§ 2.1.48 – L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.
Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/10/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Principi generali)
Art. 3.  (Potere di organizzazione)
Art. 4.  (Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)
Art. 5.  (Segreteria generale)
Art. 8.  (Comitato di direzione)
Art. 9.  (Servizi)
Art. 10.  (Posizioni dirigenziali individuali e di funzione)
Art. 11.  (Conferenze di servizio)
Art. 12.  (Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)
Art. 12 bis.  (Portavoce del Presidente)
Art. 13. 
Art. 14.  (Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione)
Art. 15. 
Art. 16.  (Attribuzioni dei dirigenti dei servizi)
Art. 16 bis.  (Attribuzioni dei responsabili delle posizioni dirigenziali)
Art. 17.  (Posizioni non dirigenziali)
Art. 18.  (Comitato di controllo interno e di valutazione)
Art. 19.  (Incarichi di collaborazione)
Art. 20.  (Comitato tecnico per la legislazione)
Art. 21.  (Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale)
Art. 22.  (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale)
Art. 22 bis.  (Addetti alla guida di autovetture)
Art. 23.  (Poteri sostitutivi e di autotutela)
Art. 24.  (Rapporti con le organizzazioni sindacali)
Art. 24 bis.  (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
Art. 25.  (Qualifica dirigenziale)
Art. 26.  (Accesso alla qualifica dirigenziale)
Art. 27.  (Incarico di segretario generale)
Art. 28.  (Conferimento di incarichi dirigenziali)
Art. 29.  (Durata degli incarichi)
Art. 30.  (Incarichi di posizioni non dirigenziali)
Art. 31.  (Mobilità dei dirigenti)
Art. 32.  (Funzioni vicarie e di reggenza)
Art. 33.  (Valutazione dei dirigenti)
Art. 34.  (Pianificazione del personale e dotazioni organiche)
Art. 35.  (Disciplina del rapporto di lavoro)
Art. 36.  (Competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
Art. 37.  (Incompatibilità)
Art. 38. 
Art. 38 bis.  (Pari opportunità)
Art. 39.  (Istituzioni di enti, aziende e agenzie)
Art. 40.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 41.  (Modificazioni alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44).
Art. 42.  (Abrogazioni).


§ 2.1.48 – L.R. 15 ottobre 2001, n. 20. [1]

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

(B.U. 25 ottobre 2001, n. 124).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge riordina la normativa regionale in materia di organizzazione e personale, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata secondo i principi stabiliti dalla presente legge in modo da assicurare:

a) la funzionalità dell'azione amministrativa e la flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;

b) l'unitarietà di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative;

c) l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa;

d) la responsabilità del conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale;

e) l'adeguamento ai principi del decentramento amministrativo;

f) la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa;

g) la formazione permanente del proprio personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata motivazione alla innovazione organizzativa e per alimentare un continuo e coerente accrescimento ed aggiornamento professionale;

h) la migliore utilizzazione delle risorse umane, il rispetto della parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e l'applicazione di condizioni uniformi di trattamento tra lavoratrici e lavoratori.

3. Il funzionamento dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è improntato altresì alla collegialità operativa, alla partecipazione e alla responsabilizzazione del personale, alla massima comunicazione interna ed esterna mediante la creazione di un sistema informativo regionale integrato.

4. L'organizzazione del Consiglio regionale è disciplinata da apposite norme, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

 

     Art. 2. (Principi generali)

1. L'organizzazione della Giunta regionale si articola in una segreteria generale, in servizi e in posizioni dirigenziali individuali e di funzione, che operano in modo coordinato, con il metodo della programmazione e sono soggetti all'indirizzo politico-amministrativo del Presidente e della Giunta regionale.

2. Il Presidente e la Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi e ai programmi adottati.

3. Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. I dirigenti sono responsabili direttamente dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

 

     Art. 3. (Potere di organizzazione)

1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito della presente legge e in applicazione delle determinazioni organizzative di cui al comma 1, i dirigenti, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni per l'organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

3. L'organo di valutazione di cui all'articolo 18 verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative di cui al comma 2 alle finalità di cui all'articolo 1, anche allo scopo di adottare eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio copia delle disposizioni organizzative adottate e riferisce annualmente sull'attuazione della presente legge.

