§ 3.4.4 - L.R. 2 settembre 1996, n. 38.
Riordino in materia di diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:02/09/1996
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tipologia degli interventi).
Art. 3.  (Destinatari degli interventi).
Art. 4.  (Piano regionale).
Art. 5.  (Attribuzioni della Giunta regionale).
Art. 6.  (Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario).
Art. 7.  (Istituzione).
Art. 8.  (Organi).
Art. 9.  (Presidente).
Art. 10.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 11.  (Competenze del Consiglio di amministrazione).
Art. 12.  (Funzionamento del Consiglio di amministrazione).
Art. 12 bis.  (Scioglimento del Consiglio di amministrazione).
Art. 13.  (Revisore unico).
Art. 14.  (Indennità).
Art. 15.  (Direttore).
Art. 16.  (Personale).
Art. 17.  (Mezzi finanziari).
Art. 18.  (Patrimonio).
Art. 19.  (Bilanci e conti consuntivi)
Art. 20.  (Regolamenti).
Art. 21.  (Controllo sugli atti)
Art. 22.  (Vigilanza)
Art. 23.  (Borse di studio).
Art. 24.  (Tariffe dei servizi e accertamenti).
Art. 25.  (Servizio ristorazione).
Art. 26.  (Servizio abitativo).
Art. 27.  (Servizi di agevolazione dei trasporti).
Art. 28.  (Prestiti d'onore e fiduciari).
Art. 29.  (Servizio sanitario e di medicina preventiva).
Art. 30.  (Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro).
Art. 31.  (Servizio editoriale e librario).
Art. 31 bis.  (Sovvenzioni straordinarie).
Art. 32.  (Collaborazione con l'università per attività culturali, sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti).
Art. 33.  (Interventi a favore degli studenti disabili).
Art. 34.  (Interventi per attività a tempo parziale).
Art. 35.  (Pubblicità).
Art. 36.  (Sanzioni).
Art. 37.  (Utilizzo delle strutture).
Art. 38.  (Oggetto della tassa).
Art. 39.  (Soggetti passivi).
Art. 40.  (Riscossione della tassa).
Art. 41.  (Accertamenti e rimborsi).
Art. 42.  (Devoluzione dei proventi).
Art. 43.  (Esoneri).
Art. 44.  Importo della tassa.
Art. 45.  (Finanziamento).
Art. 45 bis.  (Tassa abilitazione esercizio professionale).
Art. 46.  (Norme transitorie e finali).
Art. 47.  (Norme finanziarie).


§ 3.4.4 - L.R. 2 settembre 1996, n. 38.

Riordino in materia di diritto allo studio universitario.

(B.U. 12 settembre 1996, n. 63).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità ai principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

     2. Il diritto allo studio universitario è attuato in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali.

     3. La Regione, le università, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario collaborano nell'ambito delle proprie competenze istituzionali per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. (Tipologia degli interventi).

     1. Gli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario consistono in:

     a) borse di studio;

     b) servizi abitativi;

     c) servizi di ristorazione;

     d) informazione e orientamento al lavoro;

     e) interventi a favore di studenti disabili; [1]

     f) facilitazioni di trasporto;

     g) prestiti d'onore e fiduciari; [2]

     h) ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

     2. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative delle università e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.

 

     Art. 3. (Destinatari degli interventi).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale e a quelli iscritti all'istituto superiore delle industrie artistiche (ISIA) [3].

     2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di cui alla presente legge, alle condizioni e nelle forme previste dall'articolo 20 della legge 390/1991.

 

     Art. 4. (Piano regionale). [4]

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Conferenza sul diritto allo studio universitario di cui all'articolo 6, approva, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano relativo agli interventi degli ERSU per l'anno accademico successivo anche sulla base di indicatori quantitativi.

