§ 1.3.1 – L.R. 23 luglio 1973, n. 18.
Norme sull'indennità e sul fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:23/07/1973
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L'indennità prevista dall'art. 63 dello Statuto della Regione Marche per i membri del consiglio regionale, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta nonché alle spese [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Ai consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata dall'ufficio di presidenza del consiglio, fuori [...]
Art. 4.      La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese previste dalla presente legge a favore dei consiglieri regionali, decorre, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, dalla data di elezione [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Le indennità di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore, non possono cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Il fondo di accantonamento è alimentato
Art. 9.      (Abrogato)
Art. 10.      Il bilancio del fondo di previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale
Art. 11.      L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio
Art. 12.      Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano [...]
Art. 13.      L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 12, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal comitato di amministrazione del fondo del consiglio e [...]
Art. 14.      Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 12, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione; a tale effetto la frazione di anno non [...]
Art. 15.      Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore al quinquennio di cui all'art. 11, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il [...]
Art. 16.      Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel [...]
Art. 17.      Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale marchigiano, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta [...]
Art. 18.      L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda di cui al precedente [...]
Art. 19.      L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto
Art. 20.      Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio di reversibilità in caso di decesso del consigliere sono
Art. 21.      L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno un quinquennio se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del [...]
Art. 22.      Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato
Art. 23.      Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità, il coniuge presenta domanda in carta libera al presidente del consiglio regionale corredandola dei seguenti documenti
Art. 24.      L'ammontare mensile dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli ed agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale dell'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al [...]
Art. 25.      I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di [...]
Art. 26.      Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato
Art. 27.      (Abrogato)
Art. 28.      Gli aventi diritto di cui al precedente art. 20, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di versare al fondo di accantonamento i contributi [...]
Art. 29.      L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, nell'espletamento del loro mandato, [...]
Art. 30.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, calcolato presuntivamente in L. 1.510.000.000 farà carico al capitolo 1001 dello stato di previsione [...]


§ 1.3.1 – L.R. 23 luglio 1973, n. 18.

Norme sull'indennità e sul fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche.

(B.U. 23 luglio 1973, n. 35).

 

(Abrogata dall'art. 24 della L.R. 13 marzo 1995, n. 23, fatto salvo l'art. 26 e quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n. 23/95).

 

 

Titolo I

 

Art. 1.

     L'indennità prevista dall'art. 63 dello Statuto della Regione Marche per i membri del consiglio regionale, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta nonché alle spese relative allo espletamento del mandato, è regolata in base alle competenze mensili, spettanti ai membri del parlamento nazionale, ai sensi della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

     a) 90 per cento al presidente della Regione e al presidente del consiglio;

     b) 85 per cento al vice presidente della giunta;

     c) 80 per cento ai membri della giunta e ai vice presidenti del consiglio;

     d) 75 per cento ai segretari del consiglio e ai presidenti delle commissioni consiliari;

     e) 65 per cento ai consiglieri regionali.

     Le indennità sopraelencate non sono tra loro cumulabili.

     Nei casi di sospensione di diritto dalla carica previsti dall'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e comunque qualora vengano applicate le misure coercitive di cui agli articoli 284. 285 e 286 del codice di procedura penale, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa e al consigliere spetta, per il periodo di sospensione, un assegno pari alla indennità di carica ridotta di una percentuale del 70 per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui agli articoli 7 e 8 [1].

     Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 4 quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 il consigliere ha diritto di percepire l'indennità di carica, per il periodo di sospensione, previa deduzione dell'assegno corrisposto ai sensi del comma precedente [2].

     Le indennità di cui al primo comma non sono corrisposte ai consiglieri che optano per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 71 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 [3].

     L'opzione, se esercitata anteriormente alla prima seduta del consiglio regionale, ha effetto immediato. Se esercitata successivamente, ha effetto dal mese successivo a quello in cui ne perviene all'amministrazione interessata la comunicazione alla quale il presidente del consiglio regionale deve provvedere immediatamente. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione [4].

 

     Art. 2. [5]

     Ai componenti il consiglio regionale spetta, a titolo di rimborso spese di soggiorno, una diaria mensile fissa forfettaria di L. 900.000. La misura di tale indennità è annualmente rideterminata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

     Ai consiglieri che abitano entro 25 Km dalla sede del consiglio regionale è inoltre corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto pari al 30% della diaria di cui al comma precedente.

