§ 6.2.15 – L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.
Assestamento del bilancio 2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale
Data:11/10/2005
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2004)
Art. 2.  (Modificazione della giacenza di cassa presunta alla chiusura dell'esercizio 2004)
Art. 3.  (Modificazione del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004)
Art. 4.  (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5.  (Quadri generali riassuntivi)
Art. 6.  (Rideterminazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui)
Art. 7.  (Autorizzazioni e finalizzazioni di spesa)
Art. 8.  (Elenco spese obbligatorie)
Art. 9.  (Integrazioni e modificazioni degli allegati alla l.r. 30/2004)
Art. 10.  (Alienazioni)
Art. 11.  (Modalità di gestione del Foncooper-Regione Marche)
Art. 12.  (Rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali)
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 17/2004)
Art. 14.  (Modifiche della l.r. 31/2001)
Art. 15.  (Modifica dell'articolo 38 della l.r. 29/2004)
Art. 16.  (Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi ex articolo 8 l.r. 46/1992)
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 29/2004)
Art. 18.  (Modifica dell'allegato B della l.r. 29/2004)
Art. 19.  (Modifiche della l.r. 35/2001)
Art. 20.  (Modifica della l.r. 27/2003)
Art. 21.  (Modifica della l.r. 20/2003)
Art. 22.  (Modifica della l.r. 35/1997)
Art. 23.  (Modifica della l.r. 51/1997)
Art. 24.  (Modifiche della l.r. 9/1997)
Art. 25.  (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 9/2002)
Art. 26.  (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2002)
Art. 27.  (Integrazioni al regolamento regionale 11/2004)
Art. 28.  (Modalità applicative l.r. 18/1996).
Art. 29.  (Recupero delle somme dovute ai Comuni ai sensi della l.r. 6/1985).
Art. 30.  (Finalizzazione risorse per l'occupazione)
Art. 31.  (Definizione di PMI)
Art. 32.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.2.15 – L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

Assestamento del bilancio 2005.

(B.U. 14 ottobre 2005, n. 89)

 

Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 2004)

     1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2004 già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2005 per l'importo presunto di euro 3.097.671.836,15 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 2.725.946.876,04.

     2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2004 già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 per l'importo presunto di euro 2.355.771.394,78 sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di euro 2.323.441.947,35.

 

     Art. 2. (Modificazione della giacenza di cassa presunta alla chiusura dell'esercizio 2004)

     1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2004 già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2005 per l'importo presunto di euro 15.000.000,00 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2004, nell'importo di euro 1.723.629.990,39, di cui euro 193.644.076,95 presso il tesoriere della Regione ed euro 1.529.985.913,44 presso la tesoreria centrale dello Stato.

 

     Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004)

     1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 2004, già iscritto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2005 per l'importo presunto di euro 756.900.441,37, è stabilito in euro 596.149.005,64 per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 2004.

 

     Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Quadri generali riassuntivi)

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2005 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. È approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2005 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Rideterminazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui)

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti autorizzati per l'anno 2005, già stabilita nell'importo di euro 69.234.697,31 per effetto dell'articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 30 (Bilancio di previsione per l'anno 2005 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007), si stabilisce nel nuovo importo di euro 70.368.659,43.

     2. Gli importi dei mutui da contrarre ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 31/2001 per il finanziamento degli investimenti autorizzati sono rideterminati nei nuovi importi di seguito specificati:

     a) relativamente all'anno 2004 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 120.321.825,08 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera e), della l.r. 30/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 88.704.827,61;

     b) relativamente all'anno 2003 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 18.514.816,48 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 30/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 16.586.793,00;

     c) relativamente all'anno 2002 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 45.412.725,18 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 30/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.947.187,34;

     d) relativamente all'anno 2001 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 55.686.085,32 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 30/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.384.923,40;

     e) relativamente all'anno 2000 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 58.901.549,33 per effetto dell'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 30/2004, si stabilisce nel nuovo importo di euro 59.061.322,84.

     3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 24 della l.r. 30/2004.