     2. Il piano stabilisce:

     a) gli obiettivi generali da perseguire;

     b) i criteri per l'erogazione delle provvidenze, per la determinazione delle tariffe, per la definizione della condizione di studente in sede e pendolare e per la destinazione dei finanziamenti relativi alle spese di gestione e d'investimento;

     c) le condizioni per i prestiti d'onore e fiduciari;

     d) le misure per la razionalizzazione delle spese di gestione e di personale e per il potenziamento dei servizi.

     3. Il piano assicura la priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali ed al riequilibrio delle strutture di ciascun ERSU.

 

     Art. 5. (Attribuzioni della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale:

     a) promuove, sostiene ed effettua ricerche, indagini tecnico- scientifiche, convegni, seminari e corsi formativi, realizza e diffonde pubblicazioni audiovisivi ed ogni altra forma di documentazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge;

     b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite gli ERSU i dati forniti dalle università; assicura la raccolta ed il trattamento dei dati medesimi attraverso procedure gestionali informatiche omogenee tra gli ERSU; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli ERSU e le università.

 

     Art. 6. (Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario). [5]

     1. Al fine di concorrere alla formazione dell'atto di cui all'articolo 4, di valutare lo stato di attuazione del diritto allo studio universitario e di coordinare gli interventi della Regione e delle università, è istituita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede o un assessore da lui delegato;

     b) i rettori delle università aventi sede nella regione o loro delegati;

     c) i presidenti degli ERSU;

     d) i presidenti delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati) o loro delegati;

     e) il dirigente del servizio regionale competente per il diritto allo studio o suo delegato;

     f) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di amministrazione degli ERSU.

     2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e si riunisce almeno due volte l'anno.

     3. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte dal servizio regionale competente per il diritto allo studio.

     4. La Conferenza dura in carica quanto la legislatura regionale.

 

CAPO II

Enti regionali per il diritto allo studio universitario

 

     Art. 7. (Istituzione).

     1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 spetta agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU) costituiti nei seguenti Comuni sede di università: Ancona, Camerino, Macerata, Urbino.

     2. L'ERSU ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente strumentale della Regione Marche ed è dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ed il suo funzionamento è regolato, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli della presente legge, da uno statuto e da regolamenti deliberati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione.

     3. L'ERSU esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.

     3 bis. Per la gestione dei servizi di cui all'articolo 2, l'ERSU può stipulare specifici accordi con i Comuni interessati nei quali hanno sede le università e loro sedi decentrate, nonché con le Province. [6]

     3 ter. L'ERSU può realizzare con i Comuni, tenendo conto delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, programmi congiunti mettendo a disposizione le proprie strutture e relativo personale al fine di coordinare la propria attività con i servizi comunali rivolti alla generalità della popolazione giovanile. [7]

 

     Art. 8. (Organi).

     1. Sono organi dell'ERSU:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione:

     c) il Revisore unico. [8]

 

     Art. 9. (Presidente).

     1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, sentita l'università, tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 con comprovata competenza ed esperienza. [9]

     2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione di cui fa parte e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

     3. Il Presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

     c) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti in materia di diritto allo studio, per particolari e improrogabili esigenze relative ai bandi. [10]

     4. Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERSU è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno, scelti tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza;

     b) un rappresentante degli enti locali nel territorio dei quali l'università ha la sede principale, nominato d'intesa tra la Provincia e il Comune e scelto tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza;

     c) due rappresentanti dell'università di cui uno nominato dal Consiglio di amministrazione dell'università e uno studente in regolare corso di studi eletto dalla componente studentesca. Il rappresentante degli studenti decade in caso di conseguimento della laurea, trasferimento ad altra università o di cessazione per qualsiasi causa dall'iscrizione all'università. In tal caso lo studente è sostituito dal primo dei non eletti. [11]

     2. Il Consiglio di amministrazione ha la durata della legislatura regionale; il rappresentante degli studenti è rinnovato contestualmente al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'università. [12]

     2 bis. Le designazioni di cui alle lettere b) e c) sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione è costituito qualora le designazioni pervenute consentano la nomina della maggioranza dei componenti, salvo successiva integrazione. [13]

     3. Il direttore dell'Ente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.

 

     Art. 11. (Competenze del Consiglio di amministrazione).

