§ 1.3.13 - L.R. 13 marzo 1995, n. 23.
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:13/03/1995
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Trattamento economico dei consiglieri regionali)
Art. 2.  Indennità di carica.
Art. 2 bis.  (Divieto di cumulo)
Art. 3.  (Trattenute sull’indennità di carica)
Art. 4.  Indennità di funzione.
Art. 4 bis.  (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere).
Art. 4 ter.  (Ammontare massimo degli emolumenti)
Art. 5.  (Rimborsi spese per missione)
Art. 6.  (Rimborsi spese per l’esercizio del mandato)
Art. 7.  (Assicurazioni)
Art. 7 bis.  (Divieto di cumulo delle indennità relative a cariche elettive incompatibili).
Art. 7 ter.  (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)
Art. 8.  Indennità di fine mandato.
Art. 8 bis.  (Anticipazione dell’indennità di fine mandato).
Art. 9.  Assegno vitalizio.
Art. 10.  Misura dell'assegno vitalizio.
Art. 11.  Decorrenza dell'assegno vitalizio.
Art. 12.  Consiglieri inabili al lavoro.
Art. 13.  Accertamento dell'inabilità permanente.
Art. 14.  Contributi volontari e restituzione dei contributi versati.
Art. 15.  Sospensione dell'assegno vitalizio.
Art. 16.  Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3.
Art. 17.  (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)
Art. 18.  Collocamento in aspettativa.
Art. 19.  Opzione sul trattamento economico.
Art. 20.  Sospensione delle indennità e assegno alimentare.
Art. 21.  Soppressione del fondo.
Art. 22.  Norme transitorie.
Art. 23.  Norme finanziarie.
Art. 24.  Abrogazioni.
Art. 25.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.3.13 - L.R. 13 marzo 1995, n. 23.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

(B.U. 16 marzo 1995, n. 20).

 

Art. 1. (Trattamento economico dei consiglieri regionali) [1]

     1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l’esercizio del mandato;

d) indennità di fine mandato e, fino al termine della IX legislatura regionale, assegno vitalizio.

     2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali, risultante dalle lettere a), b) e c) del comma 1, non può superare su base mensile:

a) euro 11.100,00 per i compensi indicati nelle lettere a) e c) del comma 1;

b) euro 13.800,00 per i compensi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;

c) un trattamento economico compreso tra quello indicato alla lettera a) e quello indicato alla lettera b) per gli assessori ed i consiglieri regionali che ricoprono altri incarichi di funzione.

     3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, gli importi di cui al comma 2 sono omnicomprensivi e assorbono ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente.

     4. La misura delle indennità e dei rimborsi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 è determinata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio entro i limiti previsti dal comma 2, previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

 

CAPO I

Indennità di carica e indennità di funzione

 

     Art. 2. Indennità di carica.

     1. La misura dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 1 [2].

     2. L'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 25 per cento [3].

     3. All'inizio di ciascuna legislatura regionale e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risulti:

a) i redditi percepiti per lo svolgimento di una o più attività lavorative;

b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all'articolo 2 bis;

c) gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;

d) i carichi penali pendenti all'inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni [4].

     4. In caso d'inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica [5].

     5. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari [6].

     5 bis. Delle misure adottate ai sensi del comma 5 è data comunicazione all'Assemblea [7].

 

     Art. 2 bis. (Divieto di cumulo) [8]

     1. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l’amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell’esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo [9].

     2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.

     3. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. L'erogazione del vitalizio è ripristinata alla cessazione del mandato stesso.

     4. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo e sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altra Regione; l'erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.

