§ 1.4.2 – L.R. 10 agosto 1988, n. 34.
Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:10/08/1988
Numero:34


Sommario
Art. 01. 
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.  [5]
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter. 
Art. 5.  [12]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 1.4.2 – L.R. 10 agosto 1988, n. 34.

Finanziamento delle attività di gruppi consiliari.

(B.U. 11 agosto 1988, n. 95 bis).

 

     Art. 01. [1]

     1. I gruppi consiliari, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche nonché formazioni associative fra i consiglieri regionali.

     2. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Consiglio, sono assicurate a carico del bilancio del Consiglio le risorse necessarie per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali.

 

     Art. 1. [2]

     1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, sono assegnati in misura adeguata alla sua consistenza numerica:

a) una sede in uso gratuito, nell’edificio che ospita il Consiglio regionale, dotazioni strumentali e logistiche;

b) beni e servizi per l’espletamento delle funzioni istituzionali.

 

          Art. 1 bis. [3]

     1. I contributi di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

a) l’organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;

b) l’effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell’attività di competenza del gruppo;

c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;

d) l’acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;

e) spese postali e di cancelleria;

f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.

     2. Per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono ammissibili esclusivamente le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, strettamente connesse alla realizzazione di ciascuna attività.

 

     Art. 1 ter. [4]

     1. Ai contributi erogati ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 1 si applicano i divieti sanciti dall’articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.

     2. I gruppi consiliari non possono utilizzare, neanche parzialmente, i contributi percepiti per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

     3. I gruppi non possono instaurare rapporti di collaborazione a titolo oneroso, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, con i consiglieri regionali di altre Regioni, con i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti; ai medesimi soggetti, i gruppi non possono erogare contributi in qualsiasi forma.

     4. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

 

     Art. 2. [5]

     1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

     2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell’erogazione dei contributi relativi all’anno in corso.

     3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

     4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.
     5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l’impiego del contributo di cui all’articolo 1 secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.

     6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.

 

          Art. 2 bis. [6]

     1. L'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che dichiarano l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, sulla base dell'accertamento degli uffici e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari.

     2. I gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione della somma da restituire, verrà addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.

     3. Ove le somme da restituire siano di importo elevato, l'Ufficio di presidenza può autorizzare un piano di restituzione in più rate, da completarsi entro l'esercizio finanziario in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.

     4. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel termine assegnato, l'Ufficio di presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante decurtazione degli emolumenti spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da attuarsi secondo quanto previsto al comma 3.

     5. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti.

 

     Art. 3.

     1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, con apposita deliberazione, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua i beni e servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1 [7].

     2. L’Ufficio di presidenza, su richiesta del presidente del gruppo e nei limiti degli stanziamenti del bilancio destinati a spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura rapportata alla consistenza numerica del gruppo, acquisisce ed eroga esclusivamente beni e servizi relativi:

a) alla realizzazione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e/o digitale, inclusi manifesti, inviti e altro materiale informativo;

b) all’acquisto di servizi informativi e di pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;

c) alle spese postali;

d) alle sale pubbliche per la realizzazione di iniziative [8].

     3. L'arredo e gli altri beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari.

     4. Nel caso di avvicendamento il presidente uscente restituisce quanto ricevuto in carico all'economo del consiglio regionale che provvede a darlo in carico al presidente subentrante.

 

     Art. 4. [9]

     1. La spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D, calcolato nel modo seguente:

a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;

b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa, da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai sensi degli stessi contratti di lavoro.

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ove in Consiglio, all’inizio di ciascuna legislatura, siano presenti esclusivamente gruppi composti da più consiglieri, ciascun gruppo dispone, per l'assunzione del personale, di un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1.

     3. Ove in Consiglio, all’inizio di ciascuna legislatura, siano presenti gruppi composti di un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno, in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D3, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica D3.

     4. I gruppi che, all’inizio di ciascuna legislatura, sono composti di un solo consigliere, oltre al budget previsto al comma 3 rapportato alla propria consistenza, usufruiscono di un'ulteriore quota da calcolarsi nel modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa risultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i gruppi composti da un solo consigliere regionale in modo che la risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il costo per la Regione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica C1.

     5. L'eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai sensi del comma 4 è suddiviso in quote uguali tra ciascun consigliere ai fini della determinazione del budget spettante ai singoli gruppi consiliari.

     6. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ciascuna legislatura regionale, previo confronto sindacale, stabilisce i criteri per la determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

     7. I gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, possono richiedere all'Ufficio di presidenza l'assegnazione di personale della Regione. Tale personale nel periodo di svolgimento dell'incarico è collocato in aspettativa secondo le modalità indicate all'articolo 5.

     8. I gruppi consiliari limitatamente ad una spesa non superiore al 50% del budget assegnato a ciascun gruppo ai sensi dei commi 2 e 3, in alternativa a quanto previsto al comma 7 possono avvalersi:

a) di personale di altre di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o degli enti ed aziende privati. Tale personale è collocato in aspettativa, ove prevista dalla normativa vigente, per la durata del contratto;

b) di personale esterno. Non possono essere stipulati contratti di lavoro part time di durata inferiore a 18 ore settimanali per il personale esterno.

