§ 98.1.27954 - D.L. 2 maggio 1987, n. 167 .
Provvedimenti urgenti per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/05/1987
Numero:167


Sommario
Art. 1.  Bilancio
Art. 2.  Trasferimenti delle regioni
Art. 3.  Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane
Art. 4.  Fondo ordinario per la finanza locale
Art. 5.  Fondo perequativo per la finanza locale
Art. 6.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
Art. 7.  Fondo ordinario per le comunità montane
Art. 8.  Investimenti delle comunità montane
Art. 9.  Disposizioni sui mutui agli enti locali
Art. 10.  Mutui con la Cassa depositi e prestiti
Art. 11.  Entrate a specifica destinazione
Art. 12.  Servizi pubblici a domanda individuale
Art. 13.  Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Art. 14.  Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno
Art. 15.  Addizionale sul consumo dell'energia elettrica
Art. 16.  Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Art. 17.  Tasse sulle concessioni comunali
Art. 18.  Imposta comunale sulla pubblicità
Art. 19.  Tariffe degli acquedotti
Art. 20.  Diritto di macellazione dei bovini
Art. 21.  Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza
Art. 22.  Contributi e prestazioni previdenziali
Art. 23.  Contributi previdenziali
Art. 24.  Commissione di ricerca per la finanza locale
Art. 25.  Personale della Cassa depositi e prestiti
Art. 26.  Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali
Art. 27.  Contributi associativi
Art. 28.  Competenze della Corte dei conti - sezione enti locali
Art. 29.  Copertura finanziaria
Art. 30.  Sanatoria
Art. 31.  Entrata in vigore


§ 98.1.27954 - D.L. 2 maggio 1987, n. 167 [1].

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(G.U. 2 maggio 1987, n. 100)

 

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

 

     Art. 1. Bilancio

     1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

     2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1987. Di conseguenza restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

     3. All'art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

 

          Art. 2. Trasferimenti delle regioni

     1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 3. Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

     1. Lo Stato concorre per l'anno 1987 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 dell'art. 4;

     b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

     d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi;

     e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

     2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

     3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2 è effettuata, tra i comuni, le province, e le comunità montane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

     4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

     5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

     6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

 

          Art. 4. Fondo ordinario per la finanza locale

     1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

     a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce al fondo perequativo;

     b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso art. 4, comma 4.

     2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e con l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in due rate entro il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

     3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

     4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987.

     5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione è trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

 

          Art. 5. Fondo perequativo per la finanza locale

     1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

     a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987, secondo i seguenti criteri:

     1) per i 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

     2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

     3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

     4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

     5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     b) la quota di lire 160 miliardi consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

     2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

     a) la quota pari a lire 591 miliardi secondo i seguenti criteri:

     1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

     2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986, ai sensi degli articoli 4, comma 4 e 5, comma 2, del decreto-legge 15 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), punti 1) e 2);

     c) la quota di lire 1.440 miliardi; tale quota è consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

     3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1987.

     4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

     5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'art. 3, comma 3, è attribuito:

     a) alle province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), dal punto 1) al punto 4), con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

     b) ai comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), punto 1).

 

          Art. 6. Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

     1. A valere sul fondo di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

     a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

     b) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

     c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987, in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

     2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

     3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986 e 1987, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite dei venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

     5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

     6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

     7. Sulla base delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

 

          Art. 7. Fondo ordinario per le comunità montane

     1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

     2. L'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987.

     3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane ai sensi dell'art 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

     4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.

     5. All'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

     "Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

     Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni".

     6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

 

          Art. 8. Investimenti delle comunità montane

     1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonchè per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

     2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

     3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9.

     4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

     6. L'accollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

     7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

     8. A valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di lire 1981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

     9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

     10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

     11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.

 

          Art. 9. Disposizioni sui mutui agli enti locali

     1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

     2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

     a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

     b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

     d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

     3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

     4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario:

     5. Il comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

     "L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo delle variazioni di spesa delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi".

     6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

     7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purchè l'acquisto sia contestuale alla costruzione dell'opera finanziata.