     5. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 3. (Trattenute sull’indennità di carica) [10]

     1. Sull’indennità di carica mensile è disposta una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato di cui all’articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni. La misura e le modalità per l’effettuazione della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

     2. Sino al termine della IX legislatura regionale sull’indennità di carica mensile è disposta altresì una trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 9. La misura e le modalità della trattenuta sono stabilite con la deliberazione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

     3. Sino al termine della IX legislatura regionale i consiglieri che, ai sensi dell’articolo 19, optino, in luogo dell’indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 2 per ottenere la valutazione, ai fini dell’assegno vitalizio, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

 

     Art. 4. Indennità di funzione. [11]

     1. Ai consiglieri regionali che ricoprono le funzioni di Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta regionale, vicepresidente della Giunta, assessore regionale, vicepresidente del Consiglio e consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza, Presidente e vicepresidente di una commissione consiliare è corrisposta, in aggiunta all’indennità di carica, una indennità di funzione determinata secondo le modalità indicate al comma 4 dell’articolo 1 [12].

     2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

     3. [Qualora una delle funzioni di cui al comma 1, escluse quelle di cui alle lettere e) ed f), sia esercitata per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, il consigliere percepisce le indennità di carica e di funzione e i rimborsi spese di cui alla presente legge ed è assoggettato alle trattenute di cui all'articolo 3] [13].

 

     Art. 4 bis. (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere). [14]

     1. Le indennità ed i rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva [15].

     2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.

     3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

 

     Art. 4 ter. (Ammontare massimo degli emolumenti) [16]

     [1. L’ammontare massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese di trasporto, di cui agli articoli 2, 4 e 6, non può comunque superare l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42.

     2. In caso di superamento del limite indicato al comma 1, l’Ufficio di presidenza o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, accertatene le cause, apportano le riduzioni necessarie ai singoli emolumenti da corrispondere, a partire dalle indennità di funzione.

     3. Del provvedimento di riduzione è data preventiva informazione ai soggetti interessati, e nel caso di provvedimento generale, ai presidenti dei gruppi assembleari.]

 

CAPO II

Rimborso spese e assicurazione obbligatoria [17]

 

     Art. 5. (Rimborsi spese per missione) [18]

     1. I consiglieri e i componenti della Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori del territorio regionale e all'interno di quello nazionale, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, e in missione all'estero previa autorizzazione rispettivamente dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale. L'uso del mezzo aereo nelle missioni è comunque autorizzato dall'Ufficio di presidenza o dalla Giunta regionale.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, oppure un'indennità chilometrica pari ad un sesto del prezzo di un litro di benzina vigente nel mese della missione, in caso di spostamento con autovettura propria. Gli stessi possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale [19].

     3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei Consiglieri e degli Assessori che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.

     4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 2.

     5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.

 

     Art. 6. (Rimborsi spese per l’esercizio del mandato) [20]

     1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato nella misura stabilita dalla deliberazione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

     1 bis. I consiglieri per il miglior esercizio del mandato e senza fruire della parte variabile del rimborso previsto al comma 2, possono utilizzare le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [21].

     2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere composto da una parte fissa ed una parte variabile, quest’ultima determinata in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali. La residenza, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.

     3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell’interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.

     4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell’autovettura di servizio.

     5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al comma 1 dell’articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.

     6. L’Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano le misure necessarie per consentire l’esercizio del mandato ai soggetti portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del Consiglio e della Giunta regionale limitatamente alle funzioni connesse all’esercizio del mandato stesso.

     7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell’Ufficio di presidenza e delle Commissioni consiliari è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.

 

     Art. 7. (Assicurazioni) [22]

     1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell’esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l’esercizio dello stesso.

     2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.

     3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare convenzioni con idonei istituti assicurativi, ad effettuare la trattenuta di cui al comma 2 e ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta stessa.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.

 

     Art. 7 bis. (Divieto di cumulo delle indennità relative a cariche elettive incompatibili). [23]

     [1. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario e i rimborsi spesa di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 non spettano dalla data di proclamazione in altra Assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

     2. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario e i rimborsi spesa di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 non spettano dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.]

 

Capo II bis [24]

(Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

 

     Art. 7 ter. (Trattamento previdenziale dei Consiglieri) [25]

     1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.

     2. Il contributo è a totale carico dei Consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell’indennità di carica lorda.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale sono stabilite sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati [26].

     3 bis. Ai fini del comma 3 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina altresì:

     a) la decorrenza del diritto alla pensione;

     b) il sistema pro rata;

     c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;

     d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina [27].

