§ 4.8.22 - L.R. 17 febbraio 1992 n. 13.
Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:17/02/1992
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinazione dei finanziamenti.
Art. 3.  Interventi ammessi a contributo.
Art. 4.  Criteri quantitativi di ripartizione del contributo.
Art. 5.  Misura del contributo.
Art. 6.  Interventi ammessi a contributo.
Art. 7.  Criteri quantitativi e priorità per la ripartizione dei contributi.
Art. 8.  Misura del contributo.
Art. 9.  Interventi ammessi a contributo.
Art. 10.  Priorità per la concessione del contributo.
Art. 11.  Misura del contributo.
Art. 12.  Modalità di presentazione delle domande.
Art. 13.  Istruttoria e formulazione delle graduatorie.
Art. 14.  Locazione finanziaria.
Art. 15.  Cumulo di contributi e casi di revoca.
Art. 16.  Controlli ed obblighi.
Art. 17.  Convenzioni con enti.
Art. 18.  Osservatorio energetico regionale.
Art. 19.  Comitato regionale per l'energia.
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.
Art. 21.  Disposizioni transitorie.
Art. 22.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.8.22 - L.R. 17 febbraio 1992 n. 13. [1]

Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(B.U. 21 febbraio 1992, n. 20).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la Regione dà attuazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, disciplinando la propria azione in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea e dello Stato, favorendo e incentivando l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

     2. A tal fine sono concessi, a valere sugli stanziamenti assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, contributi in conto capitale finalizzati a:

     a) sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 10/1991;

     b) contenere i consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 10/1991;

     c) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 10/1991.

     3. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono da considerare fonti rinnovabili di energia quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 10/1991.

 

     Art. 2. Destinazione dei finanziamenti.

     1. La giunta regionale provvede alla ripartizione dei fondi assegnati alla Regione, in relazione a ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nel rispetto della deliberazione del CIPE di cui al comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge.

 

Capo I

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO

DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NELL'EDILIZIA

 

     Art. 3. Interventi ammessi a contributo.

     1. La Regione concede contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 10/1991 e in conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti dalle direttive emanate con decreto del 15 febbraio 1991 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. La percentuale di risparmio energetico annuo indicata nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 10/1991 e la percentuale di copertura del fabbisogno termico ed energetico annuo richiamata alla lettera c) dello stesso comma 1, devono intendersi riferite al contributo fornito ai consumi di energia relativi all'elemento costruttivo o all'impianto sul quale si interviene.

     3. Per edifici esistenti, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 10/1991, si intendono quelli abitati prima del 30 maggio 1982.

 

     Art. 4. Criteri quantitativi di ripartizione del contributo.

     1. La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 9 della legge 10/1991, così come destinati allo scopo secondo quanto previsto dall'articolo 2, concede i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi in base ai seguenti criteri:

     a) il 50% per interventi effettuati nell'edilizia adibita ad uso socio-sanitario, scolastico, sportivo e pubblico;

     b) il 20% per interventi effettuati nell'edilizia adibita ad uso residenziale;

     c) il 20% per interventi effettuati nell'edilizia adibita ad uso commerciale, industriale, artigianale, turistico ed agricolo;

     d) il 5% per interventi effettuati in aree esterne pubbliche che utilizzano sistemi di illuminazione ad alto rendimento.

     2. La rimanente quota del 5% è riservata agli interventi rimasti parzialmente esclusi dal contributo, connessi alla ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

     3. I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo le proporzioni di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Misura del contributo.

     1. Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese d'investimento preventivate e riconosciute ammissibili.

     2. Per gli interventi relativi alla installazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica tale contributo è elevato all'80%.

 

Capo II

CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

ENERGETICI NEI SETTORI INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E TERZIARIO

 

     Art. 6. Interventi ammessi a contributo.

     1. La Regione, al fine di contenere i consumi di energia primaria nei settori industriale, artigianale, terziario e nella movimentazione dei prodotti, concede contributi in conto capitale secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 10/1991 e in conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti dalle direttive emanate con decreto del 15 febbraio 1991 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4,348 kWh di energia elettrica.

 

     Art. 7. Criteri quantitativi e priorità per la ripartizione dei contributi.

     1. La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, così come destinati allo scopo secondo quanto previsto dall'articolo 2, concede i contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, in base ai seguenti criteri:

     a) il 15% delle somme globalmente disponibili è destinato agli interventi nel settore dell'industria agro-alimentare;

     b) il rimanente 85% è destinato agli interventi nei settori industriale, artigianale e terziario.

