§ 3.1.46 - L.R. 17 luglio 1996, n. 26.
Riordino del servizio sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:17/07/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Principi, oggetto e finalità).
Art. 2.  (Funzioni regionali).
Art. 3.  (Consiglio sanitario regionale).
Art. 4.  (Agenzia regionale sanitaria)
Art. 5.  (Azienda USL).
Art. 6.  (Aziende e Presidi ospedalieri).
Art. 7.  (Funzioni provinciali).
Art. 8.  (Funzioni comunali).
Art. 9.  (Rapporti con le Università e l'INRCA).
Art. 10.  (Informazione, partecipazione e tutela dei diritti del cittadino).
Art. 11.  (Ufficio relazioni con il pubblico).
Art. 12.  (Procedure per la tutela dei diritti).
Art. 13.  (Criteri di organizzazione).
Art. 14.  (Organi delle Aziende).
Art. 15.  (Direttore generale).
Art. 16.  (Direttore amministrativo, direttore sanitario e coordinatore dei servizi sociali).
Art. 17.  (Collegio dei revisori).
Art. 18.  (Consiglio dei sanitari).
Art. 19.  (Servizio infermieristico).
Art. 20.  (Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione).
Art. 21.  (Distretto sanitario. Articolazione territoriale).
Art. 22.  (Organizzazione e funzioni dei Presidi ospedalieri).
Art. 23.  (Dipartimenti ospedalieri).
Art. 24.  (Dipartimento di prevenzione).
Art. 25.  (Servizi gestiti in forma associata).
Art. 26.  (Integrazione e gestione delle attività socio-assistenziali e sanitarie).
Art. 27.  (Controllo interno di gestione).
Art. 28.  (Vigilanza e controllo sugli atti)
Art. 29.  (Controllo sugli organi).
Art. 30.  (Controllo di qualità).
Art. 31.  (Strumenti della programmazione).
Art. 32.  (Atti di programmazione delle Aziende USL ed ospedaliere).
Art. 33.  (Finanziamento del servizio sanitario regionale).
Art. 34.  (Finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere).
Art. 35.  (Ripartizione delle risorse regionali).
Art. 36.  (Contratti).
Art. 37.  (Norme transitorie e finali).
Art. 38.  (Abrogazioni).
Art. 39.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.1.46 - L.R. 17 luglio 1996, n. 26.

Riordino del servizio sanitario regionale.

(B.U. 25 luglio 1996, n. 53).

 

CAPO I

Principi

 

Art. 1. (Principi, oggetto e finalità).

     1. La Regione tutela la salute quale diritto fondamentale della persona e interesse della collettività secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi dello Stato.

     2. A tal fine la Regione persegue, attraverso il metodo della programmazione e mediante l'integrazione e il coordinamento dei servizi sanitari e sociali, la tutela globale della salute attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della dignità della persona.

     3. La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.

     4. Il servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività presenti nel territorio della Regione destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute di tutta la popolazione. Esso opera secondo modalità che assicurino l'uguaglianza di tutte le persone e che ne garantiscano la partecipazione.

     5. All'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attività provvedono le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere istituite ai sensi del decreto legislativo di riordino, attraverso le strutture da esse direttamente gestite, le strutture sanitarie gestite da altri soggetti pubblici e privati accreditati secondo le modalità previste dalla presente legge.

     6. Ai fini della presente legge per Aziende sanitarie si intendono congiuntamente le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

 

CAPO II

Assetto istituzionale

 

     Art. 2. (Funzioni regionali).

     1. La Regione, sulla base dei principi e delle norme fissate dalla legge e dal Piano sanitario nazionale, elabora il Piano sanitario regionale.

     2. [Il Piano sanitario regionale, adottato dal Consiglio, su proposta della Giunta:

     a) definisce i modelli organizzativi dei servizi sanitari, tenendo conto della specifica tipologia della domanda presente nel territorio e delle modalità per migliorare l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini;

     b) determina i criteri per la distribuzione delle risorse tra le singole Aziende, tenendo conto delle priorità definite in sede di programmazione sanitaria nazionale e regionale, delle necessità di riequilibrio territoriale, nonché della esigenza di tendere al miglioramento dei livelli di efficienza gestionale delle aziende stesse e del sistema nel suo complesso;

     c) definisce le modalità per l'attuazione dei controlli sui livelli di efficacia e di efficienza conseguiti dalle singole Aziende e dall'intero sistema regionale;

     d) determina i criteri e le modalità di partecipazione alle spese sanitarie da parte degli assistiti;

     e) determina i criteri per l'approvazione da parte della Giunta regionale di progetti obiettivo ed azioni programmate per particolari aree di intervento] [1].

     3. [La Giunta regionale, in particolare:

     a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle Aziende allo scopo, in particolare, di assicurare la conformità agli obiettivi del Piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

     b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono attenersi nel dare applicazione agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;

     c) assegna ed eroga alle Aziende le risorse finanziarie;

     d) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulla imparzialità e sul buon andamento dell'attività e sulla qualità dell'assistenza;

     e) determina i criteri e le modalità per l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo di riordino;

     f) nomina e revoca i direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e ne definisce, nell'ambito della normativa statale, i contenuti del rapporto di lavoro, ivi compreso quello dei direttori amministrativo e sanitario;

     g) designa i membri, di competenza regionale, del Collegio dei revisori;

     h) effettua il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

     i) approva, sentita la competente Commissione consiliare, i protocolli d'intesa con l'Università e le modalità del rapporto con l'INRCA;

     l) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge] [2].

     4. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale e sull'attività di vigilanza svolta, accompagnata da una analisi del rapporto tra costi dei servizi e relativi benefici.

 

     Art. 3. (Consiglio sanitario regionale). [3]

     [1. È istituito, con sede presso il servizio sanità della Regione, il Consiglio sanitario regionale, quale organismo consultivo della Giunta regionale. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, disciplina con regolamento la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo. Il Consiglio sanitario regionale è sentito dalla Giunta regionale in materia di programmazione ed organizzazione sanitaria.]

 

     Art. 4. (Agenzia regionale sanitaria) [4]

     1. L’Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

     a) assistenza sanitaria territoriale;

     b) assistenza ospedaliera;

     c) assistenza farmaceutica;

     d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

     e) integrazione socio sanitaria;

     f) (abrogata);

     g) sanità veterinaria.

     1.1. All’interno dell’ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale.

     1 bis. L’ARS esercita, nell’ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

     2. L’ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile.

     3. L’organizzazione dell’ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.

     3 bis. All’ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

     3 ter. L’incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all’amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell’amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l’incarico.

     3 quater. Nel caso in cui l’incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter.

     4. La Giunta regionale:

     a) definisce gli obiettivi dell’ARS;

     b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.

     5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dell’ARS.

     6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale  e dei dirigenti dell’ARS si applicano le disposizioni della l.r. 20/2001.

     7. L’ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

     8. All’ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale.

     9. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell’ARS, del servizio sanità e del servizio politiche sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore dell’ARS, del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali, previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2001. Per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, l'utilizzo può essere deliberato dalla Giunta regionale anche in assenza del consenso da parte del direttore dell'ente di appartenenza. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L'onere relativo resta a carico dell'ente di provenienza.

     10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.

     11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non può essere in alcun modo ricoperto.

     12. L’ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell’ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione,  può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001.

 

     Art. 5. (Azienda USL).

     1. L'Azienda USL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed ha compiti di attuazione della programmazione sanitaria regionale e di gestione dei servizi.

     2. L'Azienda USL assicura ai cittadini l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli uniformi di assistenza stabiliti dal Piano sanitario nazionale e dal Piano sanitario regionale, avvalendosi delle proprie strutture, nonché delle Aziende e degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, delle Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e dei professionisti convenzionati.