     3 ter. II consigliere regionale può rinunciare al trattamento previdenziale di cui al comma 1 maturato al termine di ciascuna legislatura [28].

     3 quater. La rinuncia di cui al comma 3 ter deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa non oltre i sei mesi antecedenti la maturazione del diritto all'erogazione del trattamento previdenziale contributivo e comporta la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica, nell'anno successivo a quello della rinuncia, rivalutate annualmente a partire dal primo anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana [29].

     3 quinquies. L'ufficio competente del Consiglio regionale quantifica annualmente l'ammontare delle risorse necessarie alla restituzione di cui al comma 3 quater, sulla base delle domande pervenute e lo comunica al servizio finanziario della Giunta regionale [30].

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri.

 

CAPO III

Indennità di fine mandato [31]

 

     Art. 8. Indennità di fine mandato.

     1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati; spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

     In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

     2. La misura dell’indennità è stabilita in una mensilità dell’indennità di cui all’articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell’articolo 3 secondo il testo vigente nel tempo [32].

     3. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero.

     4. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale, per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

     5. L'onere concernente la corresponsione dell'indennità di fine mandato è a carico del bilancio regionale e a carico di ciascun consigliere regionale nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1.

 

     Art. 8 bis. (Anticipazione dell’indennità di fine mandato). [33]

     1. Il consigliere può chiedere durante l’espletamento del mandato l’anticipazione dell’indennità di fine mandato maturata nel corso della legislatura precedente. In deroga a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, l’anticipazione può essere richiesta anche dai consiglieri ai quali si applica la l.r. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 8 e secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza [34].

     3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell’indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità di cui al comma 2 dell’articolo 8 [35].

 

     Art. 9. Assegno vitalizio. [36]

     1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.

     1 bis. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all’assegno di cui al comma 1. La rinuncia deve essere comunicata dal Consigliere all’inizio di ogni legislatura, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. In caso di rinuncia non si procede alla trattenuta di cui al comma 2 dell’articolo 3 [37].

     2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.

     3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3.

 

     Art. 10. Misura dell'assegno vitalizio. [38]

     1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio [39].

     2. [L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni Istat] [40].

     3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

 

Anni di contribuzione

Percentuali sulla indennità mensile lorda[41]

5

25 per cento

6

28 per cento

7

31 per cento

8

34 per cento

9

37 per cento

10

40 per cento

11

42 per cento

12

44 per cento

13

46 per cento

14

48 per cento

15

50 per cento

 

     4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 12, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

 

     Art. 11. Decorrenza dell'assegno vitalizio. [42]

     1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

     2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all' articolo 9, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

 

     Art. 12. Consiglieri inabili al lavoro. [43]

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

     2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, e anche se sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

     3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è revocato. L'ufficio di presidenza del consiglio può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario e opportuno; può inoltre richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.

 

     Art. 13. Accertamento dell'inabilità permanente. [44]

     1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 12 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza del consiglio e uno indicato dall'interessato.

     2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     3. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, I'indennità vitalizia spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

 

     Art. 14. Contributi volontari e restituzione dei contributi versati. [45]

     1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

     2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data della mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data in cui è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio, a pena di decadenza.

     3. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.

     4. Gli eredi del consigliere deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e 16, comma 1 [46].

     5. Gli eredi del consigliere deceduto hanno altresì diritto alla restituzione della differenza tra i contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, e la somma percepita a titolo di assegno vitalizio anche di reversibilità. La differenza è calcolata sulle somme effettivamente versate e percepite computate senza rivalutazione monetaria e interessi [47].

     6. Possono avvalersi della facoltà di cui ai commi 4 e 5 anche gli eredi dei consiglieri indicati all’articolo 22, comma 2. In tale caso i contributi versati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, della presente legge sono aggiunti ai contributi versati ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a), della l.r. 18/1973 e successive modificazioni, purché non restituiti [48].

     7. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [49].

 

     Art. 15. Sospensione dell'assegno vitalizio. [50]

     1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato 1' assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; I'assegno è ripristinato con la cessazione dall'esercizio di tali mandati.