 

     Art. 7. (Autorizzazioni e finalizzazioni di spesa)

     1. Per l'anno 2005 sono autorizzate le seguenti spese:

     a) a carico della UPB 1.01.01 euro 850.000,00 quale integrazione delle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

     b) a carico della UPB 1.01.01 euro 140.000,00 quale integrazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativa al personale del Consiglio regionale di cui euro 90.000,00 finalizzati alle indennità spettanti al personale ex l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari);

     c) a carico della UPB 1.02.02 euro 167.644,04, di cui euro 20.000,00 per le spese di rappresentanza, euro 49.000,00 per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi ed euro 98.644,04 per l'integrazione delle quote di adesione ai sensi della l.r. 6 agosto 1997, n. 52 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari);

     d) a carico della UPB 1.02.02 euro 150.000,00 per iniziative in occasione del 60° anniversario della Liberazione in collaborazione con l'ANPI;

     e) a carico della UPB 1.02.03 euro 110.000,00 per l'adattamento della sala del Consiglio regionale;

     f) a carico della UPB 1.03.08 euro 120.000,00 per la costituzione di una società immobiliare finalizzata alla gestione e valorizzazione del patrimonio;

     g) autorizzazione all'acquisto della sede di Bruxelles: a carico della UPB 1.03.08 euro 123.000,00 a saldo della spesa;

     h) a carico della UPB 1.03.09 euro 1.519,60 per l'acquisto di beni e servizi per la gestione del bilancio;

     i) a carico della UPB 1.04.01 euro 35.000,00 per l'attuazione di interventi in situazione di crisi e lo svolgimento di esercitazioni in materia di protezione civile;

     j) a carico della UPB 1.05.03 euro 410.000,00, di cui euro 260.000,00 per le riviste e notiziari della Giunta regionale (stampa, spedizione ed altri oneri connessi), nonché per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, euro 50.000,00 per la convenzione con l'Ansa ed altre agenzie di stampa ed euro 100.000,00 per il piano comunicazioni;

     k) a carico della UPB 1.06.02 euro 3.925.061,98 per l'erogazione di contributi pluriennali in c/interessi per interventi nel settore dell'edilizia agevolata convenzionata, diretta a costruire nuove abitazioni e recupero patrimonio edilizio esistente (legge 457/1978 e d.l. 9/1982);

     l) a carico della UPB 1.06.09 euro 3.500.000,00 per gli interventi ricompresi nel patto per lo sviluppo;

     m) a carico della UPB 1.06.10 euro 5.250.000,00, di cui euro 250.000,00 per i contributi a titolo di cofinanziamento regionale dei contratti di programma stipulati ai sensi della delibera CIPE 26/2003 ed euro 5.000.000,00 per gli interventi ricompresi nel patto per lo sviluppo, di cui euro 1.000.000,00 destinato alla "Quadrilatero s.p.a.";

     n) a carico della UPB 2.07.01 euro 35.160,58 per il reimpiego delle risorse introitate per la progettualità dei servizi regionali destinati al miglioramento dell'attività istituzionale;

     o) a carico della UPB 2.08.10 euro 300.000,00 per aggi per l'esazione dei tributi ed altri oneri accessori;

     p) a carico della UPB 3.09.01 euro 8.000,00 per le spese inerenti partecipazioni ad iniziative comunitarie;

     q) a carico della UPB 3.09.06 euro 99.504,81 per l'attuazione del programma operativo SSA, l.r. 23 dicembre 1999, n. 37 (Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale);

     r) a carico della UPB 3.09.09 euro 7.235,00 per le spese inerenti l'adeguamento delle strutture operative per la gestione del PRS;

     s) a carico della UPB 3.12.02 euro 13.144,46 per il contenimento dei consumi energetici e per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

     t) a carico dell'UPB 3.13.02 euro 31.182,92 a favore del Comune di Montelupone per il recupero di fabbricati da destinare a sedi lavorative di imprese di servizi;

     u) a carico della UPB 3.14.01 euro 725.153,07 di cui euro 575.153,07 per la gestione finanziaria e la ricapitalizzazione delle società partecipate per conto della Regione Marche da parte della SVIM ed euro 150.000,00 per l'operatività della SVIM;

     v) a carico della UPB 3.14.04 euro 120.000,00 per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della SVIM;

     w) a carico della UPB 3.18.01 euro 650.000,00 per le attività dell'Azienda di promozione turistica regionale;

