§ 3.5.25 - Legge Regionale 24 marzo 1998, n. 6.
Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo diffuso.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:24/03/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Museo diffuso).
Art. 3.  (Modalità di adesione).
Art. 4.  (Compiti della Regione).
Art. 5.  (Attuazione degli interventi).
Art. 6.  (Ruolo degli enti locali).
Art. 7.  (Concessione dei contributi).
Art. 8.  (Autorizzazioni).
Art. 9.  (Abrogazioni e modificazioni).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Norma transitoria).


§ 3.5.25 - Legge Regionale 24 marzo 1998, n. 6. [1]

Nuove norme in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Marche e di organizzazione in sistema del museo diffuso.

(B.U. 2 aprile 1998, n. 28).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 8 dello Statuto, persegue la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di musei e raccolte degli enti locali e di interesse locale conferite alle Regioni.

     2. La Regione, in concorso con gli enti locali, interviene per salvaguardare le raccolte e promuovere e garantire l'integrazione funzionale e lo sviluppo dei musei locali pubblici e privati, in quanto essi costituiscono parte significativa del patrimonio culturale marchigiano, servizi di rilevante interesse sociale per le comunità locali e sedi e strumenti potenzialmente ottimali per la conservazione globale e per la valorizzazione anche economica del patrimonio culturale diffuso sul territorio.

     3. A tal fine la Regione e gli enti locali operano in modo da porre i musei locali in condizione di:

     a) conoscere, conservare, esporre e valorizzare le proprie raccolte;

     b) conoscere e far conoscere alle altre istituzioni ed ai cittadini l'entità, l'ubicazione, le caratteristiche e lo stato di conservazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio e i fattori di rischio ai quali si trovano esposti;

     c) provvedere ad interventi diretti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio, assicurandone comunque la tutela e la pubblica utilizzazione;

     d) promuovere itinerari di visita e attività informative e didattiche, anche attraverso l'apporto delle organizzazioni di volontariato, in modo da consentire la conoscenza dell'intero patrimonio culturale diffuso sul territorio regionale.

     4. Ai fini della presente legge sono equiparati alle raccolte e ai musei locali tutti i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata d'interesse archeologico, naturalistico o comunque culturale che possano essere integrati funzionalmente nella generale organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2.

     5. Nell'organizzazione in sistema del museo diffuso assume particolare rilievo il patrimonio di proprietà o giurisdizione ecclesiastica; ogni intervento di salvaguardia e di valorizzazione di tale patrimonio è finalizzato ad assicurare il rispetto della natura e della peculiare funzione cui sono adibiti i beni.

 

     Art. 2. (Museo diffuso).

     1. Le raccolte e i musei di enti locali e di interesse locale presenti nelle Marche configurano nel loro insieme un museo diffuso organizzabile in un sistema operativamente unitario.

     2. Il sistema è articolato per ambiti subregionali ed è fondato sull'autonomia dei singoli soggetti aderenti.

     3. Il sistema ha come obiettivo che nell'intero ambito regionale siano assicurati almeno i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni occorrenti per la normale opera di tutela e di valorizzazione della generalità del patrimonio culturale e per la funzionalità, la qualità e la redditività dei servizi museali.

 

     Art. 3. (Modalità di adesione).

     1. I soggetti interessati all'adesione al sistema del museo diffuso presentano apposita domanda al servizio competente in materia di beni e attività culturali.

     2. L'adesione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal piano di cui all'articolo 5 e alla stipula di una convenzione con la Regione.

 

     Art. 4. (Compiti della Regione).

     1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione:

     a) opera d'intesa con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati titolari di musei e raccolte locali ricompresi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso;

     b) riconosce particolare importanza alle forme associative fra enti pubblici e privati per la gestione congiunta degli istituti e servizi museali e ne favorisce la costituzione e il funzionamento;

     c) favorisce il ricorso a privati per le attività non strettamente connesse all'esercizio di pubbliche funzioni.

 

     Art. 5. (Attuazione degli interventi).

