§ 1.3.16 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 27.
Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:23/12/2011
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/1995 - Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 - Indennità di carica)
Art. 3.  (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 23/95 - Divieto di cumulo)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 5 e modifica del Capo II della l.r. 23/1995 - Soppressione indennità di missione)
Art. 5.  Modifica dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 - Rimborso spese trasporto)
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 3 e del Capo III della l.r. 23/1995 - Soppressione vitalizi e assegni di reversibilità)
Art. 7.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.3.16 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 27.

Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali"

(B.U. 30 dicembre 2011, n. 115)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/1995 - Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è soppressa la lettera c).

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 23/1995 sono soppresse le seguenti parole: "e assegno vitalizio".

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 - Indennità di carica)

1. I commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 25 per cento.

3. All'inizio di ciascuna legislatura regionale e, successivamente, entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risulti :

a) i redditi percepiti per lo svolgimento di una o più attività lavorative;

b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all'articolo 2 bis;

c) gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, anche al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;

d) i carichi penali pendenti all'inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.

4. In caso d'inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.

5. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Delle misure adottate ai sensi del comma 5 è data comunicazione all'Assemblea.".

 

     Art. 3. (Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 23/95 - Divieto di cumulo)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. (Divieto di cumulo)

1. L'indennità di carica non può cumularsi con indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati derivanti da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. La Regione provvede alla decurtazione dell'indennità di carica per un importo corrispondente alle somme percepite dal consigliere nell'esercizio di tali incarichi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.

2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. L'erogazione del vitalizio è ripristinata alla cessazione del mandato stesso.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo e sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altra Regione; l'erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.

5. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 e modifica del Capo II della l.r. 23/1995 - Soppressione indennità di missione)

1. L'articolo 5 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Rimborsi spese per missione)

1. I consiglieri e i componenti della Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori del territorio regionale e all'interno di quello nazionale, previa autorizzazione rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, e in missione all'estero previa autorizzazione rispettivamente dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale. L'uso del mezzo aereo nelle missioni è comunque autorizzato dall'Ufficio di presidenza o dalla Giunta regionale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, oppure un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, in caso di spostamento con autovettura propria. Gli stessi possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei Consiglieri e degli Assessori che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.

4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 2.

5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.".

2. Alla rubrica del Capo II della l.r. 23/1995 le parole: "Indennità di missione, rimborso" sono sostituite dalla seguente: "Rimborso".

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 - Rimborso spese trasporto)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 le parole: "distanti più di 25 chilometri dalla sede del Consiglio" sono sostituite dalle parole: "diversi da quello in cui ha sede il Consiglio regionale".

3. I commi 5, 6 e 6 ter dell'articolo 6 della l.r. 23/1995 sono abrogati.

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 3 e del Capo III della l.r. 23/1995 - Soppressione vitalizi e assegni di reversibilità)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 e gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della l.r. 23/1995 sono abrogati. Nella rubrica del Capo III sono soppresse le parole "e assegno vitalizio".

 

     Art. 7. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e agli articoli 2, 5 e 6 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale, quelle di cui al comma 6 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 3 e 4, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i Consiglieri eletti nelle legislature antecedenti alla X l'assegno vitalizio e di reversibilità resta disciplinato dalle norme previgenti all'entrata in vigore della presente legge; la loro misura è in ogni caso commisurata al periodo di mandato effettivamente svolto sino al termine della IX legislatura regionale.

3. I Consiglieri regionali possono rinunciare all'assegno vitalizio entro 20 giorni dalla data in cui maturano il diritto alla riscossione dello stesso [1].

4. La rinuncia di cui al comma 3 deve essere comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995 e di quelle eventualmente versate ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, senza interessi né rivalutazione monetaria. Tali somme sono corrisposte compatibilmente con le disponibilità di bilancio e secondo i criteri stabiliti dall’Ufficio di presidenza del Consiglio [2].

5. Dal mese successivo a quello di comunicazione della rinuncia al vitalizio, nei confronti del consigliere in carica cessano le trattenute di cui al comma 2 dell'articolo 3 e di cui all'articolo 16 della l.r. 23/1995.

6. E' abrogato l'articolo 38 della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011). Sono fatti salvi i diritti sorti sulla base delle norme predette.

7. I Consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a prescindere dalla rinuncia al vitalizio, possono rinunciare all'assegno di reversibilità di cui all'articolo 16 della l.r. 23/1995. Si osservano per quanto attiene ai tempi e alle altre modalità di restituzione dei contributi versati a tale titolo, le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5, in quanto applicabili.

8. L'articolo 4 ter della l.r. 23/1995, introdotto con il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), è abrogato.

9. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 20/2010 è sostituito dal seguente: "Eventuali riduzioni sono assunte con provvedimento dell'Ufficio di presidenza".

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 37 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 42.