 

     Art. 4. (Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)

1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti della propria struttura, in particolare delibera:

a) in materia di atti normativi e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativi e applicativi;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b bis) l’istituzione dei servizi, con l’indicazione delle materie di competenza, secondo criteri di omogeneità e di integrazione funzionale;

b ter) l’istituzione delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione;

b quater) l’istituzione delle posizioni non dirigenziali;

c) l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;

d) la determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e la determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti;

f) le proposte di atto di competenza del Consiglio regionale e le richieste di parere alle Commissioni consiliari;

g) in materia di liti attive e passive, di rinunce e di transazioni limitatamente alla fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 1965 del codice civile;

h) gli altri atti indicati dalla presente legge.

2. [Abrogato].

3. La Giunta regionale delibera su proposta del dirigente della struttura organizzativa competente. La Giunta regionale può altresì assumere determinazioni diverse dalla proposta di atto presentata o anche in assenza di proposte; le determinazioni stesse sono trasmesse al dirigente competente per la predisposizione delle relative proposte di atto da effettuare nei termini indicati dalla Giunta regionale.

4. Sulle proposte di atto di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente è inserito il parere, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente competente.

 

CAPO II

Struttura organizzativa

 

     Art. 5. (Segreteria generale)

1. La segreteria generale assicura l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.

2. Alla segreteria generale è preposto il segretario generale.

3. Il segretario generale:

a) propone alla Giunta regionale gli atti concernenti:

1) gli obiettivi e le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione;

2) l’istituzione dei servizi, con l’indicazione delle materie di competenza;

3) l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla segreteria generale, al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;

4) l’individuazione, sentiti i dirigenti dei servizi e il Capo di Gabinetto, delle posizioni non dirigenziali;

b) definisce gli obiettivi gestionali dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), e fornisce le direttive per la loro attuazione;

c) definisce i rapporti e le procedure che richiedono la collaborazione di più servizi, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro;

d) coordina l’attività dei dirigenti dei servizi; esercita, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi e ne dà comunicazione ai componenti della Giunta regionale; propone l’adozione delle misure di cui all’articolo 33, comma 5;

e) adotta ogni altro atto necessario ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale.

 

     Artt. 6. - 7.

     [Abrogati]

 

     Art. 8. (Comitato di direzione)

1. Il Comitato di direzione è composto dal segretario generale, dal capo di Gabinetto del Presidente e dai dirigenti dei servizi.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal segretario generale.

3. Il Comitato:

a) concorre con il segretario generale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:

1) alla predisposizione delle proposte relative alla definizione degli obiettivi e delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione nonché all’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali al Gabinetto del Presidente ed ai servizi;

2) all’individuazione degli atti necessari ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi della Giunta regionale;

3) alla definizione degli obiettivi gestionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b) e all’elaborazione delle direttive per la loro attuazione;

b) propone alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 10.

4. Per la definizione di attività o di interventi d’interesse comune a più servizi, la Giunta regionale determina le modalità relative all’individuazione, all’interno del Comitato, di aree omogenee di coordinamento.

 

     Art. 9. (Servizi)

1. La Giunta regionale, su proposta del segretario generale, istituisce non più di quindici servizi per l’assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee.

2. La deliberazione di cui al comma 1 indica le materie di competenza di ciascun servizio.

3. Il servizio competente in materia di sanità assicura il raccordo tecnico-operativo della Regione con l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e le Aziende ospedaliere ed in particolare propone alla Giunta regionale gli atti di indirizzo di cui all’articolo 3 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).

 

     Art. 10. (Posizioni dirigenziali individuali e di funzione)

1. La Giunta regionale può istituire, nell’ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente e dei servizi, su proposta del Comitato di cui all’articolo 8, posizioni dirigenziali per lo svolgimento di particolari funzioni ovvero posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi o della segreteria generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi o per l’effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche. Per coadiuvare il segretario generale e svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza temporanea o impedimento, è individuata una specifica posizione dirigenziale.

