§ 3.5.23 - Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75.
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:29/12/1997
Numero:75


Sommario
Art. 1.  (Unificazione delle procedure).
Art. 2.  (Piano regionale per i beni e le attività culturali).
Art. 3.  (Procedure di formazione e approvazione del piano).
Art. 4.  (Durata ed aggiornamento del piano regionale).
Art. 5.  (Procedure di attuazione del piano e finanziamenti).
Art. 6.  (Progetti di particolare interesse regionale).
Art. 7.  (Concorso finanziario).
Art. 8.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 9.  (Norme finanziarie).
Art. 10.  (Modificazioni e abrogazioni).
Art. 11.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.5.23 - Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75. [1]

Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.

(B.U. 9 gennaio 1998, n. 3).

 

Art. 1. (Unificazione delle procedure).

     1. La presente legge disciplina le procedure di finanziamento regionale relativo agli interventi previsti nel settore delle attività culturali, dalle l.r. 30 dicembre 1974, n. 53; 13 luglio 1981, n. 16; 10 dicembre 1987, n. 39 e 27 aprile 1990, n. 51, in conformità ai principi di cui alla l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

 

     Art. 2. (Piano regionale per i beni e le attività culturali).

     1. Il piano regionale per i beni e le attività culturali contiene:

     a) l'analisi del settore, ivi compresi i risultati delle verifiche di efficienza e di efficacia sulla base di indicatori predisposti in collaborazione con il nucleo controllo di gestione di cui all' articolo 29 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30;

     b) gli obiettivi e le strategie di intervento, ad integrazione e specificazione del programma regionale di sviluppo;

     c) i criteri per la valutazione, selezione e approvazione dei progetti da parte delle Province;

     d) gli specifici obiettivi operativi, articolati per ambito provinciale, al cui perseguimento sono rivolti i progetti contenuti nelle domande di contributo presentate da soggetti pubblici e privati;

     e) gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti di particolare interesse regionale. Tali progetti comprendono la promozione e il sostegno da parte della Regione, eventualmente con il concorso di altri soggetti pubblici e privati di iniziative di particolare rilevanza per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e storico delle Marche;

     f) la quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, da destinare annualmente ai progetti dei soggetti pubblici e privati, ripartita per ciascuna provincia;

     g) la quota percentuale da destinare annualmente ai progetti di particolare interesse regionale;

     h) la misura percentuale relativa al concorso finanziario dei soggetti pubblici e privati, la quota percentuale massima da destinare alle Province;

     i) i criteri e gli indicatori socio-economico-culturali in base ai quali la Giunta regionale adotta la deliberazione di riparto di cui all'articolo 5, comma 1.

 

     Art. 3. (Procedure di formazione e approvazione del piano).

     1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del piano di cui all'articolo 2, elabora un documento preliminare sui contenuti del piano stesso e lo trasmette alle conferenze provinciali delle autonomie di cui alla l.r. 5 settembre 1992, n. 46 entro il 30 aprile di ogni anno.

     2. Entro quarantacinque giorni successivi al ricevimento del documento preliminare, le conferenze provinciali delle autonomie si riuniscono per l'esame del documento stesso. Alla riunione partecipano con voto consultivo le associazioni ed istituzioni culturali di rilevanza almeno provinciale.

     3. Le riunioni si concludono con un verbale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 giungo di ogni anno, nel quale sono riportati i pareri, le osservazioni e le proposte sul documento preliminare.

     4. Tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e delle proposte, la Giunta regionale predispone il piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 46/1992 entro il 30 novembre di ogni anno.

 

     Art. 4. (Durata ed aggiornamento del piano regionale).

     1. Il piano regionale ha durata triennale.

     2. La giunta regionale può approvare, annualmente, progetti di aggiornamento del piano triennale. Se i progetti annuali modificano gli obiettivi e le strategie di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), i progetti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.

     3. Le quote e le misure percentuali di cui alle lettere f), g), e h) del comma I dell'articolo 2, possono essere modificate dalle Giunta regionale mediante i progetti annuali di aggiornamento, quando le variazioni sono dovute a rinunce dei soggetti destinatari circa la realizzazione degli interventi o sono dovute comunque a mancata realizzazione degli interventi. Le altre variazioni delle quote e delle misure percentuali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Procedure di attuazione del piano e finanziamenti).

