§ 6.1.16 – L.R. 24 dicembre 1998, n. 47.
Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:24/12/1998
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali).
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.1.16 – L.R. 24 dicembre 1998, n. 47.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 31 dicembre 1998, n. 107).

 

     Art. 1. (Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali).

     1. A decorrere dal 1° gennaio del 1999 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle voci della tariffa elencate nell'allegato che è parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 

Allegato

(articolo 1)

 

N. d'ordine        Indicazione degli atti soggetti a tassa

------------------------------------------------------------------

  1.         Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie

             con riferimento alla popolazione residente.

 

  2.         Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di

             stabilimenti di produzione e di commercio di acque

             minerali, naturali od artificiali.

 

  3.         Autorizzazione all'impianto ed esercizio di

             fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche.

 

  4.         Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:

             a) stabilimenti termali-balneari, di cure

             idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

             b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si

             applicano anche saltuariamente la radioterapia e la

             radiumterapia.

 

  5.         Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio

             ambulatori, case o istituti di cura medico

             chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di

             analisi per il pubblico a scopo di accertamento

             diagnostico, case o pensioni per gestanti.

 

  6.a)       Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in

             qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case

             o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza

             ostetrica, case o pensioni per gestanti,

             stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano

             cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche.

    b)       Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in

             qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la

             prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche

             ed affini.

 

  7.         Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e

             vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi:

             1) strutture ricettive alberghiere e altre strutture

             ricettive;

             2) esercizi per la somministrazione di alimenti;

             3) esercizi per la somministrazione di bevande.

 

  8.         Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di

             rivendita di latte.

 

  9.         Autorizzazione a produrre e mettere in commercio

             crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili,

             latte in polvere e in blocchi, latte condensato e

             simili.

 

10.         Autorizzazione per la produzione e confezione a

             scopo di vendita di estratti di origine animale o

             vegetale o di prodotti affini destinati alla

             preparazione di brodi o condimenti.

 

11.         Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita,

             per la preparazione per conto terzi o per la

             distribuzione per consumo, degli integratori e degli

             integratori medicati per mangimi.

 

12.         Autorizzazione per l'impianto e la gestione di

             stazione di fecondazione equina, pubblica o privata.

 

13.         Autorizzazione per le attività relative alla

             fecondazione artificiale degli animali, rilasciate:

             a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti

             destinati alla suddetta fecondazione;

             b) per l'attivazione e l'esercizio dei sottocentri

             destinati alla suddetta fecondazione.

 

14.         Provvedimento amministrativo che abilita

             all'esercizio di un'arte ausiliaria delle

             professioni sanitarie.

 

19.         Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con

             apparecchi a generatore autonomo di energia

             elettrica, aventi caratteristiche tali da garantire

             la conservazione del patrimonio ittico.

 

20.         Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in

             acque pubbliche, o comunque con esse collegati,

             rilasciata agli insediamenti diversi da quelli

             abitativi.

 

21.         Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura,

             nei tratti dì corsi o bacini pubblici di acqua

             dolce, privi o poveri di pesce di importanza

             economica a norma delle vigenti leggi.

 

22.1)       Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2

             della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e

             l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi

             complementari a carattere turistico sociale:

             a) alberghi e ostelli per la gioventù;

             b) campeggi;

             c) villaggi turistici;

             d) case per ferie;

             e) altri allestimenti in genere che non abbiano le

             caratteristiche volute dal r.d.l. 975/1937

             convertito nella legge 2651/1937;

             f) autostelli.

    2)       Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di

             uno dei predetti complessi ricettivi complementari

             per la nomina di un proprio rappresentante.

 

23.         Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei

             Comuni, con riferimento alla popolazione residente.

 

24.         Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le

             leggi 17 maggio 1866, n. 2933 e 19 maggio 1976, n.

             398, nonché l'articolo 53, n. 11 del t.u. delle

             leggi comunali e provinciali approvato con r.d. 3

             marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

 

24 bis.     Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree

             pubbliche.

 

25.         Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina

             azionata a motore.

 

26.         Autorizzazione per impiantare vivai di piante,

             stabilimenti orticoli e stabilimenti per la

             preparazione e selezione dei semi od esercitare il

             commercio di piante, parti di piante e semi.

 

28.         Permesso per la ricerca di sorgenti di acque

             minerali e termali.

 

29.         Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca

             di sorgenti di acque minerali e termali.

 

30.         Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra

             vivi della concessione per la coltivazione di

             giacimenti di acque minerali e termali.

 

31.         Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui

             giacimenti di acque minerali e termali e loro

             pertinenze.

 

32.         Concessione per la coltivazione di giacimenti di

             acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e

             seguenti del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e articolo

             5 dei decreto del Presidente della Repubblica 28

             giugno 1955, n. 620.

 

33.         Concessione per la coltivazione di cave e torbiere

             data dalla Regione a favore di terzi, quando il

             proprietario non la intraprenda in proprio o non dia

             alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo.

 

34.         Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo

             scopo dello studio preliminare di un progetto di

             impianto di via funicolare aerea privata di

             interesse regionale.

 

35.         Concessione della costruzione e dell'esercizio di

             vie funicolari aeree (funivie), di interesse

             regionale, in servizio pubblico, per trasporto di

             persone e di cose.

 

36.         Licenza d'impianto di funicolari aeree o

             teleferiche, di interesse regionale, destinate al

             trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e

             di qualsiasi altra industria.

 

37.         Licenza d'esercizio di funicolari aeree o

             teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel

             caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 14

             del r.d. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito

             dall'articolo 38 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771 e

             cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua,

             strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

 

38.         Concessione di filovie, di interesse regionale.

 

39.         Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di

             slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto

             terrestri a fune senza rotaia, di interesse

             regionale.

 

40.         Concessione per servizi pubblici, di interesse

             regionale, di autotrasporto di merci, rilasciata ai

             sensi dell'articolo 7 della legge 20 giugno 1935, n.

             1349, sostituito dall'articolo 60 del d.p.r. 28

             giugno 1955, n. 771, nonché dall'articolo 14 della

             legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo,

             comprese le appendici, e per ogni rimorchio di

             qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione.

 

41.         Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di

             servizi pubblici automobilistici, di interesse

             regionale, per viaggiatori, bagagli e pacchi

             agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata

             che si effettuino ad itinerario fisso, anche se

             abbiano carattere saltuario.

 

42.         Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di

             linee di navigazione interna per trasporto di

             persone o di cose, ai sensi dell'articolo 225, primo

             comma, del codice della navigazione.

 

43.         Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di

             navigazione interna di rimorchio o di traino con

             mezzi meccanici, ai sensi dell'articolo 225, secondo

             comma, del codice della navigazione.

 

44.         Autorizzazione per l'esercizio di servizi di

             navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di

             traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi

             dell'articolo 226 del codice della navigazione.

 

45.         Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi

             e galleggianti mediante annotazione apposta

             dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di

             navigazione, ai sensi dell'articolo 227 del codice

             della navigazione.

 

46.         Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi

             dell'articolo 34 del t.u. delle leggi sulle tasse

             automobilistiche approvato con d.p.r. 5 febbraio

             1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto

             viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai

             servizi pubblici, regolarmente concessi od

             autorizzati, aventi interesse regionale.

 

47.         Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio

             di arti e mestieri.