§ 4.8.65 – L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.
Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:28/10/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Interventi)
Art. 3.  (Piano regionale delle attività artigiane ed industriali)
Art. 4.  (Disposizioni annuali di attuazione)
Art. 5.  (Disciplina degli interventi)
Art. 6.  (Beneficiari)
Art. 7.  (Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana)
Art. 7 bis.  (Centri regionali di assistenza alle imprese).
Art. 8.  (Interventi a favore dello sviluppo)
Art. 8 bis.  (Programmi integrati di settore e accordi per il recupero produttivo)
Art. 9.  (Aiuti agli investimenti)
Art. 10.  (Localizzazione delle imprese)
Art. 11.  (Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale)
Art. 12.  (Interventi per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili)
Art. 13.  (Promozione delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche).
Art. 14.  (Contributi per lo sviluppo).
Art. 14 bis.  (Maestro artigiano).
Art. 14 ter.  (Bottega scuola e bottega di artigianato d’arte).
Art. 15.  (Interventi a favore dei consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese
Art. 16.  (Interventi per la qualità e l’innovazione)
Art. 17.  (Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico)
Art. 18.  (Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi
Art. 19.  (Progetti innovativi)
Art. 20.  (Azioni in favore dell’internazionalizzazione e promozione economica)
Art. 21.  (Promozione economica)
Art. 22.  (Sportello per l’internazionalizzazione)
Art. 23.  (Miglioramento della gestione finanziaria delle imprese)
Art. 24.  (Fondi di garanzia e accesso al credito)
Art. 25.  (Animazione economica, informazione e monitoraggio)
Art. 26.  (Osservatorio regionale per l’artigianato)
Art. 27.  (Attività dell’Osservatorio)
Art. 28.  (Albo delle imprese artigiane)
Art. 29.  (Commissione regionale per l’artigianato)
Art. 30.  (Durata, funzionamento e indennità)
Art. 31.  (Sanzioni amministrative)
Art. 32.  (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura)
Art. 33.  (Individuazione di particolari attività)
Artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura 
Art. 34.  (Sviluppo, valorizzazione e promozione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale)
Art. 35.  (Maestro artigiano)
Art. 36.  (Bottega scuola e bottega di artigianato d’arte)
Art. 36 bis.  (Centri regionali di assistenza artigiana).
Art. 37.  (Fondo per l’artigianato e l’industria)
Art. 38.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 39.  (Norme transitorie e finali)
Art. 40.  (Abrogazioni)


§ 4.8.65 – L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione.

(B.U. 13 novembre 2003, n. 105).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. (Finalità e oggetto)

     1. La Regione, in armonia con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, persegue l’obiettivo della crescita e della qualificazione del proprio apparato produttivo, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle micro imprese dell’artigianato e dell’industria, quali risorse fondamentali della comunità regionale.

     2. La presente legge disciplina, nel rispetto delle competenze legislative statali, gli interventi in materia di sostegno all’artigianato, all’industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell’apparato produttivo regionale, perseguendo in particolare:

     a) la crescita della competitività del sistema e delle imprese;

     a bis) la promozione delle reti d’impresa e delle forme associative e il rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese [1];

     b) la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile;

     c) la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità;

     d) l’aumento del prodotto interno lordo regionale, anche mediante la diversificazione ed il riposizionamento del sistema produttivo verso attività a maggior valore aggiunto salvaguardando i livelli occupazionali esistenti [2].

     3. La presente legge disciplina altresì l’organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell’artigianato, nonché le attività dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

     4. Ai fini dello snellimento dell’attività amministrativa e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione svolge le funzioni relative alla presente legge anche tramite accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati [3].

 

          Art. 2. (Interventi)

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a sostenere:

     a) o sviluppo produttivo delle imprese artigiane ed industriali e dei servizi alla produzione, tramite:

     1) aiuti agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti;

     2) sostegno alla nascita di nuove imprese, specie innovative, sostegno alla promozione delle reti d’impresa e delle forme associative e rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di migliorare la capacità competitiva [4];

     b) la diffusione dei sistemi di qualità aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza anche a livello distrettuale, nonché la realizzazione di interventi a favore dell’innovazione dei prodotti e delle tecnologie produttive, delle tipologie e dei sistemi produttivi, della crescita del tessuto produttivo regionale, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione;

     c) la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi, delle reti e delle filiere, promuovendo la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento produttivo, anche ai fini della diffusione delle aree ecologicamente attrezzate e delle reti territoriali di servizi alle imprese anche mediante il coinvolgimento degli enti locali [5];

     d) la promozione e l’attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni, per il sostegno all’esportazione e per l’internazionalizzazione delle imprese, favorendo altresì la promozione di investimenti esteri nella Regione;

     e) l’equilibrio della gestione finanziaria delle aziende, al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento dell’accesso al credito e delle condizioni creditizie tramite i fondi di garanzia, l’abbattimento dei costi delle operazioni di finanziamento e gli strumenti di innovazione finanziaria;

     e bis) le linee di attività volte alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, anche mediante il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e la messa in rete dei servizi per le imprese [6].

     1 bis. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione può stipulare apposite convenzioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007), al fine di utilizzare le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 855, della legge medesima [7].

     1 ter. Gli interventi possono essere realizzati come interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 842, della legge 296/2006, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo [8].

