§ 2.5.30 - L.R. 26 febbraio 2008, n. 3.
Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:26/02/2008
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Struttura organizzativa)
Art. 3.  (Conferenza delle Autorità indipendenti)
Art. 4.  (Programma di attività e relazioni consuntive)
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 29/1981)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 9/1986 e alla l.r. 20/1984)
Art. 8.  (Modifiche alla l.r. 8/2001)
Art. 9.  (Modifiche alla l.r. 18/2002)
Art. 10.  (Norme transitorie e finali)
Art. 11.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.5.30 - L.R. 26 febbraio 2008, n. 3. [1]

Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18

(B.U. 6 marzo 2008, n. 23)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo delle seguenti Autorità di garanzia indipendenti:

a) l’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;

b) la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

c) il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). [2]

 

     Art. 2. (Struttura organizzativa)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale), un’apposita struttura, determinandone l’assegnazione del relativo personale.

2. La struttura di cui al comma 1 in particolare è preordinata alla gestione unitaria delle risorse umane e al coordinamento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Autorità di garanzia indipendente.

3. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 è responsabile della direzione e del coordinamento dell’attività amministrativa e finanziaria della stessa.

 

     Art. 3. (Conferenza delle Autorità indipendenti)

1. E’ istituita la Conferenza delle Autorità di garanzia indipendenti al fine di assicurare il coordinamento e l’integrazione funzionale delle medesime Autorità, composta dalla o dal:

a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale [3];

b) [Garante per l’infanzia e l’adolescenza] [4];

c) Presidente del CORECOM;

d) Presidente della Commissione per le pari opportunità.

2. Alle sedute della Conferenza partecipa il dirigente della struttura competente di cui all’articolo 2.

3. La Conferenza è integrata da ogni altra Autorità di garanzia indipendente istituita ai sensi del comma 1 dell’articolo 55 dello Statuto regionale.

4. La Conferenza è presieduta a rotazione da una delle Autorità che la compongono e si riunisce in occasione della predisposizione dei programmi di attività di cui all’articolo 4, comma 1, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

 

     Art. 4. (Programma di attività e relazioni consuntive)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun organismo di cui all’articolo 1, presenta al Consiglio e alla Giunta regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Copia della documentazione di cui al comma 1 è trasmessa contestualmente anche alla Giunta regionale.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, dando conto nella stessa dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli organismi di cui all’articolo 1 e delle attività previste nelle rispettive leggi istitutive l’entità della spesa è stabilita annualmente con legge finanziaria.

2. Per l’anno 2008 le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’anno 2008 di seguito indicate:

a) [UPB 1.05.01 per il Difensore civico regionale] [5];

b) UPB 1.05.03 per il CORECOM;

c) UPB 3.20.03 per la Commissione pari opportunità tra uomo e donna;

d) [UPB 5.30.07 per il Garante per l’infanzia e l’adolescenza] [6].

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Programma operativo annuale (POA) per l’anno 2008 le eventuali variazioni necessarie alla gestione.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 29/1981) [7]

[1. Nel titolo e negli articoli della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico) dopo le parole “difensore civico” è aggiunta la parola “regionale”.

2. Alla fine del primo comma dell’articolo 1 della l.r. 29/1981 sono aggiunte le seguenti parole: “con sede presso il Consiglio regionale”.

3. Al secondo comma dell’articolo 6 della l.r. 29/1981 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. L’articolo 8 della l.r. 29/1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Al difensore civico regionale spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

Il compenso di cui al primo comma è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.”.

5. L’articolo 10 della l.r. 29/1981 è abrogato.]

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 9/1986 e alla l.r. 20/1984)

1. Il primo comma dell’articolo 1 della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è sostituito dal seguente:

“E’ istituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con sede presso il Consiglio regionale.”.

2. Al primo comma dell’articolo 5 della l.r. 9/1986 sono aggiunte in fine le seguenti parole “e costituiscono l’ufficio di presidenza.”.

3. Dopo il primo comma dell’articolo 5 della l.r. 9/1986 è aggiunto il seguente:

“La Commissione articola le sue attività anche per gruppi di lavoro.”.

4. Dopo l’articolo 5 della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

Alla presidente e a ciascuna vicepresidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per lo svolgimento delle attività di competenza è corrisposta una indennità annua complessiva rispettivamente pari a euro 1.800,00 e ad euro 1.200,00.

Alle restanti componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione stessa è corrisposto un gettone di presenza pari ad euro 40,00.

A tutte le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la partecipazione alle sedute della commissione, dell’ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 ( Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale).”.

5. L’articolo 6 della l.r. 9 /1986 è abrogato.

6. Alla Tabella B, Allegato 2, della l.r. 20/1984 la voce “Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna” e la corrispondente cifra “25,00” sono abrogate.

 

     Art. 8. (Modifiche alla l.r. 8/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) dopo la parola “presenta” sono aggiunte le seguenti “alla Giunta e trasmette contestualmente”.

2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 8/2001 dopo la parola “presenta” sono aggiunte le seguenti “alla Giunta e trasmette contestualmente”.

3. All’articolo 14 della l.r. 8/2001 dopo le parole “l.r. 18 aprile 1986, n. 9” sono aggiunte le seguenti “, il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18”.

4. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2001 è abrogato.

5. I commi 2 e 3 dell’articolo 15 della l.r. 8/2001 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dall’Ufficio di Presidenza, ed in particolare di:

a) personale di ruolo della Regione;

b) personale di ruolo del Ministero di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 249/1997;

c) personale di ruolo di enti locali.

3. Le funzioni di controllo dell’operato dei mass media, il rapporto con gli stessi, la redazione di notizie e contenuti da veicolare attraverso gli organi di informazione in relazione alle funzioni del CORECOM, possono essere affidate ad una unità di personale appartenente al ruolo regionale munita di uno specifico diploma di laurea e di una esperienza pluriennale nel settore dell’informazione o della comunicazione, nonché iscritta all’ordine dei giornalisti. Per il periodo in cui svolge tale funzione si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.”.

 

     Art. 9. (Modifiche alla l.r. 18/2002) [8]

[1. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 18/2002 le parole “di cui alla” sono sostituite dalle parole “nella misura prevista dalla”.

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

“1. L’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 18/2002 è abrogato.

4. L’articolo 5 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Norma finanziaria).

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con quota parte delle risorse del Fondo unico per le politiche sociali determinata annualmente con legge finanziaria.”.]

 

     Art. 10. (Norme transitorie e finali)

1. L’entità dei compensi di cui all’articolo 5 bis della l.r. 9/1986, così come inserito dal comma 4 dell’articolo 7, di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1981, così come sostituito dal comma 4 dell’articolo 6, di cui al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 18/2002, così come modificato dal comma 1 dell’articolo 9 non può superare lo stanziamento determinato dalla legge finanziaria regionale.

2. Per l’anno 2008 il programma di attività di cui al comma 1 dell’articolo 4, relativo all’anno in corso, è presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 15 dicembre 2016, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[4] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[5] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[6] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[7] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[8] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.