§ 2.3.24 - L.R. 28 giugno 1994, n. 22.
Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:28/06/1994
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ridelimitazione degli ambiti territoriali delle USL.
Art. 3.  Nomina dei direttori generali.
Art. 4.  Articolazione territoriale e funzionale delle USL.
Art. 5.  Prestazioni specialistiche.
Art. 6.  Conferenza dei sindaci.
Art. 7.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8.  Successione nei rapporti giuridici.
Art. 9.  Abrogazione.
Art. 10.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.3.24 - L.R. 28 giugno 1994, n. 22.

Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 4 luglio 1994, n. 66 bis).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ridefinisce gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali (USL) delle Marche.

 

     Art. 2. Ridelimitazione degli ambiti territoriali delle USL.

     1. Ai fini della migliore organizzazione e della razionalizzazione dei servizi sanitari, gli ambiti territoriali e le sedi legali delle USL della regione Marche sono rideterminati in applicazione dei principi della legislazione statale vigente in materia, secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

     2. Con deliberazione del consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni da uno ad altro ambito territoriale.

     3. E' istituita, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati dalla presente legge, una USL. L'USL è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto- dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.

     Sono altresì istituite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito territoriale n. 1 l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro e nell'ambito territoriale n. 7 le Aziende Ospedaliere "Ospedale dei Bambini G. Salesi" e "Istituto Cardioreumatologico G. M. Lancisi". La Regione Marche disciplina con propria legge le modalità organizzative e di funzionamento delle USL e delle Aziende Ospedaliere.

     4. Le USL esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse ed i relativi organi decadono dalla carica a decorrere dall'insediamento dei direttori generali di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Nomina dei direttori generali.

     1. La Regione nomina, per ciascuna delle USL e delle Aziende Ospedaliere individuate ai sensi dell'articolo 2, un direttore generale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

     2. Il direttore generale, in prima istanza, provvede in modo particolare:

     a) alla ricognizione delle piante organiche del personale, anche con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

     b) alla verifica dell'inventario dei beni mobili e immobili;

     c) ad ogni altro atto o adempimento necessario a garantire il regolare funzionamento dell'USL con riferimento specifico alla erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei livelli assistenziali previsti.

 

     Art. 4. Articolazione territoriale e funzionale delle USL. [1]

 

     Art. 5. Prestazioni specialistiche. [2]

 

     Art. 6. Conferenza dei sindaci.

     1. Al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, in ogni USL viene costituita la conferenza dei sindaci dei comuni compresi all'interno della USL la quale provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al legale rappresentante della USL ed alla Regione.

     2. La funzione della conferenza dei sindaci è esercitata tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da cinque componenti eletti dalla stessa conferenza.

     Tale rappresentanza assume la denominazione di comitato dei sindaci.

     Conferenza dei sindaci e comitato dei sindaci durano in carica quattro anni.

     La perdita della carica di sindaco determina anche la perdita del diritto a partecipare ai predetti organismi.

     3. Il comitato dei sindaci è presieduto, di diritto, dal sindaco del comune in cui ha sede legale la USL. Gli altri quattro membri del comitato dei sindaci sono eletti dalla conferenza dei sindaci secondo le seguenti modalità:

     a) ogni sindaco può votare per un solo candidato;

     b) ad ogni sindaco, nella sua espressione di voto, sono attribuiti tanti voti quanti sono gli abitanti residenti nel suo comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT;

     c) il presidente del comitato dei sindaci non ha diritto di voto;

     d) risulteranno eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero di voti.

     4. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il comitato dei sindaci si doterà di un proprio regolamento di funzionamento.

     Gli uffici e servizi della USL forniranno ogni utile collaborazione ed informazione affinché il comitato dei sindaci possa svolgere nelle condizioni ottimali la propria funzione, mentre il supporto amministrativo al comitato, compreso ogni onere di funzionamento, sarà invece fornito dal comune che esprime il presidente del comitato stesso.

     5. La conferenza dei sindaci può essere convocata su richiesta del comitato dei sindaci o di almeno cinque sindaci dei comuni della USL.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori dei conti.

     1. E' prorogata, fino ai trenta giorni successivi alla assunzione delle funzioni da parte dei direttori generali delle USL indicate nell'articolo 2, comma 1, e, comunque, fino alla entrata in carica dei collegi dei revisori dei conti da nominarsi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la durata dei collegi dei revisori dei conti rispettivamente operanti presso le USL attualmente esistenti.

 

     Art. 8. Successione nei rapporti giuridici.