     Ai consiglieri residenti in comuni distanti più di 25 Km dal capoluogo di regione è corrisposto, oltre alla diaria prevista al primo comma, un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in diciassette volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune di sede del consiglio regionale arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.

     Il rimborso forfettario fissato nel comma precedente non spetta quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce, per disposizione di legge o regolamento regionale, dell'autovettura di servizio [6].

     I consiglieri residenti nei comuni di cui al terzo comma, in alternativa al rimborso forfettario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfettaria, possono optare entro il 15 gennaio di ogni anno per il trattamento di missione di cui all'articolo 3, primo comma, per recarsi dal comune di residenza al capoluogo di Regione. I consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfettaria, possono optare nel predetto termine per il trattamento di missione depurato della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio. Il trattamento di missione, nei casi di cui al presente comma, può essere corrisposto, senza preventiva autorizzazione, per un massimo di venti giorni al mese [7].

     Per i componenti la giunta regionale il numero di venti giorni di cui al comma precedente comprende anche le missioni espletate all'interno del territorio regionale per ragioni di carica ricoperta [8].

     Ai consiglieri regionali, inoltre, compete l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale [9].

     La residenza del consigliere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente terzo comma, si intende sempre acquisita in un comune della regione.

     I consiglieri regionali hanno altresì diritto di usufruire gratuitamente dell'autorimessa o del parcheggio per l'autovettura nel capoluogo della regione.

     L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta tutte le misure necessarie per consentire ai consiglieri regionali portatori di handicap fisici e sensoriali esercizio del mandato. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio del consiglio regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.

     Sull'indennità di cui all'articolo 2, primo comma, è applicata una decurtazione di lire 300.000 per ogni giornata di assenza alle sedute del consiglio e di lire 100.000 per ogni giornata di assenza alle sedute della giunta, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni permanenti, non giustificate per ragioni di salute o connesse all'esercizio della carica ricoperta. In mancanza di comunicazione entro tre giorni, da parte del consigliere assente, del motivo della sua assenza al segretario dell'organo interessato, questi è tenuto ad avvertire il dirigente competente ad emanare l'atto di liquidazione, che applica automaticamente la decurtazione [10].

 

     Art. 3.

     Ai consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata dall'ufficio di presidenza del consiglio, fuori del capoluogo di regione, spetta:

     a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super carburante vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria;

     b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle otto ore, pari a quella prevista dalla legge statale per i magistrati aventi qualifica di presidenti di sezione della Corte di Cassazione.

     Il consigliere può richiedere il rimborso per l'alloggio in albergo di prima categoria; in tal caso l'indennità di cui alla lettera b) viene ridotta di un terzo.

     Lo stesso trattamento compete al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e agli assessori per le missioni effettuate fuori del territorio regionale.

     L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello statuto e per tutti gli altri casi particolari.

     Le indennità di missioni effettuate all'estero, autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio, sono liquidate nella misura stabilita, tempo per tempo, con decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 31.3.1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

 

     Art. 4.

     La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese previste dalla presente legge a favore dei consiglieri regionali, decorre, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, dalla data di elezione e cessa il giorno precedente le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento.

     Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, le indennità e il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

     La corresponsione delle indennità e del rimborso delle spese stabilite dalla presente legge per il presidente, i vice presidenti e i segretari del consiglio, anche se non rieletti consiglieri regionali spetta fino alla data dell'elezione del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente e i membri della giunta regionale anche se non rieletti consiglieri regionali, spetta fino alla data di elezione della nuova giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti sino alla data di elezione del nuovo presidente nel caso di rinnovazione della commissione nel corso della legislatura per disposizione di regolamento interno del consiglio e, successivamente, fino al giorno precedente le elezioni per la rielezione del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento [11].

 

     Art. 5.

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Le indennità di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore, non possono cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela dalla stessa.

     Ogni consigliere è tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente. L'ufficio di presidenza del consiglio provvede alle conseguenti ritenute sull'indennità.

