§ 4.7.18 – L.R. 5 aprile 1994, n. 12.
Criteri per la fissazione degli orari dei negozi, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli impianti di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:05/04/1994
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 12.  Orario dei pubblici esercizi.
Art. 13.  Orario degli esercizi misti.
Art. 14.  Orario degli esercizi annessi ad alberghi e ad altri complessi ricettivi.
Art. 15.  Orari degli esercizi posti nelle stazioni di autolinee e negli autoporti.
Art. 16.  Scelta dell'orario.
Art. 17.  Deroghe generali e speciali all'orario.
Art. 18.  Chiusura settimanale.
Art. 19.  Deroga all'obbligo di chiusura.
Art. 20.  Ferie.


§ 4.7.18 – L.R. 5 aprile 1994, n. 12. [1]

Criteri per la fissazione degli orari dei negozi, degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

(B.U. 12 aprile 1994, n. 38).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. I comuni, ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fissano gli orari dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione, sulla base dei criteri contenuti nella presente legge, sentite le organizzazioni di categoria interessate, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale. Gli orari devono garantire le migliori condizioni per l'approvvigionamento delle merci e per la produttività della rete distributiva, tenendo conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore.

 

TITOLO I [2]

Negozi ed altri esercizi di vendita al dettaglio

 

     Artt. 2. - 11. [3]

 

TITOLO II

Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande

 

     Art. 12. Orario dei pubblici esercizi.

     1. Il sindaco, sentite le associazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 1 e l'azienda di promozione turistica, determina l'orario minimo e massimo di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell'ambito di una fascia oraria compresa fra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 antimeridiane del giorno successivo, con possibilità di differenziare l'orario per tipo di esercizio, zona e periodo dell'anno.

     2. Nel rispetto dell'orario obbligatorio di cui al comma 1, gli esercizi sono tenuti ad una apertura minima obbligatoria giornaliera di sette ore, fatte salve le giornate di chiusura infrasettimanale obbligatoria e facoltativa di cui ai successivi articoli 18 e 19.

     3. I singoli esercenti, previa comunicazione al comune dell'orario che intendono osservare, possono anticipare o posticipare l'orario di cui sopra, entro il limite massimo giornaliero di:

     a) 16 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 2 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1 , lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 287;

     b) 20 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 2 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287;

     c) 14 ore giornaliere, con chiusura non oltre le ore 3 dopo la mezzanotte, per gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

     4. Eventuali ulteriori anticipazioni o protrazioni di apertura potranno essere concesse in via permanente su richiesta dei singoli esercenti per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

     5. I titolari di esercizi già in attività devono comunicare l'orario che intendono seguire entro sessanta giorni dalla emanazione del relativo provvedimento del sindaco.

 

     Art. 13. Orario degli esercizi misti.

     1. Gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve essere comunicata al sindaco da parte del titolare dell'esercizio.

     2. Per gli esercizi misti si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della presente legge.

 

     Art. 14. Orario degli esercizi annessi ad alberghi e ad altri complessi ricettivi.

     1. Negli esercizi annessi ad alberghi, locande e pensioni, o altri complessi ricettivi, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dell'orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.

 

     Art. 15. Orari degli esercizi posti nelle stazioni di autolinee e negli autoporti.

     1. Nei pubblici esercizi posti all'interno delle stazioni di autolinee e negli autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande per tutte le 24 ore del giorno.

 

     Art. 16. Scelta dell'orario.

     1. L'orario di apertura dell'esercizio, non inferiore a quello minimo obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 2, è scelto dall'esercente nell'ambito della fascia di orario facoltativo di cui al medesimo articolo 12 e può essere differenziato per periodi dell'anno. L'esercente deve comunicare preventivamente al sindaco l'orario adottato e renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

     2. Qualora sia prescelto un orario facoltativo di almeno 11 ore, esso può comprendere un intervallo di chiusura intermedio fino ad un massimo di 2 ore anche nel caso il sindaco abbia fissato un orario obbligatorio continuato.

     3. La scelta di cui ai commi 1 e 2 deve essere comunicata al sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede o di modificazione della licenza. La comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio della licenza. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vige l'orario prescelto dal precedente titolare.

     4. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al sindaco entro il 15 dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentite dal sindaco, su richiesta dell'esercente, purché non contrastino con le esigenze dell'utenza.

     5. Il sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente.

 

     Art. 17. Deroghe generali e speciali all'orario.

     1. L'esercente può posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di un ora rispetto all'orario minimo stabilito, nonché effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

     2. Il sindaco può autorizzare deroghe agli orari prescelti in occasione delle ricorrenze natalizie, pasquali, di fine anno, di carnevale, della festa patronale o di altre festività, per speciali manifestazioni locali, oppure su espressa motivata richiesta dell'interessato.

     3. Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, possono essere eccezionalmente concesse dal sindaco autorizzazioni di deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 3 del giorno successivo.

 

     Art. 18. Chiusura settimanale.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge 1 giugno 1971 , n. 425, gli esercenti possono effettuare un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di riposo obbligatorio, previo nulla osta del sindaco, che si ritiene concesso qualora non intervenga diversa determinazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

 

     Art. 19. Deroga all'obbligo di chiusura.

     1. La deroga di cui all'articolo 7 della legge 1 giugno 1971, n. 425, si intende riferita ai periodi dell'anno in cui si svolgono eccezionali flussi turistici e viene concessa dal comune sentite le aziende di promozione turistica competenti per territorio.

     2. Il sindaco può direttamente concedere analoghe deroghe per avvenimenti eccezionali non ricorrenti .

     3. E' prevista una deroga temporanea, per non più di cinque giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, quando ricorrano particolari festività o manifestazioni.

     4. E' sospeso l'obbligo dell'osservanza dei turni di chiusura settimanale nella settimana antecedente la Pasqua e nel periodo 15 dicembre

- 7 gennaio.

 

     Art. 20. Ferie.

     1. Il sindaco, al fine di assicurare ai consumatori idonei livelli di servizio, specie nei mesi estivi, predispone programmi di apertura per turno degli esercizi di cui al presente titolo.

     2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

 

TITOLO III

Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione [4]

 

     Artt. 21. – 29. [5]

 


[1] Abrogata dall’art. 17 della L.R. 9 dicembre 2005, n. 30.

[2] Titolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 4 ottobre 1999, n. 26.

[3] Titolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 4 ottobre 1999, n. 26.

[4] Titolo e artt. 21 – 29 abrogati dall’art. 12 della L.R. 24 luglio 2002, n. 15.

[5] Titolo e artt. 21 – 29 abrogati dall’art. 12 della L.R. 24 luglio 2002, n. 15.