     3. L'Azienda USL si articola in:

     a) Distretti;

     b) uno o più Presidi ospedalieri;

     c) un Dipartimento di prevenzione.

     4. Nel rispetto dei criteri, vincoli e modalità stabiliti dalla presente legge, le Aziende USL procedono alla negoziazione dei servizi e delle prestazioni con le altre Aziende USL e ospedaliere, con istituzioni sanitarie private accreditate e con professionisti sulla base di tariffe e corrispettivi definiti dalla Giunta regionale nonché sulla base del piano annuale preventivo di cui all'articolo 35, comma 10.

     5. Le funzioni di cui alle l.r. 27 giugno 1984, n. 15, 22 aprile 1987, n. 20, 18 giugno 1987, n. 30 e 27 dicembre 1994, n. 52, nonché le funzioni per la gestione dei rapporti economici con le farmacie di cui alla l.r. 27 maggio 1989, n. 12, già esercitate dalla Regione sono trasferite alle Aziende USL competenti per territorio. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per l'attuazione dei predetti trasferimenti.

 

     Art. 6. (Aziende e Presidi ospedalieri).

     1. Gli ospedali costituiti in Aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino provvedono all'erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione assicurando gli obiettivi definiti in materia dai Piani sanitari nazionale e regionale.

     2. L'Ospedale di Torrette - Umberto I° di Ancona è costituito in Azienda ospedaliera quale Presidio in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona nonché in quanto ospedale destinato a Centro di coordinamento regionale e di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotato di elisoccorso.

     3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni per la gestione delle Aziende ospedaliere, al fine di realizzare l'integrazione dell'attività ospedaliera con quella degli altri servizi sanitari presenti nel territorio delle Aziende USL. A tal fine le Aziende USL, per assicurare i livelli assistenziali individuati dalla programmazione, stipulano convenzioni con le Aziende ospedaliere per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria necessarie, applicando le tariffe determinate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo di riordino.

     4. Gli ospedali che non siano costituiti in Azienda ospedaliera conservano la natura di Presidi ospedalieri dell'Azienda USL attraverso i quali l'Azienda USL medesima esercita le proprie funzioni di assistenza ospedaliera, secondo le prescrizioni del Piano sanitario regionale. Nelle Aziende USL nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. All'accorpamento, in uno o più Presidi, provvede il Direttore generale in attuazione delle determinazioni contenute nel Piano sanitario regionale o in altri provvedimenti di carattere programmatico.

     5. L'ordinamento interno degli ospedali è disciplinato in modo uniforme mediante apposito regolamento regionale da emanarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'entrata in vigore della suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128 e 129.

     6. Negli ospedali di cui al presente articolo l'attività ambulatoriale divisionale è organizzata, per il suo razionale funzionamento, secondo la tipologia del poliambulatorio.

 

     Art. 7. (Funzioni provinciali).

     1. La Provincia concorre alla programmazione regionale dei servizi sanitari esprimendo i pareri previsti dalla normativa statale e regionale. In particolare, attraverso gli strumenti della propria pianificazione territoriale, esprime, in coerenza con la lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino, parere sugli ambiti territoriali delle Aziende USL ed esercita le funzioni amministrative in materia di controlli ambientali ad essa demandati dalla normativa statale e regionale.

 

     Art. 8. (Funzioni comunali).

     1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL esprimono i bisogni sanitari delle rispettive comunità locali e provvedono a proporre linee di indirizzo nell'ambito della programmazione regionale e ad esercitare le funzioni di verifica dell'attività dell'Azienda USL per il tramite della Conferenza dei Sindaci secondo quanto disposto dal decreto legislativo di riordino e dall'articolo 6 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22. Spetta altresì alla Conferenza dei Sindaci l'esame degli atti di cui all'articolo 28, comma 2.

     2. La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda USL nel cui territorio ricadono una o più Aziende ospedaliere si costituisce anche in Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ospedaliera con le stesse funzioni di cui al comma 1.

     3. Il Sindaco può farsi rappresentare in seno alla Conferenza dei Sindaci da un componente della Giunta o del Consiglio comunale.

     4. Ciascuna Azienda sanitaria mette a disposizione nell'ambito delle strutture di appartenenza, una sede per la Conferenza dei Sindaci.

     5. Le Aziende USL sono tenute ad assicurare la gestione dei servizi socio-assistenziali loro delegati dai Comuni allorché i relativi costi siano sostenuti dai Comuni richiedenti.

     6. I Comuni possono concordare con l'Azienda USL competente per territorio o con l'Azienda ospedaliera, forme di assistenza sanitaria, svolte anche con il concorso volontario dei cittadini, che integrino i livelli di assistenza stabiliti dalla Regione. purché i relativi costi siano sostenuti interamente dai Comuni richiedenti.

     7. I rapporti fra i Comuni e le Aziende USL e ospedaliere, di cui ai commi 5 e 6, sono regolati da apposite convenzioni conformi a una convenzione-tipo adottata dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     8. Il Sindaco esercita le funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

     9. Nelle materie di cui al comma 8 il Sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 833/1978.

     10. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 8 e 9 il Sindaco si avvale dei servizi delle Aziende USL e ospedaliere, dandone immediata comunicazione al Direttore generale.

 

     Art. 9. (Rapporti con le Università e l'INRCA).

     1. Le Università contribuiscono per quanto di competenza all'elaborazione del Piano sanitario regionale. Nell'ambito della programmazione regionale la Regione e l'Università di Ancona, in applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, stipulano specifici protocolli d'intesa per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale della Facoltà di medicina nel rispetto delle loro finalità istituzionali.

     2. Il Piano sanitario regionale determina i criteri e i contenuti dei protocolli di intesa che devono regolare i rapporti fra la Regione e le Università marchigiane, in applicazione del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, tenendo conto della esigenza della valorizzazione delle rispettive potenzialità e nel rispetto dei fini istituzionali della Regione e delle Università stesse.

     3. I protocolli di intesa fra Regione e Università di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino sono stipulati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e definiscono le modalità e le procedure per il rinnovo e per la loro modificazione.

     4. I protocolli sono recepiti da appositi accordi tra le Aziende e gli Enti interessati.

     5. Per la predisposizione dei protocolli di intesa e della costante verifica della loro attuazione, la Giunta regionale istituisce una Commissione paritetica tra la Regione e l'Università. La Giunta regionale e l'Università nominano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, i loro rappresentanti a far parte della Commissione. La Giunta regionale con propria deliberazione, di concerto con l'Università, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa.

     6. Alle attività della Commissione partecipano a titolo consultivo le Aziende interessate e, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo di riordino, rappresentanti degli ordini, dei collegi professionali competenti e delle organizzazioni sindacali secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5.

     7. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione delle determinazioni del Piano sanitario regionale ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, stipula sulla base di uno schema di protocollo predisposto dalla Giunta regionale, apposito protocollo di intesa con l'INRCA, per regolamentare l'apporto delle sedi marchigiane dell'INRCA alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e sviluppare ambiti comuni di ricerca e di integrazione per il miglioramento del servizio sanitario con particolare riferimento all'assistenza agli anziani.

     8. Specifico protocollo di intesa, dovrà essere stipulato, previa intesa con la Regione Umbria, in conformità alle determinazioni del Piano sanitario regionale con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

 

     Art. 10. (Informazione, partecipazione e tutela dei diritti del cittadino).

     1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo di riordino, dalla "Carta dei servizi pubblici sanitari", nonché da specifiche disposizioni adottate dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere della regione.

     2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro Associazioni, con particolare riferimento alle Organizzazioni sindacali, delle Organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini nonché delle Associazioni degli Enti locali e della Consulta regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3, sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.

