§ 3.4.20 - L.R. 3 ottobre 2014, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:03/10/2014
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 38/1996)
Art. 2.  (Norme transitorie e finali)


§ 3.4.20 - L.R. 3 ottobre 2014, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”

(B.U. 9 ottobre 2014, n. 95)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

“3. I beni di cui all’articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 38/1996 le parole: “dalla Regione” sono soppresse.

 

     Art. 2. (Norme transitorie e finali)

1. I rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore di questa legge sui beni di cui all’articolo 18 della l.r. 38/1996 continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.