§ 4.7.5 - Legge Regionale 25 agosto 1983 n. 29.
Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:25/08/1983
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Obiettivi dei piani comunali.
Art. 3.  Piani di localizzazione.
Art. 4.  Autorizzazione comunale.
Art. 5.  Autorizzazione al subingresso.
Art. 6.  Spostamento di ubicazione.
Art. 7.  Superfici delle rivendite di giornali.
Art. 8.  Priorità tra domande concorrenti.
Art. 9.  Esercizi particolari.
Art. 10.  Esercizi già in attività.
Art. 11.  Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali.
Art. 12.  Sanzioni amministrative.


§ 4.7.5 - Legge Regionale 25 agosto 1983 n. 29. [1]

Indirizzi programmatici ai comuni per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste [2].

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La Regione definisce con la presente legge gli indirizzi programmatici per la determinazione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, in armonia con i principi stabiliti dall'art. 14 della L. 5 agosto 1981, n. 416.

 

     Art. 2. Obiettivi dei piani comunali.

     Nella determinazione dei piani di localizzazione di cui alla L. 5 agosto 1981, n. 416, i comuni, al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, devono perseguire i seguenti obiettivi:

     - l'adeguamento del numero delle rivendite e l'ampliamento, ove possibile, delle superfici di vendita;

     - il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite;

     - un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale, anche in funzione della facilità di accesso per gli utenti.

 

     Art. 3. Piani di localizzazione.

     I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita di giornali e riviste, o la loro riformulazione in base all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando, nell'ambito del territorio di competenza, le esigenze di nuovi punti di vendita o di trasferimento di quelli esistenti.

     Il piano è assunto previa consultazione delle associazioni pi`u rappresentantive a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali pi`u rappresentantive a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

     Al fine della predisposizione del piano di localizzazione i comuni devono:

     a) procedere all'accertamento dei punti di vendita esistenti sul territorio comunale distinguendo tra esercizi esclusivi e promiscui e fra le diverse zone.

     Per la suddivisione del territorio comunale in zone può ritenersi valida la zonizzazione di cui al piano commerciale vigente o comunque una zonizzazione che tenga conto dei centri storici, delle periferie dei centri abitati, delle aree rurali;

     b) provvedere a rilevare al situazione determinatasi negli ultimi due anni secondo i seguenti tre indicatori:

     - di addensamento, secondo l'andamento nel biennio del rapporto tra il numero dei punti di vendita e la superficie territoriale, la popolazione presente, cioè esistente e fluttuante nel territorio, e le famiglie residenti;

     - di localizzazione dei punti di vendita, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni dell'ultimo biennio;

     - di vendita, secondo l'andamento delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio;

     c) individuare i criteri di riferimento tra punti di vendita e famiglie residenti;

     d) stabilire sulla base delle risultanze di cui ai punti a), b) e c), la localizzazione dei punti ottimali di vendita indicando specificamente le previsioni di nuove aperture e di trasferimenti dei punti di vendita esistenti, anche attraverso l'eventuale fissazione dei limiti di distanza.

     Nello stabilire la localizzazione dei punti ottimali di vendita, sia relativamente ai nuovi che a quelli esistenti, i comuni, in armonia con le previsioni generali degli strumenti urganistici vigenti, devono tener conto degli indici di addensamento derivanti da:

     - insediamenti residenziali;

     - insediamenti scolastici e universitari, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali e produttivi;

     - assetto viario e delle comunicazioni;

     - grandi infrastrutture di traffico (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni autostradali);

     - correnti turistiche, permanenti e stagionali.

     Per le zone turistiche può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

     Tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, si deve favorire la presenza di punti di vendita, eventualmente promiscui, nelle località rurali e montane.

 

     Art. 4. Autorizzazione comunale.

     L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza l'autorizzazione di cui all'art. 54, lettera g), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'icrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla L. 11 giugno 1971, n. 426 e dal D.P.R. 27 agosto 1982, n. 268.