     1. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente ed in particolare:

     a) deliberare lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;

     b) eleggere il vice presidente tra i propri componenti;

     c) adottare i regolamenti di cui all'articolo 20, gli altri regolamenti e le relative modifiche;

     d) adottare i documenti contabili di cui all'articolo 2 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale); [14]

     e) deliberare la relazione annuale sull'utilizzo del finanziamento regionale; [15]

     f) determinare i programmi pluriennali ed annuali di attività;

     g) deliberare i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;

     h) determinare le tariffe dei servizi;

     i) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

     l) autorizzare le convenzioni e i contratti con le aziende, istituti di credito, enti, società cooperative e privati;

     m) proporre alla Giunta regionale la nomina del direttore dell'Ente;

     n) deliberare sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

     o) ratificare gli atti adottati dal Presidente in via d'urgenza;

     p) adottare i provvedimenti inerenti l'organizzazione amministrava e del personale dell'ente.

 

     Art. 12. (Funzionamento del Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei consiglieri o del Revisore unico. [16]

     2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione.

     3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

     4. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

          Art. 12 bis. (Scioglimento del Consiglio di amministrazione). [17]

     1. Il Consiglio di amministrazione è sciolto dalla Giunta regionale nei casi e con le modalità indicate dal comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

 

     Art. 13. (Revisore unico). [18]

     1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e ha la durata della legislatura.

     2. Il Revisore unico:

     a) esamina i documenti contabili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11;

     b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

     c) elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.

     3. Il Revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 14. (Indennità). [19]

     1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Revisore unico spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

 

     Art. 15. (Direttore).

     1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ERSU, dura in carica quanto il consiglio medesimo e può essere riconfermato.

     2. Il direttore è scelto, di norma, tra il personale del ruolo nominativo degli ERSU in possesso della qualifica di dirigente e di comprovati requisiti tecnico-professionali ovvero tra i dirigenti del ruolo unico della Regione o fra persone estranee dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Consiglio di amministrazione. Il compenso da corrispondere al direttore in tale ultima ipotesi non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale comprese le corrispondenti indennità di posizione.

     3. Spetta al direttore dell'Ente la gestione finanziaria, tecnica e amministrava, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.

     4. Il direttore inoltre:

     a) individua, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti;

     b) adotta gli atti di gestione del personale;

     c) adotta ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale le leggi, lo Statuto ed i regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione agli organi dell'Ente.

     5. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.

     6. Il direttore su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica. Le proposte sono integrate da un documento istruttorio sottoscritto dal responsabile del procedimento e, per gli atti che comportano spesa, dal parere di regolarità contabile del responsabile della ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

     7. I soggetti previsti nel comma 6 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

     8. All'inizio di ogni anno il direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     9. II direttore nomina, con proprio decreto, un dirigente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell'adozione degli atti conclusivi. Della sostituzione è data comunicazione al Consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale.

     10. L'incarico di direttore può essere revocato con provvedimento motivato sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.

 

     Art. 16. (Personale). [20]

     1. Ciascun ERSU dispone di personale proprio in base alla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale. [21]

     2. Al personale degli ERSU si applica lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del personale di ruolo della Regione.

     3. Alla copertura della dotazione organica ciascun ERSU provvede mediante:

     a) personale proprio;

     b) attivazione di procedure di mobilità del personale con priorità di quello appartenente ad altri ERSU e subordinatamente di quello appartenente al ruolo unico regionale, secondo la normativa vigente in materia;

     c) assunzione di personale con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale. [22]

     4. Gli ERSU possono avvalersi, mediante convenzione, di personale messo a disposizione dalle università e dagli istituti superiori di educazione fisica secondo le norme vigenti in materia, nei limiti della dotazione organica. [23]

     5. La Regione autorizza e provvede, tramite gli ERSU, al rimborso agli enti di cui al comma 4 degli oneri relativi al personale messo a disposizione.

