CAPO III

Fondo regionale per l'occupazione e disposizioni finanziarie

 

     Art. 15. (Fondo regionale per l'occupazione).

     1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge é istituito il fondo per l'occupazione, la cui entità é stabilita annualmente con legge di bilancio.

     2. Il fondo é alimentato:

     a) dagli stanziamenti annuali di bilancio;

     b) dalle risorse del fondo sociale europeo, che saranno allo scopo destinate per gli interventi eligibili al suo concorso;

     c) dai rientri, recuperi, economie sugli interventi finanziati;

     d) da eventuali ulteriori apporti aggiuntivi della Regione;

     e) da eventuali assegnazioni statali.

     3. Il fondo per l'occupazione di cui al comma 1 é ripartito con deliberazione della Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale, con deliberazioni da trasmettersi al consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, é autorizzata ad apportare, agli stati di previsione del bilancio per l'anno 1997, le variazioni occorrenti per la istituzione, la modificazione e la soppressione dei capitoli relativi all'attuazione della presente legge.

     5. Con le modalità di cui al comma 4, la Giunta regionale é autorizzata ad apportare le variazioni agli stati di previsione che si rendessero necessarie sulla base dei criteri di impiego.

     6. Con le modalità di cui al comma 4, le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio successivo anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi.

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'anno 1997 il fondo di cui all'articolo 15 é quantificato in lire 11.100 milioni e ripartito per gli interventi e negli importi di seguito indicati:

     a) articolo 2, comma 4, lire 500 milioni;

     b) articolo 3, comma 2, lettere a) e b), lire 800 milioni;

     c) articolo 3, comma 3, lettera a), lire 600 milioni;

     d) articolo 3, comma 3, lettere b) e c), lire 250 milioni;

     e) articolo 4, comma 1, lire 700 milioni;

     f) articolo 5, comma 1, lire 50 milioni;

     g) articolo 5, comma 2, lire 100 milioni;

     h) articolo 5, comma 3, lire 350 milioni;

     i) articolo 6, comma 1, lettera a), lire 3.000 milioni;

     l) articolo 6, comma 1, lettera b), lire 3.000 milioni;

     m) articolo 7, comma 2, lire 800 milioni;

     n) articolo 8, comma 1, lire 200 milioni;

     o) articolo 8, comma 2, lire 100 milioni;

     p) articolo 8, comma 3, lire 100 milioni;

     q) articolo 11, lire 100 milioni;

     r) articolo 12, lire 450 milioni;

     2. La Giunta regionale é autorizzata ad integrare gli importi di cui al comma 1 con risorse del fondo sociale europeo di cui agli obiettivi 2, 3 e 5b, fino alla concorrenza complessiva di lire 3.000 milioni, per gli interventi e per i territori eligibili.

     3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo sarà determinata con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     4. Alla copertura delle spese indicate al comma 1 si provvede nel modo seguente:

     a) mediante impiego delle somme iscritte a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1997 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34:

     capitolo 3211101 per lire 500 milioni;

     capitolo 3211107 per lire 100 milioni;

     capitolo 3211108 per lire 3.600 milioni;

     capitolo 3211201 per lire 3.900 milioni;

     b) mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio per l'anno 1997, partita 1 dell'elenco 1, per lire 3.000 milioni.

     5. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.

     6. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte in appositi capitoli che la Giunta regionale é autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     7. Alla copertura delle spese previste dagli articoli 9 comma 4 e 14 comma 3 si provvede per l'anno 1997 con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti dei rispettivi bilanci di previsione.

     8. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti di lire 3.000 milioni.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie

 

     Art. 17. (Norme transitorie).

     1. Per l'anno 1997, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 gli interventi e le relative procedure sono individuati nell'allegato alla presente legge.

     2. Per l'anno 1997, il programma di attività dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 13 é approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, previo parere del comitato di concertazione e della commissione regionale per l'impiego.

