§ 5.4.5 – L.R. 13 marzo 1985 n. 7.
Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:13/03/1985
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Specie tutelate.
Art. 2.  Abbattimento vietato.
Art. 3.  Autorizzazione all'abbattimento.
Art. 4.  Alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale.
Art. 5.  Boschi con piante di specie protette.
Art. 6.  Ulteriore autorizzazione all'abbattimento.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 7 bis  (Registro comunale delle Piante abbattute senza autorizzazione).
Art. 7 ter.  (Poteri sostitutivi).
Art. 8.  Obbligo di reimpianto.
Art. 9.  Irrogazione delle sanzioni.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Censimento dei boschi di cui all'art. 5 e delle piante d'alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale.
Art. 12.  Abrogazione di leggi anteriori.


§ 5.4.5 – L.R. 13 marzo 1985 n. 7. [1]

Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana [2].

 

Art. 1. Specie tutelate.

     In adempimento della norma di cui all'art. 5, secondo comma, dello Statuto regionale, in tutta la regione è vietata, senza la specifica autorizzazione dell'ufficio foreste competente per territorio, l'abbattimento delle piante di alto fusto delle seguenti specie, siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi o misti: querce di tutte le specie, compreso il leccio (Quercus ilex), pino domestico (Pinus pinea), cipresso comune (Cupressus sempervirens), castagno (Castanea sativa), ippocastano (Aesculus hippocastanum), abete bianco (Abies alba), tasso (Taxus baccata), ginepro comune (Juniperus communis), agrifoglio (Ilex aquifolium), faggio (Fagus sylvatica), tiglio di tutte le specie (Tilia sp.), platano (Platanus acerifolia), acero riccio (Acer platanoides), acero campestre (Acer campestre), acero di monte (Acer pseudoplatanus), acero napoletano (Acero obtusatum), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), frassino orniello (Fraxinus ornus), frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus campestris), olmo montano (Ulmus glabra), ontano nero (Alnus glutinosa), ciliegio selvatico (Prunus avium), pero selvatico (Pirus pyraster), melo selvatico (Malus sylvestris), sorbo domestico (Sorbus domestica), ciavardello (Sorbus torminalis), farinaccio (Sorbus aria), pioppo tremulo (Populus tremula), pioppo bianco (Populus alba), carpino bianco (Carpinus betulus), carpino nero (Ostrya carpinifolia), tamericio (Tamarix gallica), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), bagolaro (Celtis australis).

     Allo scopo di salvaguardare l'integrità ecologica del territorio, in particolare per prevenire il depauperamento floristico e faunistico e per la difesa idrogeologica delle scarpate e dei terreni in pendio, è fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi esistenti lungo le scarpate e nel territorio agro-silvo-pastorale della regione, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2, secondo comma, della presente legge.

     Anche per le siepi che insistono lungo le strade è fatto divieto di impiegare, ai fini della rasatura, apparati meccanici che lacerino fusti e rami delle specie vegetali costituenti le siepi stesse.

 

     Art. 2. Abbattimento vietato.

     Nella nozione di abbattimento vietato, di cui al precedente articolo, rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie della pianta, anche se causate da una potatura errata o eseguita con modalità difformi da quelle indicate, su richiesta dell'interessato, dall'ufficio foreste competente per territorio.

     E' consentito, nei casi di inderogabile necessità, l'abbattimento di piante ai sensi dell'art. 12 e seguenti del T.U. 17 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici e dell'art. 2.1.06, lettera h), del D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, che fissa le distanze delle linee elettriche dai rami degli alberi, previa autorizzazione del competente ufficio foreste.

     Le norme della presente legge non si applicano ai vivai.

 

     Art. 3. Autorizzazione all'abbattimento.

     L'autorizzazione fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo art. 4, è concessa soltanto nei casi:

     a) di inderogabili esigenze attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità;

     b) di abbattimento indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie;

     c) di realizzazione di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria;

     d) di sfoltimento mediante abbattimento di alberi posti in filari o in gruppi quando sia reso necessario o opportuno per consentire alle singole piante ed al complesso un più equilibrato sviluppo vegetativo;

     e) di abbattimento di piante il cui diametro a metri 1,30 da terra non superi centimetri 15, quando per la loro conformazione o per la posizione del terreno non diano garanzia di raggiungere la conformazione d'alto fusto;

     f) di consistenza di piante di alto fusto delle specie tutelate, nel complesso delle particelle catastali costituenti un fondo rustico, tale da consentire un'utilizzazione turnaria.

     Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche, per le costruzioni edilizie e per opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria devono essere indicate le piante che si intendono abbattere. Gli organi chiamati all'approvazione dei progetti debbono verificare e comprovare:

     a) l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante;

     b) l'esistenza dell'iscrizione di cui al secondo comma dell'articolo 7 bis nel registro contenente l'elenco delle piante abbattute senza autorizzazione, ai fini della inedificabilità prevista dal quinto comma dell'articolo 7 [3].

     Per l'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente primo comma l'autorizzazione è concessa previo parere dell'ufficio regionale agricoltura e alimentazione competente per territorio.

     Per le ipotesi di cui alle lettere d) ed f) del precedente primo comma, l'autorizzazione è subordinata rispettivamente alla presentazione della domanda di sfoltimento o di utilizzazione turnaria. Il piano di sfoltimento o di utilizzazione turnaria è predisposto dal competente ufficio foreste ed è approvato con deliberazione della giunta comunale. Le piante da non abbattere devono essere marcate con martello forestale o, comunque, devono essere individuabili con altro idoneo mezzo espressamente autorizzato dall'ufficio foreste.

     L'abbattimento di siepi è consentito solo per inderogabili esigenze ed è autorizzato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.

     L'autorizzazione è negata in tutti i casi nei quali l'abbattimento richiesto abbia come scopo: lo sfruttamento del legname ricavabile, l'eliminazione di difficoltà, altrimenti superabile, nell'impiego di macchine agricole, la maggiore produttività della porzione di fondo sulla quale insiste l'albero e della relativa zona d'ombra.

 

     Art. 4. Alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale.

     E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o valutati di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'art. 1, salvo il solo caso di inderogabili esigenze attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.

     Sono considerati secolari gli alberi la cui origine è valutabile in epoca anteriore di oltre settantacinque anni rispetto alla richiesta di autorizzazione.

     L'autorizzazione all'abbattimento nella fattispecie di cui al primo comma è rilasciata dal presidente della giunta regionale, previa dimostrazione dell'impossibilità di adottare soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante.

     Le valutazioni necessarie ai sensi dei commi precedenti sono compiute dall'ufficio foreste della Regione, competente per territorio, in sede di richiesta di autorizzazione ovvero su segnalazione degli organi e soggetti incaricati dall'accertamento.

 

     Art. 5. Boschi con piante di specie protette.

     Per bosco si intende una superficie di terreno non inferiore a mq. 5.000 in cui sono presenti piante forestali legnose o arbustive, determinanti a maturità un'area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome delle piante) di almeno il 50 per cento della superficie.

     E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate all'art. 1 anche se appartenenti a boschi, salvo il caso in cui l'abbattimento si rende opportuno o necessario per un migliore utilizzo naturalistico e biologico del bosco.

     L'utilizzazione di tutti i boschi, puri o misti, costituiti dalle specie di cui all'art. 1 della presente legge e che non siano sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, è soggetta ad autorizzazione del comune territorialmente a ciò delegato con la presente legge.

     L'autorizzazione è rilasciata in conformità di un verbale di verificazione, redatto dal servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione, dal quale risulti la valutazione della situazione ecologica generale, lo stato del terreno e della vegetazione sia boschiva, sia arbustiva ed erbacea.

     Nel verbale di cui al comma precedente, per quanto riguarda i boschi cedui, deve essere indicata, di regola, la quota minima di piante scelte tra gli esemplari più sviluppati per ogni ettaro da lasciar crescere fino al completo sviluppo fisiologico. Detta quota minima non può in ogni caso essere inferiore a cinquanta piante per ettaro, opportunamente assortite secondo le condizioni pedologiche e le specie botaniche presenti, ferme restando le vigenti disposizioni di polizia forestale.

     Le piante da non abbattere devono essere marcate con martello forestale o, comunque, devono essere individuabili con altro idoneo mezzo espressamente disposto dai competenti servizi regionali in sede di verbale di verificazione.

     L'abbattimento di siepi è consentito solo per inderogabili esigenze ed è autorizzato dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato.

