§ 3.5.1 - Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 53.
Tutela e valorizzazione dei beni culturali [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:30/12/1974
Numero:53


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La Regione Marche garantisce la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e naturali attraverso la documentazione sistematica e scientifica delle attività di [...]
Art. 4.      Il consiglio regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, nomina il direttore del centro fra persone di alta qualificazione culturale e di provata esperienza.
Art. 5.      I programmi di ricerca, corredati di una relazione tecnico- finanziaria, sono sottoposti dal direttore alla giunta regionale, che li inquadra nel piano regionale di sviluppo, e li presenta [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Per lo svolgimento dell'attività di ricerca la Regione, sentita la commissione, stipula contratti e convenzioni con università, organi dello Stato, enti, associazioni culturali ed esperti, ai [...]
Art. 10.      In attesa di istituire corsi di qualificazione per operatori addetti alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, la Regione può stipulare contratti annuali con giovani laureati, [...]
Art. 11.      Ai fini della presente legge i beni degli enti locali, pubblici ed ecclesiastici, delle istituzioni e associazioni culturali e dei privati esistenti nell'ambito della Regione, a richiesta dei [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      (p.m.)
Art. 15.      Il riconoscimento a norma dell'art. 11 comporta:
Art. 16.      L'uso e il godimento pubblico delle istituzioni culturali contemplate nell'art. 11 è disciplinato singolarmente da un apposito regolamento proposto dall'ente proprietario, da approvarsi dagli [...]
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 3.5.1 - Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 53. [1]

Tutela e valorizzazione dei beni culturali [2].

(B.U. n. 53 del 31 dicembre 1974).

 

Titolo I

FINALITA', STRUMENTI E MODALITA' SULLA TUTELA

 

Art. 1. [3]

 

     Art. 2. [4]

 

Titolo II

ISTITUTI E MEZZI OPERATIVI

 

     Art. 3.

     La Regione Marche garantisce la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e naturali attraverso la documentazione sistematica e scientifica delle attività di ricognizione e di raccolta. A tal fine la Regione istituisce il "centro regionale per i beni culturali".

     Il centro provvede al censimento dei beni storici, artistici e naturali, alla compilazione di un inventario e alla catalogazione; dà comunicazione di ogni attività di rinvenimento, di conservazione e di valorizzazione dei beni stessi; è organo di consulenza della Regione in ordine agli strumenti urbanistici relativamente agli specifici interessi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e naturali.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     Inoltre il centro predispone studi, elabora programmi e formula proposte per tutte le questioni riguardanti la funzione di indirizzi generali delle attività degli istituti culturali indicati nell'art. 7 lettera a) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e in particolare per quanto concerne:

     a) l'armonizzazione del piano di sviluppo degli istituti anzidetti con gli orientamenti della politica e dell'attività culturale della Regione;

     b) i metodi e i criteri generali dell'ordinamento e funzionamento degli istituti stessi, nonché tutte le questioni tecnico-scientifiche connesse;

     c) la conservazione, la tutela e la fruizione pubblica del patrimonio raccolto;

     d) il coordinamento sul piano regionale di corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e dei relativi programmi di insegnamento;

     e) gli interventi finanziari della Regione per la conservazione e la valorizzazione dei beni di cui alla presente legge.

     Spetta altresì al centro proporre le notificazioni di importante interesse artistico o storico, a norma dell'art. 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa.

 

     Art. 4.

     Il consiglio regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, nomina il direttore del centro fra persone di alta qualificazione culturale e di provata esperienza.

     L'incarico è conferito dal presidente della giunta regionale ai sensi e con le modalità di cui all'art. 53 dello Statuto. Qualora l'incarico venga conferito a esperto estraneo all'amministrazione regionale, allo stesso spetta un compenso omnicomprensivo annuo non superiore a quello previsto per il coordinatore del servizio di programmazione, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni e in rapporto alle modalità di svolgimento, durata ed entità dell'incarico da stabilirsi con il provvedimento di conferimento dell'incarico stesso. Qualora l'incarico venga conferito a un dipendente regionale al medesimo spetta l'indennità di funzione di coordinatore.

     Il centro è alle dipendenze funzionali della giunta regionale.

     Il direttore cura il funzionamento del centro e il suo coordinamento con i servizi della Regione aventi compiti connessi; elabora i programmi di ricerca ed è responsabile della loro attuazione; partecipa con voto consultivo ai lavori della consulta regionale per i beni culturali.

     Per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche e amministrative del centro il direttore è affiancato dal personale della Regione previsto nella tabella che sarà allegata al provvedimento legislativo di organizzazione degli uffici della amministrazione regionale, nonché dai responsabili delle singole ricerche, incaricati ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

 

     Art. 5.

     I programmi di ricerca, corredati di una relazione tecnico- finanziaria, sono sottoposti dal direttore alla giunta regionale, che li inquadra nel piano regionale di sviluppo, e li presenta sentita la consulta, al consiglio regionale per la approvazione. Il programma generale ha durata pluriennale con articolazioni annuali.