     8 bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale indicato al comma 8 non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.

     9. L'assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall’Ufficio di Presidenza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l'indicazione del soggetto a cui è conferito l’incarico di responsabile, la categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull'accesso agli impieghi regionali e la misura dell'eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di diritto privato nel caso previsto dalla lettera a) del comma 8, a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza.

     10. L'individuazione delle singole unità di personale è preventivamente deliberata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza assoluta in caso di parità prevale il voto del presidente del gruppo. Il verbale della riunione del gruppo nella quale è assunta la decisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai commi 7 e 8.

     11. La misura massima del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi è preventivamente stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo confronto sindacale e nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, individuando altresì l'ammontare massimo di una quota aggiuntiva forfettaria, differenziata per ciascuna categoria professionale. In particolare il trattamento economico è determinato nel modo seguente:

a) valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D , ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;

b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti regionali, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, e delle eventuali funzioni di responsabilità assegnate, da stabilirsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti regionali in relazione alla categoria di appartenenza.

     12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non collocato in aspettativa il compenso è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.

 

          Art. 4 bis. [10]

     1. I gruppi consiliari, ai fini dell'assegnazione del personale esterno, attingono per una quota non inferiore al 50 per cento del budget spettante ai sensi della stessa disposizione, ad un elenco costituito dal personale esterno all'amministrazione in servizio alla data del 31 luglio 2014 che abbia prestato per più di cinque anni la propria attività presso i gruppi consiliari o presso le segreterie dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale alla data della prima seduta consiliare della X legislatura.

     2. All’elenco di cui al comma 1 attingono anche, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento.

 

          Art. 4 ter. [11]

     1. Ove nel corso della legislatura si formino nuovi gruppi assembleari, o si vari la consistenza dei gruppi esistenti, agli stessi è assegnato per ciascun componente:

a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 calcolata ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, ove all’inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;

b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, più l’ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ove all’inizio della legislatura erano presenti gruppi composti di un solo consigliere.

     2. I budget di cui al comma 1 sono detratti in misura corrispondente da quelli dei gruppi da cui provengono i consiglieri che formano un nuovo gruppo o una componente del gruppo misto.

     3. I gruppi formati di un solo consigliere che si costituiscono nel corso della legislatura ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno, o che rimangono di tale consistenza a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, possono avvalersi del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 4, per una spesa corrispondente all’intero budget ad essi spettante ai sensi del comma 1.

     4. A seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le quote residuali dei budget assegnati ai gruppi ai sensi del comma 4 dell’articolo 4, non vengono redistribuite.

 

     Art. 5. [12]

     1. Il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

     2. Il personale regionale indicato al comma 1 alla cessazione dell’incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.

     3. I rapporti di lavoro del personale dei gruppi consiliari cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

 

     Art. 6. [13]

     [1. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale proveniente dal ruolo unico regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal precedente art. 4 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

     a) di personale comandato dallo Stato ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole, dagli enti locali o da altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e della vigente normativa regionale [14];

     b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo.

     2. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la giunta regionale, su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio, cui i gruppi fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.

     3. Al personale comandato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 5.

     4. L'incarico al personale esterno è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente:

     a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;

     b) con apposita convenzione che fissa l’oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell’indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell’incarico non può superare quello della legislatura. All’incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [15].]

 

     Art. 7.

     1. Per la corresponsione dei contributi previsti dagli artt. 1 e 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 450 milioni iscritti al capitolo 1110105 "Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari".

     2. Le spese previste dai precedenti artt. 4, 5 e 6 sono fronteggiate, per l'anno 1988, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per il detto anno al capitolo 1210101 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.".

     3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente L. si provvede, per l'anno 1988 e successivi, con l'impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 8.

     1. Le LL.RR. 20 luglio 1973, n. 17; 8 marzo 1979, n. 11; 8 marzo 1979, n. 12 e 12 luglio 1983, n. 17 con esclusione, per quest'ultima legge, degli artt. 8 e 10, sono abrogate.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 2008, n. 7, sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 2014, n. 19 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 2008, n. 7, modificato dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 2014, n. 19 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 aprile 2008, n. 7, ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 43, modificato dall'art. 4 della L.R. 28 luglio 2014, n. 19 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[6] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 28 luglio 2014, n. 19 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[8] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 2016, n. 9.

[9] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2016, n. 11.

[10] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 2014, n. 19.

[11] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 maggio 2016, n. 11.

[12] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 8 della L.R. 28 luglio 2014, n. 19.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2008, n. 27.

[14] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 23 luglio 1996, n. 27.

[15] Gli originari commi 4 e 5 sono stati sostituiti col presente comma per effetto dell’art. 1 della L.R. 9 giugno 2006, n. 6. La lett. b) è stata modificata dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2008, n. 7 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2008, n. 22.