     Qualora i boschi, puri o misti, costituiti dalle specie di cui all'art. 1 della presente legge, siano sottoposti a vincolo idrogeologico, per essi continuano ad osservarsi le norme del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Fatti salvi in ogni caso l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento, nel caso di disboscamento di boschi puri o misti di essenze protette si applica agli autori la sanzione di cui all'art. 7, terzo comma, della presente legge; nei casi di riduzione dei boschi d'alto fusto, puri o misti di essenze protette in cedui composti o cedui semplici, nonché in qualsiasi altro caso di degradazione della fustaia, si applica agli autori la sanzione di cui all'art. 7, quarto comma.

 

     Art. 6. Ulteriore autorizzazione all'abbattimento.

     L'autorizzazione all'abbattimento degli alberi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è concessa altresì quando siano stati irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti. Se minacciano rovina e rappresentano pericolo, il sindaco può ordinarne l'abbattimento.

     I cittadini non dovranno sopportare alcun onere per le necessarie certificazioni e per gli accessi sopralluoghi degli uffici ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, ferma restando l'osservanza delle norme in materia fiscale.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     Chiunque abbatta direttamente o tramite l'opera altrui, senza autorizzazione:

     a) un albero sottoposto a tutela della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 3.000.000;

     b) un albero previsto dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000 [4].

     Chiunque abbatta, estirpi o bruci una siepe sottoposta a tutela della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 3.000.000 per ogni 20 metri di siepe abbattuta, estirpata o bruciata. Alla medesima sanzione è soggetto chi abbatta, estirpi o bruci un tratto di siepe sottoposto a tutela della presente legge anche per frazioni inferiori ai primi 20 metri [5].

     Chiunque procede a disboscamento vietato a norma dell'ultimo comma, prima ipotesi, dell'art. 5 è assoggettato alla sanzione amministrativa di L. 20.000.000 per ogni ettaro - o frazione inferiore di superficie disboscata.

     Chiunque procede a riduzione o degradazione di boschi di alto fusto vietate a norma dell'ultimo comma, seconda ipotesi, dell'art. 5 è assoggettato alla sanzione amministrativa di L. 10.000.000 per ogni ettaro

- o frazione inferiore - di superficie degradata.

     L'area su cui insiste la proiezione della chioma delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata a fini edificatori.

 

     Art. 7 bis (Registro comunale delle Piante abbattute senza autorizzazione). [6]

     I Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, un registro contenente l'elenco delle piante abbattute senza autorizzazione, ai fini della inedificabilità prevista dal quinto comma dell'articolo 7. Il registro è predisposto sulla base delle segnalazioni provenienti dagli organi preposti alla vigilanza nonché all'accertamento delle trasgressioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 [7].

Il registro indica per ogni pianta abbattuta senza autorizzazione:

     a) la località in cui la pianta è situata;

     b) l'estensione dell'area su cui insiste la proiezione della chioma non utilizzabile a fini edificatori.

 

     Art. 7 ter. (Poteri sostitutivi). [8]

     Qualora i Comuni competenti non istituiscano, nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 7 bis, il registro delle piante abbattute senza autorizzazione, il difensore civico regionale, previa diffida ad adempiere, nel termine di quindici giorni, nomina un commissario ad acta per l'istituzione del registro nei successivi sessanta giorni.

 

     Art. 8. Obbligo di reimpianto.

     Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di alto fusto e siepi sottoposti a tutela della presente legge, è soggetto, oltre alla sanzione di cui al precedente art. 7, all'obbligo di impiantare fino a un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall'ufficio foreste della Regione competente per territorio e a reimpiantare la siepe, con specie autoctone locali, per la stessa lunghezza e dimensione di quella precedente andata perduta.

     Coloro che non ottemperano all'obbligo previsto dal precedente comma entro sei mesi dalla notifica dell'ordine di reimpianto, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pari ad un decimo di quelle sancite dal precedente art. 7.

     La posa a dimora di nuove piante comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la conservazione.

     L'inadempienza di tale obbligo comporta le sanzioni amministrative previste dal secondo comma, oltre al divieto di consentire altri tagli di sfoltimento o di utilizzazione turnaria.

 

     Art. 9. Irrogazione delle sanzioni.

     Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applica la L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

     I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati dai comuni al reimpianto arboreo ed alle cure colturali dell'alberatura pubblica esistente nel territorio comunale, con particolare riferimento a quegli appezzamenti di terreno che, per loro naturale vocazione, non si prestino ad altre colture o ad impiego diverso.