     Singoli programmi di ricerca, normalmente di durata non eccedente l'anno, sono stabiliti, nel quadro della programmazione regionale, d'intesa con le province, i comuni, le istituzioni comprensoriali e consorziali.

 

     Artt. 6. - 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9.

     Per lo svolgimento dell'attività di ricerca la Regione, sentita la commissione, stipula contratti e convenzioni con università, organi dello Stato, enti, associazioni culturali ed esperti, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

 

     Art. 10.

     In attesa di istituire corsi di qualificazione per operatori addetti alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, la Regione può stipulare contratti annuali con giovani laureati, in numero non superiore a dieci per ogni anno, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.

     I contrattisti svolgono la loro attività presso le università o istituti di specializzazione.

 

Titolo III

RICONOSCIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO LOCALE,

CONTRIBUTI E CONDIZIONI

 

     Art. 11.

     Ai fini della presente legge i beni degli enti locali, pubblici ed ecclesiastici, delle istituzioni e associazioni culturali e dei privati esistenti nell'ambito della Regione, a richiesta dei proprietari, possono essere dichiarati di interesse pubblico locale ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, quando siano valida testimonianza del patrimonio spirituale della comunità marchigiana.

     E' fatta eccezione per le raccolte di beni culturali appartenenti alle province e ai comuni che, per la loro destinazione a fini di pubblico interesse e all'uso pubblico, sono assoggettate al regime demaniale a termini delle vigenti leggi dello Stato.

     Il riconoscimento di interesse pubblico è concesso con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

     Le domande avanzate ai sensi del primo comma sono istruite dal competente servizio della giunta regionale di concerto con il centro per i beni culturali. Ciascuna domanda è corredata da una dettagliata relazione che è preceduta in ogni caso da ispezione sui luoghi compiuta da almeno due funzionari, che ne redigono verbale, ed eventualmente dall'inventario di tutto il materiale di rilievo ai sensi del primo comma.

     La giunta regionale delibera sulla base dell'istruttoria compiuta e del parere motivato della consulta.

     Il centro regionale per i beni culturali, ove ne ricorrano gli estremi, propone la notificazione di rilevante interesse ai sensi dell'art. 9 lettera b) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, disposta con decreto del presidente della giunta regionale, con le stesse modalità contemplate nel precedente comma.

 

     Art. 12. [9]

 

     Art. 13. [10]

 

     Art. 14.

     (p.m.)

 

     Art. 15.

     Il riconoscimento a norma dell'art. 11 comporta:

     1) il vincolo perpetuo di indivisibilità per tutto il materiale e di inalienabilità proparte per tutti i singoli beni, immobili, mobili e universalità, costituenti il bene culturale d'insieme, così come riconosciuto;

     2) il diritto di prelazione da parte della Regione nel caso di alienazione dell'intero bene; tale diritto deve essere esercitato dalla Regione entro sei mesi dalla notificazione, da parte dell'ente proprietario al presidente della giunta regionale, della proposta di alienazione, completa di ogni elemento essenziale alla sua valutazione;

     3) il vincolo di inamovibilità e intrasportabilità al di fuori del territorio regionale, senza specifica autorizzazione del presidente della giunta regionale, delle cose mobili e delle universalità dei mobili costituenti o facenti parte del bene;

     4) la garanzia dell'uso o godimento da parte della collettività, da attuarsi anche mediante congrui periodi di apertura al pubblico e in generale nei modi e secondo le norme del regolamento di cui all'articolo seguente.

     L'autorizzazione di cui al n. 3 del comma precedente non è prescritta nel caso che amozione e trasporto debbano avvenire su richiesta di pubbliche amministrazioni; essa deve essere rilasciata ove amozione e trasporto siano finalizzati a operazioni di restauro non effettuabili nell'ambito della Regione.

     Sono fatti salvi, e hanno carattere prioritario rispetto a quelli previsti dal comma primo, tutti i vincoli, del medesimo o di diverso genere, imposti sui medesimi beni dell'amministrazione dello Stato in applicazione di leggi della Repubblica.

 

     Art. 16.

     L'uso e il godimento pubblico delle istituzioni culturali contemplate nell'art. 11 è disciplinato singolarmente da un apposito regolamento proposto dall'ente proprietario, da approvarsi dagli organi regionali sulla base di una relazione tecnica del centro regionale per i beni culturali entro sei mesi dalla data di presentazione.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 17. [11]

 

     Art. 18. [12]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Modificata dalle LL.RR. 22 maggio 1975, n. 44; 1 settembre 1979, n. 28; 25 febbraio 1985, n. 6; 2 agosto 1984, n. 10; 3 luglio 1989, n. 13; 5 settembre 1992, n. 45; 29 dicembre 1997, n. 75.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 marzo 1998, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 marzo 1998, n. 6.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 settembre 1992, n. 45.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 settembre 1992, n. 45.

[7] Articoli abrogati dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 marzo 1998, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 marzo 1998, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 marzo 1998, n. 6.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1997, n. 75, con decorrenza 1 gennaio 1998.