2. I dirigenti titolari di posizioni individuali e di funzione svolgono le attività assegnate nei termini e con le modalità fissati dal dirigente del servizio o, nel caso siano coinvolti più servizi, dal Comitato di direzione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

a) gli ambiti di competenza ed i rapporti con la segreteria generale, con il Gabinetto del Presidente e con i servizi;

b) le attribuzioni ed i poteri specifici del dirigente responsabile;

c) le modalità di verifica degli stati di avanzamento.

 

     Art. 11. (Conferenze di servizio)

1. Il dirigente del servizio, al fine di assicurare il coordinamento e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, convoca periodicamente la conferenza dei dirigenti e la conferenza del personale assegnato al servizio stesso.

2. La conferenza dei dirigenti concorre con il dirigente del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, allo svolgimento delle attività di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell’articolo 16.

 

     Art. 12. (Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale istituisce il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale oltre a svolgere specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente:

a) cura i rapporti politico-istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, con le istituzioni locali e nazionali, con le strutture organizzative della Giunta regionale e con i soggetti esterni all'amministrazione.

3. Il capo di Gabinetto del Presidente può essere individuato anche tra le persone estranee all'amministrazione regionale; il relativo incarico è conferito, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27, dalla Giunta regionale su proposta del Presidente e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che lo ha proposto.

4. Il trattamento economico è definito sulla base dei parametri di cui al comma 4 dell'articolo 27.

 

     Art. 12 bis. (Portavoce del Presidente)

1. Il Presidente della Giunta regionale può essere coadiuvato da un portavoce, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. L’incarico di portavoce è conferito con contratto di lavoro di natura subordinata di diritto privato e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il portavoce opera nell’ambito del Gabinetto del Presidente.

 

     Art. 13.

     [Abrogato]

 

     Art. 14. (Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione)

1. La scuola di formazione assicura l’aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nonché del personale di altre pubbliche amministrazioni, previa intesa con le stesse.

1 bis. Per assicurare le attività di programmazione regionale ed il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell’Unione europea, può partecipare alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.

2. L’organizzazione e la gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

 

     Art. 15.

     [Abrogato]

 

     Art. 16. (Attribuzioni dei dirigenti dei servizi)

1. I dirigenti dei servizi, per le materie di competenza:

a) dirigono l’attività del servizio;

b) propongono gli atti di competenza della Giunta regionale e del Presidente;

c) adottano gli atti di competenza del servizio e stipulano i contratti, comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile, e le convenzioni, salvo quelli di cui all’articolo 16 bis;

d) esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti di cui alla lettera b) del presente comma, relativi alle competenze della struttura non assegnate ai dirigenti di cui all’articolo 16 bis;

e) provvedono all’organizzazione del servizio ed alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;

f) [abrogata];

g) assegnano le risorse necessarie alle posizioni dirigenziali di funzione;

h) coordinano ed indirizzano l’attività dei dirigenti appartenenti al servizio di propria competenza; esercitano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi e ne danno comunicazione ai componenti della Giunta regionale; propongono alla Giunta regionale l’adozione delle misure di cui all’articolo 33, comma 5;

i) esercitano i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento.

 

     Art. 16 bis. (Attribuzioni dei responsabili delle posizioni dirigenziali)

1. I responsabili delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione, relativamente alle specifiche competenze, adottano gli atti e stipulano i contratti, comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile, nonché le convenzioni. Esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti rientranti nelle competenze loro assegnate, proposti dai dirigenti dei servizi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b).

 

     Art. 17. (Posizioni non dirigenziali)

1. Nell’ambito della segreteria generale, del Gabinetto del Presidente, dei servizi e delle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 10 possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

 

     Art. 18. (Comitato di controllo interno e di valutazione)

1. Al fine della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale.

2. [Abrogato].

3. Il Comitato opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta.

4. [Abrogato].

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato ed assegnato il contingente di personale di cui il Comitato può avvalersi e sono dettate norme per il funzionamento e per i rapporti con le altre strutture della Giunta.

 

     Art. 19. (Incarichi di collaborazione)

1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti in ordine alla programmazione, previa verifica da parte del Comitato di direzione della mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, può affidare studi, ricerche e attività di collaborazione coordinata e continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altri esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità di espletamento, del termine, dell'ammontare del compenso previsto, delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento.