     x) a carico della UPB 3.20.04 euro 2.230,71 per azioni nell'ambito dell'imprenditoria femminile, ai sensi della legge 215/1992;

     y) a carico della UPB 4.22.01 euro 190.000,00, di cui euro 60.000,00 per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche per la valutazione di impatto ambientale (articolo 5 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7: Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) ed euro 130.000,00 per le azioni di sviluppo sostenibile di cui al d.lgs. 112/1998;

     z) a carico della UPB 4.22.02 euro 359.061,61, di cui euro 50.000,00 per le finalità previste dalla l.r. 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale) ed euro 309.061,61 per contributi ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili;

     aa) a carico della UPB 4.22.04 euro 800.000,00 di cui euro 100.000,00 per opere di ristrutturazione nel Comune di Colmurano a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 per il completamento dei lavori relativi al plesso scolastico di Viale De Amicis ed euro 700.000,00 per interventi urgenti e di piano di difesa della costa;

     bb) a carico della UPB 4.23.05 euro 50.000,00 per il funzionamento della task force dell'Autorità ambientale regionale;

     cc) a carico della UPB 4.23.06 euro 100.000,00 per interventi urgenti nell'impianto Agroter di Mondavio;

     dd) a carico della UPB 4.26.02 euro 630.077,42 per la definizione delle partite debitorie pregresse; le risorse di cui sopra vengono erogate entro il 31 marzo 2006 con decreto del dirigente del servizio o della posizione di riferimento;

     ee) a carico della UPB 4.27.01 euro 718.000,00, di cui euro 500.000,00 per interventi aggiuntivi nel settore dei trasporti, euro 28.000,00 per la deviazione del traffico pesante dalla SS 16 alla A 14 nelle zone litoranee del territorio marchigiano, euro 20.000,00 per l'acquisizione di strumentazione informatica per il TPL, euro 120.000,00 per l'implementazione di un sistema web per la pubblicazione on-line dell'orario regionale TPL gomma e ferrovia ed euro 50.000,00 per la mobilità collettiva dei dipendenti regionali;

     ff) a carico della UPB 4.27.02 euro 1.000.000,00 per investimenti nel settore dei trasporti;

     gg) a carico della UPB 4.27.04 euro 1.000.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione nella Società Aerdorica;

     hh) a carico della UPB 5.28.01 euro 35.000,00 per contributi a favore di cittadini tubercolotici non assistiti dall'Inps (legge 88/1987);

     ii) a carico della UPB 5.30.02 euro 300.000,00 per finanziare investimenti in strutture socio-assistenziali;

     jj) a carico dell'UPB 5.30.07 euro 702.000,00: per euro 400.000,00 quale contributo ai Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti per l'utilizzo nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone anziane e disabili e per euro 302.000,00 quale contributo ai Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti per progetti finalizzati all'abbattimento del disagio sociale e all'accoglienza e all'integrazione della popolazione scolastica dell'obbligo nella scuola pubblica;

     kk) a carico della UPB 5.31.01 euro 660.000,00 per gli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali, di cui: euro 50.000,00 quale contributo straordinario per l'attività dell'AMAT, euro 25.000,00 a favore dell'Associazione In teatro di Polverigi, euro 100.000,00 quale contributo straordinario per l'attività del Teatro Stabile delle Marche, euro 90.000,00 a favore della Fondazione orchestra regionale marchigiana, euro 25.000,00 a favore del Comune di Sassocorvaro, quale contributo a titolo di cofinanziamento, per lo svolgimento dell'iniziativa "Arca dell'Arte", euro 20.000,00 quale contributo straordinario per l'organizzazione degli eventi di "Musicultura", euro 50.000,00 quale contributo straordinario per le manifestazioni della Quintana di Ascoli Piceno, euro 100.000,00 quale contributo per la Fondazione Teatro delle Muse, euro 200.000,00 per le iniziative riguardanti le attività inerenti la I Giornata delle Marche;

     ll) a carico della UPB 5.31.03 euro 85.000,00, di cui euro 30.000,00 per il sostegno dell'informazione e dell'editoria regionale ed euro 55.000,00 per l'organizzazione della mostra "Leonardo, genio e visione in terra marchigiana";

     mm) a carico della UPB 5.31.04 euro 1.500.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per il miglioramento delle strutture teatrali di Ascoli Piceno ed euro 500.000,00 quale contributo straordinario allo Sferisterio di Macerata.