     3. Le cooperative che hanno ottenuto nell'anno 1996 le iscrizioni al registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ovvero la iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 nonché le società che si sono costituite nell'anno 1996 e che hanno ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'anno 1997 possono presentare domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per usufruire dei contributi di cui all'articolo 6.

     4. La Giunta regionale, con la collaborazione delle associazioni degli enti locali, dei BIC Marche, delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni della cooperazione legalmente riconosciute, attua un programma di informazione sugli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

     5. Per il 1997 la Giunta regionale determina l'entità degli interventi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

     6. Il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 6 della l.r. 12 aprile 1995, n. 34 esaurisce le proprie funzioni con la valutazione dei progetti presentati entro il 31 dicembre 1996 e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     7. Il rapporto di lavoro a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa del personale utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 26 aprile 1982, n. 13, é prorogato, alle stesse condizioni, fino all'espletamento del concorso riservato, per titoli ed esami, che la Giunta regionale provvede ad indire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. Ai fini dell'indizione del concorso di cui al comma 7 é individuato, nella dotazione organica della Giunta regionale, un posto vacante nell'ambito dell'ottava qualifica funzionale, figura professionale "Assistente in materia di elaborazioni statistiche".

     9. Al concorso riservato é ammesso a partecipare il personale di cui al comma 7:

     a) che sia stato utilizzato dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 13/1982 per un periodo continuativo di almeno dieci anni e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) che sia in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e di tutti i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

     10. I benefici concessi ai sensi della l.r. 12 aprile 1995, n. 34 continuano ad essere liquidati con le modalità previste dalla legge medesima.

 

     Art. 18. (Abrogazioni e modificazioni).

     1. Le l.r. 26 aprile 1982, n. 13 e 12 aprile 1995, n. 34 sono abrogate.

     2. [15].

 

     Art. 19. (Conformità alle disposizioni comunitarie).

     1. L'erogazione dei benefici di cui alla presente legge é subordinata al parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea del regime di aiuti in essa previsti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE.

     2. L'entità degli aiuti all'occupazione e alla formazione, concessi ai sensi della presente legge, si intende stabilita nei limiti del "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione dell'Unione Europea n. 96/C68 del 6 marzo 1996 a favore delle piccole e medie imprese.

 

 

Allegato [16]

(articolo 17, comma 1)

 

Articolo 3 - Lavori socialmente utili

 

Finalità

     La Regione promuove e sostiene l'impiego in lavori socialmente utili, rivolti, in particolare, ad attività relative alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo, alla tutela dei beni ambientali, alla manutenzione urbana e del verde pubblico ed allo sviluppo dei servizi sociali e di protezione civile.

 

Ripartizione delle risorse

     La Giunta regionale, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Commissione regionale per l'impiego, definisce la quantità delle risorse destinate alle iniziative di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge.

 

Enti promotori e soggetti beneficiari

     I soggetti promotori sono le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del D.Lgs. 29/1993, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali.

     Sono ammessi a finanziamento:

     quanto alla lettera a) i progetti per lavori socialmente utili, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e rientranti nella tipologia da essa deliberati come ammissibili, riguardanti l'utilizzo di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza trattamento previdenziale, secondo le disposizioni vigenti;

     quanto alla lettera b) i progetti definiti nell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge.

 

Entità del contributo

     Quanto ai progetti di cui alla lettera a) il finanziamento é concesso nei limiti del 50 per cento della somma eccedente il sussidio erogato dall'INPS a carico dell'ente promotore e comunque non superiore a lire 400.000 mensili per addetto.

     Quanto ai progetti di cui alla lettera b) il finanziamento é concesso sulla base dell'entità del sussidio previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1996, n. 608, per ogni soggetto impiegato.

 

Procedura

     Quanto alla lettera a) il finanziamento é concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande di finanziamento al competente servizio della Regione debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

     Quanto alla lettera b) il finanziamento é concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande di approvazione dei progetti rivolte alla Commissione regionale per l'impiego qualora sia accertato l'esaurimento dei fondi statali. La giunta regionale definisce con proprio atto:

     a) le attività formative minime da svolgersi in aula, per ogni progetto, e le modalità del loro svolgimento;

     b) le modalità successive di erogazione ai beneficiari che può essere effettuata anche attraverso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, come previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della richiamata legge 608/1996.

