§ 6.3.102 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:27/12/2012
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Variazioni di bilancio)
Art. 3.  (Fondo regionale anticrisi anno 2013)
Art. 4.  (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2013)
Art. 5.  (Tributi propri regionali e abrogazione l.r. 4/1971)
Art. 6.  (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 3/1971 e relative disposizioni)
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 11/2003 e relative disposizioni)
Art. 9.  (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 10.  (Modifica alla l.r. 37/2012)
Art. 11.  (Modifiche alla l.r. 20/2001)
Art. 12.  (Disposizioni in materia di mobilità del personale)
Art. 13.  (Modifiche alla l.r. 7/2009)
Art. 14.  (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 15.  (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 16.  (Modifiche alla l.r. 20/2003 e relative disposizioni)
Art. 17.  (Partecipazione a fondi immobiliari e mobiliari)
Art. 18.  (Modifiche alla l.r. 17/2010 e alla l.r. 26/1996)
Art. 19.  (Modifica alla l.r. 13/2003)
Art. 20.  (Modifica alla l.r. 21/2006 e relative disposizioni)
Art. 21.  (Modifica alla l.r. 36/1998)
Art. 22.  (Modifica alla l.r. 36/2005)
Art. 23.  (Modifica alla l.r. 28/2011)
Art. 24.  (Modifica alla l.r. 17/2003)
Art. 25.  (Modifica alla l.r. 14/2008)
Art. 26.  (Modifica alla l.r. 18/2008)
Art. 27.  (Modifica alla l.r. 22/2009)
Art. 28.  (Modifica alla l.r. 21/2011)
Art. 29.  (Modifica alla l.r. 22/2011)
Art. 30.  (Modifica alla l.r. 7/1995 e relative disposizioni)
Art. 31.  (Indirizzi regionali)
Art. 32.  (Finalizzazione di spesa)
Art. 33.  (Disposizioni per l’Ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello)
Art. 34.  (Modifica alla l.r. 6/2005)
Art. 35.  (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)
Art. 36.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 37.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 38.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 39.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 40.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 41.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.102 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione (Legge Finanziaria 2013)

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 - Suppl. n. 8)

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2013/2015 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

a) previsione entrate - anno 2013: euro 3.802.684.019,16;

b) previsione entrate - anno 2014: euro 965.332.434,86;

c) previsione entrate - anno 2015: euro 964.412.089,21.

 

     Art. 2. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2013 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;

c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione);

d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2012;

e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;

f) [il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale] [1].

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all’articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto [2].

 

     Art. 3. (Fondo regionale anticrisi anno 2013)

1. Per l’anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.241.394,69 di cui euro 8.941.394,69 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 10.300.000,00 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi-investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 [3].

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2013, stanziate a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

 

     Art. 4. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2013)

1. Per l’anno 2013, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all’articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 9.929.177,01 di cui euro 2.663.193,19 iscritti a carico delle UPB 20821 “Fondo priorità regionale – corrente” ed euro 7.265.983,82, iscritti a carico dell’UPB 20822 “Fondo priorità regionale - investimento [4].

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per l’anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:

a) Progetto giovani nell’internazionalizzazione: euro 976.775,56 iscritti nella UPB 31607;

b) Fondo per l’attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro 896.500,00 iscritti a carico dell’UPB 31605;

c) Fondo per l’erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell’offerta turistico culturale: euro 500.000,00 iscritti nell’UPB 31802 [5].

4. Per l’anno 2013 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS e dei fondi strutturali, sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua in aree montane previsti ai punti 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;

b) “Progetto Appennino” di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00.

5. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo sono vincolati alla completa realizzazione degli interventi.

6. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2013, stanziate a carico dell’UPB 20821 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 20822 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

 

     Art. 5. (Tributi propri regionali e abrogazione l.r. 4/1971)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, costituiscono tributi propri regionali quelli previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

2. Ai tributi propri regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali ad essi relative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 6, 7, e 8 della presente legge.

3. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:

a) la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

b) le tasse sulle concessioni regionali limitatamente alle voci delle tariffe di cui all’elenco allegato alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 47 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).

4. E’ abrogata la legge regionale 31 dicembre 1971, n. 4 (Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche).

 

     Art. 6. (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) [6]

1. E’ istituita l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, come tributo proprio regionale. L’imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2013 sulla base dell’emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, per ogni decollo ed atterraggio negli aeroporti civili, situati nel territorio regionale, certificati dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti.

2. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è l’esercente dell’aeromobile come individuato nell’articolo 874 del codice della navigazione.

3. Ai sensi dell’articolo 876 del codice della navigazione, in caso di mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell’aeromobile, salvo prova contraria.

4. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all’articolo 789 del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificatamente per uso agricolo ed antincendio, adibiti a tale attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

5. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle 1.1, 1.2. e 1.3 di cui all’Allegato 1 della presente legge.

6. La misura dell’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella Tabella 1.3.

7. La riscossione dell’imposta è effettuata direttamente dalla società di gestione dell’aeroporto, oppure, in mancanza, dall’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o dai fiduciari di cui all’articolo 7 del d.p.r. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), presso il quale si sono svolti i decolli e gli atterraggi degli aeromobili.

8. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il versamento dell’imposta dovuta entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con i soggetti di cui al comma 7 per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore.

9. I soggetti di cui al comma 7:

a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati e delle informazioni necessarie alla Regione per il controllo ai fini della corretta applicazione del tributo;

b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

10. Le ulteriori modalità di riversamento, gli eventuali oneri, le penalità per le inadempienze e la trasmissione nonché la composizione dei flussi dei dati e delle informazioni necessarie sono stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra la Regione e i soggetti di cui al comma 7.

11. In sede di prima applicazione dell’imposta, i versamenti i cui termini di scadenza ricadono entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuati entro i trenta giorni successivi al sessantesimo giorno suddetto.

12. All’accertamento dell’imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.

13. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

14. Per il ritardato od omesso versamento dell’imposta o di una frazione di essa, si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

15. La sanzione di cui al comma 14 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

16. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

17. Sulle somme dovute a titolo di imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

18. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

19. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto alla Regione, a pena di decadenza, dal soggetto passivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

20. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al comma 17, per ogni semestre compiuto.

21. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413).

22. Le somme introitate dalla Regione sono destinate, nella misura determinata dalla Giunta regionale, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell’intorno aeroportuale ai sensi della normativa vigente in materia.

23. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.p.r. 1085/1982.

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 3/1971 e relative disposizioni)

1. Al primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile) dopo le parole: “di acque pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “e delle concessioni demaniali marittime rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali”.

2. L’articolo 3 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Determinazione dell’imposta)

1. L’imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi su terraferma è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

2. L’imposta sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 10 per cento del canone.”.

3. Dopo l’articolo 4 della l.r. 3/1971 è inserito il seguente:

“4 bis (Accertamento e interessi)

1. All’accertamento dell’imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Sulle somme dovute a titolo d’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

4. La Giunta regionale determina, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per la rateizzazione delle somme dovute.”.

4. Dopo l’articolo 7 della l.r. 3/1971 è inserito il seguente:

“7 bis (Rimborsi e contenzioso)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, alla Regione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori di cui al comma 3 dell’articolo 4 bis.

3. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).”.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 11/2003 e relative disposizioni)

1. L’articolo 22 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Tassa di concessione regionale)

1. La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), dovuta per la licenza per l’esercizio della pesca nelle acque interne di tipo B di cui all’articolo 21, è determinata nella misura di:

a) euro 25,00 per la tassa di rilascio;

b) euro 25,00 per la tassa annuale.

2. Alla tassa di cui al comma 1 non si applica la relativa sopratassa annuale prevista al numero d’ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

3. La tassa non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca durante un intero anno di validità della licenza.”.

2. La tassa sulla concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque interne di tipo D di cui alla l.r. 11/2003 è soppressa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. La riscossione delle tasse automobilistiche regionali può essere effettuata, oltre dai soggetti previsti dalla normativa statale, anche dalle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), previa stipula con le stesse di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare:

a) le modalità di:

1) erogazione del servizio con il pagamento della tassa attraverso gli sportelli bancomat (ATM) e le procedure Home-banking nonché eventualmente tramite appositi terminali presso le tabaccherie ed i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991 con esse convenzionati;

2) accesso agli archivi;

3) riversamento delle somme riscosse;

b) i costi a carico dell’utente;

c) le cause di risoluzione [7].

3. Le banche di cui al comma 1 sono esonerate dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell’attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

4. Per i versamenti automatizzati effettuati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.A. apposita convenzione per stabilire le modalità di dettaglio relative allo svolgimento del servizio di pagamento telematico delle tasse automobilistiche.

5. L’istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.

6. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, a far data dalla modifica apportata dal comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal P.R.A. per i veicoli, in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.

7. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. dell’atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.

8. Ai fini della determinazione dell’importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.

9. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

10. Non costituisce titolo per l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l’avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Costituisce titolo per l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall’articolo 36, comma 10, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni.

11. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, fino all’adozione da parte della Regione di un’autonoma disciplina della tassa automobilistica regionale prevista dall’articolo 8, comma 2, del d.lgs. 68/2011, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale relativa alle tasse automobilistiche, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Modifica alla l.r. 37/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), le parole “anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite dalle parole “anni 2012, 2013 e 2014”.

 

     Art. 11. (Modifiche alla l.r. 20/2001)

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 26 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le modalità di accesso e le tecniche di selezione sono definite nel bando di concorso e sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati e la specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.

3. Il bando di concorso stabilisce:

a) i requisiti per l’accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:

1) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale;

2) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio di cui al punto 1. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni dirigenziali;

b) i titoli da valutare, tra i quali devono essere valorizzate le esperienze professionali nella qualifica dirigenziale maturate nella pubblica amministrazione ed in particolare nella Regione.

4. Il bando può prevedere il possesso di uno specifico titolo di studio attinente alla posizione, tra quelli indicati al punto 1 della lettera a) del comma 3 nonché una particolare tecnica di selezione volta a valutare le attitudini e le capacità dirigenziali.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2, l’incarico può essere conferito a soggetti interni o esterni all’amministrazione regionale, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.”.

3. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: “Il conferimento dell’incarico a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di mobilità del personale)

1. L’eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è subordinato alla verifica da parte dell’amministrazione regionale del possesso delle competenze e delle conoscenze, nonché dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo.

 

     Art. 13. (Modifiche alla l.r. 7/2009)

1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo) è sostituito come segue: “L’eventuale contributo è determinato con legge di bilancio.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 7/2009 è aggiunto il seguente:

“3 bis. A decorrere dall’anno 2013 le somme occorrenti ai sensi dell’articolo 6 sono iscritte a carico della nuova UPB di spesa denominata “Attività cinematografiche, audiovisive, multimediali e di gestione dei sistemi informativi e delle banche dati catalografiche.”.

 

     Art. 14. (Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) le parole “i sistemi turistici locali,” sono soppresse.

2. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2006 è abrogata.

3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 9/2006 le parole “dai sistemi turistici locali,” sono soppresse.

4. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/2006 le parole “e dai sistemi turistici locali” sono soppresse.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2006 le parole “, i sistemi turistici locali” sono soppresse.

6. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2006 le parole “i sistemi turistici locali e” sono soppresse.

7. I commi 5 e 6 dell’articolo 7 della l.r. 9/2006 sono abrogati.

8. L’articolo 8 della l.r. 9/2006 è abrogato.

9. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006 le parole “ e per aderire ai sistemi turistici locali di cui all’articolo 8" sono soppresse.

10. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006 le parole “, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte dei sistemi di cui all’articolo 8 e concorrenti alla formazione dell’offerta turistica, con esclusione delle mense e degli spazi aziendali” sono soppresse.

 

     Art. 15. (Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione che stanzia il relativo importo. In caso di arrivo contemporaneo, viene data preferenza all’istanza del Comune con minor numero di abitanti.

3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

7. Per l’anno 2013 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 300.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.

8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

 

     Art. 16. (Modifiche alla l.r. 20/2003 e relative disposizioni)

1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare:”.

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2003 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo.”.

4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) le imprese appartenenti al settore dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all’articolo 33, comma 2.”.

5. L’articolo 34 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Sviluppo, valorizzazione e promozione dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale)

1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate ai sensi dell’articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all’articolo 30, comma 3.

3. La Giunta regionale promuove l’artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4.”.

6. La somma di euro 120.000,00, iscritta a carico della UPB 31303 del Bilancio per l’anno 2013 è finalizzata alla promozione dell’artigianato artistico tipico e tradizionale secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale n. 1193 del 1° agosto 2012.

 

     Art. 17. (Partecipazione a fondi immobiliari e mobiliari)

1. Al fine di ampliare la gamma degli strumenti per l’attuazione delle politiche abitative e di riqualificazione urbana favorendo lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato, la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari a promuovere o a partecipare, attraverso conferimenti in denaro o apporti di beni immobili di sua proprietà, alla costituzione di fondi mobiliari e immobiliari i quali devono:

a) essere istituiti da una società di gestione del risparmio (SGR) autorizzata dalla Banca d’Italia e individuata mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente;

b) assicurare l’impiego di somme aggiuntive alle risorse conferite dalla Regione esclusivamente per la realizzazione di interventi nel territorio regionale;

c) prevedere forme di partecipazione della Regione stessa alla definizione delle strategie di investimento.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati previa comunicazione dell’Assemblea legislativa regionale che può fornire indirizzi attuativi alla Giunta regionale.