3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce.

4. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere s'intende favorevole; il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

5. La Giunta regionale può inoltre avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati o nuclei da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

6. Con il provvedimento di istituzione, di cui al comma 5, la Giunta regionale determina, per ogni Comitato, la composizione e la durata, comunque non superiore a quella della legislatura.

 

     Art. 20. (Comitato tecnico per la legislazione)

1. Per coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti, è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione; il Comitato è composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione regionale, scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale, nominati con le procedure previste dall'articolo 19.

 

     Art. 21. (Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale può conferire fino a tre incarichi a persone estranee all'amministrazione regionale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza nell’ambito delle politiche istituzionali della Regione. Gli incaricati rispondono del loro operato al Presidente della Giunta regionale.

2. Gli incarichi non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che li ha conferiti.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3 bis. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto da apposita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 22. (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale)

1. Per l’espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta regionale e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

a)  quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;

b)  tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori.

1 bis. Per le specifiche funzioni di segreteria connesse all’incarico di vice commissario per gli interventi della ricostruzione post terremoto 2016, il numero degli addetti previsto alla lettera a) del comma 1 e il numero dei soggetti esterni all’amministrazione previsto al comma 6 possono essere elevati rispettivamente di una unità.

2. Le segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell’azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

3. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili e del personale addetto.

4. Alle segreterie possono essere assegnati:

a) dipendenti regionali;

b) dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel limite massimo di una unità per ciascuna delle segreterie indicate al comma 1, o di due unità ove non venga richiesta l’assegnazione di personale esterno ai sensi del comma 6.

5. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato in questo articolo è determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, dalla Giunta regionale in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo, in misura equivalente:

a) al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione, il quale è rivalutato in relazione agli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale con le medesime modalità e termini;

b) ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione;

c) ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.

5 bis. Al fine del computo del numero dei dipendenti, rispetto ai quali può essere elevato il limite massimo imposto per le prestazioni di lavoro straordinario dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, l'organico di riferimento è costituito dal complesso delle unità di personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

5 ter. In alternativa ai compensi indicati alle lettere b) e c) del comma 5, al personale che possiede i requisiti per essere inquadrato in categoria D, che è designato responsabile di segreteria, può essere attribuito un compenso commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nei limiti stabiliti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e nella misura determinata dalla Giunta regionale. In nessun caso possono essere corrisposti trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza regionale.

5 quater. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.

5 quinquies. Il regime del trattamento di trasferta applicato è quello disciplinato dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali.

6. Una unità di personale addetta a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione e alla stessa può essere affidato anche l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

7. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 6, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all'amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati due rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

8. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 7.

9. [Abrogato].

10. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. Il personale di altre pubbliche amministrazioni o di enti e aziende privati è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. In caso di incompatibilità, è utilizzato in posizione di comando.

11. [Abrogato].

11 bis. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da enti e aziende privati non in posizione di comando, può optare per il trattamento economico di cui al comma 5, senza riconoscimento dell’anzianità di servizio.

12. [Abrogato].

13. Gli incarichi di cui al presente articolo che non possono superare la durata della legislatura cessano contestualmente alla cessazione dall’ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.

 

     Art. 22 bis. (Addetti alla guida di autovetture)

1. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell’attività dei componenti della Giunta regionale è assegnato alle segreterie degli stessi componenti della Giunta regionale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 5 bis, 5 quater, 5 quinquies e 10 dell’articolo 22.

1 bis. Nell’assegnazione del personale di cui al comma 1, definita con ordine di servizio adottato dal Dirigente del servizio risorse umane e strumentali, si dà precedenza ai dipendenti regionali a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista. Esaurito l’organico del ruolo dei dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale con qualifica di autista, si applica il comma 4 dell’articolo 22.

 

     Art. 23. (Poteri sostitutivi e di autotutela)

1. Il Presidente e la Giunta regionale non possono revocare, riformare, riservare, avocare a sé o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza dei dirigenti.

2. [Abrogato].

3. La Giunta regionale può in ogni caso annullare gli atti dei dirigenti per motivi di legittimità, comprese le ipotesi di violazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Presidente e dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

 

     Art. 24. (Rapporti con le organizzazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali è definito dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi.

2. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale nell'ambito regionale sono definite da appositi protocolli d'intesa.

 

     Art. 24 bis. (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.

3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale definiscono d’intesa la rappresentanza dell’amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

6. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo comunque l’alternanza di genere.

 

CAPO III

Dirigenza

 

     Art. 25. (Qualifica dirigenziale)

1. La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica.

2. Ai dirigenti sono affidati, secondo le norme della presente legge e del contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza:

a) incarichi di direzione di servizi;

b) incarichi di posizioni dirigenziali individuali e di funzione.

 

     Art. 26. (Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso per esami, concorso per titoli ed esami ovvero di corso-concorso.

2. Le modalità di accesso e le tecniche di selezione sono definite nel bando di concorso e sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati e la specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.

3. Il bando di concorso stabilisce:

a) i requisiti per l’accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:

1) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica ovvero di laurea magistrale;

2) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico e aziende pubbliche, maturati in posizioni per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del titolo di studio di cui al punto 1. Per le strutture private i cinque anni di esperienza devono essere maturati in posizioni dirigenziali;

b) i titoli da valutare, tra i quali devono essere valorizzate le esperienze professionali nella qualifica dirigenziale maturate nella pubblica amministrazione ed in particolare nella Regione.

4. Il bando può prevedere il possesso di uno specifico titolo di studio attinente alla posizione, tra quelli indicati al punto 1 della lettera a) del comma 3 nonché una particolare tecnica di selezione volta a valutare le attitudini e le capacità dirigenziali.

 

     Art. 27. (Incarico di segretario generale)

1. L’incarico di segretario generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

2. L'incarico è conferito a dirigenti regionali o a dirigenti delle pubbliche amministrazioni indicate al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 165/2001; può essere, altresì, conferito a soggetti interni o esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'Amministrazione, che siano in possesso di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

3. I provvedimenti di incarico di segretario generale sono adottati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e con riferimento ai requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 28, senza necessità di valutazioni comparative.

4. Il trattamento economico è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

5. Gli elementi negoziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale prima del conferimento dell'incarico. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

6. Il conferimento dell’incarico a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

 

     Art. 28. (Conferimento di incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale individuali e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all’articolo 8.

2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro:

a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;

b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;

c) dei curricula professionali;

d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

3. Nell’ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della stessa dotazione.

3 bis. Entro il limite del 10 per cento della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti ai soggetti indicati all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.

3 ter. Ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti il quoziente derivante dall’applicazione delle singole percentuali previste dai commi 3 e 3 bis, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

3 quater. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere aumentati fino al 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale fissata al comma 3 bis.

4. Il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi del comma 3 a dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

5. [Abrogato].

6. [Abrogato].

7. Il trattamento economico degli incarichi di cui ai commi 3 e 3 bis è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo per l’area della dirigenza.

 

     Art. 29. (Durata degli incarichi)

1. All'inizio di ciascuna legislatura la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento, procede al conferimento dell’incarico di segretario generale.

 

     Art. 30. (Incarichi di posizioni non dirigenziali)

1. Gli incarichi per le posizioni di cui all’articolo 17 sono conferiti dal dirigente nel cui ambito è collocata la posizione, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e delle esperienze maturate dai dipendenti.

 

     Art. 31. (Mobilità dei dirigenti)

1. Ai fini della migliore funzionalità della struttura organizzativa e dell'ottimale utilizzazione delle risorse, l'assegnazione degli incarichi dirigenziali è informata al principio della rotazione, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali.

2. È assicurata la mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali al fine di garantire la massima rotazione.

 

     Art. 32. (Funzioni vicarie e di reggenza)

1. I dirigenti di servizio individuano i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di loro assenza temporanea o impedimento.

2. Le funzioni di segretario generale possono essere attribuite anche in mancanza del titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

 

     Art. 33. (Valutazione dei dirigenti)

     [Abrogato]

 

CAPO IV

Dotazioni organiche

 

     Art. 34. (Pianificazione del personale e dotazioni organiche)

1. La spesa complessiva per il personale regionale, distinta per il personale della Giunta e del Consiglio regionale, è stabilita nella legge di approvazione del bilancio pluriennale.

2. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti nella legge di bilancio, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ferma restando la più ampia mobilità del personale, definiscono le rispettive dotazioni organiche e la ripartizione per la qualifica dirigenziale e per categorie.

3. I posti dei contingenti di personale assegnato agli Enti locali in attuazione delle leggi regionali di conferimento delle funzioni sono portati in diminuzione della dotazione organica e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale stesso.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano le deliberazioni di cui al comma 2. Fino a tale data restano ferme le attuali dotazioni organiche.

 

     Art. 35. (Disciplina del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del dipendente dell'amministrazione regionale è disciplinato per quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali in materia, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 165/2001.

2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale regionale è definito dai contratti collettivi.

 

     Art. 36. (Competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano:

a) la determinazione delle direttive per la contrattazione decentrata e la nomina delle delegazioni per la contrattazione;

b) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti e degli accordi decentrati;

c) la determinazione dei posti da mettere a concorso o a selezione e la nomina delle relative commissioni;

c bis) le procedure selettive per l’accesso dall’esterno e per la progressione nel sistema di classificazione del personale, le modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti;

c ter) le modalità di funzionamento degli organi disciplinari;

c quater) l’esercizio delle funzioni dell’ufficiale rogante;

c quinquies) l’esercizio delle funzioni del datore di lavoro in applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

     Art. 37. (Incompatibilità)

1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001. L'autorizzazione prevista al comma 2 del medesimo articolo è rilasciata, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dal dirigente della struttura competente in materia di personale, sentito il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente interessato e dopo aver verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

 

     Art. 38.

      [Abrogato]

 

     Art. 38 bis. (Pari opportunità)

1. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro i comitati e le commissioni previste dalla presente legge sono composti da entrambi i generi.

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

     Art. 39. (Istituzioni di enti, aziende e agenzie)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge indirizzata a riordinare organicamente la disciplina relativa alle Agenzie, agli Enti e alle Aziende istituite ai sensi della vigente normativa regionale.

 

     Art. 40. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione delle strutture organizzative e al conferimento degli incarichi dirigenziali di preposizione alle medesime strutture.

2. Fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate.

3. In attesa dell'adozione delle norme di cui all'articolo 1, comma 4, restano ferme le disposizioni relative all'organizzazione del Consiglio regionale, ancorché contenute nelle leggi abrogate.

4. In attesa della revisione delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, sono individuate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.

5. E' soppresso il Centro regionale per i beni culturali, istituito con l.r. 30 dicembre 1974, n. 53. I richiami al Centro contenuti nelle leggi regionali vigenti devono intendersi riferiti alla struttura competente in materia di beni e attività culturali.

6. [Abrogato].

7. L'organizzazione delle strutture preposte agli adempimenti conseguenti a dichiarazioni dello stato di emergenza, alla ricostruzione post terremoto e ad altre calamità naturali, nonché alla predisposizione ed attuazione di programmi di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio è disciplinata dalla Giunta regionale anche in deroga alle norme della presente legge.

8. La Giunta regionale riferisce entro novanta giorni al Consiglio regionale sull'istituzione delle strutture di cui al comma 7.

9. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale 6 giugno 1991, n. 30 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) e, comunque, alle procedure concorsuali e alle selezioni già indette alla medesima data, le quali si svolgono in conformità ai principi di semplificazione amministrativa introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.

10. Le disposizioni contenute nella lr. 26 ottobre 1998, n. 35 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) e, comunque, ai concorsi ed alle selezioni indette prima dell'adozione del medesimo regolamento.

11 .Le disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 1996, n. 45 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b).

12. Le disposizioni contenute nell'articolo 102 della l.r . 31 ottobre 1984, n. 31, come modificato dall'articolo 38 della l.r. 23 marzo 2000, n. 21 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c).

13. Sino alla completa attuazione dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, agli istituti ed alle materie non ancora disciplinati dai contratti collettivi si applicano le previgenti norme statali.

14. Per il personale regionale inquadrato con le l.r. 17 gennaio 1991, n. 1 e l.r. 23 luglio 1996, n. 27, il periodo di servizio prestato o riconosciuto nell'ente di provenienza è considerato, ai soli fini dei concorsi, come effettuato alle dipendenze della Regione.

