§ 3.9.1 - Legge Regionale 29 ottobre 1988, n. 38.
Norme in materia di Polizia Locale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 polizia urbana e rurale
Data:29/10/1988
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Funzioni di polizia locale.
Art. 2.  Gestione associata.
Art. 3.  Collaborazione tra enti locali.
Art. 4.  Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.
Art. 5.  Svolgimento dell'attività sul territorio.
Art. 6.  Istituzione del servizio.
Art. 7.  Determinazione del contingente numerico.
Art. 8.  Articolazione sul territorio.
Art. 9.  Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
Art. 10.  Divise e attrezzature.
Art. 11.  Regolamento comunale.
Art. 12.  Norme per le assunzioni.
Art. 13.  Formazione professionale.
Art. 14.  Comitato tecnico.
Art. 15.  Compiti del comitato.
Art. 16.  Ambito di applicazione.
Art. 17.  Disposizioni di attuazione.
Art. 18.  Disposizione transitoria.
Art. 19.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.9.1 - Legge Regionale 29 ottobre 1988, n. 38. [1]

Norme in materia di Polizia Locale [2].

(B.U. 9 novembre 1988, n. 127)

 

Art. 1. Funzioni di polizia locale.

     1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione attraverso appositi servizi.

 

     Art. 2. Gestione associata. [3]

 

     Art. 3. Collaborazione tra enti locali. [4]

 

     Art. 4. Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale.

     1. Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro i limiti territoriali dell'ente di appartenenza o degli enti associati e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a:

     a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittica e venatoria, la tutela ambientale;

     b) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge;

     c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

     d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle autorità competenti;

     e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

     f) assolvere alle funzioni di polizia locale o amministrativa attribuite agli enti locali dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

     g) esercitare funzioni di polizia giudiziaria e svolgere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65;

     h) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;

     i) svolgere gli altri compiti demandati dal regolamento.

 

     Art. 5. Svolgimento dell'attività sul territorio.

     1. Le attività di polizia vengono svolte in una uniforme che non si confonda con quella delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento delle funzioni, previa autorizzazione dei superiori gerarchici.

     2. Gli addetti al servizio di polizia locale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

     3. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

 

Titolo II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

     Art. 6. Istituzione del servizio.

     1. Per l'esercizio delle attività di polizia locale i comuni istituiscono un apposito servizio di polizia municipale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle suddette attività in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche, amministrative e socio-economiche dell'area servita.

 

     Art. 7. Determinazione del contingente numerico.

     1. La dotazione organica del servizio di polizia municipale prevede di norma almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti.

     2. Il numero degli operatori non può comunque essere inferiore a due.

     3. Nei comuni di classe 1 A, 1 B e 2 di cui alla tabella A della L. 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, la dotazione organica è di norma costituita da un addetto per ogni 700 abitanti e non può comunque essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.

     4. I comuni, singoli o associati, nei quali i compiti di polizia municipale sono svolti da almeno sette operatori, possono provvedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.

     5. Ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante.

 

     Art. 8. Articolazione sul territorio.

     1. Nei comuni appartenenti alle classi 1 A, 1 B e 2 l'organizzazione del servizio di polizia municipale può essere articolata sul territorio.

 

     Art. 9. Dipendenza dei servizi di polizia municipale.

     1. La polizia municipale è alle dirette dipendenze del sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio.

     2. Il responsabile del servizio di polizia municipale risponde direttamente al sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti.

     3. Nel caso di gestione associata, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Il responsabile del servizio di polizia municipale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.

     4. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.

 

     Art. 10. Divise e attrezzature.

     1. I distintivi da apporre sulle divise recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza, nonché il numero personale di matricola.

     2. I modelli, i colori e le altre caratteristiche delle divise e dei distintivi di grado sono stabiliti, in modo uniforme per tutto il territorio regionale, con legge regionale, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 14.

     3. Gli automezzi e motomezzi in uso presso i servizi ed i corpi di polizia municipale devono recare lo stemma e la denominazione del comune di appartenenza, nonché la scritta "polizia municipale".

     4. Sempre con legge regionale sono determinati le caratteristiche tecnico-formali dei mezzi e i relativi segni di identificazione.

 

     Art. 11. Regolamento comunale.

     1. L'ordinamento, l'organizzazione, la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le attività del personale di polizia municipale sono disciplinati dal regolamento comunale in conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalle leggi 29 marzo 1983, n. 93 e 7 marzo 1986, n. 65, dagli accordi collettivi nazionali di lavoro della categoria, nonché dalla presente legge.