3. I fondi di cui al comma 1 indirizzano la propria attività nel territorio regionale tenendo conto delle esigenze connesse:

a) al contenimento del consumo del territorio, privilegiando interventi di recupero e di riqualificazione urbana;

b) all’applicazione di tecnologie e di tecniche costruttive a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale.

4. La Giunta regionale trasmetterà alla Commissione assembleare competente una relazione annuale sulle attività svolte dai Fondi cui la Regione partecipa.

 

     Art. 18. (Modifiche alla l.r. 17/2010 e alla l.r. 26/1996)

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è abrogato.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) le parole “del dipartimento per la salute e per i servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio sanità e del servizio politiche sociali”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 è inserito il seguente:

“1 bis. L’ARS esercita, nell’ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 il secondo periodo è soppresso.

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. All’ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

3 ter. L’incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all’amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell’amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l’incarico.

3 quater. Nel caso in cui l’incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter.”.

6. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituita dalla seguente:

“b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.”.

7. Al primo periodo del comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: “dell’ARS e del dipartimento per la salute e per i servizi sociali” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ARS, del servizio sanità e del servizio politiche sociali”.

8. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 le parole: “del dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ARS, del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali”.

9. Il comma 10 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:

“10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.”.

 

     Art. 19. (Modifica alla l.r. 13/2003)

1. L’articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 bis (Servizio sanità e servizio politiche sociali)

1. Sono istituiti, nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale, il servizio sanità e il servizio politiche sociali, con competenza rispettivamente in materia di sanità e di servizi sociali.

2. Il servizio sanità assicura l’esercizio organico e integrato delle funzioni degli enti del servizio sanitario regionale.

3. Presso il servizio sanità è costituito il coordinamento degli enti del servizio sanitario regionale, di seguito denominato “coordinamento”.

4. Il coordinamento è composto dal dirigente del servizio sanità, dal dirigente del servizio politiche sociali e dai direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale o da loro delegati.

5. Il coordinamento è presieduto da uno dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale nominato dalla Giunta regionale.

6. L’incarico di segretario del coordinamento è attribuito al dirigente del servizio sanità.

7. La Giunta regionale definisce le funzioni del coordinamento e le procedure di adozione dei relativi atti.

8. Il dirigente del servizio sanità ed il dirigente del servizio politiche sociali si avvalgono, per le attività di competenza, delle strutture della Giunta regionale e delle strutture dell’ARS.”.

 

     Art. 20. (Modifica alla l.r. 21/2006 e relative disposizioni)

1. E’ autorizzata la dismissione del presidio ospedaliero di Roma dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona, di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA” di Ancona).

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21/2006 è sostituito da seguente:

“2. L’INRCA ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Calabria e Marche.”.

3. L’INRCA provvede all’alienazione dei beni immobili di sua proprietà non necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali.

 

     Art. 21. (Modifica alla l.r. 36/1998)

1. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) dopo le parole: “aventi sede in altre regioni” sono aggiunte le seguenti: “e per i mezzi degli enti del servizio sanitario regionale”.

 

     Art. 22. (Modifica alla l.r. 36/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 18 (Istituzione dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo la parola “pubblico” sono inserite le parole: “non economico”.

 

     Art. 23. (Modifica alla l.r. 28/2011) [8]

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione. Legge finanziaria 2012) le parole “28 febbraio 2013” sono sostituite dalle parole: “31 maggio 2013”.

 

     Art. 24. (Modifica alla l.r. 17/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione e di diritto all’informazione sugli atti amministrativi) è sostituito da seguente:

“1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli fini informativi, sono pubblicate le notizie relative al procedimento di formazione.”.

 

     Art. 25. (Modifica alla l.r. 14/2008)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile) è aggiunto il seguente:

“3 bis. L’uso delle tecniche e dei materiali di edilizia sostenibile previsti dalla presente legge è consentito anche per gli interventi disciplinati dalla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo) nei comuni che hanno effettuato il censimento di cui all’articolo 15 della l.r. 13/1990 medesima, anche in deroga alle diverse prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti che ne limitano l’uso. Sono comunque fatte salve le disposizioni poste a tutela e salvaguardia degli edifici di valore storico e architettonico di cui all’articolo 15 della l.r. 13/1990.”.