 

Variazioni progettuali

     Le variazioni progettuali sono approvate, in via preventiva, dalla Commissione regionale per l'impiego.

 

Revoca del contributo

     La Giunta regionale dispone la revoca del contributo ed il recupero della somma erogata nei seguenti casi:

     a) il progetto é stato modificato senza la preventiva approvazione da parte della Commissione regionale per l'impiego;

     b) il progetto é stato interrotto per qualsiasi motivo, fatti salvi i casi di forza maggiore nel qual caso l'aiuto maturato é pari ad 1/12 della somma erogata per ogni mese precedente l'interruzione.

 

Articolo 3, comma 3, lettera a)

Attività imprenditoriale svolta da soggetti provenienti da progetti per lavori socialmente utili

 

Finalità

     La Regione favorisce la creazione delle condizioni per l'autoimprenditorialità da parte dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della legge, attraverso la concessione di un contributo una-tantum.

 

Beneficiari

     Possono beneficiare del contributo le imprese individuali nonché le cooperative, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice la cui compagine sociale sia composta da soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3 della legge, per almeno un terzo ove si tratti di cooperative e per almeno il 51 per cento negli altri casi, che realizzano una iniziativa imprenditoriale nei settori di attività previsti nell'articolo medesimo.

     I soggetti che danno luogo alla concessione del contributo debbono partecipare alla realizzazione della attività prevista nel progetto di impresa.

 

Priorità

     Le società cooperative hanno priorità su tutti gli altri soggetti richiedenti.

 

Entità del contributo

     Il contributo per ogni soggetto che abbia prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3 della legge, é pari a lire 6.000.000.

 

Procedura

     Le domande sono presentate al servizio competente della Regione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge.

     Il finanziamento regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande corredata dalla relazione sulla attività che si intende svolgere, dalla attestazione concernente la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 3 della legge e dal certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante l'inizio della attività medesima.

 

Revoca del contributo

     Il contributo é revocato qualora nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di inizio della attività venga a cessare l'attività imprenditoriale proposta ovvero i soggetti a fronte dei quali il contributo é stato concesso abbiano presentato le dimissioni o siano stati dichiarati decaduti dalla compagine sociale.

 

Articolo 4 - Progetti di enti locali per giovani inoccupati e disoccupati

 

Finalità

     La Regione concorre al finanziamento dell'indennità, pari a lire 800.000 mensili, per ciascun soggetto impegnato in progetti di enti locali che siano rivolti:

     a) a migliorare i loro servizi con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela ambientale, alla fruizione del patrimonio, storico- culturale, alla accoglienza, alla promozione ed alla animazione turistica, ai servizi sociali, che siano realizzati da giovani diplomati o laureati in attesa di primo impiego;

     b) all'inserimento di giovani in attività artigianali ed in quelle svolte in forma cooperativa nei settori delle produzioni e dei mestieri tipici regionali.

 

Beneficiari

     Enti locali.

 

Priorità

     Priorità é riconosciuta agli enti che, con riferimento alla necessità di dimostrare il miglioramento dei loro servizi ed inoltre di salvaguardare la tipicità dell'attività artigiana esistente nel proprio territorio:

     a) prevedono il maggior numero di soggetti, per la realizzazione di ogni progetto;

     b) si impegnano a favorire l'occupazione dei soggetti medesimi.

 

Entità del contributo

     L'intervento regionale consiste nell'erogazione di un contributo sull'indennità di cui al comma 1, pari:

     a) al 75 per cento per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

     b) al 60 per cento negli altri casi;

     c) l'indennità per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 é fissata in lire 800.000 mensili.