     nn) a carico della UPB 5.31.05 euro 10.000,00 per il funzionamento e la gestione delle attività della Commissione regionale per i beni e le attività culturali;

     oo) a carico della UPB 5.32.01 euro 21.000,00 a sostegno delle squadre marchigiane di calcio femminile, serie C, regolarmente iscritte al campionato 2005/2006, da ripartirsi in parti uguali a favore di ciascuna squadra.

 

     Art. 8. (Elenco spese obbligatorie)

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 5, della l.r. 31/2001, l'elenco n. 4 "Spese dichiarate obbligatorie" allegato alla l.r. 30/2004, è sostituito dall'allegato A della presente legge.

 

     Art. 9. (Integrazioni e modificazioni degli allegati alla l.r. 30/2004)

     1. Il prospetto A "Spese finanziate con il ricorso al credito" della l.r. 30/2004 è sostituito dall'allegato B della presente legge.

     2. Il prospetto E "Assegnazioni specifiche" della l.r. 30/2004 è integrato come riportato dall'allegato C della presente legge.

 

     Art. 10. (Alienazioni)

     1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire in proprietà ai Comuni o alle Province, a titolo gratuito, frustoli di terreno da destinare alle esigenze di viabilità locale. Tali beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

     2. Le consegne dei beni di cui al comma 1 sono effettuate dal competente servizio. I relativi processi verbali sottoscritti dagli intervenuti costituiscono titolo per la trascrizione e la volturazione catastale a favore dei Comuni o delle Province.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla alienazione del complesso immobiliare denominato CETRIA, ubicato in comune di Monteprandone (AP) anche ricorrendo alla trattativa privata qualora il bene oggetto di alienazione sia acquistato dal soggetto concessionario con vincolo di destinazione alla utilizzazione del complesso per attività di formazione, ricerca, sperimentazione e sviluppo di tecnologie inerenti il settore agro-ittico-alimentare. Il corrispettivo del valore del bene rilevato dalla perizia estimativa può essere pagato anche in conto servizi per lo svolgimento di attività di valenza prioritaria per la Regione.

 

     Art. 11. (Modalità di gestione del Foncooper-Regione Marche)

     1. Il fondo di rotazione denominato Foncooper-Regione Marche, istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, trasferito alla Regione Marche ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 e 28 ottobre 2003, n. 20, è gestito per l'attuazione degli interventi previsti dalla suddetta legge 49/1985 direttamente o mediante affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     2. La Giunta regionale determina le eventuali integrazioni o modifiche dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti stabiliti ai sensi del titolo I della legge 49/1985 e relativi decreti di attuazione.

     3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle rate di rientro di cui alla legge 49/1985 e da risorse regionali.

 

     Art. 12. (Rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali)

     1. La Regione Marche provvede ad idonea copertura assicurativa del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e dei Consiglieri regionali in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta.

     2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui al comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti del Presidente, degli Assessori e dei Consiglieri regionali dopo la loro cessazione dalla carica sempre per i fatti riferiti al periodo del loro mandato istituzionale.

     3. Gli oneri relativi all'assicurazione di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale; il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri concorrono alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio riferibile ai rischi di cui al comma 1.

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 17/2004)

     1. L'articolo 12 della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 (Assestamento del bilancio 2004) è così sostituito:

     "Art. 12. (Violazione in materia di potenziale vitinicolo).

     1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate oltre il termine del 31 dicembre 2001, stabilito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modificazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 10 agosto 2000, n. 260, è applicata nella misura di euro 60,00 per ara (1.000 mq) della superficie vitata da iscrivere allo schedario.

     2. In caso di dichiarazione recante errori non essenziali ai fini dell'estensione e dell'identificazione della superficie vitata, in capo al soggetto dichiarante, la sanzione è ridotta ad un terzo dell'importo di cui al comma 1.

