§ 1.4.141 – Regolamento 13 agosto 2002, n. 1472.
Regolamento (CE) n. 1472/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:13/08/2002
Numero:1472


Sommario
Art. 1.      L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      I titoli relativi ad uno dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999, che sono stati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento con [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.141 – Regolamento 13 agosto 2002, n. 1472.

Regolamento (CE) n. 1472/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 14 agosto 2002, n. L 219).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria, stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari reciproci che implicano l'abolizione delle restituzioni comunitarie per alcuni prodotti. Per non perturbare gli scambi commerciali con l'Ungheria e garantire che siano esportati verso questo paese soltanto prodotti che non hanno beneficiato di restituzioni, è opportuno prevedere quanto prima disposizioni specifiche in materia di rilascio di titoli per questo paese. Occorre a tale scopo estendere all'Ungheria, completando l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1368/2002, le disposizioni applicabili a norma dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999 e a norma del regolamento (CE) n. 1369/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che deroga all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate e che fissa modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari.

     (2) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 fissa la durata di validità dei titoli di esportazione. Per rispettare le concessioni accordate, è opportuno limitare la durata di validità dei titoli e consentire l'annullamento dei titoli e lo svincolo delle cauzioni costituite.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     I titoli relativi ad uno dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999, che sono stati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento con scadenza successiva al 31 luglio 2002 e che menzionano nella casella 7 l'Ungheria, su richiesta dell'interessato, sono annullati e le cauzioni sono svincolate proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)