§ 5.3.30 - Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 22.
Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 116 all'autostrada A 14 nel periodo luglio-settembre 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:02/08/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea, di tutelare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa, [...]
Art. 2.      1. Il Dirigente del servizio trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 in favore della Società autostrade SpA con sede in Roma, concessionaria [...]
Art. 3.      1. La Regione promuove, mediante l'approvazione di appositi progetti da parte della Giunta regionale, il monitoraggio dei flussi di traffico interessati alla sperimentazione e dei dati [...]
Art. 4.      1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 600 milioni.
Art. 5.      1. E' abrogata la l.r. 30 luglio 1998, n. 27.
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


§ 5.3.30 - Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 22.

Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 116 all'autostrada A 14 nel periodo luglio-settembre 1999.

(B.U. 12 agosto 1999, n. 81).

 

Art. 1.

     1. La Regione, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea, di tutelare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località balneari della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la SS 16, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 4, assume l'onere del pagamento del pedaggio autostradale degli autotreni e autoarticolati di cui all'articolo 54, comma 1, lettere h) ed i) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, adibiti al trasporto di cose, obbligatoriamente deviato sulla A 14 lungo la tratta marchigiana dal 15 luglio 1999 al 30 settembre 1999.

     2. Le modalità di attuazione dell'intervento sono stabilite con un accordo di programma fra Ministero dei lavori pubblici, Autostrade SpA, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise e Associazioni degli autotrasportatori.

     3. Le Province e i Comuni della fascia costiera aderenti all'iniziativa intervengono con quote da determinare con apposita intesa con la Regione.

 

     Art. 2.

     1. Il Dirigente del servizio trasporti dispone la liquidazione della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 in favore della Società autostrade SpA con sede in Roma, concessionaria dell'autostrada A 14, sulla base delle fatture dei pedaggi autostradali.

 

     Art. 3.

     1. La Regione promuove, mediante l'approvazione di appositi progetti da parte della Giunta regionale, il monitoraggio dei flussi di traffico interessati alla sperimentazione e dei dati ambientali connessi che possano servire a migliorare la qualità degli interventi per il contenimento del traffico pesante lungo la fascia costiera.

 

     Art. 4.

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 600 milioni.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5 100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, partita 1 dell'elenco 1.

     3. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Spese per la deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A 14 nel periodo luglio settembre 1999" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 600 milioni.

     4. Gli stanziamenti di competenza &di cassa del capitolo 5 100 101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono ridotti di lire 600 milioni.

     5. La copertura degli oneri a carico delle Province e dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 3, verrà assicurata mediante anticipazione regionale e successiva compensazione amministrativa da operarsi sui trasferimenti della Regione agli Enti locali debitori; la Giunta regionale, con propri provvedimenti è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti per la gestione dei relativi impegni.

 

     Art. 5.

     1. E' abrogata la l.r. 30 luglio 1998, n. 27.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comma legge della Regione Marche.