     3. Per tutte le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2 del d.lgs. 260/2000.".

 

     Art. 14. (Modifiche della l.r. 31/2001)

     1. All'articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4 bis. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.".

     2. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 31/2001 le parole "articolo 50 dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 33 dello Statuto".

     3. L'articolo 42 della l.r. 31/2001, come modificato dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2005) è sostituito dal seguente:

     "Art. 42. (Riscossione e pagamento di somme di modesto ammontare)

     1. Non si procede alla riscossione di somme di natura non tributaria qualora l'ammontare del credito non superi l'importo di 12,00 euro.

     2. Non si procede al recupero di somme relative a tributi regionali qualora l`ammontare del credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, non superi l'importo di 12,00 euro.

     3. Per lo stesso importo di cui al comma 2 non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali.

     4. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia e tra essi sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalla Regione a pagamento.

     5. Il dirigente competente in materia, con propri decreti, provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.".

     4. Al comma 9 dell'articolo 46 della l.r. 31/2001 le parole "entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni per le spese di parte corrente e quattro anni per le spese in conto capitale".

     5. Al comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 31/2001 le parole "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 5,17".

 

     Art. 15. (Modifica dell'articolo 38 della l.r. 29/2004)

     1. 1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005) dopo le parole "La Giunta regionale" e prima delle parole "è autorizzata" sono inserite le seguenti: "anche attraverso un'apposita società a prevalente o totale capitale regionale, per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale".

     2. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 29/2004 è sostituito dal seguente:

     "3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a compiere le operazioni necessarie all'acquisizione del Palazzo delle Ferrovie, sito ad Ancona, censito al NCEU, foglio 8, particella 110, zona censuaria 2, categoria B4, per farne sede degli uffici del Consiglio regionale, anche attraverso una società a prevalente o totale capitale regionale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.".

     3. Al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 29/2004 sono soppresse le seguenti parole: "stimate di acquisto dell'immobile".

 

     Art. 16. (Proroga dei termini per la presentazione della documentazione per la concessione dei contributi ex articolo 8 l.r. 46/1992)

     1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Legge finanziaria 2005) sono prorogati al 31 marzo 2006. Tale proroga è limitata agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 29/2004)

     1. L'articolo 39 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005) è sostituito dal seguente:

     "Art. 39. (Rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF).

     1. A decorrere dall'anno 2005, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), rideterminata dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche regionali) è rideterminata secondo i seguenti scaglioni di reddito:

     a) fino ad euro 15.500,00 0,9 per cento

     b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00 1,2 per cento

     c) oltre euro 31.000,00 1,4 per cento.".

 

     Art. 18. (Modifica dell'allegato B della l.r. 29/2004)

     1. Al punto 4 dell'allegato B della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005) le parole "da cedere al Comune di Porto Recanati in permuta con immobile da destinare a servizi sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "da alienare per l'attuazione dell'accordo di programma con il Comune di Porto Recanati".

 

     Art. 19. (Modifiche della l.r. 35/2001)

     1. All'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta;";

     b) al comma 4, dopo la lettera e bis) è aggiunta la seguente:

     "e ter) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche 92.3, a decorrere dal periodo d'imposta 2005.";

     c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     "5 bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2005, l'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio:

     a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;

     b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nel corso del periodo d'imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente:

     1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000;

     2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

     3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

     4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti:

     4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni;

     4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.".

 

     Art. 20. (Modifica della l.r. 27/2003)

     1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è sostituita dalla seguente:

     "h) valorizzare l'utilizzo di materie prime di prevalente provenienza aziendale o ottenute nel rispetto di sistemi di certificazione della qualità e della rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari coerenti con la normativa comunitaria;".

     2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/2003 è sostituita dalla seguente:

     "a) utilizzo nell'alimentazione del bestiame di materie prime di prevalente provenienza aziendale o ottenute nel rispetto di sistemi di certificazione della qualità e della rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari coerenti con la normativa comunitaria;".

     3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/2003 è soppressa.

     4. La parola "regionale" alla fine del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27/2003 è sostituita con le seguenti: "ottenute nel rispetto di sistemi di certificazione della qualità e della rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari coerenti con la normativa comunitaria".

