§ 2.1.14 - Legge Regionale 4 novembre 1988 n. 42.
Disposizioni sullo stato giuridico ed economico relativo ai dipendenti della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/11/1988
Numero:42


Sommario
Art. 69.  Trattamento previdenziale e di quiescenza.


§ 2.1.14 - Legge Regionale 4 novembre 1988 n. 42. [1]

Disposizioni sullo stato giuridico ed economico relativo ai dipendenti della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti per il triennio 1 gennaio 1985 31 dicembre 1987.

(B.U. n. 128 del 10 novembre 1988).

 

     Artt. 1. - 68. [2]

 

Art. 69. Trattamento previdenziale e di quiescenza. [3]

     1. Agli effetti del trattamento di pensione il personale di cui all'art. 64 continua ad essere iscritto alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

     2. Lo stesso personale continua ad essere iscritto alla competente gestione per le assicurazioni sociali contro le malattie.

     3. Agli effetti del trattamento di fine servizio il personale di cui al comma 1 è iscritto all'INADEL, secondo la disciplina prevista dal predetto istituto con decorrenza dal 1 gennaio 1988.

     4. Il personale degli istituti autonomi per le case popolari, per il quale non opera la ricongiunzione, ai fini previdenziali presso l'INADEL, dei servizi prestati negli enti di appartenenza e per il quale gli stessi istituti versano le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturata alla data del 31 dicembre 1987, può presentare formale richiesta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la riscossione a proprio favore dell'indennità maturata alla predetta data.

     5. Il personale del consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, per il quale opera il fondo di accantonamento ai fini del trattamento di fine servizio presso l'INA, qualora opti per la liquidazione dell'indennità di fine servizio maturata alla data del 31 dicembre 1987, deve presentare, unitamente al consorzio in luogo della richiesta di cui al comma 4, formale disdetta alla convenzione stipulata fra l'ente di appartenenza e la società assicuratrice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Le norme contenute nei commi 3, 4 e 5 non trovano applicazione nei confronti del personale cessato dal servizio dalla data del 1 gennaio 1988 alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Ove il personale degli istituti autonomi per le case popolari non abbia prodotto opzione, nel termine prescritto, per la riscossione a proprio favore dell'indennità di anzianità, gli istituti predetti assicurano ai propri dipendenti, o ai superstiti indicati nell'art. 3 della L. 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti nella misura indicata ai successivi commi. Detto trattamento, salvo quanto previsto dai successivi commi, si realizza nelle prestazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.

     8. Per ogni anno di servizio, determinato ai sensi del successivo comma 12, la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento della retribuzione annua contributiva secondo le disposizioni dell'ordinamento INADEL riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresa la tredicesima mensilità e gli eventuali benefici attribuibili in applicazione dell'art. 2 della L. 2 maggio 1970, n. 336.

     9. L'indennità integrativa speciale è valutata nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

     10. Ai fini del calcolo degli anni di servizio le prestazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

     11. Gli istituti autonomi case popolari pongono a proprio carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al comma 8 e quella lorda corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio dell'INADEL.

     12. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza nei confronti dei dipendenti degli istituti autonomi case popolari sono computabili:

     a) i servizi resi alle dipendenze dell'istituto di appartenenza;

     b) i servizi resi con iscrizioni all'ENPAS o all'INADEL, nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali;

     c) i servizi e periodi riscattati dal dipendente preso l'ENPAS e l'INADEL.

     Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui sopra che abbiano già dato luogo a liquidazione.

     13. Ove il personale del consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, non abbia prodotto opzione nel termine prescritto per la riscossione a proprio favore dell'indennità di anzianità, l'ente di appartenenza determina, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine servizio secondo le modalità e le misure di cui ai precedenti commi, ponendo a proprio carico unicamente l'eventuale differenza con quanto corrisposto globalmente dall'INADEL e dall'istituto assicurativo INA.

 

     Artt. 70. - 76. [2]

 

 


[1] Legge modificata dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 ed abrogata dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[3] Le disposizioni di cui al presente articolo continuano a produrre efficacia, come stabilito dall'art. 40 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.