     1.Il Consiglio regionale adotta il piano triennale di cui all'articolo 2 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75. Il piano definisce gli interventi per dare attuazione alle finalità di cui alla presente legge e in particolare:

     a) individua le raccolte, i musei e i servizi connessi che possono essere ammessi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2 e definisce i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio e per la funzionalità e la qualità dei servizi museali;

     b) rileva le condizioni attuali di ciascun museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per l'organizzazione in sistema del museo diffuso, registra gli ulteriori livelli eventualmente previsti su scala provinciale, intercomunale e comunale;

     c) indica le priorità, le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi;

     d) indica i criteri per la progettazione e l'attuazione degli interventi;

     e) stabilisce le modalità di formazione per la qualificazione del personale da adibire ai musei e ai servizi connessi;

     f) individua le iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali e con il coinvolgimento di più musei.

     2. L'individuazione delle raccolte e dei musei nel piano triennale di cui al comma 1, lettera a), comporta il loro riconoscimento di interesse pubblico locale ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3.

     3. Per l'attuazione e il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 5 della l.r. 75/1997.

     4. La Giunta regionale stabilisce con apposito atto:

     a) il modello di convenzione tipo per aderire all'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2;

     b) il regolamento tipo per l'organizzazione e il funzionamento dei musei locali;

     c) i modelli per la richiesta delle autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 8.

 

     Art. 6. (Ruolo degli enti locali).

     1. I Comuni, le Province e gli altri soggetti titolari di musei e raccolte locali inseriti nel sistema del museo diffuso, stabiliscono d'intesa con la Regione, eventuali livelli minimi qualitativamente e quantitativamente superiori rispetto a quelli stabiliti dal piano triennale.

 

     Art. 7. (Concessione dei contributi).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono concessi contributi, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 75/1997, prioritariamente in favore dei soggetti ricompresi nell'organizzazione in sistema del museo diffuso di cui all'articolo 2.

     2. I contributi sono concessi per:

     a) consolidamento, restauro e adeguamento delle sedi, compresi gli impianti;

     b) allestimenti e strumentazione;

     c) restauro di beni mobili;

     d) gestione ordinaria dei servizi;

     e) attività culturali attinenti alla funzione propria del museo;

     f) produzione di pubblicazioni e di altri materiali ad uso dei musei.

     3. Per gli interventi di cui alla presente legge la concessione dei contributi è subordinata alla previa verifica della congruità dei programmi annuali provinciali rispetto alle disposizioni del piano triennale.

 

     Art. 8. (Autorizzazioni).

     1. L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7 e seguenti del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47 e 49 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 è subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     2. Gli interventi di restauro dei beni di proprietà degli enti locali e d'interesse locale o comunque facenti parte di musei e raccolte locali sono autorizzati dalla Giunta regionale previa acquisizione del giudizio di opportunità tecnico-scientifica dei competenti uffici dello Stato.

 

     Art. 9. (Abrogazioni e modificazioni).

     1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 8, 13 e 17 della l.r. 30 dicembre 1974, n. 53.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate:

     a) per l'anno 1998, la spesa di lire 1.500 milioni;

     b) per gli anni successivi gli interventi previsti dalla presente legge saranno ricompresi nel "Fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali" istituito dalla L.r. 29 dicembre 1997, n. 75 la cui entità è stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci [2].

     2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:

     a) per la somma di lire 1.500 milioni relativa all'anno 1998 mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, partita 15 dell'elenco 1;

     b) per gli anni successivi mediante utilizzazione di quota parte delle entrate tributarie.

     3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

     a) per l'anno 1998, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Trasferimenti correnti alle Province ed agli altri enti per la gestione del sistema museale" e stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni;

     b) per gli anni successivi a carico del capitolo 4112130 "Fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali" [3].

     4. La Giunta regionale, con proprio atto da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata sulla scorta degli atti di approvazione del piano triennale, ad istituire i capitoli di spesa occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a modificare, compensativamente, gli stanziamenti di spesa.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla approvazione del piano regionale per i beni e le attività culturali previsto dagli articoli 2 e seguenti della L.r. 75/1997, i finanziamenti di cui all'articolo 10 sono erogati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della medesima L.r. 75/1997. [4]


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, Legge Regionale 16 novembre 1998, n. 40.

[3] Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, Legge Regionale 16 novembre 1998, n. 40.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 3, Legge Regionale 16 novembre 1998, n. 40.