     6. Gli ERSU provvedono direttamente alla gestione giuridica del personale. La gestione economica e previdenziale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione che definisce gli specifici adempimenti, nonché i tempi e le modalità di attuazione [24].

 

     Art. 17. (Mezzi finanziari). [25]

     1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:

a) finanziamenti regionali;

b) contributi per il pagamento degli oneri relativi al personale con rapporto di lavoro di natura dipendente e alla formazione dello stesso personale [26];

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché dalla tariffazione dei servizi;

d) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

     2. L’ammontare del contributo per il pagamento degli oneri relativi al personale con rapporto di lavoro di natura dipendente è determinato sulla base della spesa correlata alla consistenza numerica delle unità di personale in servizio presso ciascun ente con riferimento all’anno precedente a quello del bilancio ove lo stesso contributo è previsto. Il contributo per la formazione del personale è determinato annualmente nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di coordinamento della finanza pubblica [27].

     3. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è determinato dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. Il contributo per il pagamento degli oneri del personale con rapporto di lavoro di natura dipendente può essere ridefinito in sede di assestamento di bilancio annuale, in relazione alle variazioni di spesa conseguenti alle variazioni della consistenza numerica del medesimo personale successivamente intervenute. La quantificazione del contributo è effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale [28].

 

     Art. 18. (Patrimonio). [29]

     1. Gli ERSU hanno un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, costituito dai beni mobili ed immobili che sono ad essi trasferiti, nonché da quelli acquisiti in proprietà per acquisti, eredita, legati e donazioni.

     2. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può dare in comodato gratuito agli ERSU altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, prevedendo a loro carico le spese di manutenzione ordinaria.

     3. I beni di cui all’articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.

     4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.

     5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni corrisposti ai sensi dell'articolo 21 della legge 390/1991 per l'uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo sono posti a carico degli ERSU che utilizzano detti beni.

 

     Art. 19. (Bilanci e conti consuntivi) [30].

     [1. L'esercizio finanziario degli ERSU decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

     2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.

     3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.]

 

     Art. 20. (Regolamenti).

     1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione degli ERSU adottano:

     a) il regolamento di organizzazione degli uffici sulla base delle disposizioni delle leggi regionali 16 gennaio 1990. n. 2; 17 gennaio 1992, n. 6 e 31 ottobre 1994, n. 44 ed in armonia con i principi contenuti nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

     b) il regolamento di contabilità, sulla base del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

     c) i regolamenti per la disciplina della fruizione delle provvidenze di cui alla presente legge.

 

     Art. 21. (Controllo sugli atti) [31].

     [1. Fermo quanto previsto dell'articolo 19 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale, e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli altri atti dell'Ente sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 27/1994.]

 

     Art. 22. (Vigilanza) [32].

     [1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento degli ERSU utilizzando il personale regionale competente.

     3. Nell'esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, può:

     a) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di un commissario per l'adozione di ani resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento;

     b) sciogliere il Consiglio di amministrazione degli enti per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento dell'Ente.

     4. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.]

 

CAPO III

Disposizioni su singoli interventi e servizi

 

     Art. 23. (Borse di studio).

     1. Le borse di studio ed il loro ammontare sono attribuite per concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 [33].

     2. Le borse di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Il divieto di cumulo non si applica con riferimento alle borse concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l' attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

     3. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 4, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero delle borse di studio e le modalità di erogazione e di controllo. [34]

     4.I bandi di concorso di cui al comma 1 debbono essere emanati entro il 30 giugno di ogni anno.

     5. [35].

     6. [36].

     7. [37].

     8. Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 la borsa può essere erogata anche in forma di dotazioni di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali, anche in deroga ai limiti ordinari di importo delle borse.

     9. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano già eventualmente in precedenza beneficiato.