     5. Alla fine del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 27/2003 dopo le parole "volti al superamento di tali requisiti" sono aggiunte le seguenti: "senza aumento della capacità produttiva".

 

     Art. 21. (Modifica della l.r. 20/2003)

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione), è aggiunto il seguente:

     "3 bis. La difesa in giudizio delle CPA e della CRA, quali organismi regionali, è assicurata dall'Avvocatura della Regione.".

 

     Art. 22. (Modifica della l.r. 35/1997) [1]

     [1. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12) è sostituito dal seguente: "Una quota del fondo pari ad euro 75.000 è assegnata annualmente alla Comunità montana D/2 con sede a Pergola per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 33".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2006.]

 

     Art. 23. (Modifica della l.r. 51/1997)

     1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) le parole: "dall'1 al 31 luglio di ogni anno" sono sostituite con le seguenti: "entro la data stabilita dal programma di cui al comma 2 dell'articolo 4".

 

     Art. 24. (Modifiche della l.r. 9/1997)

     1. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è abrogato.

     2. L'articolo 10 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. (Incompatibilità e ineleggibilità).

     1. Agli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34.".

 

     Art. 25. (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 9/2002)

     1. L'articolo 8 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. (Collocazione in aspettativa del personale impiegato negli interventi).

     1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 e del comma 2 dell'articolo 7, il personale dipendente dalla Regione ed il personale dipendente dalle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, impiegato ai fini di cui alla normativa indicata, può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione di appartenenza, la quale è tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovrà rifondere all'Amministrazione quanto di sua spettanza.

     2. L'aspettativa di cui sopra fa salvi i benefici relativi all'anzianità di servizio.".

 

     Art. 26. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2002) [2]

     [1. L'articolo 5 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza) è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con quota parte delle risorse ripartite annualmente nell'ambito del Fondo unico per le politiche sociali.".]

 

     Art. 27. (Integrazioni al regolamento regionale 11/2004)

     1. Alla tabella A allegata al regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

     "Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

     l.r. 28 aprile 2004, n. 9

     Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale - art. 9

     Consulta per l'economia ittica

     l.r. 13 maggio 2004, n. 11

     Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura - art. 6

     Commissione tecnico-scientifica per la pesca

     l.r. 13 maggio 2004, n. 11

     Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura - art. 7

     Commissione tecnica regionale sui rischi di incidente rilevante

     l.r. 4 ottobre 2004, n. 18

     Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della direttiva 96/82/CE - art. 8".

 

     Art. 28. (Modalità applicative l.r. 18/1996). [3]

     [1. I fondi della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche d'intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono ripartiti tra i progetti presentati dai Comuni sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 28 febbraio di ogni anno.]

 

     Art. 29. (Recupero delle somme dovute ai Comuni ai sensi della l.r. 6/1985). [4]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi alla Regione ai sensi del titolo I della l.r. 28 febbraio 1985, n. 6 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano).

     2. L'accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell'importo dovuto fino al massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:

     a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2005;

     b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.

     3. Qualora non si raggiunga l'accordo entro il 31 dicembre 2005, la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.]

 

     Art. 30. (Finalizzazione risorse per l'occupazione)

     1. Le risorse già assegnate alle Province per l'attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31 (Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro) e non utilizzate per recuperi, rientri o economie, possono essere destinate dalle stesse Province all'attuazione degli interventi realizzati in applicazione della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

 

     Art. 31. (Definizione di PMI)

     1. Nella concessione di aiuti alle attività produttive da parte della Regione si applica la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal regolamento 364/2004 del 25 febbraio 2004 di modifica del regolamento 70/2001 del 12 gennaio 2001.

 

     Art. 32. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     ALLEGATO A (art. 8)

     Spese dichiarate obbligatorie

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B (art. 9)

     Spese finanziate con ricorso al credito

     (Omissis)

 

     ALLEGATO C (art. 9)

     Assegnazioni specifiche

     (Omissis)

 

 

     TABELLA N. 1

     (Omissis)

 

     TABELLA N. 2

     (Omissis)

 

     TABELLA N. 3

     (Omissis)

 

     TABELLA N. 4

     (Omissis)

 

     TABELLA N. 5

     (Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 luglio 2008, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 2 agosto 2006, n. 13.