§ 4.7.45 – L.R. 9 dicembre 2005, n. 30.
Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:09/12/2005
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Indirizzi e criteri)
Art. 5.  (Autorizzazione)
Art. 6.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 7.  (Autorizzazione temporanea)
Art. 8.  (Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 9.  (Limitazioni all'esercizio dell'attività)
Art. 10.  (Subingresso)
Art. 11.  (Decadenza e sospensione dell'autorizzazione)
Art. 12.  (Orario degli esercizi)
Art. 13.  (Pubblicità dei prezzi)
Art. 14.  (Monitoraggio)
Art. 15.  (Sanzioni)
Art. 16.  (Disposizioni transitorie)
Art. 17.  (Abrogazione e norme finali)


§ 4.7.45 – L.R. 9 dicembre 2005, n. 30. [1]

Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

(B.U. 15 dicembre 2005, n. 111).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e di quella statale in materia di tutela della concorrenza, al fine di garantire:

     a) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

     b) la tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;

     c) la libera concorrenza e la libertà d'impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

     d) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale e nei centri urbani minori, nonché la promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell'enogastronomia;

     e) la semplificazione dei procedimenti per l'esercizio delle attività, nonché la flessibilità del settore e l'integrazione con altre attività economiche;

     f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento acustico e ambientale;

     g) la tutela e la salvaguardia dei locali storici.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;

     b) "area aperta al pubblico" quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

     c) "attrezzatura ed impianti di somministrazione" tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;

     d) "somministrazione nel domicilio del consumatore" l'organizzazione di somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso la sua dimora privata, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni;

     e) "esercizi non aperti al pubblico" quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

     1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria.

     2. Sono ricompresi nella tipologia di cui al comma 1, i centri rurali di ristoro e degustazione, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale) nei quali la ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti locali o tipici acquisiti direttamente da aziende agricole singole o associate o da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione, operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173), nonché per i prodotti biologici; vino, olio vergine ed extra vergine di oliva e miele devono derivare da materia prima di origine esclusivamente regionale, salvo che per eventi eccezionali se ne verifichi un calo significativo di produzione accertato dalla Giunta regionale.

     3. Le norme contenute nella presente legge non si applicano alle attività turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali.

 

     Art. 4. (Indirizzi e criteri)

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente Commissione consiliare, fissa indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, tenendo conto, in particolare [2]:

     a) della popolazione residente e fluttuante;

     b) delle caratteristiche e dello sviluppo urbanistico del territorio;

     c) del traffico, della mobilità, dell'inquinamento acustico e ambientale;

     d) della disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

     e) dell'equilibrato rapporto tra domanda ed offerta;

     f) delle caratteristiche e del dimensionamento delle effettive attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

     g) della necessità di tutelare i locali storici.

     2. I Comuni, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, stabiliscono i criteri, con esclusione di quello numerico, e le procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie.

     3. I Comuni determinano altresì le condizioni per l'esercizio delle attività in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi.

     4. La Regione, attraverso i servizi competenti, predispone la modulistica necessaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria nonché per l'accertamento dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari.

     5. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure, i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni al pubblico da esporre.

 

     Art. 5. (Autorizzazione)

     1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, al rispetto dei criteri comunali di cui all'articolo 4, comma 3, nonché:

     a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;

     b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;

     c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;

     d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

     3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico.

     4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.

     5. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, al Prefetto, al Questore, alla zona territoriale competente dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA).

     6. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

     7. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina.

     8. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. (Dichiarazione di inizio attività)

     1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:

     a) nel domicilio del consumatore;

     b) negli esercizi situati all'interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

     c) all'interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;

     d) nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole;

     e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 10 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio);

     f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;

     g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco;

     h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione);

     i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini.

     2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) del comma 1 non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.

     3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

     a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

     b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;

     c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

     d) la disponibilità e la conformità del locale ove è esercitata la somministrazione alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;

     e) l'eventuale preposto all'esercizio.

     4. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina.

     5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati.

 

     Art. 7. (Autorizzazione temporanea)

     1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a trenta giorni.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari.

     3. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione in forma temporanea nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1.

 

     Art. 8. (Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

     1. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) avere frequentato e superato con esito positivo un corso professionale con esame finale istituito o riconosciuto dalla Regione Marche o da un'altra Regione, attinente l'attività;

     b) essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente l'attività;

     c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all’entrata in vigore della presento legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per l’esercizio dell’attività [3];

     d) aver superato davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA un esame di idoneità all'esercizio dell'attività previsto dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

     e) aver superato davanti ad apposita commissione costituita dalla Giunta regionale un esame di idoneità all'esercizio dell'attività.

     2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera e), coloro che sono in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria superiore o coloro che hanno conseguito la maggiore età, hanno assolto agli obblighi scolastici ed hanno esercitato in proprio o prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'esame può essere effettuato anche presso le CCIAA, previa convenzione.

