§ 3.4.7 - L.R. 10 dicembre 2003, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:10/12/2003
Numero:22

§ 3.4.7 - L.R. 10 dicembre 2003, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”.

(B.U. 18 dicembre 2003, n. 119).

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 38/1996).

     1. All’articolo 17, comma 1, della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     “c) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati”.

     2. L’articolo 37 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     “Art. 37. (Utilizzo delle strutture).

     1. Gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente o tramite convenzioni con soggetti pubblici.

     2. Gli ERSU possono altresì stipulare con le università e le scuole di ogni ordine e grado, nonché con altri soggetti pubblici, convenzioni, allo scopo di garantire il servizio di ristorazione.

     3. Le convenzioni prevedono almeno la copertura totale dei costi dei servizi, comprese le spese di personale, a carico del terzo contraente e non possono comportare riduzioni o intralci nell’erogazione dei servizi agli studenti.

     4. Gli ERSU trasmettono alla Giunta regionale un apposito rendiconto annuale delle attività svolte ai sensi del presente articolo, con l’indicazione anche quantitativa dei servizi resi.”.

     3. L’articolo 45 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

     “Art. 45. (Finanziamento).

     1. Con la legge di approvazione del bilancio regionale, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, sono stabilite le autorizzazioni annuali di spesa per il conseguimento delle finalità della presente legge, distintamente per:

     a) la concessione agli ERSU di contributi per l’attuazione del diritto allo studio;

     b) la concessione, ai detti enti, di contributi e finanziamenti distinti per le spese di gestione, per le spese di personale e per le spese di investimento;

     c) lo svolgimento delle iniziative e delle attività di cui all’articolo 5;

     d) la concessione di contributi per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 18.

     2. Le eventuali economie relative al budget del personale sono destinate, a consuntivo, dal consiglio di amministrazione ai fini istituzionali dell’ente, dando priorità alle risorse umane. Tali economie, nella loro destinazione, fanno parte integrante del rendiconto di cui al comma 4 dell’articolo 37.”.

     4. Il comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 38/1996 è abrogato.

 

Art. 2. (Tassa per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione all’esercizio professionale).

     1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 38/1996 è determinato, con riferimento all’anno accademico 2004/2005, in euro 90,00.

     2. L’importo della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui al comma 1 dell’articolo 45 bis della l.r. 38/1996, è stabilito in euro 90,00.

     3. Gli introiti derivanti dalle tasse di cui ai commi 1 e 2 sono destinati all’erogazione delle borse di studio.