15. Le disposizioni contenute nell'articolo 69 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42 continuano a produrre efficacia nei confronti del personale in esso individuato.

16. Le graduatorie delle procedure selettive per l'assunzione di personale restano efficaci per un periodo di tre anni dalla data della loro pubblicazione e possono essere utilizzate per la copertura dei posti che si rendessero vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della procedura selettiva medesima.

17. I termini di efficacia, stabiliti nei relativi bandi, delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di tre anni.

 

     Art. 41. (Modificazioni alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44).

     (Omissis)

 

     Art. 42. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 14 maggio 1973, n. 9 "Personale in servizio presso l'Ente Regione Marche per la prima costituzione degli uffici";

     b) 27 maggio 1974, n. 12 "Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale";

     c) 17 aprile 1975, n. 24 "Norme di interpretazione autentica dell'articolo 31, terzo comma, della l.r. 27 maggio 1974, n. 12 recante norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale";

     d) 3 maggio 1976, n. 7 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comunque in servizio alla Regione alla data del 31 dicembre 1975";

     e) 3 maggio 1977, n. 14 "Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali";

     f) 20 gennaio 1978, n. 4 "Inquadramento del personale trasferito alla Regione Marche dal soppresso Ente Gioventù Italiana, in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764";

     g) 9 marzo 1978, n. 7 "Norme sull'indennità di missione, di trasferta e di trasferimento ai dipendenti regionali";

     h) 4 settembre 1978, n. 18 "Modificazione del sesto comma dell'articolo 1 della l.r. 3 maggio 1976, n. 7 e del quarto comma dell'articolo 3 della l.r. 20 gennaio 1978, n. 4";

     i) 19 giugno 1979, n. 22 "Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali";

     j) 21 novembre 1979, n. 38 "Erogazione al personale regionale di un assegno "una tantum"";

     k) 3 marzo 1980, n. 9 "Provvedimento concernente l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale";

     l) 1 giugno 1980, n. 47 "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali";

     m) 2 giugno 1980, n. 48 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso gli uffici regionali";

     n) 2 giugno 1980 n. 49 "Miglioramenti economici al personale regionale in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per il triennio 1979/1981";

     o) 29 agosto 1980, n. 52 "Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale - Primo provvedimento";

     p) 3 settembre 1980, n. 53 "Norme per l'inserimento in ruolo del personale assunto ai sensi dell'articolo 16 quarto e quinto comma della l.r. 23 agosto 1976, n. 24 - Secondo Provvedimento";

     q) 31 agosto 1981, n. 25 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981 per il personale delle Regioni a statuto ordinario";

     r) 15 dicembre 1981, n. 38 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale mutualistico comandato ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386";

     s) 15 dicembre 1982, n. 47 "Norme per l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e alla stessa definitivamente assegnato in attuazione della l.r. 12 maggio 1980, n. 26";

     t) 9 giugno 1983, n. 13 "Modificazioni alla l.r. 1 giugno 1980, n. 47 "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali" e alla l.r. 6 giugno 1980, n. 50 "Organizzazione amministrativa della Regione"";

     u) 26 giugno 1984, n. 14 "Modifica della l.r. 9 giugno 1983, n. 13 avente ad oggetto: Modificazioni alla l.r. 1 giugno 1980, n. 47 "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali" e alla l.r. 6 giugno 1980, n. 50 "Organizzazione amministrativa della Regione"";

     v) 31 ottobre 1984, n. 31 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali";

     w) 24 gennaio 1985, n. 4 "Concorso speciale per l'accesso al livello superiore riservato al personale dell'Ente di Sviluppo nelle Marche; modificazione degli articoli 86 e 88 della l.r. 1 giugno 1980, n. 47";

     x) 23 febbraio 1985, n. 5 "Modifica della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31, concernente: Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali";

     y) 22 aprile 1985, n. 14 "Procedure speciali per la copertura dei posti vacanti della seconda qualifica funzionale";

     z) 4 maggio 1985, n. 33 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale mantenuto in servizio a tempo indeterminato";

