§ 1.4.73 – Regolamento 26 gennaio 1999, n. 174.
Regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/01/1999
Numero:174


Sommario
Art. 1.      1. Le esportazioni dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, per la quale è richiesta una restituzione, è subordinata alla presentazione di un titolo di [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Le quattro categorie di prodotti ai sensi dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (in prosieguo: "l'accordo sull'agricoltura"), sono fissate [...]
Art. 5.      1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a dodici cifre, della nomenclatura delle restituzioni. Il titolo è valido [...]
Art. 6. 
Art. 7.      In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87, il periodo durante il quale i prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) [...]
Art. 8.      1. Nell'ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, escluse le gare relative ai prodotti del [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi [...]
Art. 12.      1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione. A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente [...]
Art. 13.      1. L'articolo 10 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura
Art. 14.      Il paese di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i titoli [...]
Art. 15.      1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente
Art. 16.      1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti
Art. 17.      1. La domanda di titoli di esportazione per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente [...]
Art. 18.      1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sono subordinate alla presentazione di un titolo di [...]
Art. 19. 
Art. 20.      1. Secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione siano rilasciati, conformemente alle disposizioni dei [...]
Art. 20 bis. 
Art. 20 ter. 
Art. 21.      Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88
Art. 22.      Il regolamento (CE) n. 1466/95 è abrogato
Art. 23. 


§ 1.4.73 – Regolamento 26 gennaio 1999, n. 174. [1]

Regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 27 gennaio 1999, n. L 20).

 

CAPO I

Regime generale delle restituzioni all'esportazione

 

Art. 1.

     1. Le esportazioni dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, per la quale è richiesta una restituzione, è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, salvo nei casi previsti dall'articolo 2. L'importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio.

     In deroga tuttavia al primo comma, un titolo di esportazione deve essere presentato anche per l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato I, categoria II, salvo nei casi previsti dall'articolo 2 [2].

     2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il numero di codice nel paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita dalla Commissione sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio [3].

     3. Le domande di titolo per tutti i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, il cui giorno di presentazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi. [4]

     4. Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. [5]

 

     Art. 2. [6]

     La restituzione è concessa unicamente dietro presentazione di un titolo di esportazione, con la sola eccezione dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     Tuttavia, in deroga al primo comma, il titolo d'esportazione che prevede la fissazione anticipata della restituzione può essere utilizzato per la concessione di una restituzione a favore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999.

     Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000, se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni, di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.

 

     Art. 3. [7]

     Non è concessa alcuna restituzione nell'ambito di un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Per prezzo franco frontiera si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 EUR/100 kg.

     Quando è richiesta una restituzione, il titolo reca, nella casella 22, la dicitura seguente: "Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999".

     Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per verificare il rispetto del prezzo franco frontiera in occasione dell'espletamento delle formalità doganali ed accetta qualsiasi eventuale controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio

     [Il primo comma non si applica al formaggio di cui al codice 0406 9033 9919 della nomenclatura delle restituzioni.] [8]

 

     Art. 4.

     1. Le quattro categorie di prodotti ai sensi dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (in prosieguo: "l'accordo sull'agricoltura"), sono fissate all'allegato I.

     2. L'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

     3. Salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono fissati all'allegato II.

 

     Art. 5.

     1. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a dodici cifre, della nomenclatura delle restituzioni. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.

     2. Per i prodotti dei codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309, l'interessato può chiedere che il codice della casella 16 del titolo di esportazione venga trasformato in un altro codice della stessa categoria di cui all'allegato I, per il quale il tasso di restituzione è identico. La domanda deve essere fatta prima di espletare le formalità di cui all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

     3. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora i due prodotti risultino contigui nell'ambito dello stesso gruppo fissato all'allegato II o appartengano entrambi al gruppo 23.

     4. Nel caso di cui al paragrafo 3, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

 

     Art. 6. [9]

     Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alle date seguenti:

     a) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10 [10];

     b) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405;

     c) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406 [11];

     d) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68;

     e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 8, paragrafo 1, e non oltre la fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 7.

     In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87, il periodo durante il quale i prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 possono restare sotto il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio è pari al periodo restante di validità del titolo di esportazione.

 

     Art. 8.

     1. Nell'ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli interessati possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all'articolo 9.

La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell'organismo è fornita dall'interessato.

     2. I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

     3. In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni. Prima dello scadere di questo termine, l'operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione. Su presentazione di una prova che l'offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.