 

     Art. 24. (Tariffe dei servizi e accertamenti).

     1. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli ERSU possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.

     2. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità al decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 ed alle previsioni di cui all'articolo 4. [38]

     3. Gli ERSU effettuano gli accertamenti secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 390/ 1991 e secondo le modalità definite dai singoli Consigli di amministrazione. Gli ERSU propongono accertamenti su un campione non inferiore al 10 per cento delle domande di ammissione ai benefici.

 

     Art. 25. (Servizio ristorazione).

     1. Il servizio di ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare le esigenze dell'utenza anche, mediante convenzione, con strutture esterne, ovvero un'opportuna articolazione degli orari.

     2. Gli ERSU possono appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi sulla base dei criteri stabiliti nell'atto di cui all'articolo 4, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. La spesa complessiva non può comunque superare la media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta. [39]

     3. Le tariffe per la fruizione del servizio di mensa sono stabilite a norma del comma 2 dell'articolo 24.

     4. II servizio di ristorazione può essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle università con sede nella città dove esiste lo stesso servizio, nonché ai laureati iscritti al dottorato di ricerca, al personale dipendente dell'ERSU, a docenti di altre università, temporaneamente presenti per motivi di studio, purché presentino idoneo documento attestante la loro condizione. L'estensione del servizio a questi soggetti non deve comportare oneri aggiuntivi, né pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli studenti.

     5. L'accesso alle mense al costo della tariffa massima praticata agli studenti universitari, e consentito a studenti di altre università che si trovino in loco per motivi di studio e a laureati iscritti a corsi di perfezionamento e di specializzazione: può inoltre essere consentito, nell'ambito delle attività di orientamento, anche a studenti delle scuole medie superiori.

 

     Art. 26. (Servizio abitativo).

     1. Il servizio abitativo è organizzato dagli ERSU al fine di favorire la frequenza degli studenti fuori sede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 390/1991.

     2. Gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forma di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienti strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.

     3. Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi del comma 2 dell'articolo 24.

     4. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.

     5. L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservato in via prioritaria agli studenti fuori sede vincitori del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

     6. L'ammissione alle strutture abitative, non attribuite ai sensi del comma 5, è disposta per concorso annuale per titoli, riferiti ai requisiti di merito e di reddito stabiliti ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge 390/1991 e dell'atto di cui all'articolo 4, soggetti a periodica verifica. [40]

     7. Le strutture abitative ancora eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso di cui al comma 6, possono essere utilizzate dagli studenti che siano in regolare corso di studi e da parte di coloro che frequentano corsi post-universitari, dietro pagamento di una tariffa che copra il costo reale del servizio. E' data altresì la facoltà di riservare un posto per ogni struttura abitativa per un docente che si impegni a svolgere attività tutoriale nei confronti degli studenti che usufruiscono della struttura stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 19 novembre 1991, n. 341.

     8. Qualora le strutture gestite o convenzionate con l'ERSU dovessero dimostrarsi insufficienti a soddisfare tutte le richieste degli studenti fuori sede aventi titolo alla borsa di studio, gli ERSU possono prevedere e concedere corrispettivi monetari, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, della legge 390/1991.

     9. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo ad altri studenti, in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991 [41].

     10. Nell'ambito della collaborazione con l'università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere, a condizione di reciprocità e dietro apposita convenzione.

     11. Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali: biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.

     12. La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSU.

 

     Art. 27. (Servizi di agevolazione dei trasporti).

     1. Gli ERSU concordano con le imprese che gestiscono servizi di pubblico trasporto le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, per quanto non previsto da norme statali, regionali o locali, e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti disabili e all'eventuale accompagnatore. [42]

 

     Art. 28. (Prestiti d'onore e fiduciari). [43]

     1. Il prestito d'onore e fiduciario è attribuito mediante concorso agli studenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 390/1991. [44]

     2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero e l ammontare dei prestiti d'onore e fiduciari in base all'atto di cui all'articolo 4. [45]

 

     Art. 29. (Servizio sanitario e di medicina preventiva).

