§ 98.1.27911 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 922 .
Provvedimenti urgenti per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1986
Numero:922


Sommario
Art. 1.  Finanziamento degli enti locali e bilancio
Art. 2.  Investimenti e contributi erariali
Art. 3.  Imposta sull'incremento di valore degli immobili
Art. 4.  Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27911 - D.L. 30 dicembre 1986, n. 922 [1].

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(G.U. 31 dicembre 1986, n. 302)

 

     Art. 1. Finanziamento degli enti locali e bilancio

     1. In attesa della definizione dell'ordinamento della finanza locale, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere entro il 31 gennaio 1987:

     a) a ciascun comune un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 - al netto di quelle la cui erogazione è stata rinviata al 1987 - ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;

     b) a ciascuna provincia un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del richiamato decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318;

     c) a ciascuna comunità montana un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello stesso decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

     2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 è sospeso sino alla definizione dell'ordinamento della finanza locale.

 

          Art. 2. Investimenti e contributi erariali

     1. Per la contrazione dei mutui nell'anno 1987 da parte di comuni, province e loro consorzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

     2. Continuano ad applicarsi, per i mutui con la Cassa depositi e prestiti, le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, intendendosi corrispondentemente aggiornati i riferimenti temporali. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6 del citato decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318.

     3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purchè questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

     4. Il contributo erariale per le rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1987 è attribuito entro il limite massimo indicato nell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ed è corrisposto dal Ministero dell'interno secondo i criteri indicati nel comma 2 dello stesso art. 6.

     5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

 

          Art. 3. Imposta sull'incremento di valore degli immobili

     1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 4. Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

     1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

     2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

     3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

 

          Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.400.000 milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

     a) quanto a lire 5.243.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

     b) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Contributi in favore delle comunità montane";

     c) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 utilizzando le proiezioni per lo stesso anno 1988 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 440, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.