 

          Art. 3. (Piano regionale delle attività artigiane ed industriali)

     1. Il piano regionale delle attività artigiane ed industriali definisce l’insieme degli interventi previsti nei settori considerati dalla presente legge, determinando gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del piano di sviluppo regionale.

     2. Il piano ha validità triennale ed è approvato con le modalità di cui all’articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

     3. Il piano è aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, ove sia necessario adattarlo all’evolversi delle esigenze del settore.

 

          Art. 4. (Disposizioni annuali di attuazione)

     1. Sulla base delle previsioni del piano, di cui all’articolo 3, la Giunta regionale, entro il 30 giugno, sentito il Comitato di concertazione, di cui all’articolo 7, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva le disposizioni annuali di attuazione, con le quali vengono definiti in particolare:

     a) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;

     b) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi, con particolare riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, comma 2 [9];

     c) le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;

     c bis) la specificazione del regime d’aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o dell’eventuale erogazione in regime de minimis o in applicazione di regolamenti di esenzione [10];

     c ter) la possibilità, relativamente ai singoli interventi, di cumulo degli aiuti concessi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato [11].

 

          Art. 5. (Disciplina degli interventi)

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), con le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all’articolo 4.

     2. [I contributi previsti non sono cumulabili con analoghe provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per il medesimo intervento] [12].

     3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono applicati in conformità con la disciplina comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato [13].

     4. La Giunta regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle attività beneficiarie.

 

          Art. 6. (Beneficiari)

     1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche, sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge:

     a) le PMI industriali, artigiane e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio regionale;

     b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio regionale;

     c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;

     d) le imprese di cui alla lettera a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;

     e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali delle PMI, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Comunità europea;

     f) le associazioni imprenditoriali;

     g) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizi alle imprese;

     h) gli enti locali e loro società partecipate, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.

     2. Costituisce motivo di esclusione o revoca il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Costituisce altresì motivo di esclusione o di revoca l’evasione contributiva, definitivamente accertata e non regolarizzata, posta in essere dal beneficiario.

 

          Art. 7. (Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana)

     1. Quale organismo di confronto sui temi dello sviluppo produttivo regionale, nonché ai fini della redazione della proposta di piano, di cui all’articolo 3, e delle disposizioni di attuazione, di cui all’articolo 4, la Giunta regionale istituisce il Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana, il quale ha altresì il compito di fornire elementi utili per il monitoraggio degli interventi.

     2. Il Comitato è istituito presso la struttura regionale competente ed è presieduto dall’Assessore competente in materia di industria e artigianato o suo delegato. In esso sono presenti rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigiano, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

     3. Il Comitato di concertazione si avvale di un comitato tecnico, formato da rappresentanti delle organizzazioni, di cui al comma 2, e da funzionari della struttura regionale predetta.

 

     Art. 7 bis. (Centri regionali di assistenza alle imprese). [14]

1. Al fine di semplificare il rapporto tra l’amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante l’iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilanza sui centri, nonché per l’affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportano attività discrezionali.

 

TITOLO II

SETTORI DI INTERVENTO

 

CAPO I

Sviluppo produttivo

 

          Art. 8. (Interventi a favore dello sviluppo) [15]

1. La Regione interviene a favore dello sviluppo dei settori produttivi sostenendo:

a) i programmi di investimento delle PMI;

b) le politiche di localizzazione delle imprese;

c) gli investimenti delle PMI per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro;

d) l’attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili;

e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche, anche attraverso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e delle attività culturali nonché l’adozione di strumenti idonei al recupero dei mestieri d’arte che rischiano la scomparsa;

f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi, con il concorso al finanziamento di progetti strutturalmente rilevanti;

g) l’attuazione di interventi per la creazione di imprese e di progetti volti a favorire il ricambio generazionale.

2. La Regione prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le PMI artigiane di servizio dei danni subiti a causa dell’esecuzione di lavori pubblici.

 

     Art. 8 bis. (Programmi integrati di settore e accordi per il recupero produttivo) [16]

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei settori produttivi, la Regione adotta interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendale di area o di settore attraverso Programmi integrati di settore (PIS) e Accordi per il recupero produttivo (ARP) che prevedono l’integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e con gli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. L’ARP è sottoscritto tra Regione, enti locali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore di rilevante impatto sociale nell’ambito regionale.

3. L’ARP può essere attivato nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione totale di unità produttive e comporta la realizzazione di progetti di investimento che generino una o più iniziative imprenditoriali, al fine del reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.

 

Sezione I

Politiche di investimento e localizzazione

 

          Art. 9. (Aiuti agli investimenti)

     1. La Regione sostiene programmi di investimento a favore delle PMI, finalizzati a:

     a) nuovi insediamenti produttivi;

     b) ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni o trasferimenti di impianti produttivi preesistenti.

 

          Art. 10. (Localizzazione delle imprese)

     1. La Regione concede contributi:

     a) ai Comuni, ai consorzi di imprese e ai consorzi misti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione, prioritariamente rivolte a favorire la ecosostenibilità delle produzioni e la fruizione di servizi da parte delle maestranze, nonché per la realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 19 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali;

     b) alle imprese, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da destinare ad attività produttive.