 

Procedura

     L'ente locale presenta al servizio competente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un progetto contenente i seguenti elementi:

     a) descrizione dell'attività;

     b) finalità da perseguire;

     c) durata del progetto la quale non può essere inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi, non rinnovabili;

     d) soggetti coinvolti:

     1) numero e qualifica dei lavoratori coinvolti;

     2) orario giornaliero richiesto;

     3) titolo di studio.

     Il nucleo di cui all'articolo 9, comma 2 della legge esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione e predispone la graduatoria.

 

Selezione dei partecipanti

     L'assegnazione dei soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti é svolta a cura delle sezioni circoscrizionali competenti per l'impiego. Con riferimento ai progetti indicati al precedente titolo "Finalità", i soggetti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) per i progetti di cui alla lettera a): iscrizione alle liste di collocamento nonché diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;

     2) per i progetti di cui alla lettera b): iscrizione alle liste di collocamento.

 

Articolo 5, comma 1 - Tirocini pratici a scopo formativo e di orientamento

 

Finalità

     La Regione al fine di realizzare momenti di alternativa tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, concede contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati.

 

Soggetti promotori

     I soggetti promotori previsti dalla normativa vigente.

 

Soggetti beneficiari

     Utenti in formazione scolastica, utenti in attesa di occupazione cioè inoccupati, disoccupati e o in mobilità, studenti universitari compresi quelli che frequentano corsi per diplomi universitari nonché coloro che hanno concluso i predetti studi, utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentano corsi postsecondari di perfezionamento o di specializzazione.

 

Priorità

     Il 50 per cento delle disponibilità finanziarie é riservato, in via prioritaria, ai progetti che prevedono attività formativa di orientamento.

 

Entità dell'intervento

     L'intervento regionale consiste nel rimborso delle seguenti spese:

     a) vitto e alloggio sostenute dai tirocinanti, per un massimo forfettario di lire 40.000 giornaliere;

     b) trasporto con mezzi pubblici ovvero 1/5 del costo di un litro di benzina, sostenute dagli stessi tirocinanti;

     c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile;

     d) compensi orari e trasporto per la docenza;

     e) tutor aziendale.

 

Procedura

     I progetti sono presentati dai soggetti promotori al servizio competente della Regione e debbono contenere le specifiche relative alla descrizione e programmazione del tirocinio, alla formazione orientativa, ai beneficiari, al tutor aziendale, al periodo di svolgimento e durata del tirocinio, nonché la indicazione degli estremi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

     Il finanziamento regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione dei progetti.

 

Articolo 3, comma 3, lettere b) e c)

Articolo 5, comma 2 - Progetti sperimentali

 

     La determinazione delle modalità di concessione dei contributi sono demandate alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'impiego.

 

Articolo 5, comma 3 - Assunzioni dei tirocinanti

 

Finalità

     La Regione favorisce le assunzioni di soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge mediante la concessione di un contributo.

 

Beneficiari

     Possono beneficiare del contributo le imprese che assumono a tempo indeterminato, entro dodici mesi dal termine del tirocinio, soggetti che non godono di altri benefici per l'assunzione e che hanno svolto il tirocinio, anche presso altre imprese o enti.

 

Entità del contributo

     Il contributo una-tantum per ogni soggetto assunto é pari a lire 3.000.000.

 

Procedura

     La domanda di contributo é presentata, al servizio competente della Regione, dall'impresa che assume a tempo indeterminato i soggetti che hanno effettuato il tirocinio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge.

     Il contributo regionale é concesso rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Articolo 6 - Imprenditoria giovanile

 

Finalità

     La Regione, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, promuove nuove attività imprenditoriali.

     I progetti di impresa ammissibili a finanziamento possono ricadere nei settori produttivi o di servizi.

     Possono usufruire delle agevolazioni della legge le attività commerciali poste in essere solamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei centri abitati, con meno di 500 abitanti, ricadenti negli altri comuni montani.

