§ 3.1.27 - Legge Regionale del 27 maggio 1989, n. 12.
Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie e sviluppo del sistema informativo sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/05/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Rapporti economici con le farmacie.
Art. 3.  Ufficio farmaceutico.
Art. 4.  Figure professionali.
Art. 5.  Convenzioni.
Art. 6.  Commissione professionale.
Art. 7.  Efficacia della legge.


§ 3.1.27 - Legge Regionale del 27 maggio 1989, n. 12. [1]

Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie e sviluppo del sistema informativo sanitario.

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito in legge 29 dicembre 1987, n. 531, disciplina le modalità per la gestione unitaria, a livello regionale, dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie.

 

     Art. 2. Rapporti economici con le farmacie.

     1. In sede di ripartizione del fondo sanitario regionale, il consiglio regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nella deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui al secondo comma dell'articolo 51 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede, con riferimento alle singole USL alla ripartizione della quota afferente alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata relativa all'anno di competenza.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative all'erogazione dei medicinali e di quanto altro fornito dalle farmacie in regime di assistenza diretta, sono assunte nei bilanci delle unità sanitarie locali e utilizzare direttamente dalla giunta regionale mediante apertura di credito a favore del dirigente del servizio sanità ai sensi del punto 2) del primo comma dell'articolo 92 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     3. Le farmacie convenzionate, singole o associate, consegnano al servizio sanità della giunta regionale o alla struttura convenzionata prevista al successivo articolo 5, nei tempi e con le procedure fissate dall'accordo collettivo nazionale di cui agli articoli 28 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette, le distinte contabili riepilogative nonchè i supporti magnetici contenenti la registrazione dei dati elementari rilevabili dalle ricette medesime.

     4. Il dirigente del servizio sanità della giunta regionale provvede direttamente, entro i limiti degli importi disponibili per la spesa farmaceutica, alla liquidazione ed al conseguente pagamento, nei termini stabiliti dall'accordo collettivo nazionale di cui al comma 3, di quanto dovuto mensilmente alle farmacie.

     5. Il servizio sanità della giunta regionale cura la trasmissione alle unità sanitarie locali degli elaborati contabili e dei dati relativi alla liquidazione ed al pagamento di cui al comma 4, per le conseguenti registrazioni contabili nel bilancio delle stesse unità sanitarie locali, nei limiti dei fondi vincolati per l'assisstenza farmaceutica, nonchè per l'esercizio della funzione di controllo della spesa farmaceutica.

     6. Le unità sanitarie locali sono tenute alla conservazione per un periodo di anni 5, oltre a quello di spedizione, delle ricette liquidate, previo annullamento mediante sistemi automatizzati, delle ricette stesse e delle fustelle ivi applicate.

 

     Art. 3. Ufficio farmaceutico.

     (p.m.)

 

     Art. 4. Figure professionali.

     (p.m.)

 

     Art. 5. Convenzioni.

     1. Per lo sviluppo del sistema informativo sanitario e anche al fine di disporre di adeguati ed omogenei flussi informativi sull'assistenza farmaceutica, la Regione e le unità sanitarie locali stipulano una convenzione con la finalità di:

     a) individuare la localizzazione, il dimensionamento ed i criteri di utilizzazione degli strumenti e del personale addetti alla rilevazione ed elaborazione automatica dei dati;

     b) uniformare la realizzazione delle anagrafi degli utenti, dei medici, delle farmacie, delle ditte farmaceutiche e delle strutture convenzionate ai sensi degli articoli 43 e 44 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) acquisire i dati per il governo e controllo dell'uso delle risorse, nonchè per la verifica dell'andamento delle prestazioni erogate dalle unità sanitarie locali e del consumo dei farmaci.

     2. Le convenzioni, previa intesa con le associazioni dei titolari di farmacia firmatarie dell'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 rappresentative a livello regionale, devono altresì prevedere:

     a) i sistemi di raccolta e di fornitura dei dati informativi rilevabili dalle prescrizioni mediche;

     b) la specificazione dei dati elementari che le farmacie debbono fornire, su supporto magnetico elaborabile, contestualmente alla consegna delle distinte contabili e delle ricette così come previsto dall'articolo 2.

     3. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare, ove occorra, sentita la commissione consiliare competente, una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate dei compiti di analisi, progettazione e fornitura dei servizi informatici necessari alla realizzazione delle finalità previste dal presente articolo.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i finanziamenti destinati allo sviluppo del sistema informativo sanitario assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 109.

 

     Art. 6. Commissione professionale.

     1. Presso il servizio sanità della giunta regionale è istituita una commissione professionale cui sono affidati, anche nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, i seguenti compiti:

     a) azione propositiva per la definizione degli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, epidemiologica ed organizzativa locale;

     b) elaborazione di un progetto per la definizione del parametro di spesa regionale, inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico;

     c) determinazione delle procedure per la verifica di qualità dell'assistenza, tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati da quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico, assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso;

     d) individuazione, nei casi di reiterate inadempienze, delle ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alle commissioni di disciplina previste dai rispettivi accordi o convenzioni;

     e) redazione mensile, secondo schemi stabiliti dalla giunta regionale, di una relazione contenente l'analisi dei dati forniti dal sistema informatico sanitario regionale, che deve essere trasmessa alle unità sanitarie locali per gli adempimenti di competenza;

     f) consulenza generale in ordine alla organizzazione del servizio farmaceutico e dei servizi sanitari di base e di livello intermedio ed alla tipologia dei relativi interventi assistenziali.

     2. La commissione regionale è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

     a) dirigente del servizio sanità della giunta regionale che la presiede;

     b) n. 2 esperti qualificati designati dalla facoltà di medicina dell'università degli studi di Ancona;

     c) n. 2 esperti qualificati designati dall'ANCI;

     d) n. 2 medici designati dalla federazione regionale degli ordini professionali dei medici e degli odontoiatri;

     e) n. 1 rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati, designato dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale di cui all'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     f) n. 1 rappresentante dei medici specialisti pediatri di libera scelta convenzionati, designato dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale di cui all'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     g) n. 1 rappresentante dei medici incaricati del servizio di guardia medica, designato dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale di cui all'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

     h) n. 1 rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati, designato dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale di cui all'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     i) n. 1 rappresentante dei medici specialisti convenzionati esterni, designato dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale di cui all'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     l) n. 2 rappresentanti dei medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, designati dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale;

     m) n. 2 farmacisti designati dagli ordini professionali dei farmacisti;

     n) n. 2 rappresentanti dei farmacisti titolari di farmacia, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

     o) n. 2 rappresentanti dei farmacisti dipendenti del servizio sanitario nazionale designati dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Regione.

     4. La commissione può stabilire di articolarsi in gruppi di lavoro.

 

     Art. 7. Efficacia della legge.

     1. La giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 5 e 6 della presente legge entro il 31 ottobre 1989.

     2. Agli adempimenti previsti dall'articolo 2 si provvede a far data dall'1 gennaio 1990.

 

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 26.4.1990, n. 30. Abrogata dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.