     3. Ogni Azienda deve garantire agli utenti: informazioni, accoglienza, tutela e partecipazione, secondo le indicazioni della "Carta dei servizi pubblici sanitari".

     4. Ai fini di cui al comma 3, sono istituiti in ogni Azienda l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e la Commissione mista conciliativa.

 

     Art. 11. (Ufficio relazioni con il pubblico).

     1. L'Ufficio relazioni con il pubblico alle dirette dipendenze del direttore generale ha il compito di promuovere le misure destinate a migliorare i servizi sanitari, la loro accettabilità ed accessibilità, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari e alla organizzazione funzionale.

     2. L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, promuove d'ufficio o su segnalazione dei cittadini singoli o associati, delle associazioni di utenti o di volontariato, l'intervento degli organi competenti per l'osservanza delle norme vigenti in materia sanitaria e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, segnala la necessità dell'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci.

 

     Art. 12. (Procedure per la tutela dei diritti).

     1. Le Aziende adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammessi osservazioni e reclami da parte dell'interessato o dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti, al direttore generale dell'Azienda.

     2. L'Ufficio relazioni con il pubblico riceve le osservazioni e i reclami di cui al comma 1. Ogni Azienda disciplina con apposito regolamento, sulla base delle direttive della Giunta regionale e sentito il parere della Conferenza dei Sindaci, le modalità di funzionamento dell'Ufficio relazioni per il pubblico a seguito della presentazione delle osservazioni o dei reclami.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono costituiti in tutte le Aziende USL ed ospedaliere, le Commissioni miste conciliative per la tutela dei diritti e il controllo di qualità dal lato degli utenti da realizzarsi in stretta collaborazione con l'Ufficio relazioni con il pubblico.

     4. In tali Commissioni deve essere prevista la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di volontariato e delle Associazioni di difesa dei diritti degli utenti, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliera o dall'Azienda USL, scelti fra il personale medico, sanitario laureato, infermieristico e tecnico sanitario, nonché di un delegato della Conferenza dei Sindaci.

     5. I compiti delle Commissioni sono:

     a) valutare i disservizi segnalati alle Aziende per il tramite di organismi di volontariato o di tutela per la segnalazione al Direttore generale degli idonei interventi;

     b) formulare pareri e proposte in merito all'organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità, agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale;

     c) applicare l'uso di indicatori di qualità dei servizi all'utenza;

     d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi delle opinioni degli utenti sull'andamento dei servizi.

     6. Le Commissioni miste conciliative durano in carica un triennio. Al Presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso.

     7. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere favoriscono l'azione delle Organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti all'interno dei propri presidi, mettendo a loro disposizione una sede adeguata ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra l'organo di gestione delle Aziende e le Organizzazioni interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.

 

CAPO III

Organizzazione e funzionamento delle Aziende USL ed ospedaliere

 

     Art. 13. (Criteri di organizzazione).

     1. Le Aziende USL ed ospedaliere hanno autonomia organizzativa nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, dalle norme nazionali e regionali, dalle direttive e dalle altre disposizioni regionali di attuazione.

     2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto di indirizzo e coordinamento, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende USL e ospedaliere nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) le funzioni dell'Azienda sono organizzate in forma dipartimentale, per aree omogenee;

     b) il modello dipartimentale è flessibile e può essere individuato in base alla funzione da svolgere, alla struttura organizzativa prescelta o al progetto da eseguire;

     c) l'articolazione delle unità operative all'interno dei dipartimenti deve avvenire per funzioni omogenee;

     d) l'organizzazione delle unità operative e la gestione delle risorse devono essere improntate a flessibilità ed alla realizzazione della massima integrazione possibile tra funzioni, strutture e personale.

     3. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa le Aziende assicurano:

     a) il rispetto dei diritti e la primaria attenzione alle esigenze degli utenti dei servizi;

     b) la valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Azienda;

     c) l'individuazione delle attribuzioni e delle responsabilità dei diversi livelli organizzativi in relazione al perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle risorse assegnate;

     d) la flessibilità delle strutture in relazione al variare delle esigenze dell'utenza e alle modificazioni dei sistemi di produzione ed erogazione dei servizi a carattere dipartimentale;

     e) il funzionamento unitario dell'Azienda mediante l'utilizzo di sistemi, a carattere dipartimentale, volti ad assicurare il coordinamento e l'integrazione funzionale tra strutture ed unità operative;

     f) l'assegnazione ad ogni articolazione organizzativa di obiettivi, compiti e strumenti fra loro organici e coerenti;

     g) la preposizione ad ogni articolazione organizzativa di un unico responsabile;

     h) la costituzione in ogni articolazione organizzativa di uno o più centri di responsabilità e di costo a cui siano assegnati obiettivi specificatamente definiti in termini quantitativi e qualitativi ed una quota di bilancio corrispondente, in modo che i responsabili dei centri rispondano del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato;

     i) la razionalizzazione delle prescrizioni e della spesa farmaceutica tramite monitoraggio dei consumi e l'adozione di protocolli terapeutici secondo indirizzi emanati dalla Giunta regionale.

     4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Direttore generale, sentita la Conferenza dei Sindaci, approva il regolamento di organizzazione che determina:

     a) i criteri della organizzazione dell'Azienda;

     b) le articolazioni organizzative a cui corrispondono specifiche attribuzioni e responsabilità, nonché i rapporti tra le stesse;

     c) le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di dipartimento di cui all'articolo 23.

     5. Il direttore generale approva altresì, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento del Comitato direttivo del Dipartimento di prevenzione che disciplina la composizione del Comitato medesimo, il funzionamento dello stesso e le relative competenze nei limiti dell'articolo 24, comma 10.

 

     Art. 14. (Organi delle Aziende).

     1. Sono organi delle Aziende USL ed ospedaliere:

     a) il Direttore generale;

     b) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 15. (Direttore generale).

     1. Ai Direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere sono riservati tutti i poteri di gestione delle stesse e la rappresentanza legale. Essi sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della corretta ed ottimale gestione delle risorse a disposizione dell'azienda.

     2. Il Direttore generale assicura le funzioni di direzione dell'Azienda e in particolare:

     a) elabora le strategie aziendali e la loro specificazione attraverso gli strumenti di programmazione e di controllo della gestione, al fine della migliore tutela della salute della popolazione nel territorio;

     b) persegue il raggiungimento e il costante miglioramento di condizioni gestionali, tali da garantire la uniforme ed efficace tutela della salute;

     c) assicura l'efficiente impiego delle risorse e il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Azienda attraverso l'utilizzo dei budget assegnati;

     d) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Azienda;

     e) adotta tutti i provvedimenti che si rendono necessari per la conduzione unitaria dell'Azienda;

     f) approva il piano triennale del Dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b);

     g) individua i Dipartimenti e nomina i responsabili degli stessi secondo le modalità stabilite dall'articolo 23;

     h) nomina il responsabile del Distretto sanitario di cui all'articolo 20 con le modalità ivi previste;

     i) assicura la migliore attuazione collaborativa con l'Agenzia sanitaria regionale.

     3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Direttore generale si avvale del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo e, ove esistente, del Coordinatore dei servizi sociali.

     4. Per l'esercizio delle medesime funzioni il Direttore generale, con proprio provvedimento, può avvalersi di singoli esperti o di nuclei operativi appositamente costituiti in uffici o staff, anche a carattere temporaneo, ricorrendo eventualmente a consulenze professionali esterne ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, quando le specifiche competenze richieste non risultino presenti in Azienda.