     Gli interventi sono estesi ai giovani imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi del reg. CEE 2328/1991 con priorità per coloro che risiedono nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975 e in particolare nelle aree parco ai sensi della legge 394/1991. Saranno finanziabili le azioni relative alle maggiorazioni ammissibili ai sensi del reg. CEE 2328/1991, articolo 12, i progetti relativi ai piani di miglioramento che non rientrano nei parametri dell'articolo 5 del reg. CEE 2328/1991 che stabilisce le condizioni di accesso agli aiuti, le azioni relative alle spese di gestione, dovute ai costi aggiuntivi derivati dall'introduzione di nuove tecniche innovative a basso impatto ambientale per un periodo non superiore ai cinque anni nella misura decrescente del 20 per cento annuo; tale aiuto é riferito alle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto. I beneficiari di questa azione dovranno essere individuati dalla Regione in base ai progetti di ristrutturazione ambientale e riqualificazione delle produzioni.

 

Beneficiari

     I benefici finanziari sono concessi alle cooperative, di cui all'articolo 17, comma 3, a società di persone, e a società in accomandita semplice che abbiano ottenuto la iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'anno solare nel quale presentano la domanda. Le imprese individuali possono presentare le domande nell'anno solare nel quale hanno richiesto la partita IVA. Le cooperative possono presentare domanda entro i sei mesi successivi alla iscrizione al registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ovvero alla iscrizione di cui all'articolo 2 della l.r. 13 aprile 1995, n. 50.

     I soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della l.r. 34/1995 e che sono stati esclusi dalla valutazione per irregolarità o per assenza di documentazione possono ripresentare domanda nell'anno 1997.

     I soggetti, per accedere alle agevolazioni di legge, debbono avere un'età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni. Nel caso di società o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

     Il limite di età é elevato a quarant'anni per:

     a) i lavoratori licenziati o in mobilità;

     b) i laureati e coloro che hanno superato con esito positivo corsi post-diploma legalmente riconosciuti, di durata almeno biennale;

     c) i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento;

     d) gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre due anni e siano residenti nelle Marche;

     e) gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;

     f) gli ex detenuti;

     g) le donne.

     Il limite di età é, altresì, elevato a cinquantacinque anni per le donne madri, purché le stesse siano disoccupate da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e per i soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di lavori di cui agli articoli 4 e 5 della legge.

 

Priorità

     Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie é riservata, in via prioritaria, all'avvio delle attività da parte dei soggetti che hanno prestato attività lavorativa nei progetti di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 4, comma 3, della legge.

     A parità di qualificazione tecnica, é riconosciuta priorità:

     a) alle iniziative assunte da donne ovvero a prevalente componente femminile;

     b) alle imprese che utilizzano nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione;

     c) alle imprese localizzate nelle aree a forte squilibrio tra la domanda e offerta di lavoro;

     d) alle imprese che favoriscono l'inserimento nella attività lavorativa di ex tossicodipendenti, di ex detenuti, di persone portatrici di handicap fisici e mentali ovvero di immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche.

     Viene, altresì, riconosciuta priorità ai progetti che incrementano il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde ed ai progetti che perseguono in via principale l'obiettivo del risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili nonché a quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.

     Ai progetti non finanziati nel corso del 1997 per esaurimento di fondi o per chiusura dell'esercizio finanziario é riconosciuta priorità nell'utilizzo delle disponibilità recate, per le medesime finalità, dal bilancio dell'esercizio finanziario 1998.

 

Entità delle agevolazioni finanziarie

     Le agevolazioni finanziarie consistono in:

     a) spese di impianto ed attrezzature e scorte di materie prime: prestito senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di ogni anno, a partire dal secondo successivo a quello in cui il prestito è stato erogato, pari al 60 per cento della spesa ammissibile e, comunque, fino al limite di lire 100 milioni. I predetti limiti sono elevati, rispettivamente, al 70 per cento ed a lire 140 milioni per le cooperative. L'erogazione dei prestiti è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Ragione Marche ed i beneficiari ed alla presentazione di garanzia fideiussoria a favore della Regione. Ai soggetti che ne facciano richiesta il prestito può essere anticipato per una quota pari al 60 per cento dello stesso e con le medesime modalità di erogazione e di restituzione;

     b) spese di gestione: contributo a fondo perduto, da erogarsi in un triennio, pari al 40 per cento della spesa ammissibile per il primo anno, al 30 per cento per il secondo ed al 20 per cento per il terzo, fino al limite massimo di lire 80 milioni complessivi. Il limite del 40 per cento è elevato al 50 per cento per le cooperative;

     c) spese di assistenza tecnica: contributi a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ammissibile, per importi non superiori a lire 10 milioni per ciascuno dei primi tre anni di attività.

     Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:

     1) persone giuridiche e titolari di imprese individuali che abbiano già usufruito dei benefici di cui alle leggi regionali 7 ottobre 1987, n. 35, 31 ottobre 1988, n. 39, 9 settembre 1993, n. 22 e 12 aprile 1995, n. 34;

     2) persone giuridiche nelle cui compagini sociali risultino persone giuridiche o fisiche che abbiano goduto, in qualità di società o cooperative o in qualità di imprese individuali, dei benefici previsti dalle leggi regionali di cui alla precedente lettera a).

     Non sono, altresì, ammissibili a finanziamento spese conseguenti ad operazioni di carattere economico o finanziario operate fra la società e le persone fisiche componenti la compagine societaria e società o persone fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o che risultino in rapporto di collegamento e controllo della stessa.

 

Procedura

     Per la prima attuazione saranno prese in esame le richieste di ammissione alle agevolazioni pervenute entro la scadenza del 30 aprile ai sensi della l.r. 12 aprile 1995, n. 34. Le scadenze successive sono determinate al 15 settembre 1997, al 31 marzo e al 15 settembre per gli anni successivi.

     Il progetto di impresa, allegato alla domanda, deve contenere:

     a) le finalità generali dell'iniziativa, gli obiettivi, le previsioni di sviluppo;

     b) il mercato di riferimento;

     c) la descrizione del prodotto e del processo produttivo ovvero dei servizi e delle modalità di erogazione degli stessi;

     d) il personale;

     e) la struttura finanziaria;

     f) i bilanci di previsione, opportunamente illustrati, relativi ai primi tre anni di attività;

     g) gli altri benefici richiesti ed eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni regionali, nazionali o comunitarie;

     h) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si chiede l'intervento.

     Alla domanda sono, altresì allegati i curricula vitae dei soggetti attuatori del progetto e della persona eventualmente incaricata della assistenza tecnica.

     Il nucleo di cui all'articolo 9, previo colloquio con i soggetti proponenti esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione, predispone la graduatoria ed individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere a finanziamento.

     La Giunta regionale determina, inoltre, i criteri di approvazione delle eventuali varianti dei progetti ammessi a finanziamento.

     I soggetti ammessi a finanziamento hanno l'obbligo di comunicare:

     a1) qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui tale variazione investa oltre la metà dei soci, il nucleo di valutazione provvede al riesame del progetto di impresa;

     b1) ogni eventuale variazione al progetto con la documentazione atta a dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia del progetto medesimo.

 

Decadenza delle agevolazioni finanziarie

     La decadenza o la decurtazione delle agevolazioni finanziarie viene pronunciata qualora:

     a) i beneficiari dell'anticipazione non sostengano, entro centottanta giorni dalla data di erogazione della stessa, le spese per cui è stato concesso l'anticipo; la Giunta regionale può concedere motivatamente una proroga non superiore a ulteriori centottanta giorni qualora il beneficiario dimostri la impossibilità, non dipendente dalla propria volontà, a sostenere tali spese;

     b) si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda, una variazione della compagine sociale che faccia venir meno i requisiti di cui al secondo capoverso del precedente titolo i "Beneficiari" ovvero investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci;

     c) si verifichi l'esito negativo del riesame di cui alla lettera a1) del precedente titolo "Procedura";

     d) la sede legale ed effettiva dell'impresa venga trasferita fuori del territorio regionale;

     e) gli impianti e le attrezzature ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso previsto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto;

     f) a seguito di ispezioni direttive ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, vengano accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo di valutazione, gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione dei progetti finanziati.