     4. Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     5. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell'articolo 10.

 

     Art. 9. [12]

     L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

     a) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405; [13]

     b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10; [14]

     c) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406; [15]

     d) il 15 % per gli altri prodotti. [16]

     L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR per 100 chilogrammi.

     L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

     Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

     In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000, il disposto dell'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento non si applica ai titoli rilasciati conformemente al presente regolamento.

 

     Art. 10. [17]

     1. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione e sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

     2. Una o più delle misure particolari di cui al paragrafo 3 possono essere adottate nel caso in cui il rilascio dei titoli:

     a) provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione, per il periodo di 12 mesi in causa o per un periodo inferiore da stabilirsi ai sensi dell'articolo 11,

     o

     b) non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa,

     o

     c) provochi una distorsione della concorrenza tra gli operatori.

     Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e, in particolare, dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione.

     3. Nei casi contemplati al paragrafo 2 la Commissione può decidere, per il prodotto o i prodotti interessati:

     a) di respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

     b) di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione; se ai quantitativi richiesti viene applicato un coefficiente inferiore a 0,4, l'interessato può chiedere, entro un termine di tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione;

     c) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo.

     La Commissione può inoltre decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

     a) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per il prodotto o i prodotti interessati per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;

     b) di fissare restituzioni mediante gara, dopo il periodo di sospensione della presentazione delle domande o il rifiuto delle stesse, per i prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19. I titoli sono assegnati in conformità.

 

     Art. 11.

     Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

 

     Art. 12.

     1. Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione. A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura: "Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18".

     2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, si applicano i tassi seguenti:

     a) il tasso previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, è del 2 %;

     b) i tassi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, primo e secondo comma, sono del 98%.

     c) il tasso previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, è del 2 %.

Non si applica l'articolo 44, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3719/88.

 

     Art. 13.

     1. L'articolo 10 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura.

     2. [18].

 

     Art. 14.

     Il paese di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i titoli rilasciati conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

 

     Art. 15.

     1. Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:

     "Titolo valido per la zona ... quale definita all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999".

     Viene indicata la zona definita al paragrafo 3 a cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.

     2. La zona di cui al paragrafo 1 costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

     Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione.

     3. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

     a) zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS;

     b) zona II: codice di destinazione US;

     c) zona III: tutti gli altri codici di destinazione [19].

 

     Art. 16.

     1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:

     a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;

     b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero. L'elemento di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato solo se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o canne da zucchero prodotte nella Comunità.

     2. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.

L'importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero.

     3. L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l'importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio.

     Tuttavia, l'elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l'importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a zero o non è fissato [20].

     4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), è assimilato al saccarosio prodotto con barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità il saccarosio che, a seconda dei casi:

     a) sia stato importato nella Comunità in forza del protocollo n. 8 sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé o dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna;

     b) sia stato ottenuto a partire da uno dei prodotti importati in forza degli atti di cui alla lettera a).

 

     Art. 17.

     1. La domanda di titoli di esportazione per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87 è accompagnata

dall'autorizzazione concessa dalle autorità competenti per il regime doganale in questione.

     2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo.

     3. Nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'identificazione e il controllo della qualità e quantità dei prodotti di cui a detto paragrafo per i quali è stata fatta una domanda di restituzione, nonché per l'applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.

 

CAPO II

Regimi specifici

 

     Art. 18.

     1. Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

     2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 7, la dicitura "CANADA - 404";

     b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;

     c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

     d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;

     e) nella casella 20, la dicitura seguente:

"Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999. Contingente per l'anno ..." o, se del caso "Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999. Contingente per l'anno ..." Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi europei, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura "New York" o unitamente ad essa;

     f) nella casella 22, la dicitura "senza restituzione

all'esportazione".

     3. Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:

     a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, utilizzate per la fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;

     b) s'impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.

     4. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l'inoltro della domanda. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.

     5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino al 31 dicembre successivo a tale data.

     Tuttavia, a partire dal 20 dicembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, a condizione che la domanda di titolo e il titolo stesso rechino alla casella 20, nella dicitura "contingente per l'anno. . .", un riferimento all'anno successivo.

     6. Un titolo di esportazione presentato all'autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.

     Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo sia presentata all'autorità competente canadese in occasione della richiesta della licenza d'importazione [21].

     7. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli non sono trasferibili.

     8. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, conformemente all'allegato IV, entro la fine del mese di luglio per il semestre precedente ed entro la fine del mese di gennaio per l'anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio considerato [22].