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione è effettuato il riparto delle risorse finanziarie da destinare a ciascuna Provincia e ai singoli progetti di interesse regionale.

     2. Le domande dei soggetti privati e pubblici diversi dagli enti locali per ottenere il finanziamento, redatte secondo le prescrizioni delle singole leggi di cui all'articolo 1, comma 1, sono presentate al Comune, territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno [2].

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni effettuano l'istruttoria delle domande e le trasmettono, con il proprio parere, alle Province, unitamente ai progetti che intendono realizzare direttamente o in forma associata.

     Entro lo stesso termine le Province predispongono i propri progetti [3].

     4. La Provincia entro il 30 giugno di ogni anno approva il programma degli interventi e concede i finanziamenti di cui al comma 1, per gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, nei casi disciplinati da tali leggi e in conformità alle indicazioni del piano di cui all'articolo 2, fino all'esaurimento del fondo regionale ad essa assegnato. I programmi delle Province sono trasmessi alla regione per la verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 46/1992 [4].

     5. Le Province verificano l'attuazione dei progetti e delle attività finanziate ai sensi della presente legge. Esse revocano il finanziamento qualora non venga utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso o non siano osservate le disposizioni di legge. La Giunta regionale esercita analoghi poteri nei confronti dei progetti delle Province.

 

     Art. 6. (Progetti di particolare interesse regionale).

     1. All'attuazione dei progetti di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), provvede la Giunta regionale, sulla base delle previsioni stabilite dal piano.

 

     Art. 7. (Concorso finanziario).

     1. I soggetti pubblici e privati, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo ai sensi delle leggi regionali di cui all'articolo 1, comma l, devono coprire finanziariamente l'iniziativa presentata in una misura percentuale definita dal piano. Tale copertura può essere garantita sia con fondi propri che con fondi provenienti da sponsorizzazioni, nonché con fondi privati.

 

     Art. 8. (Comitato tecnico-scientifico).

     1. Per le attività di predisposizione del documento preliminare e del piano regionale e dei relativi aggiornamenti, la Giunta regionale può istituire un Comitato di consulenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie).

     1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge è costituito, a decorrere dall'anno 1998, un fondo per gli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.

     2. Il fondo è alimentato:

     a) dagli stanziamenti relativi alla l.r. 30 dicembre 1974, n. 53;

     b) dagli stanziamenti relativi alla l.r. 13 luglio 1981, n. 16;

     c) dagli stanziamenti relativi alla l.r. 10 dicembre 1987, n. 39;

     d) dagli stanziamenti relativi alla l.r. 27 aprile 1990, n. 51;

     e) dalle eventuali assegnazioni dell'Unione Europea;

     f) dalle eventuali assegnazioni dello Stato.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, con deliberazione da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, ad apportare le variazioni agli stati di previsione che si rendessero necessarie sulla base dei criteri di impiego stabiliti dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10. (Modificazioni e abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 6, 7 e 12 della l.r. 53/1974;

     b) l'articolo 7 della l.r. 16/1981;

     c) l'articolo 8, comma 2, lettera c), gli articoli 27 e 28 della l.r. 39/1987;

     d) l'articolo 3 della l.r. 51/1990.

     2. Con decorrenza 1 gennaio 1998 sono abrogati:

     a) l'articolo 18 della l.r. 53/1974;

     b) l'articolo 9 della l.r. 16/1981;

     c) l'articolo 29 della l.r. 39/1987;

     d) l'articolo 8 della l.r. 51/1990.

 

     Art. 11. (Norme transitorie e finali).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino all'approvazione del piano regionale di cui agli articoli 2 e seguenti, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dal bilancio annuale per le attività e i beni culturali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Per l’anno 2009, il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2009 dall'art. 13 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2001, n. 7. Per l’anno 2009, il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 2009 dall'art. 13 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2001, n. 7.