     5. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale dell'Azienda USL o ospedaliera superiore a sei mesi, nelle more della nomina del nuovo titolare, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuità gestionale dell'Azienda USL o ospedaliera.

     6. Per assenze o impedimenti del Direttore generale inferiori a sei mesi si applica il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

 

     Art. 16. (Direttore amministrativo, direttore sanitario e coordinatore dei servizi sociali).

     1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario delle Aziende sono nominati dal Direttore generale con provvedimento motivato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Essi svolgono le funzioni stabilite dal decreto legislativo di riordino.

     2. Il Direttore generale con provvedimento motivato può sospendere o dichiarare decaduti per gravi motivi il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario dell'Azienda.

     3. Il Direttore generale provvede alla nomina del coordinatore dei servizi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 26.

 

     Art. 17. (Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Direttore generale sulla base della designazione dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 7, comma 13, del decreto legislativo di riordino.

     2. Spetta al Collegio dei revisori:

     a) vigilare sotto l'aspetto amministrativo e contabile, sulla legalità della spesa, la regolarità della liquidazione e della imputazione, mediante verifiche periodiche a campione;

     b) accertare ogni trimestre la consistenza di cassa;

     c) vigilare sulla gestione economica-finanziaria e patrimoniale, anche attraverso valutazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi di budget;

     d) controllare il bilancio di esercizio, la relazione annuale e il conto consuntivo, esprimendo pareri su tali documenti e sui criteri di formazione degli stessi.

     3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, tutti gli atti adottati dal Direttore generale sono comunicati al Collegio dei revisori all'atto della loro pubblicazione nell'albo dell'Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il Collegio dei revisori notifica al direttore generale gli eventuali rilievi.

     4. Il Direttore generale provvede alla prima convocazione del Collegio dei revisori. In tale seduta il Collegio provvede all'elezione tra i propri componenti del Presidente ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino. Ove a seguito di decadenza, dimissione o decesso risultasse mancante il Presidente del Collegio dei revisori, le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano per età fino alla elezione di un nuovo Presidente. Entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, il Direttore generale provvede a chiedere all'Amministrazione competente una nuova designazione e a ricostituire il Collegio entro trenta giorni dalla data di designazione.

     5. Qualora la Giunta regionale abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 29, comma 3, la decadenza di uno o più membri del Collegio dei revisori o lo scioglimento del Collegio medesimo il Direttore generale provvede alla sostituzione dei membri mancanti o alla ricostituzione del collegio acquisendo le nuove designazioni.

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo di riordino.

 

     Art. 18. (Consiglio dei sanitari).

     I. Il Consiglio dei sanitari svolge attività di consulenza tecnico sanitaria nei confronti del Direttore generale. Il Consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

     a) i regolamenti di organizzazione, i provvedimenti conseguenti e le dotazioni organiche;

     b) i Piani pluriennali, i programmi annuali ed i progetti delle specifiche attività;

     c) i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.

     2. Il Consiglio dei sanitari formula inoltre proposte per il miglioramento della organizzazione dei servizi in funzione del conseguimento di una maggior funzionalità ed efficienza degli stessi ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.

     3. Il Consiglio dei sanitari è composto:

     a) nelle Aziende USL da:

     1) il Direttore sanitario dell'Azienda USL con funzioni di Presidente;

     2) il Responsabile del Dipartimento di prevenzione;

     3) il Dirigente medico di ciascun Presidio ospedaliero;

     4) un Responsabile di Distretto, scelto dai responsabili dei distretti operanti nell'Azienda sanitaria;

     5) i Responsabili dei Dipartimenti ospedalieri e del Dipartimento di salute mentale;

     6) un medico ospedaliero di primo livello dirigenziale per ciascuna delle aree omogenee o Dipartimenti, eletto tra gli stessi;

     7) due laureati non medici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

     8) un Responsabile del servizio infermieristico;

     9) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

     10) due operatori professionali infermieristici, di cui uno eletto tra il personale in servizio presso i Presidi ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali;

     11) un medico veterinario, eletto tra il personale in servizio;

     12) due rappresentanti dei medici di medicina generale ed uno dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni;

     13) un farmacista dirigente;

     14) due medici chirurghi eletti tra il personale, della medesima categoria operante nei Distretti ed uno eletto tra il personale della medesima categoria operante nel Dipartimento di prevenzione;

     b) nelle Aziende ospedaliere da:

     1) il Direttore sanitario dell'Azienda con funzioni di Presidente;

     2) i Responsabili di Dipartimento;

     3) un medico del primo livello dirigenziale, per ogni area funzionale omogenea o Dipartimento, eletto tra gli stessi;

     4) due laureati non medici eletti tra gli stessi;

     5) un Responsabile del servizio infermieristico;

     6) due unità di personale tecnico sanitario e riabilitativo, elette tra il personale in servizio;

     7) due operatori professionali infermieristici, tra cui un caposala, eletti tra il personale in servizio;

     8) un farmacista dirigente;

     9) il Responsabile del Dipartimento di salute mentale, nelle Aziende ove è previsto un servizio di diagnosi e cura.

     4. L'Azienda ospedaliera integra la composizione del Consiglio dei sanitari con ulteriori figure mediche ove l'applicazione del comma 3 non garantisca una presenza maggioritaria dei medici.

     5. Il Consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.

     6. Nella composizione del Consiglio dei sanitari deve essere assicurata una rappresentanza della componente universitaria, ove presente.

     7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera apposite disposizioni per disciplinare le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento del Consiglio.

 

     Art. 19. (Servizio infermieristico).

     1. In ogni Azienda sanitaria e ospedaliera è istituito un servizio infermieristico. Le funzioni di servizio infermieristico sono:

     a) valutazione del fabbisogno del personale infermieristico ed ausiliario;

     b) assegnazione dello stesso ai presidi ospedalieri ed extraospedalieri;

     c) la definizione e lo sviluppo di modelli assistenziali;

     d) la verifica ed il miglioramento della qualità delle funzioni assistenziali ed alberghiere;

     e) la promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e di ricerca.

     2. Il Responsabile del servizio infermieristico viene nominato dal direttore generale su proposta del Direttore sanitario ed è scelto fra il personale dell'Azienda appartenente al profilo professionale "operatore professionale dirigente", in possesso dei requisiti di cui al d.m. 30 gennaio 1982.

 

     Art. 20. (Distretto sanitario. Funzioni e organizzazione).

     1. Il Distretto è una struttura dell'Azienda USL finalizzata a realizzare nel territorio un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.

     2. Il Distretto ha i seguenti compiti:

     a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello;

     b) organizza l'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi;

     c) assicura anche attraverso i medici e i pediatri di medicina territoriale un efficace filtro della domanda socio sanitaria e promuove la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento;

     d) indirizza e coordina il ricorso all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria residenziale anche presso le RSA, all'assistenza specialistica e all'assistenza protesica e termale;

     e) funge da centro regolatore per le prestazioni erogate dalle proprie unità operative residenti ed itineranti nonché dalle strutture delle altre Aziende sanitarie, delle istituzioni sanitarie pubbliche, delle istituzioni sanitarie private accreditate, dei professionisti accreditati o convenzionati.

     3. Spetta in particolare al Distretto l'esercizio delle seguenti funzioni e attività:

     a) assistenza sanitaria di base nei settori della:

     1) medicina generale e specialistica pediatrica ambulatoriale e domiciliare;

     2) assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare;

     3) assistenza consultoriale;

     4) assistenza domiciliare integrata;

     5) assistenza residenziale e semiresidenziale;

     6) educazione sanitaria;

     b) assistenza sanitaria specialistica territoriale nei settori della:

     1) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare;

     2) integrazione con la specialistica ospedaliera;

     c) assistenza sociale di base nei settori:

     1) attività sociale a rilievo sanitario;

     2) tutte le attività delegate dai Comuni;

     d) attività amministrativa nel settore dell'informazione, prenotazione e assistenza amministrativa per l'utilizzazione dei servizi sanitari e sociali.