 

     Art. 16. Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3. [51]

     1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, comma 2, ha diritto di determinate l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

     2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, esso è suddiviso in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, solo se studenti, salvo il caso di totale invalidità. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

     3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

     4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare: in tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.

     5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso consiglio regionale.

     6. Se il decesso del consigliere avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato l'assegno di reversibilità compete nella misura minima agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.

     7. L' assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere e si estingue con la morte delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

 

     Art. 17. (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità) [52]

     1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, l'erogazione dell'assegno vitalizio è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza ed ha durata pari a quella dell'interdizione.

     3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 bis-1, 416 ter del codice penale, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

     4. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui ai commi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

     5. E', altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate ai commi 2 e 3.

 

CAPO IV

Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche

amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale

e sospensione dalla carica di consigliere

 

     Art. 18. Collocamento in aspettativa.

     1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

     2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

 

     Art. 19. Opzione sul trattamento economico.

     1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

     2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le diarie comunque denominate anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria, le indennità di missione e i rimborsi spese.

     3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al presidente del consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al presidente del consiglio regionale; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

 

     Art. 20. Sospensione delle indennità e assegno alimentare.

     1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 e delle eventuali indennità di cui agli articoli 4, 5 e 6, è sospesa di diritto nei casi di sospensione dalla carica previsti dall'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e comunque qualora vengano applicate le misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

     2. L'ufficio di presidenza del consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno alimentare pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all'articolo 3.

     4. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 4 quater della legge 55/1990, come modificato dall'articolo 4 della legge 30/1994, il consigliere ha diritto di percepire l'indennità di carica per il  periodo di sospensione, previa deduzione dell'assegno corrisposto ai sensi del comma

 

CAPO V

Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione

 

     Art. 21. Soppressione del fondo.

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" di cui all'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Entro la stessa data l'ufficio di presidenza del consiglio predispone gli atti necessari in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali sono trasferite al bilancio della Regione.

 

     Art. 22. Norme transitorie.

     1. Le norme di cui al capo III si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.

     2. L'indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data, abbiano versato i contributi per l'intera legislatura hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio.

     4. La facoltà di cui al comma 3 si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i consiglieri non in carica.

 

     Art. 23. Norme finanziarie.

     1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995 e successivi.

 

     Art. 24. Abrogazioni.

     1. La L.R. 23 luglio 1973, n. 18 è abrogata, fatto salvo l'articolo 26 e quanto previsto all'articolo 22 della presente legge.

     2. Sono inoltre abrogate le seguenti L.R.: 9 marzo 1979, n. 13; 9 marzo 1979, n. 14; 5 agosto 1983, n. 19; 23 aprile 1985, n. 15; 31 dicembre 1987, n. 44; 20 aprile 1990, n. 23; 19 luglio 1991, n. 22; 5 aprile 1994, n. 11; 15 luglio 1994, n. 24; 1 agosto 1994, n. 26.

 

     Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[6] Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[11] Per una riduzione dell’indennità di cui al presente articolo, vedi l’art. 8 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[13] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[14] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[15] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[16] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27.

[17] Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27.

[18] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 2019, n. 13.

[20] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[21] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 settembre 2015, n. 22.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[23] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[24] Il Capo II bis, art. 7 ter, è stato inserito dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[25] Il Capo II bis, art. 7 ter, è stato inserito dall'art. 30 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[26] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2019, n. 14.

[27] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2019, n. 14.

[28] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2019, n. 14.

[29] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2019, n. 14.

[30] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 2019, n. 14.

[31] Rubrica così modificata dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[32] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[33] Articolo inserito dall’art. 26 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[34] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[35] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.

[36] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[37] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 e così modificato dall'art. 38 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[38] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[39] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[40] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[41] Valori così sostituiti dall’art. 34 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[42] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[43] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[44] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[45] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[46] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[47] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[48] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[49] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.

[50] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[51] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 27, con la decorrenza ivi prevista all'art. 7.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 maggio 2019, n. 14.