§ 1.3.20 - L.R. 30 maggio 2019, n. 13.
Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:30/05/2019
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 5 della l.r. 23/1995)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.3.20 - L.R. 30 maggio 2019, n. 13.

Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".

(B.U. 30 maggio 2019, n. 42)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 5 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole: "ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo" sono sostituite dalle seguenti: "ad un sesto del prezzo di un litro di benzina vigente nel mese della missione".

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nè possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.