     La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime.

 

Articolo 7, comma 2 - Aiuti alle assunzioni

 

Finalità

     La Regione, concede aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato, anche part-time, soggetti che incontrano particolari difficoltà di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro.

 

Soggetti beneficiari

     Possono beneficiare dell'aiuto tutte le imprese e le società cooperative individuate nei progetti predisposti dall'agenzia regionale per l'impiego, degli enti bilaterali fra le parti sociali e delle associazioni di categoria, che assumono a tempo indeterminato inoccupati e disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno due mesi al momento dell'assunzione, che non usufruiscano di altri benefici per l'assunzione ad eccezione di quelli della lettera f) previsti dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria e ricadenti nelle seguenti categorie:

     a) le persone disoccupate di età superiore a 32 anni alla data di scadenza del bando di accesso;

     b) gli ex tossicodipendenti;

     c) gli ex detenuti;

     d) le persone portatrici di handicap fisici e mentali;

     e) gli immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o di documento equipollente;

     f) le persone disoccupate, di età superiore a 40 anni. E' consentito il cumulo con eventuali altri benefici fino alla concorrenza del totale degli oneri dovuti per quel soggetto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Le categorie di persone di cui al capoverso precedente possono occupare posti di lavoro che si rendono vacanti a seguito di dimissioni volontarie.

     Nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neoassunti in qualità di soci-lavoratori, sono configurabili, a parità di prestazione lavorativa, all'assunzione di lavoratori subordinati.

     I beneficiari valgono per le assunzioni poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge e fino alla data che sarà determinata nel bando per la presentazione dei progetti.

 

Cause di esclusione dall'aiuto

     Sono escluse dall'aiuto le imprese che:

     a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;

     b) hanno in corso, ovvero hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto, procedure concorsuali;

     c) hanno effettuato, nei dodici mesi precedenti la data di scadenza del bando di accesso, riduzione di occupazione, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie;

     d) non applicano le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

     e) operano nella siderurgia, cantieristica navale, industria automobilistica e delle fibre sintetiche, settori considerati sensibili dall'UE.

     Il diritto all'aiuto è escluso, altresì, con riferimento a quei lavoratori che, nell'ultimo rapporto di lavoro precedente lo stato di disoccupazione, siano stati dipendenti di imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle imprese che assumono ovvero risultino, con quest'ultima, in rapporto di collegamento o di controllo.

 

Priorità

     Priorità è riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato:

     a) del maggior numero di soggetti residenti nelle aree che presentano il maggior squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;

     b) del maggior numero di donne. Priorità è, altresì, riconosciuta ai progetti che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti ultraquarantenni.

 

Entità dell'aiuto

     Ai beneficiari è concesso un aiuto per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di lire 6.000.000 che è elevato a lire 8.400.000 per le categorie che incontrano particolare difficoltà di inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro.

     Nel caso di assunzioni part-time, l'aiuto è proporzionalmente ridotto prendendo a base l'orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

     L'aiuto è valido per un anno ed è concesso quale sgravio parziale sulla contribuzione dovuta per l'assunzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel caso in cui la contribuzione sia inferiore all'importo dell'aiuto, lo stesso viene concesso in misura pari alla contribuzione. L'aiuto matura per non più di n. 10 assunzioni per ciascuna impresa.

     All'agenzia regionale per l'impiego, agli enti bilaterali fra le parti sociali ed alle associazioni di categoria è concesso, a fronte delle spese inerenti l'elaborazione del progetto e la collaborazione nella fase di gestione del progetto nel primo anno, il contributo di lire 1.000.000 per un massimo di cinque progetti proposti dallo stesso soggetto.

 

Procedura

     Il progetto allegato alla domanda deve contenere:

     a) descrizione delle attività dell'impresa che intende assumere;

     b) livello di inquadramento all'atto dell'assunzione;

     c) altri benefici eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni regionali, nazionali o comunitarie.

     Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione e predispone la relativa graduatoria.