     1. Ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza da diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'Azienda sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo.

     2. Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria, con le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 390/1991.

     3. Gli ERSU possono stipulare apposite convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali rispettivamente competenti e con le università al fine di assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie e delle strutture abitative secondo quanto disposto dall'articolo 19 della legge 390/1991.

 

     Art. 30. (Servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro).

     1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento al lavoro ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività di assistenza agli studenti universitari, nonché di indirizzare gli studenti nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali. Tale attività può essere esercitata, in collaborazione con i distretti scolastici, anche nei confronti degli studenti delle ultime classi della scuola media superiore.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU si avvalgono della collaborazione della Regione e delle università, acquisendo anche le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali, nonché della collaborazione di altri enti pubblici o istituzioni private che operano nel campo dell'orientamento, tramite convenzioni e protocolli d'intesa.

     3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli ERSU possono organizzare, d'intesa con l'università convegni, tavole rotonde, seminari, e giornate dell'orientamento, nonché provvedere alla realizzazione ed alla divulgazione di guide e di altri strumenti di informazione sull'assistenza universitaria e di orientamento al lavoro.

 

     Art. 31. (Servizio editoriale e librario).

     1. Il servizio editoriale e librario favorisce, in collaborazione con l'università e nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audio-video-televisivo e di ogni altro strumento e sussidio destinato ad uso universitario.

     2. Il servizio editoriale e librario è rivolto alla generalità degli studenti e si articola in: prestito di libri, secondo modalità e condizioni fissate dagli ERSU, produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico, facendo pagare ai richiedenti il costo reale del servizio, e centri di ascolto di materiale audio-video-televisivo, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.

     3. Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa dagli utenti, sulla base di convenzioni con l'ERSU interessato. In tal caso il Consiglio di amministrazione degli ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.

 

          Art. 31 bis. (Sovvenzioni straordinarie). [46]

     1. Gli ERSU possono disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui alla lettera c) dell'articolo 20.

 

     Art. 32. (Collaborazione con l'università per attività culturali, sportive e ricreative e per l'interscambio di studenti).

     1. Gli ERSU favoriscono le attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l'università e le associazioni e cooperative studentesche.

     2. Gli ERSU collaborano altresì con l'università per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 12 delle legge 390/1991. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, limitatamente ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono estendere il beneficio ad altri studenti in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991 [47].

     3. L'eventuale erogazione dei contributi o servizi per i fini di cui al presente articolo e subordinata all'approvazione di uno specifico programma di intervento da parte degli ERSU.

 

     Art. 33. (Interventi a favore degli studenti disabili). [48]

     1. Gli ERSU promuovono, anche a mezzo di convenzioni con l'università e altri soggetti pubblici o privati, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi degli studi agli studenti disabili. [49]

     2. In particolare gli ERSU:

     a) promuovono la realizzazione di un servizio di consulenza rivolta specificatamente a tali studenti;

     b) collaborano con l'università per la rimozione, anche all'interno delle strutture universitarie, delle barriere architettoniche;

     c) provvedono all'acquisizione di strumenti specifici ad uso collettivo, da dislocare anche all'interno delle strutture universitarie per il superamento degli ostacoli derivanti da particolari tipi di handicap;

     d) erogano, qualora non siano in grado di fornire i servizi necessari direttamente o tramite convenzioni, contributi in denaro, e deliberano la maggiorazione dei benefici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 390/1991;

     e) stipulano convenzioni per particolari tipi di trasporto fino alla sede universitaria e tra le diverse strutture universitarie;

     f) riservano ai disabili una quota di posti nelle strutture abitative gestite o convenzionate con l'ERSU; [50]

     g) organizzano o favoriscono qualsiasi altro tipo di servizio, anche tramite convenzioni con associazioni di volontariato e soggetti pubblici o privati, che possa facilitare la frequenza universitaria agli studenti disabili. [51]

     3. Ai fini della concessione dei benefici a carattere concorsuale sono detratte dal reddito familiare complessivo le spese sostenute per affrontare il particolare stato di disagio dello studente disabile. [52]

 

     Art. 34. (Interventi per attività a tempo parziale).

