§ 14.5.372 - Regolamento 28 maggio 2003, n. 951.
Regolamento (CE) n. 951/2003 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:28/05/2003
Numero:951


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.372 - Regolamento 28 maggio 2003, n. 951.

Regolamento (CE) n. 951/2003 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 29 maggio 2003, n. L 133).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) La costante crescita delle esportazioni di formaggi verso la Croazia rischia di destabilizzare il mercato di questo paese. È pertanto opportuno adottare misure commerciali atte a ripristinare flussi di scambio normali.

     (2) Al fine di limitare le domande di titoli di esportazione, occorre abbreviare la durata di validità dei titoli stessi per le esportazioni verso la Croazia dal 1° giugno 2003, in deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 833/2003.

     (3) Per evitare deviazioni di traffico, occorre estendere detta misura agli altri paesi appartenenti alla stessa zona di destinazione. Occorre altresì prendere i provvedimenti necessari per evitare che dei titoli emessi per altri paesi appartenenti alla zona di destinazione in questione siano utilizzati per le esportazioni verso la Croazia dopo il 1° giugno 2003, in deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 174/1999, la durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti a decorrere dal 1° giugno 2003, per i prodotti di cui al codice NC 0406, aventi come destinazione la zona I definita all'articolo 15, paragrafo 3, primo trattino, del suddetto regolamento, scade alla fine del mese successivo al mese in cui sono stati rilasciati.

 

          Art. 2.

     In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, non è versata alcuna restituzione per i titoli utilizzati a decorrere dal 1° giugno 2003 per esportazioni verso la Croazia e recanti nella casella 7 una destinazione diversa da questo paese.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2003.