§ 1.4.4 – L.R. 9 giugno 2006, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 54: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:09/06/2006
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 34/1988.
Art. 2.  Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 54/1997.
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 1.4.4 – L.R. 9 giugno 2006, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 54: "Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari".

(B.U. 22 giugno 2006, n. 65).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 34/1988.

     1. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della L.R. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono sostituiti dal seguente:

     "4. L'incarico al personale esterno è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente:

     a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;

     b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.".

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 54/1997.

     1. Al comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), dopo le parole "gruppo lettera d) articolo 4, L.R. n. 34/1988 lire 9.000.000." aggiungere le seguenti parole: "Le suddette indennità vengono rideterminate periodicamente in sede di contrattazione decentrata integrativa.".

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con il personale esterno dei gruppi consiliari sono convertite in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato qualora l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dalla medesima data.