 

Articolo 8, comma 1 - Contratti di solidarietà (difensivi)

 

Finalità

     La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di evitare licenziamenti, sia nel caso di un più razionale impiego del personale, sia soprattutto nel caso di crisi aziendale (articolo 1, comma 1, del D.L.. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, articoli 5 e 24 del D.L.. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

 

Articolo 8, comma 2

     La Regione favorisce, in via sperimentale, accordi tra piccole e medie imprese e proprie rappresentanze sindacali aziendali, al fine di ridurre di almeno quattro ore settimanali l'orario di lavoro a parità di retribuzione.

 

Beneficiari

     Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che al fine di evitare in tutto o in parte licenziamenti, stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore dell'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale dipendente a tempo indeterminato.

     Non possono beneficiare del contributo le imprese che:

     a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;

     b) hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;

     c) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di dimissione volontarie;

     d) non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

Priorità

     Il contributo è concesso prioritariamente alle imprese soggette alla CIGS.

 

Entità del contributo

     Alle imprese è concesso un contributo pari ad un quarto del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi. Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati (articolo 5, comma 5, D.L.. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

 

Procedure

     Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.L.. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione).

 

Revoca del contributo

     Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa. Il contributo è, altresì, revocato, alle imprese che licenziano i lavoratori nei ventiquattro mesi decorrenti dalla data di riduzione dell'orario.

 

Articolo 8, comma 3 - Contratti di solidarietà (espansivi)

 

Finalità

     La Regione contribuisce all'integrazione delle retribuzioni dei lavoratori interessati a contratti di solidarietà che comportino la riduzione dell'orario di lavoro, stipulati al fine di incrementare l'occupazione (articolo 2, comma 1, del D.L.. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863).

 

Beneficiari

     Tutte le imprese, comprese le società cooperative, che, al fine di incrementare l'occupazione, stabiliscono una riduzione di almeno quattro ore dall'orario di lavoro settimanale che interessi almeno un terzo del personale dipendente a tempo indeterminato e procedono ad assunzioni che costituiscono nuovi posti di lavoro rispetto al personale dipendente a tempo indeterminato in forza all'atto della domanda.

     Non possono beneficiare del contributo le imprese che:

     a) non sono in regola con i versamenti contributivi di legge;

     b) hanno in corso, o hanno attivato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, procedure concorsuali;

     c) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo, hanno effettuato riduzioni di personale, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie;

     d) non applicano le condizioni previste dal CCNL ovvero, in sua assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

Entità del contributo

     Alle imprese è concesso un contributo pari al cinquanta per cento del monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per un periodo non superiore a dodici/ventiquattro mesi.

     Il contributo è liquidato alla impresa richiedente che trasferirà il 50 per cento dello stesso ai lavoratori interessati.

 

Procedura

     Il contributo regionale è concesso una volta esperita la procedura prevista dall'articolo 2, comma 7, del D.L.. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (accertamento dell'ispettorato del lavoro).

 

Revoca del contributo

     Il contributo è revocato qualora il lavoratore, a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, svolga un'altra attività lavorativa.

     Il contributo è, altresì, revocato alle imprese che licenziano i nuovi assunti oppure i lavoratori interessati al contratto di solidarietà nei dodici/ventiquattro mesi, rispettivamente, dalle assunzioni o dalla data di riduzione dell'orario.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 38 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, nel testo stabilito dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30.

[4] Il termine di cui al presentre comma è differito al 31 dicembre 2002 dall’art. 34 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[5] Titolo così modificato dall'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[8] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 2 marzo 1998, n. 2

[9] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[11] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12, e successivamente abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, a decorrere dal termine e con l'eccezione di cui allo stesso art. 34.

[12] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, a decorrere dal termine e con l'eccezione di cui allo stesso art. 34.

[13] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, a decorrere dal termine e con l'eccezione di cui allo stesso art. 34.

[14] Capo abrogato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38.

[15] Modifica la tabella B allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20.

[16] Allegato ripubblicato nel B.U. 26 giugno 1997, n. 38.