     1. Prima della decadenza dalla carica, ciascun amministratore straordinario approva per la rispettiva USL un documento, attestante la situazione contabile e patrimoniale della USL e delle Aziende Ospedaliere, da trasmettersi al direttore generale. La giunta regionale, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina i termini e le modalità per l'approvazione di tale documento.

     2. Prima della decadenza dalla carica, ciascun amministratore straordinario provvede a trasmettere alla giunta regionale:

     a) gli inventari dei beni mobili ed immobili;

     b) l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato.

     3. Le nuove USL e le Aziende Ospedaliere subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle USL soppresse il cui ambito territoriale risulti in esse prevalentemente ricompreso.

     4. I beni immobili ed i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature ad essi relativi o comunque collegati, già utilizzati dalle USL soppresse, sono assegnati alla USL e alle Aziende Ospedaliere nel cui ambito territoriale risulta compreso il comune già proprietario dei beni immobili.

     5. La giunta regionale assegna provvisoriamente il personale dipendente dalle USL soppresse alle USL e alle Aziende Ospedaliere istituite con la presente legge sulla base degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

     6. All'attuazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, provvede la giunta regionale con proprie deliberazioni.

 

     Art. 9. Abrogazione.

     1. Sono abrogate la L.R. 3 novembre 1978, n. 21 e la L.R. 17 maggio 1988, n. 16.

 

     Art. 10. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella allegata

AMBITI TERRITORIALI

 

N. 1: Casteldelci, Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Maiolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montellabate, Novafeltria, Pennabilli, «Pesaro», San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Talamello, Tavullia.

 

N. 2: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace,

Cagli, Cantiano, Carpegna, Fermignano, Frontino, Lunano, Macerata Feltria,

Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Monte

Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto,

Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio,

Tavoleto, Urbania, «Urbino».

 

N. 3: Barchi, Cartoceto, «Fano», Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola

del Piano, Mondavio, Mondolfo, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro,

Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo,

San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'lppolito, Serra

Sant'Abbondio, Serrungarina.

 

N. 4: Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo,

Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, «Senigallia», Serra de' Conti [3].

 

N. 5: Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli,

Cupramontana, Filottrano, «Jesi», Maiolati Spontini, Mergo, Monsano,

Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Poggio San

Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova,

Staffolo [4].

 

N 6: Cerreto d'Esi, «Fabriano», Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.

 

N. 7: Agugliano, «Ancona», Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo,

Chiaravalle, Falconara Marittima, Loreto, Montemarciano, Monte San Vito,

Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo [5].

 

N. 8: «Civitanova Marche», Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San

Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.

 

N. 9: Appignano, Belforte sul Chienti, Caldarola, Camporotondo di

Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno,

«Macerata», Mogliano, Montecassiano, Monte San Martino, Penna San Giovanni,

Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano,

Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia [6].

 

N. 10: Acquacanina, Bolognola, «Camerino», Castelraimondo, Castelsantangelo

sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica,

Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, «San

Severino Marche», Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso [7] [8].

 

N. 11: Altidona, Belmonte Piceno, Falerone, «Fermo», Francavilla d'Ete,

Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro

Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone

di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrartgeli, Monte

Urano, Monte Vidon Combatte. Monte Vidon Corrado, Montonone, Moresco,

Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Ferrno, Porto San Giorgio, Porto

Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San

Patrizio

 

N. 12: Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marinima,

Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche,

Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone, «San Benedetto

del Tronto».

 

N. 13: Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del

Tronto, «Ascoli Piceno», Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del

Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montedinove, Montefalcone

Appennino, Montefortino, Montegallo, Montelparo, Montemonaco, Offida,

Palmiano, Rocca Fluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo,

Spinetoli, Venarotta.

 

N.B.: I comuni riportati tra « » sono sedi delle USL.


[1] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 17 luglio 1996, n. 26.

[2] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 17 luglio 1996, n. 26.

[3] Ambiti territoriali così modificati dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 31. Vedi anche errata corrige in B.U. 15 maggio 1995, n. 34.

[4] Ambiti territoriali così modificati dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 31. Vedi anche errata corrige in B.U. 15 maggio 1995, n. 34.

[5] Ambiti territoriali così modificati dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 31. Vedi anche errata corrige in B.U. 15 maggio 1995, n. 34.

[6] Ambiti territoriali così modificati dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 31. Vedi anche errata corrige in B.U. 15 maggio 1995, n. 34.

[7] Ambiti territoriali così modificati dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 31. Vedi anche errata corrige in B.U. 15 maggio 1995, n. 34.

[8] Vedi quanto disposto dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 9.