§ 1.6.G47 – Regolamento 26 luglio 2002, n. 1369.
Regolamento (CE) n. 1369/2002 Commissione che deroga all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/07/2002
Numero:1369


Sommario
Art. 1.      In deroga all'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la prova dell'arrivo a destinazione non è richiesta per i prodotti di cui all'allegato VIII del [...]
Art. 2.      La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più [...]
Art. 3.      Il regolamento (CE) n. 2886/2000 è abrogato.
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G47 – Regolamento 26 luglio 2002, n. 1369. [1]

Regolamento (CE) n. 1369/2002 Commissione che deroga all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate e che fissa modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 27 luglio 2002, n. L 198).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, e paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, qualora sia prevista la concessione di una restituzione differenziata, il suo versamento è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale sia stata fissata una restituzione. Possono essere previste deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

     (2) Qualora la restituzione all'esportazione sia differenziata a seconda delle destinazioni, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002, una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, viene versata all'esportatore, su sua richiesta, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

     (3) Nel quadro di regimi particolari istituiti con certi paesi terzi, il tasso della restituzione applicabile all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso tali paesi può essere inferiore, talvolta in misura considerevole, al livello della restituzione normalmente applicata. Può inoltre verificarsi che non venga fissata alcuna restituzione e che il tasso più basso della restituzione sia determinato dall'assenza di tale fissazione.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia, reca concessioni sotto forma di contingenti tariffari reciproci che comportano la soppressione delle restituzioni comunitarie per taluni prodotti lattiero-caseari. Analoghe concessioni sono state concordate con la Lettonia e la Lituania. Le restituzioni per i rispettivi prodotti sono state quindi soppresse per tutti e tre i paesi baltici a decorrere dal 4 luglio 2002.

     (5) La soppressione delle restituzioni comporta una differenziazione delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari. Per evitare l'obbligo di fornire la prova dell'arrivo a destinazione per poter beneficiare della restituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1255/1999, le autorità dei paesi beneficiari delle concessioni si sono impegnate affinché siano ammesse all'importazione nei rispettivi paesi soltanto le spedizioni di prodotti comunitari che non hanno beneficiato in precedenza di restituzioni. È opportuno a tal fine estendere ai paesi e ai prodotti interessati, le disposizioni applicabili per la Polonia ai sensi dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1368/2002. È quindi opportuno derogare all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     (6) A norma dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'operatore ha l'obbligo di presentare alle autorità competenti, al momento dell'importazione dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 verso le destinazioni ivi indicate, una copia certificata del titolo di esportazione e della corrispondente dichiarazione all'esportazione. Nel titolo di esportazione figurano indicazioni specifiche volte a garantire che i prodotti in questione non abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione. Le autorità dei paesi terzi interessati si sono impegnate a verificare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999.

     (7) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 e del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine, per la determinazione del tasso più basso della restituzione, non si tiene conto dei tassi fissati alle condizioni e per la destinazione particolare di cui trattasi.

     (8) Per motivi di chiarezza, è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2886/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, recante deroga all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in ordine alla prova di arrivo a destinazione in caso di concessione di restituzioni differenziate e recante modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari, che prevede disposizioni analoghe per le esportazioni di alcuni prodotti a destinazione della Polonia. È opportuno incorporare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento suddetto.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la prova dell'arrivo a destinazione non è richiesta per i prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999.

 

     Art. 2.

     La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 174/1999 non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 2886/2000 è abrogato.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 240/2005.