     Per le attività aventi un ambito merceologico più ampio della vendita di giornali e riviste, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, è subordinato altresì al rispetto delle norme previste per le attività di cui al primo comma, ivi compresa l'apertura domenicale.

     Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni il comune deve preventivamente acquisire il parere delle associazioni più rappresentantive a livello nazionale degli editori, delle associazioni più rappresentantive a livello regionale dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale dei rivenditori.

     Il parere delle organizzazioni deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata risposta il parere si intende favorevole.

     Al fine dell'espressione dei pareri e per ogni altra eventuale funzione consultiva i comuni possono istituire apposita commissione chiamando a farne parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni indicate nel terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 5. Autorizzazione al subingresso.

     Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.

     Il nuovo titolare dell'esercizio, per ottenere l'autorizzazione al subingresso, deve presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto di compravendita, in caso di trasferimento di atto tra vivi, ed entro sessanta giorni dalla regolarizzazione della pratica ereditaria, in caso di trasferimento a causa di morte.

     Il subentrante nella titolarità dell'esercizio deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla L. 11 giugno 1971, n. 426 nonché, per i profili particolari attinenti all'attività degli edicolanti, dalla L. 5 agosto 1981, n. 416 e dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

     In caso di trasferimento dell'esercizio a causa di morte, gli eredi hanno diritto a continuare l'attività della rivendita per il periodo necessario per ottenere l'autorizzazione al subingresso.

 

     Art. 6. Spostamento di ubicazione.

     Lo spostamento di sede della rivendita è subordinato

all'autorizzazione comunale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 7. Superfici delle rivendite di giornali.

     Il comune, nel rilasciare l'autorizzazione per la vendita di giornali, deve assicurare un'adeguata superficie minima al punto di vendita.

     Le domande di ampliamento delle edicole, per l'effetto positivo dell'accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, debbono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

 

     Art. 8. Priorità tra domande concorrenti.

     Al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni permanenti o stagionali il comune, in presenza di domande concorrenti, si attiene al seguente ordine di priorità:

     a) il carattere esclusivo dell'esercizio di rivendita;

     b) l'ubicazione più comoda nei confronti della clientela potenziale;

     c) la disponibilità di locale idoneo o di area privata;

     d) la stretta correlazione spaziale con eventuale concentrazione di attività commerciali, paracommerciali, direzionali e, comunque, di attività che generino forti flussi di clientela;

     e) la maggiore affinità con l'altra attività, nel caso in cui l'attività di rivendita sia esercitata promiscuamente con altre attività.

     A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

     Art. 9. Esercizi particolari.

     Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per rivendite di giornali e riviste da ubicarsi all'interno di:

     - stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, autoporti;

     - autostrade;

     - ospedali;

     - alberghi, campeggi e altre attrezzature ricettive quando non si riscontrino sufficienti livelli di servizio nelle zone a essi finitime;

     - distributori di carburanti.

     Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti per i quali sono state concesse.

     L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali approvati ai sensi del precedente articolo 3.

 

     Art. 10. Esercizi già in attività.

     A norma di quanto disposto dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, coloro che, alla data di entrata in vigore della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono titolari di una rivendita di giornali o riviste hanno diritto a ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della L. 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, nonché l'autorizzazione comunale previa istanza da presentare al comune.

     Tali istanze devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

 

     Art. 11. Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali.

     In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al terzo comma dell'art. 9 della presente legge nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10. E' parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve di 400 metri.

 

     Art. 12. Sanzioni amministrative.

     Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di:

     a) sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore a un mese all'anno;

     b) riservare diverso trattamento alle varie testate;

     c) affidare in gestione la rivendita;

     d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.

     Le trasgressioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000; quelle di cui ai punti c) e d) da L. 300.000 a L. 3.000.000.

     In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca della autorizzazione.

     Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[2] Modificata dalla L.R. 12.4.1991, n. 10. Pubblicata nel B.U. 90 del 31.8.1983 e nella G.U. 261/1983.