     Alla vigilanza nonché all'accertamento delle trasgressioni procedono il corpo forestale e gli organi di polizia locale, urbana e rurale; possono altresì procedervi gli altri organi di polizia operanti nella regione, i cantonieri comunali e provinciali, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, le guardie ecologiche di cui all'art. 5, secondo comma, della L.R. 5 luglio 1983, n. 16; cooperano gli enti e le associazioni di cui al terzo comma della legge regionale medesima.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Per le indennità di cui all'articolo 9 è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 10 milioni.

     2. Per le spese necessarie all'espletamento dei compiti del comitato previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 50 milioni. Per gli anni successivi l'entità delle spese sarà determinata con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1340128 del bilancio di previsione per l'anno 1991.

     4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede:

     a) per l'anno 1991 mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa di detto anno, denominato "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 1 elenco 1;

     b) per gli anni 1992 e 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100101 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento di cui alla partita 1 elenco 1.

     Per gli anni 1994 e successivi mediante impiego di quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     5) Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 2 sono iscritte:

     a) per l'anno 1991 a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: "Spese per le attività del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", lire 50 milioni;

     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 11. Censimento dei boschi di cui all'art. 5 e delle piante d'alto fusto secolari o di particolare valore naturalistico e ambientale.

     All'individuazione dei boschi di cui al precedente art. 5 procede la Regione tramite il servizio regionale tutela e risanamento ambientale in collaborazione con l'ispettorato regionale foreste.

     Allo scopo di istituire un sistema informativo forestale e di individuare i boschi di alto valore naturalistico di interesse regionale, la Regione, tramite il servizio tutela e risanamento ambientale con la collaborazione dell'ispettorato regionale delle foreste, procede al censimento di tutti i boschi pubblici e privati delle Marche.

     Il censimento dei boschi viene effettuato e tenuto aggiornato con l'utilizzo di tecnologie avanzate attraverso progetti speciali per l'occupazione giovanile sulla base di modalità stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     A seguito del censimento il presidente della giunta regionale approva l'elenco dei boschi ad alto valore naturalistico di interesse regionale.

     L'autorizzazione per l'utilizzazione dei boschi di cui al precedente comma è riservata al presidente della giunta regionale e rilasciata sulla base del parere di compatibilità ambientale predisposto dal servizio tutela e risanamento ambientale, tenuto conto del verbale di verificazione di cui all'art. 5.

     Ai fini di un'esatta individuazione delle piante di alto fusto di cui al precedente art. 4 o non più ceduabili di cui al precedente art. 5, il corpo forestale operante nella regione e territorialmente competente ne effettua il censimento con la modalità stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle commissioni comunali, di istituti di ricerca e di esperti delle associazioni ambientalistiche, nonché delle indicazioni contenute nelle prescrizioni di massima di cui agli artt. 8 e seguenti del R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni servendosi dell'apposita cartografia esistente in cui risultano le aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

     Per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 100.000.000.

     L'entità delle spese occorrenti per le attività previste dal comma precedente sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     Alla copertura degli oneri relativi si provvede mediante impiego di una quota parte dei proventi dei tributi propri della Regione e, occorrendo, con impiego di una quota parte delle somme che saranno assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     Le somme necessarie per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del secondo comma del presente articolo saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Spese per il censimento delle piante d'alto fusto, dei boschi di interesse ambientale, nonchè per la produzione di una adeguata cartografia che ne riproduca l'esatta ubicazione e contenga la delimitazione delle aree boscate soggette a vincolo idrogeologico".

 

     Art. 12. Abrogazione di leggi anteriori.

     Sono abrogate le leggi regionali 22 febbraio 1973, n. 6, e 20 maggio 1975, n. 39.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 36 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6, con la decorrenza stabilita dall’art. 34 della stessa L.R. 6/2005.

[2] Modificata dalla L.R. 10 gennaio 1987, n. 8. Pubblicata nel B.U. n. 35 del 19 marzo 1985 e nella G.U. n. 101 del 1985.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2001, n. 9.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2001, n. 9.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2001. n. 9.

[7] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 2 aprile 2001, n. 9, come da ultimo rettificata con errata corrige pubblicato nel B.U. 13 giugno 2002, n. 71.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2001. n. 9.