 

Sezione II

Sostenibilità ambientale, sicurezza del lavoro e risparmio energetico

 

          Art. 11. (Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale)

     1. La Regione concede agevolazioni per ridurre l’impatto ambientale delle imprese, nonché per favorire il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro alle:

     a) PMI industriali e artigiane aventi i requisiti previsti dall’Unione europea;

     b) PMI dei servizi alla produzione, come definite ai sensi dell’articolo 4, secondo le medesime limitazioni previste per l’accesso alle agevolazioni di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     2. Sono concessi contributi alle PMI industriali e artigiane per [17]:

     a) l’introduzione di tecnologie pulite tramite componenti, attrezzature o sistemi volti alla riduzione della quantità o pericolosità dei rifiuti prodotti;

     b) l’adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue provenienti dal ciclo produttivo;

     c) le iniziative volte al recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione ai fini produttivi o energetici;

     d) gli interventi volti a ridurre l’inquinamento atmosferico, limitando la quantità delle emissioni in atmosfera o migliorando la qualità delle stesse, attraverso l’installazione di componenti, impianti o sistemi che producono effetti sia all’interno che all’esterno del ciclo produttivo;

     e) gli interventi sul ciclo produttivo o su singoli beni strumentali per ridurre l’inquinamento acustico, sia all’interno dell’insediamento produttivo che all’esterno;

     f) la realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi stessi di produzione;

     g) gli interventi rilevanti per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;

     h) il rinnovo o l’acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore dei macinati edili, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo;

     i) la bonifica delle strutture contenenti amianto o altri materiali inquinanti;

     l) il rinnovo o l’acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore del recupero e riciclaggio degli scarti di lavorazione, degli scarti derivanti dalla raccolta differenziata e degli imballaggi, nonché dei beni usati, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo;

     m) l’acquisto, il recupero e la riattivazione di siti industriali dismessi.

 

          Art. 12. (Interventi per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili)

     1. La Regione favorisce e incentiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in armonia con la politica energetica nazionale e dell’Unione europea e nel rispetto degli impegni assunti nell’ambito di accordi internazionali.

     2. Al fine di incentivare il contenimento dei consumi e la produzione da fonti rinnovabili per contenere le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare l’anidride carbonica derivante da processi di combustione, sono concessi contributi finalizzati a [18]:

     a) contenere i consumi energetici;

     b) incentivare la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali: l’acqua, il vento, le biomasse, il biogas e le altre previste dalle norme statali e comunitarie, se utilizzabili nel territorio marchigiano;

     c) incentivare l’utilizzo dell’energia solare anche in adesione a programmi nazionali;

     d) favorire la diffusione della cultura energetica nel territorio regionale;

     d bis) incentivare la produzione combinata di energia elettrica e di calore [19].

     3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo anche soggetti privati per gli interventi effettuati su edifici di abitazione.

 

Sezione III

Sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche

 

          Art. 13. (Promozione delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche). [20]

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura, la Regione concede contributi a Comuni, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria, per la realizzazione di:

a) pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che illustrano l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni;

b) rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti che documentano l’evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni;

c) inserimento nei percorsi culturali e turistici dei laboratori artigiani che presentano una ricca dotazione di macchinari o manufatti di carattere storico;

d) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni da destinare alle attività individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 33 [21].

2. La Regione promuove la realizzazione di un Museo regionale delle arti applicate, comprensivo di una banca dati, di un sistema di catalogazione e di spazi di riferimento sui materiali e sulla loro trasformazione.

 

          Art. 14. (Contributi per lo sviluppo). [22]

1. La Regione sostiene l’attività delle imprese dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, disponendo contributi per [23]:

a) l’ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate;

b) l’avvio di nuove imprese;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti;

d) il rinnovo generazionale della titolarità dell’impresa;

e) il trasferimento, la rilocalizzazione o l’insediamento di nuove attività in centri storici;

f) interventi di ricerca ed innovazione specifici per l’artigianato artistico e tradizionale;

g) la realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente alle imprese localizzate nelle aree individuate dai piani comunali o intercomunali per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

3. Nell’ambito del programma promozionale regionale è riservata una quota non inferiore al 2 per cento per la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità, nonché dell’abbigliamento su misura a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale, culturale e turistico nazionali ed estere.

 

     Art. 14 bis. (Maestro artigiano). [24]

[1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell’interessato, sentita la Commissione regionale per l’artigianato, al titolare dell’impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) iscrizione dell’impresa all’Albo provinciale di cui all’articolo 32, con l’apposita annotazione prevista all’articolo 34, comma 2, o nell’elenco di cui all’articolo 35 [25];

b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell’impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ovvero da specifica, adeguata e notoria perizia e competenza;

d) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all’insegnamento professionale.

3. La Giunta regionale determina le modalità per il rilascio della qualifica di cui al comma 1.

4. La Commissione regionale per l’artigianato pubblica annualmente l’elenco dei maestri artigiani.]

 

     Art. 14 ter. (Bottega scuola e bottega di artigianato d’arte). [26]

[1. Sono definite botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore.

2. La Regione riconosce come bottega scuola l’impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo.

3. Le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell’ambito dei programmi della formazione professionale regionale.