 

     Art. 26. (Modifica alla l.r. 18/2008)

1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 1° luglio 2008 n. 18 (Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:

“3. Le risorse di cui al comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall’Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge in proporzione diretta all’estensione del territorio e alla popolazione residente.”.

 

     Art. 27. (Modifica alla l.r. 22/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “È consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, non più utilizzati prima del 1° gennaio 2007, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968, ovvero l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)” sono sostituite dalle seguenti: “E’ consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle zone omogenee B o C di cui al d.m. 1444/1968, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici, che sia garantito il rispetto degli standard urbanistici di cui all’articolo 3 del d.m. 1444/1968 che, nel caso di edifici aventi destinazione produttiva, commerciale o direzionale, gli stessi non risultino utilizzati prima del 1° gennaio 2007 oppure l’intervento rientri in un programma di riqualificazione urbanistica ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate)”.

 

     Art. 28. (Modifica alla l.r. 21/2011)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:

“3 bis. Le aziende che non intendono adeguarsi ai requisiti richiamati al comma 2 possono trasformare la propria attività in osservanza delle disposizioni della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo). Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21, il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere necessarie alla trasformazione può essere rateizzato o rinviato di dodici mesi dal rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA, dal momento della presentazione della stessa; in tali ipotesi gli obbligati sono tenuti a prestare idonee garanzie fideiussorie, secondo le modalità stabilite dal comune competente per territorio.”.

 

     Art. 29. (Modifica alla l.r. 22/2011)

1. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) è sostituito dal seguente:

“8. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della l.r. 22/2009 si applicano alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2013.".

 

     Art. 30. (Modifica alla l.r. 7/1995 e relative disposizioni)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è inserito il seguente comma:

“5 bis. L’autorizzazione di cui al comma 5, nelle more dell’approvazione del piano faunistico venatorio provinciale, ha validità annuale.”.

2. I comitati di gestione di cui all’articolo 18 della l.r. 7/1995, in carica alla data di entrata in vigore dell’articolo 5, comma 2, della l.r. 10 aprile 2012, n. 7, cessano alla scadenza del mandato previsto dall’articolo 18, comma 5, della l.r. 7/1995 così come vigente alla data di costituzione dei comitati medesimi. I comitati stessi sono rinnovati, anche in pendenza dell’approvazione dello statuto tipo di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 7/1995, ai sensi dello statuto di ciascun ATC.

 

     Art. 31. (Indirizzi regionali) [9]

1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva indirizzi attuativi delle disposizioni normative vigenti volte ad assicurare uniformità nell’adozione degli atti di competenza comunale inerenti le concessioni demaniali marittime.

2. Sino all’adozione degli indirizzi di cui al comma 1 e comunque non oltre l’entrata in vigore della normativa statale attuativa dell’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) sono prorogate le concessioni demaniali marittime previste dal presente articolo che scadono al 31 dicembre 2012.

 

     Art. 32. (Finalizzazione di spesa)

1. L’importo di euro 160.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della l.r. 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è destinato al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 13 della medesima l.r. 5/2012.

 

     Art. 33. (Disposizioni per l’Ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello)

1. Fino all’entrata in vigore della normativa istitutiva del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello è garantita la continuità amministrativa dell’esercizio delle funzioni dell’ente parco regionale del Sasso Simone e Simoncello.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi dell’Ente parco sono costituiti ai sensi della l.r. 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”) con la partecipazione dei Comuni della regione Marche appartenenti al parco.

 

     Art. 34. (Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) sono aggiunte le seguenti parole: “, alla forestazione e agli usi civici”.

 

     Art. 35. (Misure per il rispetto del patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e in base alla normativa nazionale vigente, la struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria e bilancio è autorizzata, su conforme indicazione della Giunta regionale, a sospendere gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti.

 

     Art. 36. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2013 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 2).

 

     Art. 37. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2013 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 2).

 

     Art. 38. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2013 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 2).

 

     Art. 39. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2013 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 2).

2. Per l’anno 2013 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 2).

 

     Art. 40. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alla tabella F, allegata alla presente legge (Allegato 2).

 

     Art. 41. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[6] L'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo è stata sospesa dall'art. 9 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 2013, n. 42.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2013, n. 16.