     3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata, le materie del corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), dei relativi esami finali, nonché dei corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria per chi già esercita l'attività; la Giunta regionale individua, altresì, i titoli di studio di cui al comma 1, lettera b).

     4. La Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), anche tramite rapporti convenzionali con soggetti accreditati per la formazione continua. A tal fine sono considerati in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale, i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 39 della l.r. 26/1999 e le CCIAA.

     5. In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi.

     6. Non possono esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

     7. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, si applica quanto previsto dal d.lgs. 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

 

     Art. 9. (Limitazioni all'esercizio dell'attività)

     1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.

     2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

 

     Art. 10. (Subingresso)

     1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra che può esercitare l'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 2.

     2. Il subingresso nell'attività è comunicato al Comune sede dell'esercizio entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione, del titolo giuridico che dà luogo al subingresso, nonché del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

     3. Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede alla reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

     4. Il subentrante per causa di morte che non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per un anno dalla data di apertura della successione. Trascorso tale termine in assenza dei requisiti medesimi il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

     5. Non costituisce subingresso la fattispecie in cui il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, affidi la gestione in proprio di uno o più di essi, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, dandone comunicazione al Comune entro trenta giorni dall'affidamento.

 

     Art. 11. (Decadenza e sospensione dell'autorizzazione)

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 decadono quando il titolare:

     a) non risulta più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

     b) non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio o del subingresso ai sensi dell'articolo 10, salvo proroga concessa per ulteriori tre mesi su istanza motivata in caso di comprovata necessità;

     c) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa su istanza motivata in caso di comprovata necessità;

     d) quando il titolare o gestore non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione di cui al comma 2, lettera a);

     e) al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione di tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 2, lettera b), nell'arco dell'anno solare.

     2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 sono sospese:

     a) per un periodo non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, nonché di sorvegliabilità dei locali;

     b) per un massimo di tre periodi non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto ai sensi dell'articolo 12.

 

     Art. 12. (Orario degli esercizi)

     1. L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è rimesso alla libera determinazione degli esercenti entro il limite giornaliero minimo e massimo stabilito dal Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Il Comune può, altresì, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori, fissare fasce orarie di apertura in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio comunale.

     3. L'orario prescelto è comunicato al Comune, in base ai criteri e alle modalità previsti dagli indirizzi regionali e pubblicizzato mediante l'esposizione di cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

     4. Gli esercizi aperti al pubblico possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate nei cartelli di cui al comma 3.

     5. La chiusura temporanea degli esercizi è pubblicizzata mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno ed è comunicata al Comune.

     6. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un cartello visibile sia all'interno che all'esterno.

 

     Art. 13. (Pubblicità dei prezzi)

     1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono esporre durante l'orario di apertura appositi listini indicanti, in modo chiaro, leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno, il prezzo delle consumazioni con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo. Qualora il servizio sia effettuato all'esterno dell'esercizio, il listino è esposto all'esterno dei locali e comprende anche il menù.

     2. Gli esercizi che somministrano pasti devono mettere a disposizione dei clienti, anche tramite esposizione all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura, il menù delle consumazioni con i relativi prezzi praticati.

     3. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 1 e 2.

     4. Gli esercenti, salvo giustificato motivo, hanno l'obbligo di somministrare tutte le consumazioni esposte nel cartello, listino o altro mezzo idoneo di cui al comma 1.

     5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

 

     Art. 14. (Monitoraggio)

     1. Ai fini dell'attività di programmazione regionale e comunale la Giunta regionale organizza, nell'ambito del sistema informativo integrato regionale, la raccolta e diffusione di dati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

     2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione, anche in via telematica, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel corso dell'anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello stesso periodo.

 

     Art. 15. (Sanzioni)

     1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia revocata o sospesa o decaduta ovvero in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

     2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

     3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

     4. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune competente per territorio nel rispetto della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 16. (Disposizioni transitorie)

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 287/1991 hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 5, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e comunicazione al Comune che integra il titolo autorizzatorio con l'indicazione della nuova attività;

     b) le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/1991, intestate alla stessa persona fisica o società, relativa ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica prevista dall'articolo 3.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1; entro i centottanta giorni successivi, i Comuni stabiliscono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3.

     3. Fino all'entrata in vigore degli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, rimangono in vigore i criteri ed i parametri approvati dai singoli Comuni.

     4. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune disciplina gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 12, comma 1.

 

     Art. 17. (Abrogazione e norme finali)

     1. È abrogata la l.r. 5 aprile 1994, n. 12 (Criteri per la fissazione degli orari dei negozi, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione).

     2. È fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

     3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del r.d. 773/1931, nonché ogni altra disposizione statale in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza.


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[2] Alinea così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 2007, n. 4.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.