     4. Il Distretto è l'area di riferimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate che si realizzano e si coordinano prevalentemente nel territorio, e in particolare quelle relative alla:

     a) tutela della salute degli anziani;

     b) tutela e assistenza materno-infantile;

     c) prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, integrazione sociale delle persone handicappate secondo le modalità previste dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18;

     d) prevenzione, cura e recupero psico-fisico dei tossicodipendenti.

     5. Allo svolgimento delle attività e delle prestazioni del Distretto partecipano medici di medicina generale e pediatri convenzionati in attività e prestazioni secondo quanto previsto negli accordi a livello regionale e nazionale. Compatibilmente con la disponibilità degli spazi necessari, l'Azienda USL promuove e favorisce, su domanda degli interessati, la collocazione degli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati all'interno delle strutture distrettuali.

     6. Al Distretto è preposto un responsabile, nominato dal Direttore generale dell'Azienda USL su proposta congiunta del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, scelto fra il personale del ruolo sanitario, preferibilmente medico, dell'Azienda USL avente qualifica dirigenziale.

     7. Al Responsabile del distretto spetta la gestione delle quote di bilancio e la direzione del personale assegnato al Distretto, ai fini del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi relativamente all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

     8. La Giunta regionale definisce linee-guida in ordine alle modalità di raccordo e di collaborazione tra Distretti e ospedale, tra Distretti e Dipartimento di prevenzione, nonché alle modalità organizzative delle prestazioni da erogare a livello di USL, salvaguardando la continuità terapeutica.

 

     Art. 21. (Distretto sanitario. Articolazione territoriale).

     1. L'ambito territoriale di ciascun Distretto è definito secondo i seguenti criteri:

     a) ciascun Distretto di norma deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del comune sia suddiviso; in tal caso il Distretto può comprendere anche altri comuni contigui ad una o più circoscrizioni;

     b) di norma ciascun Distretto deve comprendere una popolazione residente non inferiore a 15 mila abitanti e nelle aree urbane una popolazione non inferiore a 30 mila abitanti;

     c) ciascun Distretto che insiste su aree montane e sulle aree che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Unione Europea può comprendere una popolazione anche inferiore a 15 mila abitanti e comunque non inferiore a 10 mila abitanti.

     2. Ciascuna Azienda USL entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone la proposta di articolazione territoriale e funzionale dei distretti e la sottopone per il parere al Comitato dei Sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 28 giugno 1994, n. 22 il quale deve renderlo entro trenta giorni. Si prescinde dal parere ove questo non sia reso entro il predetto termine.

     3. La proposta e il parere di cui al comma 2, sono trasmessi dall'Azienda USL alla Giunta regionale.

     4. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, con proprio atto, approva l'articolazione delle Aziende USL in Distretti, fatta comunque salva la facoltà del secondo piano sanitario regionale di riordinare l'intero settore.

     5. E' istituita l'Assemblea dei Sindaci per ogni ambito distrettuale quale emanazione della Conferenza dei Sindaci. Essa formula proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sanitari, ivi compresi quelli di carattere ospedaliero; si esprime, altresì, sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie; può chiedere di partecipare agli incontri tra il Comitato dei Sindaci e il Direttore generale sulle questioni inerenti il distretto. L'Assemblea è composta da tutti i sindaci dei comuni e dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del Distretto. Nel caso in cui il Distretto coincide con un singolo comune, le funzioni di cui sopra sono esercitate dal sindaco.

 

     Art. 22. (Organizzazione e funzioni dei Presidi ospedalieri).

     1. Al Presidio ospedaliero dell'Azienda USL è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda USL e fondata sui principi dell'articolazione del bilancio per centri di responsabilità.

     2. In ciascun Presidio ospedaliero di Azienda USL vi sono un Dirigente medico di Presidio in possesso della idoneità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo di riordino, responsabile delle funzioni igienico organizzative, ed un Dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il Dirigente medico di Presidio ed il Dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore generale.

     3. La responsabilità del bilancio del Presidio è attribuita al Dirigente amministrativo.

 

     Art. 23. (Dipartimenti ospedalieri).

     1. L'ospedale è organizzato in Dipartimenti, comprendenti più unità operative, secondo i criteri di cui al presente articolo.

     2. II Dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur conservando un'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza professionale. Le unità operative costituenti il Dipartimento, sono aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati e a tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale ed economico.

     3. Il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, su proposta del Direttore sanitario, sentito il Consiglio dei sanitari provvede alla individuazione dei Dipartimenti ospedalieri. Possono far parte del Dipartimento ospedaliero anche i servizi extraospedalieri [5].

     4. I Dipartimenti sono individuati in funzione delle unità operative presenti nei singoli ospedali e degli obiettivi che questi debbono conseguire.

     5. Spetta al Dipartimento ospedaliero:

     a) la gestione in comune del personale non medico;

     b) l'utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature;

     c) la sperimentazione e l'adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e all'integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento per raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto;

     d) il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni;

     e) il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza erogata all'interno delle strutture del Dipartimento;

     f) il coordinamento con le attività extraospedaliere connesse alle funzioni del Dipartimento;

     g) la gestione delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento.

     6. La direzione del Dipartimento è assicurata da:

     a) il Direttore del Dipartimento, con funzioni esecutive;

     b) il Comitato di Dipartimento, con funzioni deliberanti rispetto a quanto previsto al comma 5.

     7. Il Direttore del Dipartimento è un dirigente di secondo livello titolare della responsabilità di una delle unità operative facenti parte del Dipartimento nominato dal Direttore generale all'interno di una terna di nominativi proposti dal Comitato di Dipartimento. La durata dell'incarico è biennale ed è rinnovabile.

     8. Il Direttore del Dipartimento:

     a) assicura il funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Comitato di Dipartimento;

     b) verifica la conformità dei comportamenti e i risultati con gli indirizzi generali forniti dal Direttore generale dell'Azienda;

     c) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la direzione generale e gli organismi esterni;

     d) gestisce le risorse attribuite al Dipartimento secondo le indicazioni del Comitato di Dipartimento.

     9. Il Comitato di Dipartimento è composto:

     a) dai responsabili di tutte le unità operative appartenenti al Dipartimento;

     b) da una rappresentanza dei dirigenti di primo livello eletta fra gli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 4;

     c) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario non medico eletto fra gli stessi.

     10. Il Direttore del Dipartimento convoca almeno ogni quattro mesi conferenze del dipartimento al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro ed i criteri di impostazione dei nuovi programmi. Alla conferenza partecipa tutto il personale del Dipartimento.

     11. I protocolli di intesa di cui all'articolo 9, stipulati dalla Regione con le Università, stabiliscono le modalità di partecipazione di queste alla definizione dei Dipartimenti nei Presidi interessati.

     12. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura sono unità operative dei Presidi ospedalieri o delle Aziende ospedaliere e costituiscono parte integrante del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL territorialmente competente.

     13. La Giunta regionale detta disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento dei Dipartimenti ospedalieri, nonché per la costituzione dei Dipartimenti che coordinano l'erogazione di prestazioni in strutture ospedaliere ed extraospedaliere o che coinvolgono più Aziende ospedaliere.

 

     Art. 24. (Dipartimento di prevenzione).

     1. In ogni Azienda USL è istituito il Dipartimento di prevenzione a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo di riordino.

     2. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura dell'Azienda USL preposta all'organizzazione e alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia, in particolare quelle diffusive di più rilevante tendenza epidemiologica in tutte le realtà in cui la salute della popolazione è sottoposta a rischio.

