§ 5.6.8 - Legge Regionale del 28 aprile 1992 n. 18.
Contributi a favore dei pescatori costretti al fermo dell'attività di pesca in conseguenza dei danni provocati dalle mucillagini e dalle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 pesca nelle acque interne
Data:28/04/1992
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Contributi.
Art. 4.  Presentazione delle domande.
Art. 5.  Esame delle domande.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Disposizioni finali.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.6.8 - Legge Regionale del 28 aprile 1992 n. 18.

Contributi a favore dei pescatori costretti al fermo dell'attività di pesca in conseguenza dei danni provocati dalle mucillagini e dalle avverse condizioni ambientali del mare.

(B.U. 14 maggio 1992, n. 43).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attività di pesca e di mantenere l'occupazione nel settore, in considerazione dei danni arrecati a causa delle mucillagini e del degrado ambientale marino, attua, per l'anno 1991, un sistema di interventi in armonia con le norme dello Stato e della Comunità economica europea ed in conformità al piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge i pescatori singoli o associati, nonché i pescatori delle cooperative e loro consorzi residenti nel territorio regionale regolarmente iscritti negli appositi registri della capitaneria di porto che, nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 1991, hanno effettuato il fermo pesca a causa delle condizioni di deterioramento dell'ambiente marino e della moria di banchi di vongole prodotta dalle mucillagini.

     2. I contributi di cui sopra debbono essere corrisposti dai proprietari o armatori, ai componenti dell'equipaggio, sia imbarcati che sbarcati, per le ragioni di cui al comma 1.

     3. Il fermo pesca del mese di agosto viene riconosciuto esclusivamente ai soggetti, di cui al precedente comma 1, che effettuano la pesca con reti a traino e da posta.

 

     Art. 3. Contributi.

     1. La giunta regionale concede ai soggetti indicati all'articolo 2, entro i limiti di stanziamento di cui all'art. 6, un contributo di lire 100.000 giornaliere a persona per ogni giorno di fermo pesca effettuato nel periodo indicato al comma 1 dell'articolo 2 e comunque nella misura massima di non più di sedici giorni per ogni mese.

     2. Il contributo previsto dal comma 1 non è cumulabile con contributi aventi le stesse finalità previste da altre leggi.

 

     Art. 4. Presentazione delle domande.

     1. Le domande di contributo devono essere inviate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, anche per i contributi spettanti ai pescatori dipendenti, al presidente della giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e devono contenere:

     a) le generalità complete e la residenza del richiedente o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa;

     b) l'indicazione del numero e delle generalità delle persone che dovranno usufruire del contributo previsto;

     c) le zone di pesca o di raccolta;

     d) la durata del periodo di fermo pesca.

     2. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

     b) copia autentica della licenza di pesca;

     c) certificato del tribunale o quello di iscrizione nel registro prefettizio, nel caso di cooperativa, dal quale risulti che a carico del richiedente non è in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

     d) copia autentica del ruolino di equipaggio;

     e) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte delle cooperative e loro consorzi;

     f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, formulata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa ai pescatori dipendenti che non hanno percepito retribuzione durante il periodo di fermo pesca;

     g) copia della denuncia dei redditi;

     h) copia autenticata del libretto dei carburanti;

     i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà formulata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti la data di inizio e di cessazione del fermo delle attività di pesca.

     3. La mancata presentazione dei documenti di cui alle lettere: a), b), c), d), f), g), h), i) del comma 2, costituisce esclusione della domanda di finanziamento.

 

     Art. 5. Esame delle domande.

     1. Le domande vengono esaminate dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4 della L.R. 12 settembre 1989, n. 23, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'invio; lo stesso può chiedere, in aggiunta ai documenti richiesti, quant'altro utile all'espletamento dell'istruttoria.

     2. Qualora l'importo complessivo dei contributi da corrispondere sulla base delle domande riconosciute ammissibili ecceda i limiti di stanziamento di cui all'articolo 6, l'importo stesso è ridotto proporzionalmente.

     3. Ai componenti del comitato di cui all'articolo 4 della L.R 23/1989 estranei all'amministrazione regionale sono corrisposte le indennità previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie. [1]

     1. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.666.500.000 comprensiva dell'importo dei contributi già concessi pari a lire 166.500.000. La somma è destinata alla erogazione dei contributi a favore dei pescatori singoli o associati, cooperative e loro consorzi, che effettuano la pesca di molluschi bivalvi e con reti a traino e da posta.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento degli ulteriori contributi da concedere di cui al comma 1, pari a lire 1.500 milioni, risultano iscritte a carico del capitolo 3261107 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

 

     Art. 7. Disposizioni finali.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge non troveranno esecuzione qualora alla data della sua entrata in vigore siano state disposte dallo Stato provvidenze per le stesse finalità.

     2. I contributi concessi in attuazione della presente legge saranno recuperati qualora fossero disposte, da parte dello Stato, provvidenze per le stesse finalità.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 1994, n. 39.