     1. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali gli ERSU possono prevedere, anche d'intesa con l'università, l'erogazione di servizi o di contributi finanziari a favore di studenti che collaborino alle attività di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 390/1991.

     2. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci dei singoli ERSU, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati a norma degli articoli 4 e 13 della legge 390/1991.

     3. Le prestazioni richieste allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Gli ERSU provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

     4. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 390/1991.

 

     Art. 35. (Pubblicità).

     1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 24 della legge 390/1991, gli ERSU inviano con decorrenza semestrale alle università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartito per tipologia d'intervento.

 

     Art. 36. (Sanzioni).

     1. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia comunque presentato una dichiarazione non corrispondente al vero al fine di usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dall'ERSU, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 23 della legge 390/1991.

     2. Il Consiglio di amministrazione può comunque decidere la sospensione o la revoca dell'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.

 

     Art. 37. (Utilizzo delle strutture). [53]

     1. Gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente o tramite convenzioni con soggetti pubblici.

     2. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università e le scuole di ogni ordine e grado, nonché con altri soggetti pubblici, convenzioni, allo scopo di garantire il servizio di ristorazione.

     3. Le convenzioni prevedono almeno la copertura totale dei costi dei servizi, comprese le spese di personale, a carico del terzo contraente e non possono comportare riduzioni o intralci nell’erogazione dei servizi agli studenti.

     4. Gli ERSU trasmettono alla Giunta regionale un apposito rendiconto annuale delle attività svolte ai sensi del presente articolo, con l’indicazione anche quantitativa dei servizi resi.

 

CAPO IV

Tassa regionale per il diritto allo studio

 

     Art. 38. (Oggetto della tassa).

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

     2. [I corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA] [54].

     3. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle università aventi sede legale nella regione.

 

     Art. 39. (Soggetti passivi).

     1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di cui all'articolo 38.

     2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.

     3. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Marche in unica soluzione all'atto di iscrizione.

 

     Art. 40. (Riscossione della tassa).

     1. La Regione si avvale delle università, dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento [55].

 

     Art. 41. (Accertamenti e rimborsi).

     1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 42. (Devoluzione dei proventi).

     1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università, all'ISEF, alle accademie delle belle arti e all'ISIA sono attribuiti ai rispettivi ERSU per la finalità di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [56].

 

     Art. 43. (Esoneri).

     1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'articolo 38, agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono determinati nelle stesse forme e modalità di quelle applicate dalle università per il pagamento dei tributi di propria competenza.

     2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 390/1991, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

     3. Le università, l'ISEF, le accademie delle belle arti e l'ISIA rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2 [57].

 

     Art. 44. Importo della tassa. [58]

     1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 38 è determinato, con riferimento all'anno accademico 2012/2013, nella misura di euro 103,00.

 

CAPO V

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 45. (Finanziamento). [59]

     1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, sono stabilite le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:

     a) la concessione agli ERSU di contributi per l’attuazione del diritto allo studio;

     b) la concessione, ai detti enti, di contributi e finanziamenti distinti per le spese di gestione, per le spese di personale e per le spese di investimento;

     c) lo svolgimento delle iniziative e delle attività di cui all’articolo 5;

     d) la concessione di contributi per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 18.

     2. Parte degli eventuali utili derivanti dalle attività di cui all'articolo 37, comma 1, sono destinate, a consuntivo, dal Consiglio di amministrazione ai fini istituzionali dell'Ente, ivi compresa la valorizzazione delle risorse umane. Tali economie, nella loro destinazione, fanno parte integrante del rendiconto di cui al comma 4 dell'articolo 37. [60]

 

     Art. 45 bis. (Tassa abilitazione esercizio professionale). [61]

     1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 19 del t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell'articolo 121 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, è fissata in euro 103,00 ed è devoluta per le finalità della presente legge. La revisione dell'importo della tassa per gli anni successivi è stabilita con legge regionale di approvazione di bilancio [62].