     3. Spetta in particolare al Dipartimento:

     a) la pianificazione, gestione e valutazione dei sistemi informativi pertinenti lo stato di salute della popolazione;

     b) l'elaborazione del piano triennale degli interventi di prevenzione e controllo. Il piano, approvato dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), è predisposto dal Comitato direttivo di cui al comma 10;

     c) l'informazione ai fini della prevenzione dei rischi ai cittadini, ai lavoratori e loro Organizzazioni sindacali, alle imprese e loro Associazioni, alle Associazioni di tutela dei consumatori, alle Associazioni ambientalistiche, alle varie strutture del servizio sanitario nazionale e agli Enti locali;

     d) l'educazione della popolazione alla tutela della salute e della sicurezza;

     e) l'istruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza degli Enti locali;

     f) la vigilanza e la prevenzione nei settori di competenza.

     4. Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi:

     a) igiene e sanità pubblica;

     b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

     c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

     d) veterinario, articolato distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Con la rideterminazione, in sede di Piano sanitario regionale, degli ambiti territoriali, è adeguata l'organizzazione dei servizi veterinari delle Aziende USL.

     5. La Giunta regionale individua le prestazioni e le funzioni di competenza medico-legale ed approva le modalità organizzative idonee all'erogazione unitaria delle stesse sia in sede ospedaliera che extraospedaliera.

     6. I servizi di cui al comma 4 hanno autonomia tecnica ed operativa, ferma restando la necessaria integrazione e il coordinamento tra gli stessi, nell'ambito della programmazione degli interventi e delle risorse. A ciascuno di essi è preposto un Dirigente di secondo livello in possesso di idoneità nella disciplina specifica.

     7. I servizi del Dipartimento sono articolati in settori o moduli organizzativi. Le linee guida per l'articolazione organizzativa e funzionale dei servizi sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     8. Il Direttore generale nomina il Responsabile del Dipartimento di prevenzione su proposta del Direttore sanitario, scegliendolo fra i Responsabili dei servizi del Dipartimento. Il Responsabile del Dipartimento di prevenzione può conservare la direzione del proprio servizio. L'incarico, rinnovabile, ha la durata di cinque anni. Il Responsabile del Dipartimento può essere rimosso e sostituito con provvedimento motivato del Direttore generale.

     9. Il Dirigente preposto al Dipartimento di prevenzione è responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura e svolge i seguenti compiti:

     a) coordina le attività relative all'elaborazione del piano triennale di cui al comma 3 lettera b) e quelle delle unità operative di cui al comma 12 lettera b) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano stesso;

     b) verifica periodicamente i risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi del piano triennale;

     c) ripartisce il budget per la realizzazione del piano tra i vari servizi che ne hanno la gestione e la responsabilità;

     d) istituisce gruppi di lavoro di cui al comma 12 lettera a).

     10. Il Responsabile del Dipartimento è coadiuvato da un Comitato direttivo composto dai Responsabili dei servizi e da una rappresentanza elettiva, stabilita dal regolamento del Dipartimento di cui all'articolo 13 comma 5. Il Comitato direttivo esprime parere vincolante sulle decisioni relative alla gestione del Dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento predetto.

     11. Il Responsabile del dipartimento e i Dirigenti dei servizi, in relazione alle funzioni amministrative esercitate, si avvalgono di una apposita unità operativa amministrativa.

     12. I Dipartimenti ed i servizi possono costituire al loro interno:

     a) gruppi di lavoro permanenti e temporanei, istituiti dal Responsabile del Dipartimento e costituiti da operatori dei diversi servizi;

     b) unità operative territoriali dei servizi a seconda delle dimensioni e dei problemi delle Aziende USL per lo svolgimento delle attività ed in ambiti territoriali indicati dal Piano triennale del Dipartimento.

     13. Il Piano sanitario regionale individua i Dipartimenti di prevenzione che svolgono, sulla base di accordi e programmi concordati fra i Direttori generali delle Aziende sanitarie interessate, funzioni multizonali nella materia di cui al comma 4. In attesa del secondo Piano sanitario regionale, i Dipartimenti di prevenzione e le loro unità operative, possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende USL interessate, funzioni a favore di più Aziende USL.

     14. I Dipartimenti di prevenzione assicurano il coordinamento e l'integrazione della propria attività con la Provincia, con i servizi di prevenzione ambientale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. A tale scopo provvedono nelle materie di comune interesse ad:

     a) allestire archivi e banche dati comuni;

     b) elaborare e realizzare programmi di vigilanza e controllo coordinati;

     c) attuare forme di collaborazione sia in ambito tecnico-scientifico sia nell'eventuale erogazione di prestazioni al fine di garantire identiche procedure autorizzative su tutto il territorio della regione.

     15. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, disciplina le modalità di raccordo e i rapporti dei Dipartimenti di prevenzione con le Province, con l'Agenzia regionale di cui al comma 14 e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

     16. La Regione assegna alle Aziende USL risorse finanziarie vincolate all'espletamento delle attività di prevenzione.

 

     Art. 25. (Servizi gestiti in forma associata).

     1. Al fine di realizzare economie di spesa e il miglioramento dei servizi, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, quali servizi di natura tecnica ed amministrativa sono esercitati dall'Azienda USL del capoluogo di provincia, o in subordine da altra Azienda USL od ospedaliera, anche per conto delle altre Aziende della provincia, o della regione, in attesa delle indicazioni del Piano sanitario regionale.

     2. Le Aziende USL ed ospedaliere che insistono sul medesimo territorio, quando valutazioni economiche ed organizzative ne dimostrino la convenienza, possono gestire determinate attività tecniche ed amministrative in forma associata sulla base di protocolli di intesa che disciplinano oggetto, modalità ed oneri finanziari rispettivi.

     3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la gestione in comune di attività tecnico-amministrative secondo quanto previsto dal comma 2.

 

     Art. 26. (Integrazione e gestione delle attività socio-assistenziali e sanitarie).

     1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie si realizza nell'ambito del Distretto con la compresenza dei tre momenti specifici di intervento: sanitario, socio-sanitario integrato, assistenziale. Spetta alle Aziende USL assicurare i livelli di assistenza sanitaria residenziale a soggetti non autosufficienti e lungo degenti stabilizzati secondo quanto previsto al punto 3 E del piano sanitario nazionale approvato con d.p.r. 1° marzo 1994 e della programmazione sanitaria regionale. Le Aziende USL provvedono con proprio personale, all'espletamento delle attività sociali di rilievo sanitario di cui al d.p.c.m. 8 agosto 1985, già indicate nell'articolo 20 della presente legge; tale personale è parte integrante delle équipes multidisciplinari territoriali.

     2. A seguito di delega da parte degli Enti locali interessati, le Aziende USL assumono la gestione delle previste attività socio- assistenziali, da svolgere attraverso i Distretti, con bilanci o contabilità separate ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

     3. Le Aziende USL e i Comuni attuano l'integrazione e il coordinamento delle proprie attività attraverso appositi protocolli di intesa anche nel caso in cui i Comuni non deleghino le proprie funzioni socio-assistenziali alle Aziende. Tali protocolli devono prevedere la programmazione congiunta delle attività, la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli Enti mettono a disposizione.

     4. Ove l'Azienda USL gestisca servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 2 è nominato il Coordinatore dei servizi sociali.

     5. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato tra persone in possesso di laurea che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in Enti o strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.

     6. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda USL, dà pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolge attività di direzione dei servizi sociali, svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture e servizi dell'Azienda, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio- assistenziali.

     7. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può, per gravi motivi, sospendere o dichiarare decaduto il Coordinatore dei servizi sociali.