     9. Le disposizioni del capo I non si applicano.

 

     Art. 19. [23]

     Al fine di beneficiare di una riduzione o di un'esenzione dai dazi doganali all'importazione in Svizzera, le esportazioni verso tale paese dei formaggi definiti nell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, relativo agli scambi di prodotti agricoli, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di esportazione, corredata della prova di origine rilasciata secondo le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972.

 

     Art. 20.

     1. Secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione siano rilasciati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo, per i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei seguenti contingenti:

     a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

     b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

     c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round. [24]

     2. Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.

     Entro un termine da stabilire, gli interessati possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile successivo, costituendo una cauzione di importo pari al 50 % del tasso fissato all'articolo 9, con un minimo di 6 EUR per 100 kg.

     I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione, devono fornire la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti.

     I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21- Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione devono presentare la prova di aver esportato i prodotti in questione verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente.

     Tuttavia, per quanto riguarda il contingente relativo all’anno 2006, i richiedenti di titoli di esportazione provvisori per i gruppi di prodotti e i contingenti di cui al quarto comma, non sono soggetti al requisito che l’importatore designato sia la loro filiale se forniscono la prova di aver esportato tali prodotti verso gli Stati Uniti d’America in ognuno dei tre anni precedenti.

     Inoltre, per il contingente dell’anno 2006, l’importatore designato preferenziale di un richiedente può essere considerato una filiale per il 2006, a condizione che

     i) la domanda sia stata inoltrata:

     — nella Repubblica ceca, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della HTS, o

     — in Ungheria, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS,

     — in Polonia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS,

     — in Slovacchia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS;

     ii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che egli è stabilito in uno dei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che ha esportato i formaggi in questione negli USA in ciascuno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;

     iii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda la prova documentale che è stata avviata la procedura per lo stabilimento di una filiale negli USA;

     iv) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova delle esportazioni effettuate a destinazione degli importatori preferenziali nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

     Gli operatori devono inoltre indicare nelle domande di titoli di esportazione provvisori:

     a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America” (nella sua ultima versione);

     b) la designazione dei prodotti secondo la “Harmonized Tariff Schedule of the United States of America” (nella sua ultima versione);

     c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

     La domanda deve essere accompagnata inoltre da un documento dell'importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.

     Per il contingente dell’anno 2006, le domande di titoli di esportazione provvisori devono indicare se l’importatore designato è una filiale del richiedente o se sia considerato una filiale conformemente al sesto comma. [25].

     3. Quando le domande di titoli provvisori per un gruppo di prodotti o un contingente come indicato al paragrafo 1, superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.

     Indipendentemente dal primo comma, quando viene applicato un coefficiente di assegnazione nei confronti di domande di titoli provvisori per il 2006, il coefficiente di assegnazione applicato ai richiedenti i cui importatori designati preferenziali sono filiali o sono considerati filiali conformemente al sesto comma del paragrafo 2, sarà tre volte superiore a quello previsto per gli altri richiedenti. [26]

     4. Quando il risultato dell’applicazione del coefficiente di assegnazione consiste nell’assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli provvisori di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell’applicazione del coefficiente di assegnazione.

     Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio. Se dall’applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.

     La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata. [27]

     5. Qualora la richiesta di titoli provvisori riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui al paragrafo 1 per l'anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate.

     6. Il titolo provvisorio di cui al paragrafo 2, primo comma, reca nella casella 20 la seguente dicitura: "Titolo provvisorio previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999: non valido per l'esportazione."

     7. I nomi degli importatori designati dagli operatori ai quali sono rilasciati titoli provvisori sono comunicati alle autorità competenti degli Stati Uniti.

     8. Se il titolo d'importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all'importatore designato da un operatore in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell'attestato di cui al paragrafo 2, terzo comma, l'operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell'elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 7. Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell'importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

     9. La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

     10. Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede, anche per quantitativi parziali, il titolo di esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente, previo aumento della cauzione di cui al paragrafo 2 fino all'importo totale previsto all'articolo 9 per le quantità per le quali sono assegnati titoli. La domanda di titolo definitivo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

     "Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999".

     I titoli definitivi rilasciati sono validi unicamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1.

     La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della dichiarazione di esportazione debitamente vidimata dalle autorità doganali competenti [28].