4. Alle imprese che svolgono le attività individuate nell’elenco di cui all’articolo 35, comma 2, che operano ad altissimo livello professionale ed utilizzano tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici, la Regione conferisce, su richiesta dell’interessato, l’indicazione di bottega di artigianato d’arte.

5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di cui ai commi 1 e 4.]

 

Sezione IV

Sviluppo delle forme associative

 

          Art. 15. (Interventi a favore dei consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese [27])

     1. La Regione, al fine di favorire l’associazionismo, concede contributi per la realizzazione di progetti attinenti alla:

     a) prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale;

     b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, prioritariamente all’estero, compresi il collegamento informatico con banche dati per l’acquisizione di informazioni di mercato e la costituzione di borse della subfornitura, del contoterzismo e del façon;

     c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici;

     d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali.

     2. La Regione concede altresì contributi per spese di investimento in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione dei programmi di attività consortile [28].

     3. Beneficiari dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono [29]:

     a) consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, con l’eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi;

     b) consorzi di imprese artigiane di beni e servizi, eventualmente costituiti con le imprese di cui alla lettera a);

     b bis) reti di imprese e altre forme associative [30].

     3 bis. La Regione favorisce la crescita dimensionale delle imprese, anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le PMI [31].

 

CAPO II

Qualità, innovazione, ricerca e sviluppo

 

          Art. 16. (Interventi per la qualità e l’innovazione)

     1. La Regione promuove lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale, la qualificazione e l’innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti nelle PMI, mediante la concessione di apposite agevolazioni [32].

     2. Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano:

     a) la certificazione di sistemi di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001 - ISO/TS 16949 e successivi aggiornamenti e integrazioni rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati [33];

     b) la certificazione dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

     c) la certificazione di sistemi di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati, la registrazione EMAS e l’assegnazione del marchio ecolabel in base alla normativa comunitaria vigente;

     d) la certificazione dei sistemi di sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

     e) la certificazione etica secondo la norma SA 8000 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

     f) il trasferimento nelle strutture produttive di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi, ai prodotti, nonché ai collaudi intermedi e finali;

     g) l’acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico;

     h) l’attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova;

     i) l’accreditamento di laboratori o di organismi di certificazione presso enti nazionali, comunitari o internazionali di accreditamento;

     j) l’acquisizione di macchinari ed attrezzature innovativi, di hardware e di software, nonché di brevetti, licenze e marchi;

     j bis) l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, organizzativa e commerciale [34];

     j ter) la nascita di imprese innovative [35].

     3. La Giunta regionale è autorizzata, in sede di redazione delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, ad apportare i necessari aggiornamenti in caso di modificazioni della normativa comunitaria relativa alle certificazioni di cui al comma 2.

 

          Art. 17. (Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico)

     1. La Regione, per stimolare il sistema produttivo regionale verso la ricerca applicata e strategica, favorisce le attività imprenditoriali svolte da imprese singole o associate o da loro consorzi rivolte a [36]:

     a) attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate all’innovazione tecnologica e di prodotto [37];

     b) elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico;

     c) sviluppo di laboratori di ricerca su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese e tra imprese e Università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l’innovazione;

     d) elaborazione di studi di fattibilità tecnica per l’accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione [38];

     d bis) sviluppo di poli di innovazione e distretti tecnologici [39].

     2. La Regione, per favorire il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, sostiene programmi, promossi da Università, enti di ricerca e di trasferimento tecnologico, imprese singole e associate o associazioni di categoria, mediante:

     a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca, con le imprese e loro associazioni o consorzi;

     b) l’erogazione di contributi per le spese relative a borse di studio per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;

     c) l’elaborazione di programmi per favorire la mobilità ed il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese.

     3. La Regione, per favorire lo sviluppo di una rete per il trasferimento tecnologico e l’innovazione, promuove, tramite accordi fra Regione, Università, enti di ricerca ed associazioni di categoria, un programma di azioni comuni di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:

     a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l’utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Università e negli enti di cui al presente comma per favorire l’accesso alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

     b) la facilitazione dell’accesso da parte delle imprese alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli enti di ricerca e di trasferimento tecnologico;

     c) la promozione e l’organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da Università ed enti di ricerca insediati nel territorio regionale;

     d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l’organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell’ambito delle istituzioni scientifiche;

     e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l’accesso e la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;

     f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università o enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese singole o associate.

 

CAPO III

Competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi [40]

 

     Art. 18. (Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi [41])

     01. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e il comitato di concertazione di cui all’articolo 7, predispone una proposta di atto amministrativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale per l’individuazione dei distretti industriali e produttivi e delle aree territoriali a valenza distrettuale [42].

     1. La Regione, secondo le priorità definite a norma dell’articolo 4, sentito il Comitato di concertazione di cui all’articolo 7, promuove la competitività dei sistemi produttivi locali, tramite il consolidamento e lo sviluppo dei distretti industriali, dei distretti produttivi e delle aree territoriali a valenza distrettuale imperniati sui seguenti fattori di crescita [43]:

     a) ricerca industriale, ricerca precompetitiva e trasferimento tecnologico;

     b) internazionalizzazione e promozione;

     c) qualità e innovazione.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove progetti presentati da soggetti con stabile organizzazione nel territorio regionale, quali centri di servizi, società consortili di sviluppo, imprese, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico e Università, che:

     a) siano ispirati a criteri di innovatività rispetto all’offerta di servizi corrente del mercato regionale;

     b) vengano realizzati garantendo una significativa incidenza dei fattori di autofinanziamento e project financing, nel quadro di una estesa compartecipazione di soggetti istituzionali o privati;

     c) si integrino con programmi comunitari, nazionali o regionali.