     8. Gli oneri per il Coordinatore dei servizi sociali sono ripartiti in egual misura tra gli Enti locali che abbiano delegato le prestazioni socio- assistenziali e l'Azienda.

 

CAPO IV

Vigilanza e controllo

 

     Art. 27. (Controllo interno di gestione).

     1. Il Direttore generale, istituisce una apposita unità operativa di controllo interno per verificare mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon funzionamento dell'azione amministrativa. Il Direttore generale allega al bilancio di previsione la relazione del servizio di controllo interno sulle verifiche e valutazioni effettuate.

 

     Art. 28. (Vigilanza e controllo sugli atti) [6]

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), procedendo in particolare a effettuare verifiche sull’attività svolta e sulla sua conformità alle disposizioni statali e regionali, nonché agli indirizzi posti dai piani statale e regionale di settore.

     2. La Giunta regionale effettua il controllo sui seguenti atti degli enti di cui al comma 1, in particolare mediante l’accertamento della loro conformità al piano socio-sanitario regionale e alle direttive della Regione:

a) bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;

b) bilancio di esercizio e relative variazioni;

c) dotazione organica e programmazione del fabbisogno del personale, con le relative variazioni.

     3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall’adozione. La Giunta regionale si pronuncia entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine, gli atti diventano esecutivi.

     4. Nei casi di particolare complessità dell’istruttoria, il termine di quaranta giorni di cui al comma 3 può essere prorogato dalla Giunta regionale per un massimo di venti giorni, mediante deliberazione espressa comunicata immediatamente agli enti.

     5. I termini per l'esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 2 sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre [7].

     6. Gli atti non soggetti a controllo sono efficaci dal giorno della pubblicazione nell’albo dell’ente.

     7. La Giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio sanità, può annullare in qualunque tempo gli atti illegittimi degli enti di cui al comma 1 per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi.

     8. Ai fini dell’approvazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), della l.r. 13/2003, il direttore generale degli enti di cui al comma 1 trasmette altresì alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall’adozione, la proposta di atto aziendale o di modifica dello stesso. Nei quaranta giorni successivi al ricevimento, la Giunta regionale approva l’atto, indicandone eventualmente le parti in contrasto con la programmazione e gli indirizzi della Regione. Il direttore generale adotta l’atto adeguandosi ai rilievi formulati.

 

     Art. 29. (Controllo sugli organi).

     1. Qualora gli organi delle Aziende USL o delle Aziende ospedaliere omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida con assegnazione di un congruo termine per provvedere, nomina un Commissario ad acta.

     2. La Giunta regionale dispone la decadenza del Direttore generale in tutti i casi in cui ricorrono motivi gravi o reiterate violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, nonché in tutte le ipotesi di gravi disavanzi di gestione. La proposta di decadenza può essere avanzata anche dalla Conferenza dei Sindaci: in tal caso deve essere motivata da gravi e documentate irregolarità ed essere sottoscritta da almeno due terzi dei componenti della Conferenza medesima. Sulla proposta della Conferenza dei Sindaci, la Giunta regionale è tenuta a pronunciarsi entro novanta giorni.

     3. La Giunta regionale scioglie il collegio dei revisori di cui all'articolo 17 in tutti i casi in cui ricorrano gravi violazioni di legge o gravi anomalie di funzionamento. La Giunta regionale può altresì disporre la decadenza dei singoli membri del collegio dei revisori per ripetute assenze ingiustificate.

 

     Art. 30. (Controllo di qualità).

     1. La Regione allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini effettua per mezzo dell'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 4 il controllo periodico della qualità e della quantità delle prestazioni nonché del loro costo.

     2. La Giunta regionale al fine di valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce un sistema di indicatori e di parametri di riferimento per le strutture pubbliche e private.

     3. Il Direttore generale dell'Azienda USL ed ospedaliera assicura l'attivazione del sistema di indicatori di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di integrarli per ulteriori analisi a livello di Azienda.

 

CAPO V

Programmazione e finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere

 

     Art. 31. (Strumenti della programmazione).

     1. Sono strumenti della programmazione sanitaria regionale:

a) il Piano socio-sanitario regionale;

b) i singoli piani di area vasta geograficamente intesa;

c) i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani settoriali [8];

c bis) i progetti regionali per l’innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari [9].

     2. Il Piano sanitario regionale definisce, coerentemente con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, gli obiettivi del processo di programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standards dei servizi garantendo omogeneità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio regionale.

     3. Il Piano sanitario regionale in particolare:

     a) assicura la piena valorizzazione e utilizzazione delle strutture pubbliche nel rispetto dei principi di una gestione qualitativamente e quantitativamente efficace ed efficiente delle stesse;

     b) determina i criteri, i vincoli e le modalità con cui le Aziende sanitarie possono avvalersi delle strutture private per assicurare ai cittadini, nel rispetto della loro libertà di scelta, i livelli uniformi di assistenza;

     c) riconsidera le Aziende USL e ospedaliere esistenti in relazione alle reali capacità di dare risposte qualificate alle esigenze di tutto il territorio e alla possibilità di mantenere una adeguata autonomia economica;

     d) definisce i criteri generali per il finanziamento dei servizi e degli investimenti;

     e) definisce i criteri generali ai quali le strutture sanitarie pubbliche devono attenersi per la determinazione dei rispettivi assetti, funzioni e dimensioni organizzative;

     f) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera;

     g) determina le modalità di integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali ai fini della erogazione di efficaci prestazioni socio- sanitarie;

     h) determina i criteri per l'approvazione da parte della Giunta regionale di progetti obiettivo ed azioni programmate per particolari aree di intervento.

     4. Nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo di riordino il Consiglio regionale su proposta della Giunta provvede all'approvazione del piano sanitario regionale o di parti di esso uniformandolo alle indicazioni del piano sanitario nazionale [10].

     5. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. La presentazione della proposta di Piano da parte della Giunta regionale deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza del Piano precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano è comunque prorogata l'efficacia del Piano precedente.

     5 bis. I singoli piani di area vasta geograficamente intesa attuano, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), le indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale e, in particolare:

a) stabiliscono il percorso operativo per l'implementazione dello stesso in ciascuna area vasta geograficamente intesa;

b) definiscono la rete ospedaliera e quella dell'emergenza sanitaria con la conseguente individuazione dei posti letto;

c) definiscono l'organizzazione delle reti territoriale e socio-sanitaria, della prevenzione collettiva, veterinaria e degli alimenti [11].

     5 ter. I singoli piani di area vasta geograficamente intesa hanno durata triennale e restano comunque in vigore fino all’approvazione del nuovo piano [12].

     5 quater. I singoli piani sono adottati dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, su proposta del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali, sentiti i Direttori degli enti del servizio sanitario regionale [13].

     6. I programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed i piani sensoriali costituiscono strumenti per l'attuazione di obiettivi previsti dalla legge di Piano sanitario regionale e fissano, per periodi non superiore al triennio, i contenuti delle azioni finalizzate a tale attuazione, le condizioni organizzative e le risorse necessarie con la previsione delle relative fonti di finanziamento.

     6 bis. I progetti regionali indicati alla lettera c bis) del comma 1 sono approvati, annualmente, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, prima della definizione del budget degli enti del servizio sanitario regionale [14].

     7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sullo stato di salute della popolazione, sullo stato di attuazione del Piano sanitario regionale, sull'andamento della spesa sanitaria e sull'attività dei servizi e presidi della regione che evidenzi il grado di raggiungimento degli obiettivi.

 

     Art. 32. (Atti di programmazione delle Aziende USL ed ospedaliere).