     Ai consiglieri regionali si applicano le norme della L. 12 dicembre 1966, n. 1078.

     I consiglieri regionali entro il 15 gennaio di ogni anno sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti [12].

 

     Art. 7. [13]

     E' istituito presso il consiglio regionale il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge. Il fondo, alimentato con i contributi di cui al successivo articolo 8, ha natura mutualistica interna ed è amministrato, per l'intera legislatura, da un comitato di amministrazione composto dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da due consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un rappresentante designato dall'associazione dei consiglieri già facenti parte del consiglio della Regione Marche. Il presidente del consiglio regionale è presidente del fondo e ne ha la rappresentanza legale.

     Il funzionamento del fondo è disciplinato da apposito regolamento approvato dal comitato di amministrazione.

 

     Art. 8.

     Il fondo di accantonamento è alimentato:

     a) dai contributi obbligatori dei consiglieri regionali in misura pari al 22 per cento dell'indennità mensile spettante ai sensi della lettera e) del precedente articolo 1 al netto delle ritenute fiscali [14];

     b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa ai sensi del successivo art. 15 nella stessa misura stabilita per i consiglieri in carica;

     c) dagli interessi maturati, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate.

 

          Art. 9.

     (Abrogato).

 

     Art. 10.

     Il bilancio del fondo di previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

 

     Art. 11.

     L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio.

     A tal fine si considera per quinquennio il periodo, superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data di elezione del consiglio regionale e il giorno precedente a quello della successiva consultazione elettorale.

 

     Art. 12.

     Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

     L'assegno spetta comunque indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora la inabilità di cui al comma precedente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

     Nel caso di inabilità permanente parziale, in relazione a quanto previsto dai commi precedenti, il comitato di amministrazione del fondo delibera inappellabilmente sulla spettanza e sulla misura dell'assegno, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento medico di cui al successivo art. 13.

 

     Art. 13.

     L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 12, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal comitato di amministrazione del fondo del consiglio e uno nominato dall'interessato.

     Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente il comitato di amministrazione del fondo, quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

 

     Art. 14.

     Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 12, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione; a tale effetto la frazione di anno non inferiore a sei mesi e un giorno è computato per anno intero, quella minore non è considerata.

     Nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 12, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinquennio di cui al precedente art. 11, l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura minima prevista dal successivo art. 18; ove gli anni di contribuzione risultino superiori al quinquennio si procede a norma del comma precedente.

 

     Art. 15.

     Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore al quinquennio di cui all'art. 11, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui compie il quinquennio di contribuzione e il cinquantacinquesimo anno di età.

     Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 20, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio. In tal caso il versamento viene effettuato con le modalità stabilite dal comitato di amministrazione del fondo che può anche prevedere trattenute sull'assegno di reversibilità liquidato.

 

     Art. 16.

     Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

     Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

 

     Art. 17.

     Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale marchigiano, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto dal Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che percepiscono l'assegno alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18.

     L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda di cui al precedente art. 1, lettera e), pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

 

 

 

                       PERCENTUALE SULLA INDENNITA'

                    ANNI DI CONTRIBUZIONE MENSILE LORDA

________________________________________________________________

5.............................................................30

6.............................................................33

7.............................................................36

8.............................................................39

9.............................................................42

10............................................................45

11............................................................48

12............................................................51

13............................................................54

14............................................................57

15............................................................60

16 ed oltre...................................................63

________________________________________________________________

 

 

     Art. 19.

     L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

     Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

     Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

 

     Art. 20.

     Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio di reversibilità in caso di decesso del consigliere sono:

     a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

     b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;

     c) gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;

     d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e, in mancanza di questi, gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

     L'assegno vitalizio di reversibilità spetta al coniuge, purché non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'articolo 151 c.c. e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finché nello stato vedovile.

     Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'articolo 462 c.c., nonché adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:

     a) minori, fino al conseguimento della maggiore età;

     b) maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età purché studenti;

     c) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato di amministrazione del fondo.

     Al padre, o in mancanza, alla madre l'assegno vitalizio di reversibilità spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

     Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

 

     Art. 21.

     L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno un quinquennio se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato accertate dal comitato di amministrazione del fondo.

 

     Art. 22.

     Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

     Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato di amministrazione del fondo adotta i conseguenti provvedimenti.