     3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni, le Comunità montane e la società Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione società regionale di sviluppo) [44].

 

     Art. 19. (Progetti innovativi)

     1. La Regione, in conformità agli indirizzi ed ai programmi dell’Unione europea, sostiene programmi distrettuali di innovazione di sistema e progetti di innovazione industriale, volti ad ampliare l’economicità, l’efficacia e la trasferibilità dell’innovazione medesima, con priorità per [45]:

     a) creazione di network sull’innovazione;

     b) animazione economica;

     c) collaborazione ad osservatori sull’innovazione;

     d) gestione informatizzata delle transazioni commerciali;

     e) creazione di competenze professionali evolute;

     f) interconnessione con progetti di logistica intelligente;

     g) realizzazione di infrastrutture avanzate a servizio della produzione, anche attraverso la costituzione di aree industriali ecologicamente attrezzate;

     h) sviluppo della qualità di distretto e della ecosostenibilità aziendale.

 

CAPO IV

Internazionalizzazione e promozione del territorio

 

     Art. 20. (Azioni in favore dell’internazionalizzazione e promozione economica) [46]

     [1. La Regione persegue:

     a) la promozione economica finalizzata alla penetrazione di mercati esteri, tramite la realizzazione di progetti organici;

     b) il sostegno dell’internazionalizzazione, tramite l’erogazione di servizi informatici e di assistenza alle imprese, attraverso lo sportello per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 22;

     c) la promozione di investimenti esteri e nazionali nel territorio regionale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula accordi con le Amministrazioni centrali dello Stato, l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE), le Camere di commercio, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti idonei.

     3. In attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui all’articolo 3, la Giunta regionale, sentito il Comitato di concertazione di cui all’articolo 7, definisce su base annuale e triennale un apposito quadro degli obiettivi strategici e delle priorità per espandere la presenza delle imprese marchigiane sui mercati nazionali ed internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di internazionalizzazione.

     4. Il quadro annuale di cui al comma 3 viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento e comprende le seguenti iniziative:

     a) partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche e a rassegne commerciali;

     b) realizzazione di progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico regionale sotto il profilo del sostegno delle esportazioni e del processo di internazionalizzazione delle imprese;

     c) valorizzazione di particolari comparti produttivi marchigiani, con particolare riferimento alle produzioni di qualità;

     d) ricerca e sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale e partecipazione a missioni esplorative;

     e) realizzazione di progetti finalizzati alla ricerca ed all’analisi di mercato;

     f) progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine.]

 

     Art. 21. (Promozione economica) [47]

     [1. L’attività di promozione economica riguarda:

     a) la promozione dell’immagine complessiva delle risorse produttive della Regione, in collegamento con la cultura e l’ambiente, in particolare dei settori dell’artigianato e delle PMI;

     b) la promozione degli investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale;

     c) la promozione delle risorse produttive delle Marche nei processi di internazionalizzazione dell’economia regionale;

     d) la promozione di servizi reali e di attività di terziario, sia nella fase dello sviluppo che dell’offerta, funzionali alla commercializzazione dei prodotti delle Marche nei mercati interno ed internazionale.

     2. La Regione realizza l’attività di cui al comma 1, anche ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 10/1999, attraverso:

     a) l’organizzazione e la gestione diretta di progetti di promozione economica;

     b) la partecipazione a progetti di promozione economica di soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale;

     c) la partecipazione a progetti di promozione economica proposta da soggetti terzi, individuati nel quadro annuale di cui all’articolo 20, commi 3 e 4.]

 

     Art. 22. (Sportello per l’internazionalizzazione) [48]

     [1. La Regione sostiene i processi di internazionalizzazione e di promozione all’estero del sistema delle PMI, favorendo, tramite lo sportello per l’internazionalizzazione costituito ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’utilizzo dei programmi nazionali e comunitari in materia di aiuti alle esportazioni e investimenti diretti all’estero e creando le condizioni per la diffusione di servizi di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI.

     2. A tali fini vengono favorite iniziative di analisi e studio dei fattori determinanti dei programmi di penetrazione commerciale, in termini di:

     a) localizzazione delle iniziative di internazionalizzazione;

     b) individuazione delle modalità di penetrazione commerciale;

     c) confronto tra imprese, anche attraverso missioni di studio e joint ventures;

     d) valorizzazione dei marchi di qualità.]

 

CAPO V

Gestione finanziaria delle imprese

 

     Art. 23. (Miglioramento della gestione finanziaria delle imprese)

     1. La Regione interviene per favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, anche attraverso misure in grado di facilitare l’accesso al credito e al capitale di rischio alle PMI.

     2. In particolare la Regione attua interventi:

     a) per la garanzia e l’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento;

     b) per il sostegno dei processi di capitalizzazione delle imprese;

     c) per lo sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria.

 

     Art. 24. (Fondi di garanzia e accesso al credito)

     1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all’abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in specie se collegate a processi di innovazione.