     8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre in forza di deroga espressa al principio generale di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 10. Mutui con la Cassa depositi e prestiti

     1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

     2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

     3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

     4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

     5. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

     6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purchè questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

     7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

     8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

     9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

     10. All'art. 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni" sono aggiunte le seguenti: ", ai loro consorzi ed aziende".

     11. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi".

     12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le modalità stabilite dall'art. 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

     13. I mutui di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 11. Entrate a specifica destinazione

     1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorchè provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

 

          Art. 12. Servizi pubblici a domanda individuale

     1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

     2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1988 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

     3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

     4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

 

          Art. 13. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

     1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 14. Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

     1. La misura di L. 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a L. 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

     2. Il terzo comma dell'art. 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

     "I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci".

 

          Art. 15. Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

     1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal primo marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'art. 15 del decreto-legge 15 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

     2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto art. 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 maggio 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 31 maggio 1987. Qualora la deliberazione di aumento non venga adottata entro il 31 maggio 1987 l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già deliberate per l'anno 1987.

     3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato art. 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 maggio 1987. La deliberazione ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1.

 

          Art. 16. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

     1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 31 maggio 1987 con effetto dall'anno 1987.

     2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 maggio 1987.

     3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

     4. La omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'art. 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

     5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 maggio 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

     6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e riscossi in due rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987.

     7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

     8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

 

          Art. 17. Tasse sulle concessioni comunali

     1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18. Imposta comunale sulla pubblicità

     1. L'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

     "Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

     Comuni fino a fino a fino a fino a 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno

     Classe I L. 3.500 8.600 12.200 18.300

     Classe II L. 3.100 7.40011.60017.100

     Classe III L. 2.500 6.100 11.000 15.900

     Classe IV L. 2.200 4.800 8.600 13.500

     Classe V L. 1.9004.500 8.000 12.200

     Classe VI L. 1.7004.100 6.100 9.800

     Classe VII L. 1.500 3.7005.500 8.600".

     2. Il comma 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

     "4-bis. L'ultimo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

     "La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione"".

     3. Il comma 4-quater dell'art. 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari in applicazione del sostituito comma 4-bis e del soppresso comma 4-quater, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4. Il primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

     "La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 X 100 o frazione:

     Classe dei comuni Tariffa giorni 5 Tariffa per ogni giorno successivo

     I 75080

     II 70075

     III 65070

     IV 60065

     V 60060

     VI 60055

     VII 60050".

     5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

     6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.

 

          Art. 19. Tariffe degli acquedotti

     1. Le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, nell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 31 maggio 1987, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente.

     2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

     3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

     4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

     5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

     6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

 

          Art. 20. Diritto di macellazione dei bovini

     1. Sono abrogati l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e il decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 678, relativi al diritto di macellazione dei bovini.

     2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 21. Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

     1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

     2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base dei criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

     3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

 

          Art. 22. Contributi e prestazioni previdenziali

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonchè all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

     2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

     3. Il tesoriere provvederà, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo direttamente all'ente previdenziale.

     4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo, gli importi dei versamenti effettuati, nonchè copia delle distinte relative all'anno precedente.

     5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

     6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonchè le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.

     7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1987 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

     8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

     9. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

 

          Art. 23. Contributi previdenziali

     1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

     2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

     3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

     4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

     5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 24. Commissione di ricerca per la finanza locale

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'art. 6, comma trentatreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.

 

          Art. 25. Personale della Cassa depositi e prestiti

     1. Il quarto comma dell'art. 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

     "La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato in livelli funzionali. La relativa dotazione organica e le declaratorie di livelli e modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura".

     2. Sono fatte salve le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in materia di personale adottate sino alla data del 30 aprile 1987.

 

          Art. 26. Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali

     1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987.

 

          Art. 27. Contributi associativi

     1. Il primo periodo del primo comma dell'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'art. 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è così sostituito:

     "I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono ricorsi nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali".

 

          Art. 28. Competenze della Corte dei conti - sezione enti locali

     1. Al quarto comma dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: "In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite è superiore alla media" sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo".

 

          Art. 29. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987 e lire 1.120.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

     a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987- 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

     b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

     c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

     d) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

     e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'Arco Alpino";

     f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30. Sanatoria

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e 2 marzo 1987, n. 55.

 

          Art. 31. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 440, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.