     2. Nel settore dell'industria agro-alimentare hanno priorità nel seguente ordine:

     a) interventi volti a favorire la riduzione dei consumi energetici negli impianti di essiccazione dei prodotti agricoli e nelle colture protette;

     b) interventi volti a favorire la riduzione dei consumi energetici nella gestione di impianti zootecnici;

     c) altri interventi su impianti o processi finalizzati alla riduzione dei consumi.

     3. Nei settori industriale, artigianale e terziario hanno priorità nel seguente ordine:

     a) interventi volti a realizzare o potenziare impianti di cogenerazione o recupero di calore;

     b) interventi volti a favorire la trasformazione di processo;

     c) interventi volti all'utilizzazione degli scarti di lavorazione e dei rifiuti;

     d) altri interventi su impianti o processi finalizzati alla riduzione dei consumi.

     4. Per interventi che prevedono anche la climatizzazione degli ambienti il contributo viene concesso sull'intervento complessivo, purché il risparmio di energia conseguente alla climatizzazione sia inferiore al 50% del risparmio globale.

     5. I fondi non impegnati in un settore sono impegnati per finanziare interventi negli altri settori secondo l'ordine di priorità di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 8. Misura del contributo.

     1. Per gli interventi di cui al presente capo sono concessi contributi in conto capitale in misura pari al 30% delle spese preventivate e riconosciute ammissibili.

 

Capo III

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO

 

     Art. 9. Interventi ammessi a contributo.

     1. La Regione concede contributi in conto capitale per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 10/1991 e in conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti dalle direttive emanate con decreto del 15 febbraio 1991 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Sono ammessi ai contributi di cui al presente articolo gli interventi relativi ad impianti e attrezzature al servizio delle colture e degli allevamenti, nonché per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

     3. Tra gli interventi di applicazione delle tecnologie di utilizzo di energie rinnovabili rientrano, oltre alle tecnologie in quanto tali, anche tutti gli apprestamenti necessari per rendere operanti le tecnologie stesse fino alla utilizzazione finale e, in particolare, gli adattamenti delle strutture di allevamento per la raccolta e il pretrattamento delle deiezioni animali, da utilizzare negli impianti di fermentazione anaerobica, le macchine e gli impianti per il pretrattamento dei sottoprodotti legnosi e cellulosici e da destinare a impianti di combustione o di gasificazione.

 

     Art. 10. Priorità per la concessione del contributo.

     1. La giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, così come destinati allo scopo secondo quanto previsto dall'articolo 2, concede contributi formulando un piano di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 8.

     2. Hanno priorità nel seguente ordine:

     a) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili solare, eolica ed idroelettrica;

     b) impianti per la produzione di energia da fermentazione anaerobica delle deiezioni animali e/o biomasse;

     c) impianti che utilizzano altre fonti rinnovabili di energia.

     3. Per interventi che prevedono soluzioni combinate, utilizzanti una o più fonti energetiche rinnovabili e tecniche di risparmio fra loro opportunamente integrate il contributo viene concesso purché la produzione di energia in tali modi realizzata sia superiore al 50% della quantità totale di energia prodotta e utilizzata.

     4. I fondi non impegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi negli altri settori secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2.

 

     Art. 11. Misura del contributo.

     1. Per gli interventi di cui al precedente capo sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 55% della spesa ammessa. Tale misura è elevata al 65% per le cooperative.

 

Capo IV

PROCEDURE

 

     Art. 12. Modalità di presentazione delle domande.

     1. Le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge sono inoltrate al presidente della giunta regionale entro il 10 gennaio di ogni anno.

     2. La giunta regionale, sulla base delle ulteriori risorse finanziarie di provenienza statale, può disporre la riapertura o la modifica dei termini di presentazione delle domande.

     3. Le domande sono formulate utilizzando gli appositi modelli predisposti dal dirigente del servizio artigianato e industria e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

     4. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

     a) una relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di intervento;

     b) una scheda tecnica per ogni intervento firmata da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale;

     c) una dichiarazione di impegno del richiedente a dare inizio alle opere stesse entro novanta giorni dalla data di accoglimento della domanda di contributo;

     d) una dichiarazione di assenso di tutti i condomini o comproprietari per gli interventi di trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas;

     e) il verbale dell'assemblea dei condomini nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 26 della legge 10/1991.

     5. La relazione tecnico-economica, da redigersi in conformità alle direttive tecniche vigenti, deve contenere tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione del progetto, i dati utili per stabilire l'ammissibilità al contributo, nonché le specifiche dichiarazioni per la regolare manutenzione e il corretto esercizio degli impianti o delle opere.

     6. La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al comma 4 determina la irricevibilità della domanda.

     7. Nel caso di più interventi nella stessa unità immobiliare o area, deve essere presentata un'unica domanda e, per ogni intervento, deve essere allegata la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.

