§ 98.1.28239 - D.L. 20 gennaio 1992, n. 11 .
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/01/1992
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane
Art. 2.  Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane
Art. 3.  Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali
Art. 4.  Fondo perequativo per i comuni
Art. 5.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui e contributi in conto capitale agli enti locali
Art. 6.  Ripartizione quote ICIAP versate all'erario
Art. 7.  Finanziamento degli espropri
Art. 8.  Utilizzo di somme a specifica destinazione
Art. 9.  Popolazione degli enti locali
Art. 10.  Certificazioni di bilancio e di consuntivo
Art. 11.  Rendiconto dei contributi erariali straordinari
Art. 12.  Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
Art. 13.  Disposizioni fiscali e tariffarie
Art. 14.  Esecuzione forzata a danno degli enti locali
Art. 15.  Servizi assistenziali
Art. 16.  Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio
Art. 17.  Proroga dei termini
Art. 18.  Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali
Art. 19.  Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonchè di locazioni di alloggi di proprietà delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
Art. 20.  Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi
Art. 21.  Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza
Art. 22.  Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo
Art. 23.  Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni
Art. 24.  Copertura finanziaria
Art. 25.  Entrata in vigore


§ 98.1.28239 - D.L. 20 gennaio 1992, n. 11 [1].

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

(G.U. 20 gennaio 1992, n. 15)

 

     Art. 1. Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

     1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 91.000 milioni per le comunità montane;

     b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

     2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

 

          Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane

     1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

     2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

     3. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

     a) una di lire 200 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

     b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

 

          Art. 3. Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

     1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992 a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

     2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

     3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 12. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

 

          Art. 4. Fondo perequativo per i comuni

     1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

     a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

     b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

     a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

     b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

     c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

     d) per la restante parte, valutata in lire 190.300 milioni, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989.

     3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'art. 12. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

 

          Art. 5. Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui e contributi in conto capitale agli enti locali

     1. A valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

     a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

     b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori e le quote fisse previste alla lettera c), comma 1, dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 6 del 1991. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

     d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

     3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

     4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonchè quelli di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati - a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso art. 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 - calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

     5. Il termine del 28 febbraio 1992, stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è spostato al 31 marzo 1992.

     6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

     7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

     8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso art. 25 e successive modificazioni.

     9. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è così sostituito:

     "Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani, tenendo conto, per le province di Trento e Bolzano, dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.".

     10. Per le finalità di cui alla citata legge n. 93 del 1981 è autorizzata la spesa di lire 140.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

     11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

 

          Art. 6. Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

     1. Il comma 4-bis dell'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è così sostituito:

     “4–bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 415 del 1989 sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990. Le quote da redistribuire sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui al comma 15 dell'art. 16.".

 

          Art. 7. Finanziamento degli espropri

     1. Le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

     2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1982, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10.

 

          Art. 8. Utilizzo di somme a specifica destinazione

     1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge n. 310 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 è così sostituito:

     "2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purchè si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato dei predetti finanziamenti.".

 

          Art. 9. Popolazione degli enti locali

     1. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonchè all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

 

          Art. 10. Certificazioni di bilancio e di consuntivo

     1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.

 

          Art. 11. Rendiconto dei contributi erariali straordinari

     1. L'obbligo di rendiconto di cui all'art. 25, comma 17, del decreto-legge n. 66 del 1989, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

 

          Art. 12. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

     1. All'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989 sono aggiunte le seguenti parole: "Deve comunque essere coperto almeno il 25 per cento del costo di gestione di ogni singolo servizio a domanda individuale, fatta eccezione per l'assistenza domiciliare fornita alle categorie emarginate non economicamente protette.".

     2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

     3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'art. 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto dell'anno in corso nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

 

          Art. 13. Disposizioni fiscali e tariffarie

     1. Il termine del 1° agosto previsto dall'art. 273 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

     2. Per l'anno 1992 sono differiti al 29 febbraio 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materie di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

     3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purchè con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. La relativa deliberazione deve essere adottata entro il termine di cui al comma 2.

     4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'art. 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

     5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

     6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

     7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

     8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

     9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

 

          Art. 14. Esecuzione forzata a danno degli enti locali

     1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane - esistenti sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero presso la tesoreria del comune, della provincia o della comunità montana - destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonchè le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

 

          Art. 15. Servizi assistenziali

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, comunque almeno fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza ai ciechi e ai sordomuti non permanentemente inabili di cui all'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza agli infanti illegittimi o abbandonati di cui alla legge 8 maggio 1927, n. 798, nonchè di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'art. 14 della legge n. 142 del 1990 e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

     2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

 

          Art. 16. Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio

     1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

     2. Il termine di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

     3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

     4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in porporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

     5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

     6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

     7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.500 milioni.

     8. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

     9. A partire dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di lire 250.000.

     10. Il comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

     “5.Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a lire 200.000".

     11. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 900.000 e di lire 120.000.

     12. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

     13. L'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonchè ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione e per gli importi di cui all'articolo stesso.

     14. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi, resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni.

     15. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989 - come integrate dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 - sono prorogate per l'anno 1992. All'art. 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: "per gli anni 1989, 1990 e 1991" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992".

 

          Art. 17. Proroga dei termini

     1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 15-ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 aprile 1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, due dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 luglio 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonchè i criteri per il suo riparto.

     3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

 

          Art. 18. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

     1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

     2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonchè a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre cinque giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

     3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

 

          Art. 19. Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonchè di locazioni di alloggi di proprietà delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza

     1. Per i decessi a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono soppressi l'art. 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ed il secondo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ad anni inferiori a quindici sono sostituite dal valore pari a 0,0250 per ogni anno di servizio utile. I valori intermedi sono determinati sulla base di dodicesimi di detto valore annuo con arrotondamento della quarta cifra decimale.

     3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è sostituito dal seguente: "7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle casse pensioni degli istituti di previdenza le categorie di personale dipendente.".

     4. Ai provvedimenti della Direzione generale degli istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del medesimo decreto.

 

          Art. 20. Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi

     1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione.

     2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovrà essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci.

     3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 1992.

     5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformità dei propri ordinamenti.

 

          Art. 21. Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza

     1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

     2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

     3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

     4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'Amministrazione civile che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'A.N.C.I.; segretario generale; nonchè da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

     5. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

     6. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'art. 52 della citata legge n. 142 del 1990.

 

          Art. 22. Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo

     1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1-B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-A ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali di classe 1-A. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della citata legge n. 604 del 1962.

 

          Art. 23. Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

     1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

     2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

     3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

     4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

     a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

     b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

     c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, spese per consulenza esterna.

     5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

 

          Art. 24. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 26.278.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:

     a) quanto a lire 1.600.000 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

     b) quanto a lire 24.213.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane";

     c) quanto a lire 325.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio";

     d) quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

     e) quanto a lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 25. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 19 marzo 1993, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.