     11. Le disposizioni del capitolo I, ad eccezione della prima frase dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 10, si applicano ai titoli definitivi. Tuttavia, il periodo di validità dei titoli di cui all'articolo 6 non può superare la fine dell'anno in questione [29].

 

     Art. 20 bis. [30]

     1. Le seguenti disposizioni si applicano alle esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere che beneficia, all'importazione in tale paese, di una riduzione dei dazi doganali nell'ambito del contingente, per ogni periodo di dodici mesi a partire dal 1° luglio, di cui al memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio.

     2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente al presente articolo e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

     3. Sono rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per il latte in polvere dei seguenti codici della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione:

     - 0402 10 11 9000

     - 0402 10 19 9000,

     - 0402 21 11 9900,

     - 0402 21 19 9900,

     - 0402 21 91 9200,

     - 0402 21 99 9200.

     I prodotti per i quali viene presentata domanda devono essere interamente ottenuti nella Comunità europea. Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati in materia di contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati. [31]

     4. Il contingente di cui al paragrafo 1 ammonta a 22.400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1° luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

     a) la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui al paragrafo 3 nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande; [32]

     b) la seconda quota, pari al 20%, ossia a 4.480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare da almeno dodici mesi un'attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune e che sono iscritti in un registro IVA nazionale.

     5. Le domande di titoli di esportazione possono riguardare al massimo, per ciascun richiedente:

     - per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), un quantitativo pari al 110% del quantitativo totale di prodotti di cui al paragrafo 3 esportati durante uno dei tre anni civili, escluso l'anno 2000, che precedono il periodo di presentazione delle domande [33];

     - per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), un quantitativo totale massimo di 600 tonnellate.

     Se il richiedente non rispetta tali limiti, le sue domande sono respinte.

     6. a) Pena l'irricevibilità, dev'essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura per le restituzioni e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l'organismo competente di un unico Stato membro.

     b) Le domande di titoli di esportazione possono essere ricevute soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

     - versa una cauzione di 15 EUR per 100 kg [34];

     - per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui al paragrafo 3 a lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei tre anni di cui al paragrafo 4, lettera a), e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato; a tal fine, si considera esportatore l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

     - per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni previste.

     7. Le domande di titoli sono presentate dal 1° al 10 aprile di ogni anno per il contingente relativo al periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

     Tuttavia, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 le domande di titoli sono presentate dal 1° luglio al 10 agosto 1999.

     Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono considerate come presentate il primo giorno del periodo in questione per la presentazione delle domande di titoli.

     [8. Il tasso di restituzione per i prodotti destinati all'esportazione verso la Repubblica dominicana nel quadro del contingente di cui al paragrafo 1, ammonta alla percentuale seguente del tasso fissato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 applicabile dal primo giorno del periodo di presentazione delle domande di titolo di cui al paragrafo 7:

     a) 65 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;

     b) 80 % per i prodotti di cui ai codici NC 0402 21 e 0402 29.] [35]

     9. Le domande di titolo ed i titoli recano:

     a) nella casella 7, la dicitura "Repubblica dominicana 456";

     b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo per cui è richiesto il titolo;

     c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999:

     contingente tariffario per l'anno 1.7~-30.6~ di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

     I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7. [36]

     I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

     10. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato V, entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, una comunicazione che indica, per entrambe le parti del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, eventualmente, la mancanza di domande.

     Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o fax il giorno lavorativo suindicato.

     Prima del rilascio dei titoli gli Stati membri verificano, in particolare, le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

     Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

     11. La Commissione decide, quanto prima possibile, in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate ad essa comunicate e ne informa gli Stati membri.

     Se il totale quantitativi per cui sono stati richiesti titoli per ciascuna delle due quote del contingente supera uno dei quantitativi di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce coefficienti di attribuzione. Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo fissato per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente può rinunciare alla sua domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

     Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione assegna il quantitativo rimanente, in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle richieste di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

     12. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell'operatore, tra il 1° giugno ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente al paragrafo 10.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° marzo, conformemente all'allegato VI e per ciascuna delle due quote del contingente, i quantitativi per cui non sono stati rilasciati titoli [37].

     13. In deroga all'articolo 6, il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno dell'anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo [38].

     14. La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei due casi seguenti:

     a) su presentazione della prova di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, accompagnata da copia della dichiarazione di esportazione debitamente vistata dalle autorità competenti della Repubblica dominicana;

     b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

     In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88, le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate. [39]

     15. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli non sono trasferibili.

