§ 98.1.27925 - D.L. 2 marzo 1987, n. 55 .
Provvedimenti urgenti per la finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/03/1987
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Bilancio
Art. 2.  Trasferimenti delle regioni
Art. 3.  Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane
Art. 4.  Fondo ordinario per la finanza locale
Art. 5.  Fondo perequativo per la finanza locale
Art. 6.  Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
Art. 7.  Fondo ordinario per le comunità montane
Art. 8.  Investimenti delle comunità montane
Art. 9.  Disposizioni sui mutui agli enti locali
Art. 10.  Mutui con la Cassa depositi e prestiti
Art. 11.  Servizi pubblici a domanda individuale
Art. 12.  Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Art. 13.  Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno
Art. 14.  Addizionale sul consumo dell'energia elettrica
Art. 15.  Tasse sulle concessioni comunali
Art. 16.  Tariffe degli acquedotti
Art. 17.  Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza
Art. 18.  Copertura finanziaria
Art. 19.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre [...]
Art. 20.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27925 - D.L. 2 marzo 1987, n. 55 [1].

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(G.U. 2 marzo 1987, n. 50)

 

Titolo I

Bilanci, trasferimenti e mutui

 

     Art. 1. Bilancio

     1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

     2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1987. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

 

          Art. 2. Trasferimenti delle regioni

     1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 3. Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

     1. Per l'anno 1987 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

     a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo art. 4;

     b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.552 miliardi, di cui lire 2.131 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a). La quota del fondo perequativo per i comuni è maggiorata di lire 840 miliardi;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1987, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

     d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi.

 

          Art. 4. Fondo ordinario per la finanza locale

     1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

     a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento. L'importo complessivo della detrazione confluisce nel fondo perequativo;

     b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso art. 4, comma 4.

     2. Ferma restando l'erogazione del contributo stabilito con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in tre rate entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

     3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali.

     4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1987.

     5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

 

          Art. 5. Fondo perequativo per la finanza locale

     1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato, ripartendo il fondo per la quota attribuita alle province, come segue:

     a) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

     b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

     c) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

     d) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

     e) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come indicata alla precedente lettera a), moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

     2. A valere sul fondo perequativo di lire 2.131 miliardi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

     a) una quota pari a lire 1.931 miliardi a tutti i comuni secondo i seguenti criteri:

     1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

     2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

     b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 - ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 - risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente punto 1, lettere a) e b).

     3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1987, previo consolidamento del contributo perequativo assegnato nell'anno 1986.

     4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera a), ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

 

          Art. 6. Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

     1. A valere sul fondo di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

     a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

     b) per i mutui assunti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

     c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987 in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

     2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

     3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,5 per cento e con le stesse detrazioni operate sui mutui contratti negli anni 1986 e precedenti. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

     4. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

     5. Sulla base delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

 

          Art. 7. Fondo ordinario per le comunità montane

     1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     2. L'erogazione del residuo contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni comunità enti montani entro il 30 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987.

     3. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane devono intendersi equiparate ai comuni.

 

          Art. 8. Investimenti delle comunità montane

     1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento.

     2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

     3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9.

     4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

     6. L'accollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

     7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

 

          Art. 9. Disposizioni sui mutui agli enti locali

     1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

     2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

     a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

     b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

     c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

     d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

     3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

     4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

 

          Art. 10. Mutui con la Cassa depositi e prestiti

     1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'Istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

     2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

     3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

     4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

     5. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

     6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici purchè questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

 

          Art. 11. Servizi pubblici a domanda individuale

     1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 40 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

 

          Art. 12. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

     1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 13. Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

     1. La misura di L. 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a L. 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

 

          Art. 14. Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

     1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal primo marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6.

     2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto art. 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987, devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 marzo 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 31 marzo 1987. Qualora la deliberazione di aumento non venga adottata entro il 31 marzo 1987 l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure vigenti al primo gennaio 1987.

     3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato art. 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1987. La deliberazione ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1.

 

          Art. 15. Tasse sulle concessioni comunali

     1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 16. Tariffe degli acquedotti

     1. Le tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, devono, dall'anno 1987, assicurare la copertura di almeno l'80 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua effettivamente erogata nell'esercizio precedente.

     2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

     3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto od in eccesso rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

 

          Art. 17. Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

     1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

     2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

     3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

 

          Art. 18. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 22.112.000 milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

     a) quanto a lire 21.955.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987- 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)" e "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

     b) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Contributi in favore delle comunità montane";

     c) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento " Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 19.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922.

 

          Art. 20.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 440, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.