     2. In particolare la Regione può:

     a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

     b) intervenire, anche mediante l’erogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle società consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. È data priorità agli interventi volti all’aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente. Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nell’ambito dell’intero territorio regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato). Tale limite deve essere certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nell’anno successivo. Il diritto all’accesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nell’anno 2003 dei benefici di cui alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile a partire dall’anno 2004;

     c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire:

     1) il ricambio generazionale;

     2) la creazione d’impresa, specie innovativa;

     3) l’innovazione e la ricerca;

     4) l’internazionalizzazione del sistema.

 

CAPO VI

Assistenza tecnica

 

     Art. 25. (Animazione economica, informazione e monitoraggio)

     1. La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese, in particolare Camere di commercio e associazioni di categoria, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti le normative applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali, statali e comunitari, per le attività produttive localizzate nel territorio regionale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare [49]:

     a) analisi e studi su specifici aspetti tematici, per acquisire informazioni volte alla migliore attuazione della presente legge;

     b) seminari e conferenze per informare gli utenti sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;

     c) pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese;

     d) programmi informativi che utilizzano spazi radiotelevisivi, giornalistici, strumenti audiovisivi o strumenti informatici;

     e) collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri di servizi, Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero verde;

     e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali [50].

     3. Una somma annua pari a 100.000 euro è riservata all’attuazione di interventi di assistenza, animazione, potenziamento delle attrezzature, monitoraggio e controllo da parte della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, nonché degli interventi di cui al comma 2. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato anche avvalendosi di apposite commissioni composte da dipendenti regionali. Con le disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4 sono definite le modalità di svolgimento del controllo, di nomina e composizione delle commissioni e la misura delle indennità riconosciute ai componenti [51].

     3 bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo [52].

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL’ARTIGIANATO

 

CAPO I

Osservatorio regionale per l’artigianato

 

     Art. 26. (Osservatorio regionale per l’artigianato)

     1. La Regione promuove un’attività permanente di rilevazione, analisi e studio delle problematiche del settore, al fine di contribuire:

     a) alla programmazione regionale nel settore dell’artigianato;

     b) alla valutazione dell’efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

     c) alla diffusione, presso le categorie economiche, le istituzioni e i soggetti interessati, dei dati, delle informazioni, delle elaborazioni e dei rapporti utili alla migliore conoscenza dell’artigianato marchigiano, anche al fine di rafforzare la presenza delle imprese artigiane sui mercati nazionali ed internazionali;

     d) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull’artigianato.

     2. L’attività di cui al comma 1 è svolta dall’Osservatorio regionale per l’artigianato, operante presso la Commissione regionale di cui all’articolo 29, la quale può avvalersi di competenze esterne all’Amministrazione regionale.

 

     Art. 27. (Attività dell’Osservatorio)

     1. L’Osservatorio regionale per l’artigianato assicura in particolare:

     a) la raccolta e l’aggiornamento dei dati e delle principali informazioni sul settore;

     b) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia di artigianato;

     c) la realizzazione di strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini e di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza del settore;

     d) lo svolgimento di attività di informazione socio-economica anche attraverso l’organizzazione di seminari e convegni di studio.

     2. La Commissione regionale di cui all’articolo 29 predispone, entro il mese di ottobre di ogni anno, il programma di attività dell’Osservatorio da svolgersi entro l’anno successivo, corredato di un apposito preventivo finanziario.

     3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione.

 

CAPO II

Tutela dell’artigianato [53]

 

Sezione I

Commissioni provinciali e Commissione regionale per l’artigianato

 

     Art. 28. (Albo delle imprese artigiane) [54]

     1. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985 sono iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, che è articolato su base provinciale. All’interno dell’Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente:

a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 443/1985 medesima;

b) le imprese appartenenti al settore dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all’articolo 33, comma 2 [55].

     2. L’iscrizione nell’Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell’impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico - professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

     3. La comunicazione per l’iscrizione nell’Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione. Le altre comunicazioni di cui al comma 2, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell’evento medesimo.

     4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell’Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.

     5. La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l’elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.

     6. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     7. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d’ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell’Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.

     8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all’articolo 7 bis, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione.

     9. L’importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l’effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.

     10. La Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l’esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell’Albo.

 

     Art. 29. (Commissione regionale per l’artigianato) [56]

     1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituita la Commissione regionale per l’artigianato (CRA), con funzioni propositive e consultive.

     2. La CRA esprime in particolare parere:

a) sugli elenchi di cui all’articolo 33, comma 2;

b) sull’attribuzione della qualifica di cui all’articolo 35;

c) sul riconoscimento delle qualifiche di cui all’articolo 36;

d) sulle procedure per l’armonizzazione dell’Albo con il registro delle imprese;

e) sull’elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento professionale e sui criteri per il riconoscimento dei requisiti professionali.

     3. La CRA esprime altresì parere, su richiesta della struttura organizzativa regionale competente:

a) sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di cui all’articolo 28, in particolare quelle relative alla sezione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo;

b) sui riconoscimenti di cui all’articolo 32, comma 1;

c) sull’accertamento dell’esperienza lavorativa di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2007, n. 17 (Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista).