     aa) 26 giugno 1986, n. 18 "Modalità per la prima copertura dei posti della 5ª qualifica funzionale";

     bb) 25 agosto 1986, n. 22 "Modificazioni al terzo comma dell'articolo 20 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31";

     cc) 24 marzo 1987, n. 14 "Modifica ed integrazione dell'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31";

     dd) 19 giugno 1987, n. 31 "Modifica del secondo comma dell'articolo 103 (Inquadramento personale enti turistici) della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31: Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali";

     ee) 25 luglio 1988, n. 26 "Disciplina delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'assunzione del personale della Regione. Modifica dell'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31";

     ff) 4 novembre 1988, n. 42 "Disposizioni sullo stato giuridico ed economico relativo ai dipendenti della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987";

     gg) 30 dicembre 1989, n. 34 "Integrazione alle l.r. 6 giugno 1980, n. 50 e l.r. 9 giugno 1983, n. 13 mediante istituzione delle figure professionali istruttore direttivo "Socio Economico" e istruttore "Socio Economico"";

     hh) 26 aprile 1990, n. 29 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990";

     ii) 26 aprile 1990, n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione";

     jj) 27 aprile 1990, n. 50 "Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale dei divulgatori agricoli e del personale, con contratto a tempo indeterminato, del centro sperimentale di tartuficoltura";

     kk) 17 gennaio 1991, n. 1 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche";

     ll) 28 gennaio 1991, n. 4 "Legge regionale 28 marzo 1990, n. 18: Istituzione "del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionale" modificazioni alla tabella allegata alla l.r. 18/1990";

     mm) 20 dicembre 1991, n. 38 "Utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli e prove pratiche, per posti vacanti della V qualifica funzionale";

     nn) 17 gennaio 1992, n. 6 "Norme per il conferimento di funzioni alla dirigenza regionale";

     oo) 9 novembre 1993, n. 26 "Modificazioni ed integrazioni della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"";

     pp) 21 marzo 1994, n. 10 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della l.r. 26 aprile 1990, n. 29 sull'indennità di funzione dirigenziale";

     qq) 18 maggio 1994, n. 19 "Copertura di posti vacanti del ruolo organico regionale mediante concorsi riservati, per soli titoli, al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 554/1988 per progetto finalizzato ad indagini sul rischio sismico";

     rr) 9 giugno 1994, n. 20 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 relativamente alle disposizioni sulla composizione delle commissioni di esame";

     ss) 29 agosto 1994, n. 34 "Modifica della l.r. 26 aprile 1990, n. 29 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990"";

     tt) 6 marzo 1995, n. 22 "Norme sulla dirigenza regionale";

     uu) 23 luglio 1996, n. 27 "Nuove disposizioni concernenti l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche";

     vv) 26 ottobre 1998, n. 35 "Composizione e compensi alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale";

     ww) 26 gennaio 1999, n. 3 "Proroga del termine di decadenza previsto dall'articolo 3, comma 10, della l.r. 8 agosto 1997, n. 54 "Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari"";

     xx) 2 agosto 1999, n. 21 "Ulteriore proroga del termine di decadenza previsto dall'articolo 3, comma 10, della l.r. 8 agosto 1997, n. 54 e successive modificazioni".

     2. Sono abrogati:

     a) gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e la tabella di corrispondenza della l.r. 26 giugno 1986, n. 19 "Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616";

     b) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 14 marzo 1989, n. 4 "Modificazioni alla l.r. 6 giugno 1980, n. 50 "Organizzazione amministrativa della Regione" e alla l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 "Disposizioni sull'ordinamento giuridico e trattamento economico dei dipendenti regionali" e successive modificazioni";

     c) il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 "Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale".

     3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

     a) 23 luglio 1974, n. 4 "Regolamento per la corresponsione di indennità al personale comandato a titolo di rimborso spese";

     b) 20 gennaio 1987, n. 20 "Determinazione degli obiettivi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale e fissazione dei criteri per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività";

     c) 6 giugno 1991, n. 30 "Criteri per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio nei concorsi pubblici ed interni indetti dalla Regione e dagli enti dipendenti cui si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale";

     d) 16 dicembre 1996, n. 45 "Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali".

     4. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 31 luglio 2019, n. 23.