§ 2.3.35 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 2.
Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:04/02/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Procedimento di approvazione del programma di riordino territoriale).
Art. 3.  (Contenuto del programma di riordino territoriale).
Art. 4.  (Contributi finanziari).
Art. 5.  (Supporto tecnico ed amministrativo).
Art. 6.  (Priorità).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Abrogazioni).


§ 2.3.35 - L.R. 4 febbraio 2003, n. 2. [1]

Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.

(B.U. 13 febbraio 2003, n. 13).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove il riordino territoriale e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, con specifico riguardo per quelli di minore dimensione demografica.

     2. La Regione promuove, in particolare, le unioni e le fusioni di Comuni.

 

          Art. 2. (Procedimento di approvazione del programma di riordino territoriale).

     1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale approva il programma di riordino territoriale [2].

     2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

 

          Art. 3. (Contenuto del programma di riordino territoriale).

     1. Il programma di riordino territoriale contiene:

     a) gli indici generali di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i Comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico;

     b) la ricognizione degli ambiti territoriali per la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi. Costituiscono in ogni caso ambiti territoriali, ai fini del riordino, quelli delle unioni e delle Comunità montane;

     c) la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari.

     2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti.

 

          Art. 4. (Contributi finanziari).

     1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni di Comuni, concede:

     a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;

     b) contributi ordinari annuali per spese correnti;

     c) contributi straordinari per investimenti infra-strutturali relativi alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni;

     d) contributi straordinari per spese correnti relative alla costituzione di unioni ed alle fusioni di Comuni.

     2. Non sono corrisposti contributi alle unioni di Comuni comprese in tutto o in parte in una Comunità montana o con questa coincidenti.

     3. I contributi sono graduati in rapporto alla minore dimensione demografica dei Comuni, nonché al numero ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.

     4. I contributi ordinari sono concessi anche nel caso in cui la funzione o il servizio sia gestito in forma associata per conto di parte dei Comuni compresi nell’unione o nella Comunità montana.

     5. I contributi straordinari per le fusioni sono pari almeno al doppio di quelli spettanti ad una unione in eguali condizioni.

 

          Art. 5. (Supporto tecnico ed amministrativo).

     1. La Regione fornisce ai Comuni interessati il supporto tecnico ed amministrativo per le unioni e fusioni di Comuni e per l’esercizio associato di funzioni e servizi.

 

          Art. 6. (Priorità).

     1. I contributi annuali ordinari e straordinari ed il supporto tecnico e amministrativo sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

     a) fusioni di Comuni;

     b) unioni di Comuni.

     2. Il programma di riordino territoriale individua la quota dei contributi da destinare alle Comunità montane per l’esercizio associato di funzioni e servizi.

     3. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri contributi regionali assegnati alle Comunità montane per l’esercizio associato della stessa funzione o servizio.

 

          Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l’anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 516.456,90 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 4, e di euro 500.000,00 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4 [3].

     2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

     a) per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.02 del bilancio di previsione dell’anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2, per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2, per euro 256.456,90;

     b) per la somma di euro 200.000,00 mediante impiego, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell’anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 4, elenco 1, per euro 148.354,31 e alla partita 5, elenco 1, per euro 51.645,69 e per la somma di euro 300.000,00 mediante impiego di quota parte dello stanziamento dell’UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell’anno 2003, accantonamento di cui alla partita 2, elenco 1, per euro 300.000,00 [4].

     4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

     5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nella relativa UPB a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

     6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 del bilancio di previsione per l’anno 2002 sono ridotti rispettivamente di euro 51.645,69 ed euro 516.456,90.

 

          Art. 8. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 2 e 3 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 “Norme in materia di polizia locale”;

     b) l’articolo 4 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”;

     c) gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche”.

     2. All’articolo 15, comma 2, lettera c) della l.r. 38/1988 sono soppresse le parole seguenti: “a tale fine esprime pareri sul riparto dei contributi previsti agli articoli 2 e 3;”.


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 1 luglio 2008, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 2007, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 11 marzo 2003, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 11 marzo 2003, n. 3.