 

     Art. 13. Istruttoria e formulazione delle graduatorie.

     1. La giunta regionale formula i piani finanziari di cui agli articoli 4, 7 e 10 predisponendo apposite graduatorie degli interventi suscettibili di concorrere a contributo e provvede alla concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della deliberazione del CIPE di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge 10/1991.

     2. Oltre alle domande di contributo non formulate secondo quanto richiesto dall'articolo 12, sono escluse dalle graduatorie le domande valutate negativamente in sede istruttoria e comunque quelle che non prevedono, per singolo intervento, un risparmio di energia primaria di almeno 50 GJ per milione di investimento o 5 GJ per impianti fotovoltaici.

     3. Le graduatorie sono formulate per singolo settore, in base al rapporto tra la quantità di energia primaria risparmiata durante l'intero periodo convenzionale di vita dell'investimento e il costo imputabile dell'investimento.

     4. Per costo dell'investimento si intende la quota del costo complessivo previsto inerente alle opere attinenti alla quantità di energia primaria risparmiata e conseguentemente ammissibile a contributo. L'attinenza delle opere è valutata sulla base della documentazione preventiva allegata alla domanda.

     5. Salvo quanto previsto in materia di anticipazioni dal comma 3 dell'articolo 18 della legge 10/1991, il contributo è erogato dal dirigente del servizio artigianato e industria in unica soluzione a lavori ultimati entro centoventi giorni dalla presentazione:

     a) delle fatture originali quietanzate, relative al costo dell'intervento effettuato ammesso a contributo;

     b) della dichiarazione di conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, sottoscritta congiuntamente dal tecnico e dal prevalente esecutore, per interventi fino a centocinquanta milioni;

     c) del certificato di collaudo redatto da un ingegnere designato dalla Regione ed iscritto nell'apposito albo regionale per le categorie di opere ammesse a contributo per investimenti superiori a centocinquanta milioni.

     6. Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, l'avente diritto deve inviare una comunicazione relativa alla variante, completa di tutta la documentazione atta a dimostrare che l'introduzione delle modifiche non comporta un peggioramento del rapporto di cui al comma 3.

 

     Art. 14. Locazione finanziaria.

     1. I contributi di cui agli articoli 3, 6 e 9 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuata da società iscritte all'albo istituito presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 15 della legge 10/1991.

 

     Art. 15. Cumulo di contributi e casi di revoca.

     1. I contributi di cui agli articoli 3, 6 e 9 sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato e/o della Regione, fino al 75% dell'investimento complessivo.

     2. La revoca del contributo è disposta dal dirigente del servizio artigianato e industria nei seguenti casi:

     a) quando le opere non siano iniziate entro novanta giorni dalla data di concessione del contributo o entro i termini fissati dalla giunta regionale sulla base di motivata istanza di proroga;

     b) quando la documentazione di completamento dell'opera di cui al comma 5 dell'articolo 13 non sia prodotta entro duecentoquaranta giorni dalla data di concessione del contributo o nell'ulteriore termine fissato dal dirigente del servizio artigianato e industria sulla base di motivata istanza di proroga;

     c) quando gli investimenti, a seguito di verifica, non abbiano conseguito le finalità di legge, fermo restando, in tal caso, l'obbligo di immediata comunicazione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 della legge 10/1991.

     3. I contributi per i quali è stato disposto il provvedimento di revoca totale o parziale, debbono essere restituiti dai beneficiari maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 9 della legge 10/1991.

     4. I fondi revocati e le economie accertate in sede di liquidazione sono utilizzati per le iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per mancanza di fondi, secondo le graduatorie di cui all'articolo 13.

 

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

     Art. 16. Controlli ed obblighi.

     1. Il dirigente del servizio artigianato e industria dispone l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico attraverso idonei strumenti di verifica con metodi a campione e/o secondo criteri di priorità, avvalendosi anche dell'ENEA, dell'ENEL, delle università marchigiane e di altri soggetti operanti nei diversi campi dell'energia.

     2. Ai beneficiari dei contributi regionali è fatto obbligo di:

     a) mantenere in esercizio l'impianto, per non meno di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

     b) comunicare ogni eventuale variazione o cambio di destinazione apportato all'impianto entro sessanta giorni da tale evento;

     c) fornire alla Regione tutti i dati richiesti sull'efficacia dell'intervento, sul suo esercizio ed eventuali altri dati relativi ai consumi energetici.

 

     Art. 17. Convenzioni con enti.