 

Titolo III

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 12. Norme per le assunzioni.

     1. Le assunzioni del personale di polizia locale avvengono esclusivamente per pubblico concorso.

     2. La Regione, a domanda, concede agli enti locali interessati contributi per la realizzazione di iniziative di informazione propedeutiche alla partecipazione al concorso stesso.

     3. La Regione promuove, in accordo con gli enti locali interessati, corsi di prima formazione obbligatori per tutti i vincitori di concorso.

 

     Art. 13. Formazione professionale.

     1. In attesa dell'istituzione di una scuola per la formazione dei quadri degli enti locali, la Regione promuove ed attua annualmente i corsi di cui al comma 3 del precedente art. 12 e i corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione degli appartenenti alla polizia locale.

     2. Alla fine dei corsi, a seguito di esame finale, verrà rilasciato apposito attestato che costituirà, ad ogni effetto, titolo di servizio.

     3. I programmi e le modalità organizzative dei corsi sono deliberati dalla giunta regionale su proposta del comitato tecnico di cui al successivo art. 15 e tenuto conto delle specifiche esigenze degli enti locali interessati.

 

Titolo IV

FUNZIONI TECNICHE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 14. Comitato tecnico.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene costituito il comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale.

     2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

     a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

     b) da tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM;

     c) da tre esperti di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due da quelle maggiormente rappresentative dei vigili urbani aventi sede nella regione [5].

     3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente di ente locale con la qualifica funzionale non inferiore alla VIII.

     4. Ai componenti del comitato estranei alla amministrazione regionale sono corrisposte le competenze economiche previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni che si ripartiscono al suo interno è considerata attività d'ufficio.

 

     Art. 15. Compiti del comitato.

     1. Il comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

     2. In particolare esso formula alla giunta regionale proposte relative:

     a) alle caratteristiche dei servizi di polizia locale;

     b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;

     c) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale [6];

     d) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenee quanto ai contenuti tecnico-culturali;

     e) a eventuali comunicati e note esplicate, nelle materie di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi di polizia locale;

     f) all'aggiornamento del personale di polizia locale ed esprime, in particolare, parere sulle attività programmate dalla giunta di cui all'art. 13;

     g) ai problemi attinenti le attività di polizia locale.

     3. La giunta assicura il supporto tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dell'attività del comitato.

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle province ed agli enti locali diversi dai comuni, ove compatibili con le norme vigenti in materia e previa istituzione o adeguamento dei rispettivi regolamenti.

 

     Art. 17. Disposizioni di attuazione.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché ad adottare le norme regolamentari concernenti il personale di polizia municipale.

     2. I comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e dei distintivi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'art. 10 comma 2.

 

     Art. 18. Disposizione transitoria.

     1. In attesa della promozione dei corsi di riqualificazione previsti dal precedente art. 13, l'accesso ai posti di istruttore di vigilanza, istituiti ai sensi dell'art. 21 del sesto comma del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, potranno essere svolti, a livello comprensoriale, dai comuni interessati. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce localizzazioni, modalità e criteri di organizzazione dei corsi suddetti.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:

     a) per la concessione dei contributi in conto capitale nelle spese di investimento previste nei piani relativi all'esercizio in forma associata delle attività di polizia locale, lire 80.000.000;

     b) per la concessione dei contributi agli enti locali per iniziative di informazione propedeutica alla partecipazione ai concorsi, lire 40.000.000;

     c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale, lire 80.000.000;

     2. L'entità della spesa, per ciascuno degli anni successivi, sarà stabilita con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede:

     a) per l'anno 1988, pari a lire 200.000.000, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 100.000.000 l'apposito accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco n. 1 e quanto a lire 100.000.000 quota parte dell'accantonamento denominato "Contributi nelle spese di gestione del Consorzio degli istituti autonomi per le case popolari delle Marche" di cui alla partita 3 dello stesso elenco n. 1;

     b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:

     a) per l'anno 1988, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:

     a1) capitolo 1910101 "Contributi agli enti locali per iniziative di informazione propedeutica alla partecipazione di concorsi", lire 40.000.000;

     a2) capitolo 1910102 "Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale", lire 80.000.000;

     a3) capitolo 1910201 "Contributi in conto capitale nelle spese di investimento previste nei piani relativi all'esercizio in forma associata delle attività di polizia locale", lire 80.000.000;

     b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1.

[2] Modificata dalla L.R. 26.4.1990, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[6] Lettera così modificata dall’art. 8 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 2.