     2. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

     3. Alla riscossione, accertamento, erogazione sanzioni, decadenza, rimborsi e relativo contenzioso si applicano le norme che disciplinano le tasse e le concessioni regionali.

     4. I proventi della tassa affluiscono al capitolo 1001029 dello stato di previsione delle entrate e sono destinati all'erogazione delle borse di studio previste dall'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 46. (Norme transitorie e finali).

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale procede, con proprio decreto, alla nomina dei Consigli di amministrazione degli ERSU e dei Collegi dei revisori.

     2. Fino alla nomina di cui al comma 1, i Consigli di amministrazione e i Collegi dei revisori, nominati ai sensi della l.r. 2 maggio 1989, n. 7, continuano a svolgere le loro funzioni in ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge.

     3. I Consigli di amministrazione degli ERSU entro sei mesi dalla nomina di cui al comma 1, provvedono all'approvazione dello statuto e degli altri atti fondamentali resi necessari dalla presente legge. Fino all'entrata in vigore dello statuto e degli altri atti fondamentali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto immediatamente applicabili e le altre norme in vigore con queste compatibili.

     4. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata, in attesa dell'approvazione del piano triennale, ad approvare il programma annuale di cui al comma 6 dell'articolo 4.

     5. In sede di prima applicazione della presente legge, in rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione degli ERSU di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), rimangono in carica i primi due rappresentanti che hanno ricevuto più voti alle ultime elezioni del Consiglio di amministrazione dell'ERSU.

     6. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 26 giugno 1986, n. 19 sono abrogati.

     7. E' abrogata la l.r. 2 maggio 1989, n. 7.

     8. Gli articoli 11 e 13 della l.r. 16 gennaio 1990, n. 2 sono abrogati.

     9. E' abrogata la legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54 concernente "Tributo regionale per il diritto allo studio universitario".

     10. La tabella A allegata alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte riguardante gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, è modificata secondo quanto previsto nell'allegato A alla presente legge.

     11. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia.

 

     Art. 47. (Norme finanziarie). [63]

 

 

Allegato A

(articolo 46)

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Ente            Organi e loro     Indennità di    Indennità

                 componenti        carica          presenza

                                   mensile

------------------------------------------------------------------

Enti regionali  - Presidente      1.200.000

per il diritto

allo studio

universitario

(L.r. 7/1989)

                 - Vice presidente   500.000

                 - Componenti                        80.000

                 Consiglio

                 amministrazione

                 - Presidente                        80.000

                 Collegio

                 revisori

                 - Componenti                        60.000

                 Collegio

                 revisori

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[1] Lettera così modificata dall’art. 21 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[2] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[5] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[6] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[7] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 5 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[9] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[11] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[12] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[13] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[15] Lettera così modificata dall’art. 8 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[16] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[17] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[20] Rubrica così sostituita dall’art. 13 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[21] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[22] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[23] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[24] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[25] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2003, n. 22 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[27] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[28] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[29] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2014, n. 24.

[30] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.

[31] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.

[32] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 13.

[33] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[34] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[35] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[36] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[37] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[38] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[39] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[40] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[41] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[42] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[43] Rubrica così sostituita dall’art. 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[44] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[45] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[46] Articolo inserito dall’art. 19 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[47] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[48] Rubrica così modificata dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[49] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[50] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[51] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[52] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32.

[53] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2003, n. 22.

[54] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2003, n. 22.

[55] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[56] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[57] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.

[58] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[59] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2003, n. 22.

[60] Comma sostituito dall’art. 20 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 32 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[61] Articolo aggiunto dall'art. 41 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[62] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[63] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 24 marzo 1998, n. 7.