     16. Ogni anno l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione entro il 1° settembre, conformemente all'allegato VII e ripartiti per codice del prodotto della nomenclatura relativa alle restituzioni all'esportazione:

     - il quantitativo assegnato,

     - il quantitativo per cui sono stati rilasciati titoli, e

     - il quantitativo esportato,

     durante il periodo di dodici mesi di cui al precedente paragrafo 1.

     17. Le disposizioni di cui al capo I si applicano ad eccezione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 6, 9 e 10 [40].

     18. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice riportato nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per il quale il tasso di restituzione è identico.

     Tale richiesta deve essere presentata prima dell’espletamento delle formalità di cui all’articolo 5 o all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999.

     Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:

     a) nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione;

     b) numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio;

     c) codice originario del prodotto;

     d) codice finale del prodotto. [41]

 

     Art. 20 ter. [42]

     [1. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 11 si applicano alle esportazioni dei prodotti di cui all'allegato VIII verso le destinazioni previste nello stesso allegato.

     2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti dei paesi menzionati nell'allegato VIII, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente al presente articolo e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione. L'esportazione non può essere stata oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.

     3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 7, l'indicazione del paese di destinazione;

     b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata;

     c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre, nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15;

     d) nelle caselle 17 e 18, la quantità totale di prodotti di cui alla casella 16;

     e) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     - Esportazione in conformità all'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999;

     f) nella casella 22, una delle seguenti diciture:

     - Senza restituzione all'esportazione;

     g) il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati.

     4. I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

     5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

     6. Il rilascio del titolo non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

     7. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli non sono trasferibili.

     8. Il titolo è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno successivo.

     9. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, entro la fine del mese di febbraio per l'anno precedente, il numero di titoli rilasciati e la quantità dei prodotti interessati, ripartita per codice della nomenclatura combinata.

     10. Le disposizioni del capo I non si applicano.

     11. In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, per i titoli utilizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le esportazioni dei prodotti di cui all'allegato VIII verso le destinazioni previste nello stesso allegato e che menzionano nella casella 7 una destinazione diversa da quelle ivi indicate, non è versata alcuna restituzione.]

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 21.

     Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88.

 

     Art. 22.

     Il regolamento (CE) n. 1466/95 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1466/95 tuttavia resta d'applicazione ai titoli rilasciati sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 23. [43]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 febbraio 1999.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II [44]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III [45]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [46]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V [47]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI [48]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO VII [49]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO VIII [50]

 

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

[2] Paragrafo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1681/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1923/2001.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n.1596/1999.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 2250/2004.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1392/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 2 dello stesso regolamento 1392/2003, e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2107/2005. Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 815/2004.

[6] Articolo sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2000 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2357/2000.

[7] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[8] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 558/2005.

[9] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 348/2005, l’art. 1 del regolamento (CE) n. 449/2005 e l’art. 1 del regolamento (CE) n. 323/2006.

[10] Lettera già sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2114/2000 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2279/2002 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 186/2003.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999. Per una deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 951/2003.

[12] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2114/2000, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1370/2001, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1681/2001 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1166/2002 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2002.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 409/2006.

[14] Lettera già sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2279/2002 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 409/2006.

[15] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 409/2006.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 409/2006.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1961/2000.

[18] Paragrafo abrogato dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 2298/2001.

[19] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1961/2000, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 156/2002, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1166/2002 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2005.

[20] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1681/2001.

[21] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[22] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[23] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2002.

[24] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1846/2004.

[25] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1961/2000. e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1681/2001 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2005.

[26] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1961/2000 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1846/2004 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2005.

[27] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2005.

[28] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1681/2001 e così modificato dall’art. 1 del regolamento n. 1846/2004.

[29] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1681/2001.

[30] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[31] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 508/2006.

[32] Lettera già sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2001 e così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 508/2006.

[33] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2001.

[34] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2001.

[35] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 754/2003 ed abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1513/2005.

[36] Lettera già sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2001 e così ulteriormente sostituita dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[37] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2001.

[38] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1202/2001.

[39] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2001.

[40] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 806/2001 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 597/2004.

[41] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 508/2006.

[42] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2884/2000, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n.1368/2002 e abrogato dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[43] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 28 gennaio 1999, n. L 21.

[44] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999, sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2287/2000 e rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 2000, n. L 265.

[45] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2002, con la decorrenza ivi indicata.

[46] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[47] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[48] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[49] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/1999.

[50] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2002, sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1472/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 833/2003 e abrogato dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 810/2004.