§ 96.2.4 - Legge 21 marzo 1958, n. 326.
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:21/03/1958
Numero:326


Sommario
Art. 1.      Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati [...]
Art. 2.      L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal [...]
Art. 3.      Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso entro trenta giorni, con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il sindaco del [...]
Art. 4.      Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione.
Art. 5.      L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende, può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di [...]
Art. 6.      Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del prefetto, da concedersi su conforme parere del Consiglio dell'ente provinciale per [...]
Art. 7.      La vigilanza sui complessi di cui all'art. 1 è esercitata dal Commissariato per il turismo, dai Prefetti, dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, ognuno per [...]
Art. 8.      Il titolare dell'autorizzazione prevista all'art. 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro il termine che, all'atto della concessione dell'autorizzazione preventiva, gli verrà [...]
Art. 9.      Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma quarto, della presente legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento - in modo [...]
Art. 10.      Salve la particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorità di pubblica sicurezza, il prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai [...]
Art. 11.      La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.
Art. 12. 
Art. 13.      Resta salva la competenza, attribuita nelle materia disciplinate dalla presente legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.
Art. 14.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata [...]


§ 96.2.4 - Legge 21 marzo 1958, n. 326. [1]

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

(G.U. 16 aprile 1958, n. 92).

 

     Art. 1.

     Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze di turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.

     Sono alberghi o ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

     Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

     Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.

     Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

     Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

     I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

 

          Art. 2.

     L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal prefetto, su parere conforme dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

     Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

     L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo conforme parere dell'Ente provinciale per il turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche ed alcooliche - esclusi i superalcoolici - nonché di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati, e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 3.

     Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso entro trenta giorni, con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il sindaco del Comune nel quale deve sorgere il complesso, il provveditore agli studi, il sovrintendente ai monumenti, il medico provinciale, il capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste e il comandante dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti.

 

          Art. 4.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione.

     L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel Foglio annunzi legali della Provincia.

     Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

 

          Art. 5.

     L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende, può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

     Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

     Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del testo unico predetto. Per i complessi situati in località isolate le schede di notifica devono pervenire alle autorità di pubblica sicurezza nel più breve tempo possibile.

 

          Art. 6.

     Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del prefetto, da concedersi su conforme parere del Consiglio dell'ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'art. 3.

     Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

 

          Art. 7.

     La vigilanza sui complessi di cui all'art. 1 è esercitata dal Commissariato per il turismo, dai Prefetti, dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

     Resta ferma la competenza delle autorità sanitarie per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.

 

          Art. 8.

     Il titolare dell'autorizzazione prevista all'art. 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro il termine che, all'atto della concessione dell'autorizzazione preventiva, gli verrà assegnato dal prefetto. L'inizio dell'attività è subordinata al controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto.

     Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo.

     Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dall'Ente provinciale per il turismo, sulla sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

     Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'art. 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente provinciale per il turismo, provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potrà essere autorizzato dal prefetto a condurre l'esercizio, sentito il parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'art. 3. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

 

          Art. 9.

     Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma quarto, della presente legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento - in modo ordinario - della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a)

alberghi od ostelli per la gioventù

L.

2.000

b)

campeggi

"

4.000

c)

villaggi turistici

"

5.000

d)

case per ferie

"

6.000

e)

altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni

"

3.000

f)

autostelli

"

2.000

     Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcooliche e analcooliche, di mensa, e autorimessa, sono altresì dovute le tasse, rispettivamente previste dai numeri 85 (I, lettera e); II, lettera e); III, lettera d); IV e V), 87, 36 (lettera e) e 107 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

     Le tasse di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo.

     Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce.

     L'autorizzazione, di cui all'art. 6 della presente legge, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 1000.

     Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo nonché per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

 

          Art. 10.

     Salve la particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorità di pubblica sicurezza, il prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente art. 3, può disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo.

     L'autorizzazione è revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare.

     Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro per l'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

 

          Art. 11.

     La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

     Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'art. 2.

     Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga concessa l'autorizzazione di cui all'art. 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 12. [2]

     Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 2 o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

     E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.

 

          Art. 13.

     Resta salva la competenza, attribuita nelle materia disciplinate dalla presente legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

 

          Art. 14.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.


[1] Abrogata dall'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 82 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.