§ 2.5.1 - L.R. 17 dicembre 1981, n. 40.
Costituzione della consulta ecologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:17/12/1981
Numero:40


Sommario
Art. 1.      E' istituita la consulta ecologica regionale con funzioni di esame e proposte in ordine alle proposte di legge, di regolamento, ai piani e progetti e alle altre principali iniziative regionali [...]
Art. 2.      Alla costituzione della consulta ecologica provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto non appena pervenute le designazioni e le nomine di cui al secondo comma del [...]
Art. 3.      Per la corresponsione delle competenze ai membri della consulta ecologica è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 6.000.000; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà [...]


§ 2.5.1 - L.R. 17 dicembre 1981, n. 40. [1]

Costituzione della consulta ecologica.

 

Art. 1.

     E' istituita la consulta ecologica regionale con funzioni di esame e proposte in ordine alle proposte di legge, di regolamento, ai piani e progetti e alle altre principali iniziative regionali in materia di tutela naturalistica ed ambientale.

     La consulta è costituita dai seguenti membri effettivi:

     - presidente della giunta regionale o assessore delegato, con funzioni di presidente;

     - due esperti nominati dalla giunta regionale; [2]

     - un esperto designato dall'università di Ancona;

     - un esperto designato dall'università di Urbino;

     - un esperto designato dall'università di Macerata;

     - un esperto designato dall'università di Camerino;

     - un esperto designato dal consorzio universitario di Ascoli Piceno;

     - un esperto designato dalla società botanica Italiana;

     - un esperto designato dall'unione zoologica italiana;

     - un esperto designato dalla società geologica italiana;

     - un esperto designato dal laboratorio di biologia marina e della pesca dell'università di Bologna avente sede a Fano;

     - un esperto designato dal laboratorio di tecnologia della pesca del consiglio nazionale delle ricerche di Ancona;

     - un rappresentante del WWF (Fondo mondiale della natura);

     - un rappresentante di Italia Nostra;

     - un rappresentante del C.A.I. (Commissione per la protezione alpina);

     - un rappresentante dell'ARCI Lega per l'ambiente;

     - un rappresentante della Lega italiana protezione degli uccelli;

     - un rappresentante del Kronos 1991;

     - un rappresentante della associazione "Argonauta" di Fano;

     - un rappresentante dell'associazione "Natura e paesaggio" di Senigallia;

     - un rappresentante dell'Associazione naturalistica Fabrianese;

     - un rappresentante della federazione regionale dei coltivatori diretti;

     - un rappresentante della Federazione regionale agricoltori;

     - un rappresentante della Confederazione italiana coltivatori delle Marche.

     Per ogni membro effettivo si provvede alla nomina o designazione di un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza.

     Per la trattazione di problemi specifici la consulta ecologica può essere di volta in volta integrata dai seguenti membri aggiuntivi:

     - un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate del Fondo Mondiale per la Natura (WWF);

     - un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate di Italia Nostra;

     - un esperto delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate del C.A.I. - Commissione per la protezione della natura alpina;

     - un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate dell'ARCI lega per l'ambiente;

     - un esperto in rappresentanza delle sezioni di livello provinciale di volta in volta interessate della Lega italiana protezione uccelli.

     La consulta è altresì di volta in volta integrata dal responsabile del servizio regionale competente in relazione alla materia trattata. Ai componenti della consulta estranei all'amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un emolumento pari all'indennità di missione ed al rimborso forfettario delle spese di viaggio nei limiti previsti dall'art. 2 della L.R. 9 aprile 1980, n. 19.

 

     Art. 2.

     Alla costituzione della consulta ecologica provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto non appena pervenute le designazioni e le nomine di cui al secondo comma del precedente articolo.

     La consulta ecologica dura in carica fino al termine della legislatura regionale e comunque fino alla sua rinnovazione.

     La consulta si riunisce, su convocazione del presidente, di norma almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

     Alla prima convocazione provvede il presidente della giunta regionale con il decreto di cui al primo comma del presente articolo.

     La consulta può dotarsi di un proprio regolamento interno per disciplinare la propria attività e può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni per determinate materie quali proprie articolazioni interne.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio tutela e risanamento ambientale.

 

     Art. 3.

     Per la corresponsione delle competenze ai membri della consulta ecologica è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 6.000.000; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte per l'anno 1982 a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Spese per il funzionamento della consulta ecologica" e con lo stanziamento di competenze e di cassa di L. 6.000.000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

     a) per l'anno 1982 mediante l'impiego, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 della L.R. 30.4.1980, n. 25, delle disponibilità del capitolo 5100101 del bilancio 1981 - elenco n. 2, partite nn. 2 e 3;

     b) per gli anni successivi con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16.5.1970, n. 281 e successive modificazioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 30 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[2] Trattino così sostituito dall'art. 12 della L.R. 14 marzo 1994, n. 9.