     1. Gli strumenti della programmazione delle Aziende sanitarie sono stabiliti dalla legge regionale di contabilità delle Aziende sanitarie.

 

     Art. 33. (Finanziamento del servizio sanitario regionale).

     1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale, distinto in parte corrente e in conto capitale, è assicurato da:

     a) i contributi di malattia attribuiti direttamente alla Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo di riordino;

     b) la quota del fondo sanitario regionale integrativo assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino;

     c) le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;

     d) le quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, nonché le altre entrate dirette delle Aziende USL ed ospedaliere, compresi i redditi da patrimonio;

     e) gli apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale diretti ad assicurare il finanziamento dei livelli uniformi di assistenza stabiliti dalla Regione;

     f) i trasferimenti alla Regione per il finanziamento di spese in conto capitale, nonché gli eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale o derivanti da alienazioni patrimoniali delle Aziende USL ed ospedaliere.

 

     Art. 34. (Finanziamento delle Aziende USL ed ospedaliere).

     1. Costituiscono fonti finanziarie per le Aziende USL ed ospedaliere:

     a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto, nel caso delle Aziende USL, della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;

     b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici;

     c) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute alle Aziende USL ed ospedaliere, da parte dei cittadini;

     d) i ricavi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali;

     e) i ricavi derivanti dalla cessione di prestazioni e di servizi integrativi a pagamento, valorizzati sulla base dei tariffari vigenti;

     f) proventi derivanti da contratti e convenzioni;

     g) sopravvenienze connesse a lasciti e donazioni, nonché i redditi da patrimonio;

     h) i ricavi derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'Azienda;

     i) ogni altra disponibilità acquisita dall'Azienda a qualsiasi titolo.

     2. Le aziende USL ed ospedaliere, inoltre, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito ai sensi di quanto previsto dalla lettera f), comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino.

 

     Art. 35. (Ripartizione delle risorse regionali).

     1. Le risorse regionali di cui all'articolo 34 sono destinate al finanziamento:

     a) delle Aziende USL ed ospedaliere;

     b) dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale;

     c) degli interventi per la realizzazione di obiettivi, in nome e per conto delle Aziende USL ed ospedaliere, attuati mediante gestione accentrata regionale.

     2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati interventi viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale.

     3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Aziende sanitarie avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riferita alla popolazione residente per classi di età per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza. Il Consiglio regionale determina i criteri per l'applicazione alla ripartizione di correttivi che tengono conto di particolari condizioni epidemiologiche, ambientali ed organizzative.

     4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Aziende sanitarie viene accantonata, con le modalità di determinazione e di erogazione previste dal Consiglio regionale:

     a) una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale e alla copertura di eventuali situazioni contingenti ed imprevedibili;

     b) una quota per il funzionamento dei servizi e delle attività gestite a livello regionale;

     c) una quota per il finanziamento differenziale di cui al comma 4 dell'articolo 3 del d.m. sanità 15 aprile 1994 e al comma 5 dell'articolo 2 del d.m. 14 dicembre 1994.

     5. La remunerazione delle prestazioni erogate è a carico del finanziamento a quota capitaria della Azienda USL di residenza dell'utente.

     6. La compensazione della mobilità sanitaria e la liquidazione della remunerazione delle prestazioni erogate nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda USL a favore di cittadini residenti in ambiti territoriali diversi, avviene sulla base di contabilità per singolo caso e secondo tariffe e procedure definite dalla Giunta regionale.

     7. La remunerazione delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Marche è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino. Ai fini della imputazione della spesa e della remunerazione delle prestazioni sono assimilati ai residenti fuori regione anche coloro che, a seguito di prolungata degenza presso strutture residenziali sanitarie o socio- sanitarie con oneri anche parziali a carico del fondo sanitario regionale, hanno acquisito la residenza per motivi assistenziali presso lo stesso Ente o Istituto di ricovero.

     8. Dall'1 gennaio 1998 le Aziende ospedaliere e l'INRCA saranno finanziate tramite la remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, sulla base dei rendiconti trimestrali inoltrati alle Aziende USL di residenza. La Regione determina annualmente il finanziamento aggiuntivo per le Aziende ospedaliere e l'INRCA per la remunerazione delle prestazioni sanitarie per le quali non è stata determinata la tariffa e per le prestazioni a favore di residenti fuori regione.

     9. Per gli anni antecedenti al 1998, la Giunta regionale attribuisce alle Aziende ospedaliere e all'INRCA una quota del fondo sanitario, destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti. Tale importo viene detratto dal finanziamento a quota capitaria dell'Azienda USL di residenza degli utenti. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo di tale acconto.

     10. [15].

     11. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, su provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Azienda USL e dalle Aziende ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale. I programmi ed i progetti di massima presentati dalle Aziende devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costi-benefici e inseriti in un piano di fattibilità complessivo degli investimenti della singola azienda sanitaria.

 

     Art. 36. (Contratti).

     1. I contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono disciplinati dalla normativa comunitaria e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

     2. I pagamenti non possono essere differiti oltre novanta giorni dalla data di liquidazione.

     3. I contratti di leasing devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale.

     4. I regolamenti economali delle Aziende sanitarie stabiliscono i procedimenti ed i limiti massimi di spesa per eseguire interventi urgenti di riparazione degli impianti e delle apparecchiature e per acquisire materie prime, beni e servizi necessari al fine di assicurare le prestazioni sanitarie.

 

CAPO VI

Norme transitorie e finali

 

     Art. 37. (Norme transitorie e finali).

     1. Alla data di approvazione del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 13, cessano di essere applicate le disposizioni contenute nelle l.r. 12 marzo 1980, n. 10 e 24 aprile 1980, n. 24, riguardanti l'organizzazione delle USL.

     2. In attesa della revisione della legge regionale concernente la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende USL ed ospedaliere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo di riordino, si applicano alle stesse le norme di cui alla l.r. 24 ottobre 1981, n. 31.

     3. Fino alla definizione degli accordi di cui all'articolo 5 comma 4, restano valide le modalità di accesso alle prestazioni così come disciplinate dall'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 [16].

     4. In attesa della stipula dei protocolli di intesa di cui al comma 2 dell'articolo 25, le Aziende ospedaliere possono avvalersi delle strutture delle aziende USL per l'espletamento dei servizi amministrativi e tecnici occorrenti.

     5. Fino all'approvazione del secondo Piano sanitario regionale, la rete e le attività poliambulatoriali sono riorganizzate dalle Aziende sanitarie sulla base di appositi indirizzi e linee guida approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui al d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge 21 gennaio 1994, n. 61, le Aziende USL competenti per territorio assicurano la gestione e la disponibilità del personale e delle attrezzature necessarie a garantire la continuità dei controlli da parte delle Aziende USL stesse e l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia ambientale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

     7. Fino all'esecutività delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 5 continuano ad applicarsi le norme di cui alla l.r. 12/1989.

 

     Art. 38. (Abrogazioni).

     1. Gli articoli 4 e 5 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22 sono abrogati.

     2. La l.r. 7 gennaio 1993, n. 1 è abrogata.

     3. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12 aprile 1995, n. 36 è abrogato.

 

     Art. 39. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2010, n. 17.

[2] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 22 novembre 2010, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[4] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 22 novembre 2010, n. 17 e così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 40.

[5] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 19 novembre 1996, n. 47.

[6] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 2013, n. 36.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2019, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2012, n. 28.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 novembre 2013, n. 36.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 ottobre 1998, n. 34.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2012, n. 28.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2012, n. 28.

[13] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2012, n. 28.

[14] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 novembre 2013, n. 36.

[15] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 16 marzo 2000, n. 20.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio 2005, n. 200 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.