     Il comitato di amministrazione del fondo può chiedere ai titolari dell'assegno di reversibilità di documentare periodicamente il perdurare delle condizioni suddette e di sottoporre eventualmente gli aventi diritto, che non possono opporre rifiuto pena decadenza dell'assegno, al controllo da parte del collegio medico di cui al precedente art. 13.

 

     Art. 23.

     Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità, il coniuge presenta domanda in carta libera al presidente del consiglio regionale corredandola dei seguenti documenti:

     a) certificato di morte del consigliere;

     b) certificato di matrimonio;

     c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 c.c.

     d) stato di famiglia.

     Quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro se maggiorenni o da chi ne ha la tutela se minorenni ed è corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di morte del consigliere;

     b) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

     c) certificato di nascita degli aventi diritto;

     d) stato di famiglia;

     e) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivano a carico del dante causa.

     Negli altri casi previsti dal precedente art. 20 la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di morte del consigliere;

     b) certificato di nascita dell'avente diritto;

     c) atto notorio da cui risulti l'eventuale inabilità a proficuo lavoro e la convivenza a carico del dante causa se richiesta.

     La concessione dell'assegno nei casi di inabilità previsti dall'art. 20 è sempre condizionata all'accertamento dell'inabilità dell'avente diritto ai sensi del precedente art. 13.

     Il comitato di amministrazione del fondo può tuttavia ritenere che sia provata la condizione di inabilità con la documentazione prodotta o a seguito di accertamenti effettuati direttamente ed esonerare quindi l'interessato dall'accertamento di cui all'art. 13.

     Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità devono essere prodotte nel termine perentorio di un anno dalla data di decesso del dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dal precedente art. 15.

 

     Art. 24.

     L'ammontare mensile dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli ed agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale dell'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere all'atto del suo decesso nelle seguenti misure:

     a) al coniuge superstite in mancanza di altri beneficiari: sessanta per cento;

     b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto: sessanta per cento elevato del quindici per cento per ogni figlio fino ad un massimo del cento per cento; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del quindici per cento o della minore percentuale che ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

     c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari: sessanta per cento; ove i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del quindici per cento per ogni unità fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito per quote uguali tra gli aventi diritto;

     d) negli altri casi: cinquanta per cento. L'assegno è pagato congiuntamente agli aventi diritto o a quello superstite.

     L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.

 

     Art. 25.

     I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente il comitato di amministrazione del fondo.

 

     Art. 26.

     Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 27.

     (Abrogato).

 

     Art. 28.

     Gli aventi diritto di cui al precedente art. 20, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di versare al fondo di accantonamento i contributi arretrati e di continuare i versamenti stessi a norma dell'art. 15 secondo comma per conseguire il diritto all'assegno di riversibilità. Il comitato di amministrazione del fondo fissa le modalità per il versamento di tali contributi.

 

 

Titolo III

 

     Art. 29.

     L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, nell'espletamento del loro mandato, l'assicurazione contro gli infortuni.

     Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma non inferiore a lire 300 milioni in caso di morte e non inferiore a lire 300 milioni in caso di invalidità permanente e per lire 200.000 di diaria da ricovero per infortunio [15].

     Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria dello 0,60 per cento [16] sull'indennità mensile spettante ai consiglieri regionali di cui al precedente art. 1 lettera e). La quota restante del costo della polizza è a carico del consiglio regionale.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio o del suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data di cessazione.

     L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a effettuare le trattenute di cui al primo comma e a regolarizzare la posizione di ogni singolo consigliere.

 

     Art. 30.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, calcolato presuntivamente in L. 1.510.000.000 farà carico al capitolo 1001 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1972 e ai capitoli 11101, 11111 e 11112 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 che presentano la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in L. 480.000.000 ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 1994, n. 24.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 1994, n. 24.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 1994, n. 24.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 1994, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1991, n. 22.

[6] Gli originari commi 4° e 5° sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[7] Gli originari commi 4° e 5° sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[8] Gli originari commi 4° e 5° sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[9] Gli originari commi 4° e 5° sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1991, n. 22.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[13] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 1990 n. 23 ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 1994, n. 11.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.

[16] Così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 1994, n. 26.