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, del piano energetico regionale, nonché per le necessità connesse all'attuazione delle disposizioni della legge 10/1991, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR, le università degli studi marchigiane e con altri soggetti operanti nei diversi campi dell'energia, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono rivolte altresì a sviluppare iniziative e progetti di attività di competenza regionale nel settore energetico e, in particolare, studi e ricerche al fine di:

     a) realizzare il censimento delle fonti e risorse energetiche delle strutture distributive della regione;

     b) svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

     c) individuare le aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti di rete di teleriscaldamento;

     d) individuare il potenziamento energetico della regione.

     3. La Regione, avvalendosi anche della collaborazione delle università marchigiane, dell'ENEA e di altri soggetti operanti nel campo dell'energia, promuove con le associazioni di categoria degli imprenditori, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10/1991, accordi tesi

all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo-industriale, secondo le linee di programmazione energetica regionale.

 

     Art. 18. Osservatorio energetico regionale.

     1. La Regione nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, si dota di strutture e meccanismi adeguati ad una efficace gestione delle problematiche regionali.

     2. E' istituito a tal fine un osservatorio energetico regionale con i seguenti compiti:

     a) costituzione di una rete per la rilevazione dei dati di consumo dei vari settori per la formazione di una adeguata banca-dati a livello regionale;

     b) rilevazione di fatti energetici salienti con particolare riferimento ai processi di sostituzione di fonti energetiche tradizionali con fonti rinnovabili o assimilate;

     c) segnalazione di particolari problemi ed opportunità nell'uso delle fonti di energia e suggerimenti all'utenza di interventi migliorativi;

     d) diffusione di informazioni di natura tecnico-economica nel campo dell'energia.

     3. L'osservatorio energetico regionale è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

     a) l'assessore preposto al settore o il dirigente del servizio, se delegato, con funzioni di presidente;

     b) i coordinatori rispettivamente delle aree attività produttive extra agricole, programmazione, lavori pubblici ed urbanistica;

     c) un esperto designato dall'ENEA;

     d) un esperto designato dall'ENEL;

     e) un esperto designato dall'ENI;

     f) due esperti designati dal dipartimento di energetica dell'università degli studi di Ancona;

     g) due esperti designati dalla giunta regionale;

     h) due esperti designati dalle associazioni imprenditoriali e artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     i) un esperto designato dalle associazioni imprenditoriali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     l) un esperto delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 349/1986.

     4. Ai componenti dell'osservatorio estranei all'amministrazione regionale sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

 

     Art. 19. Comitato regionale per l'energia.

     1. Per coadiuvare il servizio competente nell'attuazione della presente legge ed in particolare per la valutazione tecnica degli interventi previsti dal piano energetico regionale, è istituito il comitato regionale per l'energia.

     2. Il comitato regionale per l'energia è costituito con decreto del presidente della giunta regionale presso il servizio artigianato e industria ed è composto da:

     a) l'assessore preposto al settore o il dirigente del servizio, se delegato, con funzioni di presidente;

     b) i coordinatori rispettivamente delle aree attività produttive extra agricole, attività produttive agricole, lavori pubblici ed urbanistica;

     c) quattro esperti designati rispettivamente dalle amministrazioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

     d) un esperto designato dall'università degli studi di Ancona;

     e) un esperto designato dalla giunta regionale.

     3. Ai componenti del comitato regionale per l'energia estranei all'amministrazione regionale sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese previsti dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     1. Le somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità di cui al comma 4 dell'articolo 38 della legge 10/1991 sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dei bilanci degli anni di riferimento, con le modalità stabilite al primo comma dell'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     2. Con le stesse modalità le somme di cui al comma 1 sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dei medesimi bilanci e sono destinate alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 3, 6 e 9, nonché al finanziamento delle spese previste dall'articolo 17 secondo le proporzioni stabilite dall'articolo 2.

     3. I fondi non impegnati per la concessione di una delle tipologie di contributo, secondo la destinazione di cui all'articolo 2, sono utilizzati per integrare le esigenze delle altre tipologie di contributo, previa variazione da apportare in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio.

     4. Per la redazione del piano energetico regionale previsto dall'articolo 5 della legge 10/1991, è autorizzata per il triennio 1991/1993 la spesa complessiva di lire 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno dei detti anni; al pagamento delle relative spese si provvede con lo stanziamento del capitolo 2228101 del bilancio di previsione per l'anno 1991 e per gli anni successivi, con gli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del medesimo capitolo 2228101.

 

     Art. 21. Disposizioni transitorie.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge; sono ammessi alle agevolazioni finanziarie anche gli investimenti effettuati nell'anno solare 1991.

     2. Le eventuali economie accertate in sede di definizione del piano finanziario, anche nelle annualità precedenti, saranno utilizzate per finanziare le domande favorevolmente istruite ed inserite nelle graduatorie formulate in sede di prima applicazione della legge 10/1991.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 10/1991 e le direttive emanate con decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991.

 

     Art. 22. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.