     4. La CRA è composta da:

a) quattro esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse;

b) un esperto nelle specializzazioni artigianali di cui al Capo III, designato congiuntamente dalle organizzazioni di cui alla lettera a).

     5. La CRA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne convoca la prima riunione.

     6. Il presidente della CRA è eletto al proprio interno dai componenti.

 

     Art. 30. (Durata, funzionamento e indennità) [57]

     1. La CRA dura in carica cinque anni.

     2. La CRA si dota di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

     3. Ai componenti della CRA spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale).

 

     Art. 31. (Sanzioni amministrative) [58]

     1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 2;

b) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di presentazione di comunicazioni contenenti dichiarazioni non veritiere;

c) da euro 260,00 a euro 2.580,00, per l’adozione, in mancanza della previa iscrizione all’APIA, di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato quale ditta, insegna o marchio.

     2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

Sezione II

Albo provinciale delle imprese artigiane

 

     Art. 32. (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura) [59]

     1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 443/1985 possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del relativo settore inoltrando apposita domanda al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, che decide previo parere della CRA e, in caso di accoglimento della richiesta presentata, provvede all’annotazione nell’APIA con la descrizione della particolare lavorazione esercitata

 

     Art. 33. (Individuazione di particolari attività) [60]

     1. La Regione promuove la tutela di particolari lavorazioni artigiane.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la CRA, individua le attività di cui al medesimo comma 1 con apposita deliberazione, che ne approva l’elenco.

 

CAPO III

     Artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura [61]

 

     Art. 34. (Sviluppo, valorizzazione e promozione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale) [62]

     1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate ai sensi dell’articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

     2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all’articolo 30, comma 3.

     3. La Giunta regionale promuove l’artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4.

 

     Art. 35. (Maestro artigiano) [63]

     1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell’interessato e sentita la CRA, al titolare dell’impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.

     2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) iscrizione nell’Albo con l’apposita annotazione prevista dall’articolo 32, comma 1, ovvero iscrizione nella sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b);

b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell’impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica ovvero da specifiche, adeguate e notorie perizia e competenza;

d) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile dall’aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenza, perizia e attitudine all’insegnamento professionale.

     3. La Giunta regionale determina le modalità per l’attribuzione della qualifica di cui al comma 1.

     4. La CRA pubblica annualmente l’elenco dei maestri artigiani.

 

     Art. 36. (Bottega scuola e bottega di artigianato d’arte) [64]

     1. Sono botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell’ambito dello specifico settore.

     2. La Regione riconosce come bottega scuola l’impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo.

     3. Le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell’ambito dei programmi della formazione professionale regionale.

     4. La Regione riconosce come bottega di artigianato d’arte, su richiesta dell’interessato, l’impresa artigiana, iscritta nella sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), che opera ad altissimo livello professionale e utilizza tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici.

     5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di cui ai commi 1 e 4.

 

     Art. 36 bis. (Centri regionali di assistenza artigiana). [65]

      [1. Al fine di semplificare il rapporto tra l’amministrazione pubblica e le imprese artigiane la Regione accredita i centri di assistenza artigiana costituiti da soggetti privati e che operano a livello regionale mediante l’iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui centri, nonché per l’affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportino attività discrezionali.]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 37. (Fondo per l’artigianato e l’industria)

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è istituito il Fondo per l’artigianato e l’industria, nel quale confluiscono le risorse comprensive degli oneri di gestione, destinate ai settori considerati dalla presente legge dal fondo di cui all’articolo 20 della l.r. 10/1999, nonché da ulteriori disposizioni regionali, statali e comunitarie.

     2. Nel Fondo per l’artigianato e l’industria confluiscono altresì i capitoli relativi alle disposizioni abrogate dall’articolo 40.

 

     Art. 38. (Disposizioni finanziarie)

     1. Il fondo per l’artigianato e industria di cui all’articolo 37 è alimentato per l’anno 2003 dalle risorse disponibili iscritte nel bilancio di previsione per il detto anno, nelle unità previsionali di spesa (UPB) 3.12.01, 3.12.02, 3.13.01, 3.13.02, 3.13.03, 3.13.04, 3.14.01, 3.14.02, 3.14.03, 3.14.04, 3.14.05 relative al settore "Sviluppo e innovazione dei localismi economici".

     2. Per gli anni successivi l’ammontare delle risorse regionali destinate al fondo è determinato annualmente con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     3. Le finalità e gli interventi della presente legge possono essere realizzati, oltre che con le risorse regionali, con risorse statali, anche mediante cofinanziamento dei progetti di innovazione industriale finanziati con il Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché con le risorse comunitarie dei Fondi strutturali [66].

 

     Art. 39. (Norme transitorie e finali)

     1. In fase di prima applicazione della presente legge e in attesa del primo piano di cui all’articolo 3, le disposizioni di cui all’articolo 4 sono adottate in base agli indirizzi del vigente Piano regionale per le attività produttive, adottato ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 10/1999.

     2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), le risorse trasferite dallo Stato a fronte del conferimento di funzioni effettuato con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono erogate con le modalità stabilite dalla presente legge.

     3. La Regione si riserva di effettuare sugli interventi cofinanziati, anche tramite apposite commissioni, gli opportuni controlli e verifiche sulla rispondenza al progetto di ogni intervento realizzato, sugli obiettivi raggiunti, nonché sulle spese effettivamente sostenute.

     4. Per gli interventi finanziati ai sensi della l.r. 7 novembre 1984, n. 35 (Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 308 in materia di contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per i quali non sia stato previsto il termine per l’ultimazione dei lavori, lo stesso viene fissato al 31 dicembre 2003, con l’obbligo di presentazione della relativa documentazione finale entro i trenta giorni successivi.

     5. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle disposizioni previgenti.

     6. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e di quella di esecutività degli atti amministrativi attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni contenute nelle norme abrogate e negli atti da esse previsti.

     7. I componenti della CRA e delle CPA in carica alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 30, comma 2, svolgono le relative funzioni fino al compimento del mandato in corso.

     8. [Qualora l’attuazione della convenzione di cui all’articolo 32, comma 6, comporti il trasferimento di dipendenti regionali alle Camere di commercio, gli stessi conservano la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, compresa l’anzianità di servizio già maturata con oneri a carico della Regione] [67].

     9. Le convenzioni in atto tra la Regione e le Camere di commercio per il funzionamento delle CPA e la gestione informatica dell’Albo provinciale delle imprese artigiane operano fino alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 32, comma 6.

     10. Fino alla data di entrata in vigore delle relative normative di settore, gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive diverse da quelle contemplate nella presente legge sono attuati dalla Regione nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 123/1998 e con le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta regionale nei rispettivi provvedimenti di attuazione.

 

     Art. 40. (Abrogazioni)

     1. L’articolo 21 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:

     "Art. 21. (Ripartizione del fondo)

     1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 20 sono ripartite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.".

     2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 28 marzo 1988, n. 6, concernente: "Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443";

     b) 17 febbraio 1992, n. 13, concernente: "Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

     c) 31 agosto 1993, n. 21, concernente: "Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della Provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2 - anni 1992/1993";

     d) 23 novembre 1993, n. 29, concernente: "Finanziamento del programma operativo d’iniziativa comunitaria RETEX nelle aree della Regione Marche ricadenti negli Obiettivi 2 e 5B";

     e) 24 gennaio 1994, n. 5, concernente: "Modifica alle ll.rr. 17 dicembre 1993, n. 32, concernente attuazione e finanziamento dei progetti ‘Agriturismo nelle zone rurali’ e ‘Debrex’ relativi al programma ‘Ouverture’ e 23 novembre 1993, n. 29 concernente finanziamento del programma operativo di iniziativa comunitaria ‘Retex’ nelle aree della Regione Marche ricadenti negli obiettivi 2 e 5b";

     f) 11 aprile 1994, n. 13, concernente: "Modifica alla l.r. 31 agosto 1993, n. 21 ‘Attuazione del programma operativo plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 - Obiettivo 2 - Anni 1992-1993’";

     g) 10 agosto 1995, n. 55, concernente: "Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni provinciali per l’artigianato e modificazione dell’articolo 11 della l.r. 28 marzo 1988, n. 6";

     h) 20 maggio 1997, n. 33, concernente: "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano";

     i) 20 maggio 1997, n. 34, concernente: "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 20/05/1997 n. 33, concernente: ‘Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano’";

     j) 1 giugno 1999, n. 15, concernente: "Interventi a sostegno dei settori tessile-abbigliamento, pelli, cuoio e calzature";

     k) 23 febbraio 2000, n. 13, concernente: "Interventi per lo sviluppo della qualità e dell’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese";

     l) 23 febbraio 2000, n. 14, concernente: "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 ‘Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato marchigiano’";

     m) 19 giugno 2001, n. 13, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 1988, n. 6 recante: ‘Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443’";

     n) 25 giugno 2001, n. 15, concernente: "Nuove norme per la ripartizione dei contributi a favore delle attività produttive";

     o) 24 settembre 2002, n. 17, concernente: "Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33: ‘Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell’Artigianato Marchigiano’".

     3. Sono o restano altresì abrogati:

     a) l’articolo 42 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8, concernente: "Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998";

     b) l’articolo 30 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998)";

     c) l’articolo 17, comma 1, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999)";

     d) gli articoli 15 e 16, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30, concernente: "Assestamento del bilancio 2000";

     e) l’articolo 30, commi 4, 5 e 7, della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)";

     f) l’articolo 14, commi 3 e 4, della l.r. 28 novembre 2001, n. 30, concernente: "Assestamento del bilancio 2001";

     g) l’articolo 31 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2002)".

 


[1] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

[10] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

[12] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

[13] Comma sostituito dall’art. 15 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[14] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[16] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[17] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[18] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 29.

[21] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 29.

[23] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[24] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 29 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[25] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[26] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 29 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[27] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[28] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[29] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[31] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[33] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[35] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[36] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[37] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[38] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[39] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[40] Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[41] Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[42] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[43] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[44] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[45] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[46] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 30.

[47] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 30.

[48] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 30.

[49] Alinea così sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[50] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[51] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[52] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[53] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[54] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[55] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[59] Articolo modificato dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16, già sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 29, modificato dall'art. 29 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[60] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[61] Rubrica così sostituita dall'art. 18 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[62] Articolo già sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2012, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 21, L.R. 7/2011.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[64] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

[65] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2008, n. 29 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[66] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 6 novembre 2007, n. 16.

[67] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7.